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Un difficile equilibrio tra repressione e prevenzione.
Il traffico di esseri umani dopo il Protocollo dell’ONU
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Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,firmata a Palermo il
15 Dicembre del 2000, sono stati inseriti due protocolli: uno contro il traffico di esseri umani, l’altro contro il
contrabbando di clandestini.
Si tratta di una svolta decisiva per la realizzazione degli intenti della Dichiarazione della Conferenza Ministeriale di
Napoli, approvata nel 1994 dall’assemblea generale delle Nazioni unite, che considerava il fenomeno non più in un’ottica
di politica interna, di competenza dei singoli stati, ma di una rilevante questione di politica internazionale che
metteva in gioco – e il tragico attentato alle twin towers lo ha confermato sotto una nuova e più drammatica luce, la
loro stessa sicurezza.
Il traffico di esseri umani è gestito da organizzazioni criminali di etnie diverse, che operano contemporaneamente in più
paesi, unite da interessi comuni. La loro attività è complessa e articolata secondo un processo criminoso che prevede
compiti differenziati nei diversi paesi: quelli di provenienza, di transito e di destinazione finale. Il reclutamento
costituisce il lavoro della prima fase, il trasferimento quello della seconda, l’accoglienza e l’integrazione quello finale.
Tutto il meccanismo presuppone l’apporto di risorse umane e finanziarie e di supporti organizzativi qualificati.
Non a caso le organizzazioni sono articolate su tre livelli:
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Superiore, costituito su base etnica, che pianifica e gestisce il traffico dal paese di origine a quello di
destinazione, senza che i capi entrino in contatto diretto con i clandestini,
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Medio, radicato normalmente nelle zone di confine, con il compito di predisporre la falsificazione delle
documentazioni, corrompere, scegliere i mezzi e gli itinerari di trasporto, consegnare eventualmente i clandestini ai
destinatari;
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Basso, costituito da gruppi locali che ricevono e smistano gli immigrati, avviandoli ad attività forzosamente illegali,
trattenendosi in alcuni casi, parte dei loro salari.
TaIi attività fioriscono grazie ad una fitta rete di relazioni d’affari con le organizzazioni criminali locali e si
configurano come scambio di prodotti e servizi. Nel nostro sud la Mafia, controllando il territorio, consente lo sbarco
dei clandestini in cambio di partite di droga, armi e tabacchi; sono ormai accertate le relazioni tra Camorra e criminalità
nigeriana in merito all’esercizio della prostituzione.
La repressione dunque richiede un impegno gravoso e non può risultare proficua se non si garantisce una stretta
collaborazione tra le Forze di polizia e le Autorità giudiziarie dei vari paesi all’interno di un quadro normativo
omogeneo che faciliti lo scambio di informazione e l’impiego di strumenti investigativi adeguati.Tuttavia certamente da
sola non basta.
Secondo l’International Center of Migration Policy Development, sono circa 400 mila le persone che, ogni anno, entrano
illegalmente in Europa ; i clandestini abitanti sul territorio sarebbero tra i 3 gli 8 milioni, cioè fino ad un terzo
degli immigrati. L’international Organisation for Migration ritiene che i profitti di questa pratica criminosa siano
passati dai 2,6 miliardi di dollari nel 1991 ai 10-15 del 2002. Il dato, si badi bene, non calcola i profitti derivanti
dalla permanenza clandestina e il conseguente danno arrecato ai sistemi fiscali, sanitari e previdenziali dei paesi
ospitanti, per non parlare poi dei livelli di legalità e di democrazia.
Nella civilissima Europa il 2,5% della popolazione residente è dunque, istituzionalmente costretta a vivere
nell’illegalità e anche i regolari sono privati, parzialmente o totalmente nei diversi stati, dei loro diritti politici.
Purtroppo anche in quelle aree del pianeta dove la normativa è più omogenea e i problemi dell’immigrazione storicamente
radicati, tale percentuale non tende a diminuire: è il caso degli Usa dove 1 residente su dieci è immigrato, o del Canada
dove la percentuale sale ad 1 su 6.
