S.O.S. RAZZISMO ITALIA

STATUTO

Articolo 1

Si è costituita un associazione avente per nome SOS RAZZISMO ITALIA" senza scopo di lucro, con sede in Roma, Via S. Antonio all'Esquilino n.8.


Articolo 2

Questa associazione ha per scopo fare, intraprendere, far intraprendere qualsiasi attività unitaria in grado di risolvere i problemi nati dal razzismo.


Articolo 3

L'Associazione si compone di:

  1. Membri d’onore
  2. Membri benemeriti
  3. Membri attivi o aderenti
  4. Membri fondatori dei quali la lista è annessa al registro dell'associazione

Articolo 5

Per far parte dell'associazione, bisogna essere accettati dal Consiglio Direttivo che decide, durante le sue riunioni sulle domande di affiliazione presentate.


Articolo 6

I Membri d'onore sono dispensati dalle quote.

Sono Membri benemeriti, le persone che versano una quota di ammissione uguale almeno a dieci volte la quota dei Membri attivi e una quota annuale fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.


Sono membri attivi coloro che hanno preso l'impegno di versare annualmente una somma il cui ammontare è fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo.


Articolo 7

La qualità di Membro si perde per:

  1. Dimissioni;
  2. Decesso;
  3. Radiazione; che può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo per il mancato pagamento della quota o per motivi gravi dopo aver invitato per lettera raccomandata l'interessato a presentarsi presso la sede dell'associazione.

Articolo 8

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  1. L'ammontare della quote ivi comprese le quote di ammissione
  2. Qualsiasi sovvenzione, comprese quelle dello Stato e degli Enti locali
  3. Ogni altra risorsa della cui opportunità sarà stato deciso dal Consiglio Direttivo nei limiti riconosciuti dalla legge.

Articolo 9

L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo composto da un numero variabile da nove a quindici membri, di cui i due terzi sono costituiti dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri. a scrutinio segreto un ufficio composto da:

  1. Un Presidente
  2. Uno o più Vicepresidenti
  3. Un segretario generale
  4. Un tesoriere
  5. Tre revisori dei conti

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Il Consiglio viene rinnovato ogni due anni per un terzo. In caso di vacanza, il consiglio provvederà provvisoriamente fino alla riunione dell'Assemblea degli associati.


Articolo 10

Il Consiglio Direttivo Si riunisce una volta almeno ogni sei mesi, su convocazione del Presidente, o su domanda di un quarto dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso dl parità, il voto del Presidente è decisivo.


Articolo 11

L'Assemblea Generale ordinaria comprende tutti i membri dell 'associazione.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce ogni anno.

I membri dell'associazione sono convocati quindici giorni almeno prima della data fissata, mediante affissione dell'annunzio presso la sede dell'associazione.

Il Presidente, assistito dai membri del consiglio direttivo, presiede l'assemblea ed espone la situazione dell’Associazione.

Il Tesoriere rende conto della sua gestione e sottopone il Bilancio all'approvazione dell'assemblea.

Si procede dopo l'esaurimento dell'ordine del giorno, al rimpiazzo, a scrutinio segreto, dei membri del Consiglio uscenti (ognuno degli organi previsti all’articolo 9 votano separatamente)

Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei membri presenti o rappresentati (le modalità di rappresentazione saranno disciplinate dal regolamento interno).

Per la validità delle decisioni, la metà più uno dei membri dovranno essere presenti o rappresentati. In seconda convocazione le decisioni dell'assemblea generale sono valide quale che sia il numero degli intervenuti.


Articolo 12

Se ve ne è necessità, o su domanda della metà più uno dei membri iscritti il Presidente può convocare una assemblea generale straordinaria, secondo le formalità previste dall’articolo 11.


Articolo 13

Un regolamento interno sarà deciso dal Consiglio Direttivo. Questo eventuale regolamento è destinato a fissare i diversi punti non previsti dallo Statuto, in particolare quelli che trattano dell'amministrazione interna dell'associazione.


Articolo 14

In caso di scioglimento su pronunciamento dei due terzi almeno dei membri presenti all'Assemblea Generale, vengono nominati uno o più liquidatori che devolveranno l'eventuale attivo di bilancio ad associazioni aventi scopo analogo o affine a quello della presente associazione.