La Convenzione di Palermo dunque appare incisiva sul piano della repressione ma non può risolvere alle radici il problema
a meno che non venga affiancata da una adeguata strategia di prevenzione concordata a livello internazionale ed europeo
ma soprattutto rispettosa dei Diritti umani.
Allo stato attuale su questo punto occorre fare certamente molto di più. L’attuale normativa italiana ad esempio, reprime
il lavoro forzato, la riduzione in schiavitù, lo sfruttamento della prostituzione. L’ art.18 della legge 286/98 prevede un
particolare sistema di protezione in base al quale, quando nel corso di operazioni di Polizia o di un procedimento penale
per un delitto grave, oppure nel corso di interventi dei servizi sociali, sono accertate forme di violenza o di sfruttamento
nei confronti di uno straniero a causa del suo tentativo di sottrarsi all’associazione criminale, è previsto il rilascio
di un permesso di soggiorno di 6 mesi, rinnovabile.
In definitiva si tratta di una repressione riguardante gli aspetti più drammatici della clandestinità, che tra l’altro,
per lo più, emergono per precisa scelta e ribellione delle vittime ma la valenza preventiva della legge non incide sulla
effettiva manifestazione del fenomeno in quanto si attiva solamente per impedire un ulteriore peggioramento delle
condizioni del clandestino che, paradossalmente, può trovare una via d’uscita alla sua tragedia solo attraverso un
percorso, almeno nella parte iniziale, in alcuni casi, sicuramente criminoso.
E per tutti gli altri, quelli che sono banalmente e onestamente irregolari o clandestini? Che è previsto? Che attenzione
merita ai nostri occhi di cittadini europei la sofferente quotidianità, fatta di emarginazione, sfruttamento e soprattutto
mortificazione, di quanti sono costretti a vivere come fuori legge persino nella ricerca e nello svolgimento di un
lavoro, per tutti gli altri considerato onesto?
La stessa normativa che prevede sino a tre anni di reclusione per chi dà lavoro ad un immigrato clandestino, lungi dal
prevenire lo sfruttamento, lo aggrava, condannando il lavoratore ad una condizione di schiavitù. Se i dati relativi alla
loro presenza sul ns. territorio sono attendibili, poiché solo una minoranza è dedita alla prostituzione e ad attività
criminose, è evidente che la norma è largamente disattesa, creando un’area di illegalità molto più vasta dell’ambito delle
organizzazioni malavitose.
Inoltre in che misura è ammissibile che il lavoro nero assuma diverso rilievo penale se la vittima è un immigrato
clandestino piuttosto che un cittadino italiano?
L’economia sommersa rappresenta un vergognoso primato per il Paese e per il Sud in particolare; emarginare dal mercato del
lavoro intere fasce di residenti di fatto non le garantisce un serbatoio inesauribile di manodopera indebolendo anche la
posizione degli immigrati regolari e dei lavoratori italiani ? Per non parlare della conseguente inattendibilità dei dati
sulla disoccupazione, rilevati sulla base di posti stabili e regolari. E che dire sulla programmazione dei flussi che fa
riferimento al Paese legale piuttosto che a quello reale?
Di fronte all’intensificazione dell’immigrazione clandestina c’è il rischio di una evidente dispersione delle risorse: un
conto è combattere l’ingresso nel territorio italiano, altro è sradicare l’illegalità che ruota intorno a questo fenomeno
quando il clandestino vive presso di noi.
Mentre la prima lotta va intensificata, la seconda deve mutare obiettivi e strategie. Su questo versante un ulteriore
inasprimento generalizzato della repressione non fa altro che ghettizzare definitivamente questa minoranza nell’illegalità,
in stridente contrasto con la nostra migliore tradizione di cultura giuridica che si propone come obiettivo del suo
esercizio l’inclusione nella legalità e non il contrario.
Ma questa è una considerazione di principio. Dal punto di vista pratico, soprattutto in riferimento alle preoccupazioni di
ordine pubblico, è evidente che occorre rendere più incisiva la lotta alla criminalità distinguendo tra le diverse
condizioni in cui vive il clandestino. Per raggiungere questo obiettivo non c’è che un mezzo: favorire l’emersione
consentendo il rientro nella legalità per via ordinaria. Si tratta, in altre parole, di procedere al pieno
riconoscimento del diritto di accesso al lavoro, così come già avviene per il diritto alla salute e, parzialmente, per
quello all’istruzione. Non bastano certo le impronte digitali per garantire l’emersione e la rintracciabilità
dell’immigrato, quello clandestino soprattutto: nella repressiva Svizzera, oggi un residente su cinque è immigrato! E non
è pensabile ricorrere a deportazioni di massa o riempire le carceri, con il risultato di rendere poi urgenti
provvedimenti di indulto o di depenalizzazione dei reati.
Il rapporto Italia 2003 redatto dall’EURISPES, delineando un profilo allarmante dello stato della legalità nel nostro
Paese, rivela chiaramente come il ruolo degli immigrati sia assolutamente marginale e subalterno rispetto alla grande
criminalità organizzata ; eppure per il 36,4 dei soggetti intervistati c’è un indubitabile legame tra immigrati e
criminalità. Ma la realtà dei fatti ci dice che la maggior parte della popolazione carceraria immigrata è dedita a forme
di microcriminalità ed è costituita da clandestini, per i quali non dimentichiamolo, sono precluse regolari possibilità di
sostentamento. Insomma dove è finita la nostra migliore cultura giuridica che ha saputo ispirare non solo i codici ma anche
l’arte e la letteratura? Chi si ricorda più del Parini?
Perché non si effettuano indagini volte a verificare quanto gli immigrati, e soprattutto i clandestini e/o gli irregolari,
siano vittime e non soggetto di violenza e illegalità in tutti i settori della vita sociale ? Quali sono i risultati del
monitoraggio dei fenomeni di criminalità relativi all’immigrazione clandestina attivato dal Ministero degli Interni
nell’agosto del 2001, e quali reati sono emersi?
Tra l’altro quando si parla di politiche repressive relative a grandi fenomeni malavitosi transnazionali – facciamo
riferimento al proibizionismo attivato contro il contrabbando di sigarette o al narcotraffico – di fronte alla modestia
dei risultati conseguiti, non è infrequente il richiamo a logiche della riduzione del danno, che incrinano la compattezza
della normativa internazionale.
E tuttavia quello che è certo è che tali politiche repressive non ledono certamente i diritti umani.
Al contrario, per quanto riguarda i fenomeni migratori, il godimento di uno dei più rilevanti tra i diritti umani, quello
alla libertà di movimento e, soprattutto, quello dell’accesso al lavoro in condizioni di pari opportunità, non solo viene
sospeso ma si configura addirittura come reato in nome di una anacronistica concezione della sovranità degli stati.
Di fronte a questa contraddizione ci pare inevitabile che le politiche semplicemente repressive vadano incontro ad un
inesorabile fiasco. D’altra parte si è rilevato quanti degli immigrati regolari siano passati attraverso una fase lunga e
dolorosa di clandestinità?
Che significato hanno avuto le ripetute sanatorie e l’ ultima “regolarizzazione” se non quello di una constatazione del
fallimento di politiche dell’immigrazione che non hanno saputo essere né repressive né preventive?
C’e’ dunque un punto debole nel protocollo dell’ONU sul traffico di esseri umani: quello relativo alla prevenzione del
fenomeno e questa lacuna finirà per pregiudicare ogni strategia puramente repressiva; quello che urge sottolineare è che
non si potrà mai parlare di una prevenzione realmente efficace fino a quando non si garantirà l’accesso permanente alla
legalità a tutti gli esseri umani, sulla base del pieno riconoscimento dei loro diritti, e di quello alla legalità del
lavoro in particolare.
Una volta tanto, un sano pragmatismo potrebbe rappresentare una tappa fondamentale per la realizzazione del villaggio
globale della democrazia.
Fonti: Rapporto Italia 2003 EURISPES
Il traffico di essere umani dopo il Protocollo dell’ONU G. Sciacchitano – Dike Roma 6/03
A.B.
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