S.I.C.E. bylaws

 

STATUTO

art. 1

E' costituita una Associazione regolata dalla Legge e dal presente Statuto sotto la denominazione di:
"Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Chirurgia Mini-Invasiva" (S.I.C.E.). Tale denominazione deve comparire nel logo e nell'intestazione di ogni atto formale della Società stessa.

art. 2

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto la promozione e lo sviluppo dello studio e della ricerca scientifica relativi all'attività della chirurgia per via endoscopica e delle altre tecnologie inerenti allo sviluppo di questa branca chirurgica.
Organo ufficiale della Società è la Rivista "Endosurgery" con le seguenti caratteristiche:

  1. Il Comitato Editoriale è costituito da un Board con funzione di Referee costituito da Consiglio Direttivo della Società ed integrato da altri esperti nominati dal Consiglio Direttivo stesso;
  2. Essa ha funzioni di notiziario della Società;
  3. Essa è utilizzata per scambi culturali editoriali e per fascicoli monotematici;
  4. La responsabilità editoriale e gestionale è affidata a tre Soci nominati dal Consiglio Direttivo.

art. 3

Sede sociale

La sede sociale è fissata, presso la Società Italiana di Chirurgia, in Roma via di Villa Massimo, 21.
Questa sede sociale potrà essere trasferita su semplice decisione del Consiglio Direttivo.

art. 4

Possono essere iscritti quali Soci Ordinari dell'Associazione soltanto coloro che abbiamo una specializzazione in Chirurgia sia Generale che specialistica: Toracica, Vascolare, Addominale, Urgenza, Urologia, Ginecologia etc. o che abbiamo svolto cinque anni di attività presso divisioni di Chirurgia Generale e/o specialistica di indirizzo chirurgico e che pratichino personalmente tali tecniche.
I Soci si distinguono in:

  1. Soci fondatori. Sono tali coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo e questo va esercitato personalmente o per delega ad altri soci ordinari. Vengono equiparati ad essi i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della S.I.C.E.M. (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica Mini-Invasiva).
  2. Soci ordinari. Sono tali coloro che chiedono di essere ammessi a mezzo domanda controfirmata da due soci fondatori o ordinari. Ogni domanda è vagliata da uno specifico committee nominato dal Consiglio Direttivo e presieduto dal Segretario Generale.
    All'atto dell'iscrizione all'Associazione il socio si impegna ad accettare il presente statuto e i regolamenti approvati dall'Assemblea.
    Hanno diritto all'elettorato passivo e attivo e questo va esercitato personalmente o per delega ad altro socio ordinario.
  3. Soci Juniores.
    Sono tali coloro che hanno svolto meno di 5 anni di attività presso Divisioni di Chirurgia Generale e/o specialistiche di indirizzo chirurgico. Pagano una quota annuale ridotta e non hanno diritto all'elettorato.
  4. Soci corrispondenti esteri. Possono essere nominati soci corrispondenti esteri per delibera del Consiglio Direttivo, gli studiosi stranieri che intrattengono rapporti di proficua collaborazione con l'Associazione.
    Non sono tenuti al pagamento delle quote annuali e godono dell'elettorato attivo.
  5. Soci onorari. Possono essere nominati soci onorari su delibera del Consiglio Direttivo, le personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività in campo della chirurgia laparoscopica, endoscopica e mini-invasiva.
    Non hanno diritto all'elettorato passivo ed attivo. Sono esentati dal pagamento della quota.
  6. Soci benefattori. Vengono approvati dal Consiglio Direttivo e portano un contributo economico o di altra natura all'Associazione.
    Non hanno diritto di elettorato passivo; quello attivo va esercitato personalmente.
  7. Soci sostenitori possono essere soci anche Enti, Associazioni, organizzazioni che abbiano come scopo lo sviluppo delle tecnologie specifiche perseguite dalla Associazione. In questo caso questi Enti saranno rappresentati in Assemblea dal proprio legale rappresentante. L'ammissione e/o la sostituzione dei suddetti Enti deve essere approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri.
    Hanno diritto al solo elettorato attivo che va esercitato dal proprio legale rappresentante.

I soci, ad eccezione dei soci onorari e dei soci corrispondenti esteri sono obbligati al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza.

art. 5

La qualità di socio ordinario si perde per dimissioni, decesso o per radiazione che può essere decisa per non essersi attenuti agli obiettivi della Associazione.
L'interessato dovrà essere invitato a presentare eventuali spiegazioni al Consiglio.

Art. 6

L'Associazione viene gestita da un Consiglio Direttivo composto da 18 (diciotto) membri. Il Consiglio Direttivo viene eletto per un periodo di 3 anni.
I consiglieri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza per un mandato consecutivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da: Past-President (senza diritto di voto) e dal Presidente, Presidente Eletto, Segretario Generale e Segretario Tesoriere e 14 consiglieri eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri 3 Vice Presidenti.
Il Segretario Generale ed il Segretario Tesoriere restano in carica per due mandati e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina i seguenti Organi di Controllo che decadono con il termine del mandato del Consiglio Direttivo:

  1. Comitato per l'ammissione di nuovi soci;
  2. Comitato Scientifico ed Organizzativo per le attività congressuali;
  3. Comitato per l'Editoria;
  4. Comitato Formazione ed Etica.

Art. 7

Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce per lo meno una volta all'anno e viene convocato dal Segretario Generale.
Le decisioni vengono prese per maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Per assicurare l'attività corrente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare tutti, o parte di tutti, i suoi poteri ad uno o più soci.

Art. 8

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione stessa, fissa la data delle Assemblee e dei Consigli Direttivi che egli stesso presiede. Il più anziano dei Vice Presidenti sostituisce a tutti gli effetti e in tutte le attività ed attribuzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario Generale, il Segretario Tesoriere insieme al Presidente costituiscono l'esecutivo dell'Associazione. In particolare il Segretario Generale redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e collabora con il Presidente per la realizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Il Segretario Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione ordinaria e la delega di rappresentanza dell'Associazione per quanto attiene a tutti gli obblighi ed incombenze fiscali ed amministrative nonchè ai rapporti con gli Uffici Tributari. In occasione delle Assemblee annuali, il Segretario Tesoriere sottopone per l'approvazione il bilancio consuntivo annuale.
E' compito del Segretario Tesoriere suggerire al Consiglio Direttivo e seguire ogni possibile iniziativa tesa a migliorare le condizioni economiche dell'Associazione per perseguire gli scopi.

Art. 9

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale riunisce tutti i soci previsti dall'art. 4 del presente statuto.
L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce come minimo una volta all'anno.
La data della riunione è fissata dal Presidente.
Le convocazioni che preciseranno l'ordine del giorno, vengono inviate dal Segretario come minimo 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
Nelle Assemblee è consentita una sola delega per socio.
Il voto per corrispondenza è parimenti impossibile.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti sia dei presenti che di coloro che sono rappresentati; in caso di parità il voto della presidenza è preponderante.
Una Assemblea Generale straordinaria può essere convocata sia su richiesta del Presidente sia su richiesta scritta di almeno della metà dei Soci Ordinari.
L'Assemblea Generale elegge direttamente il Presidente, il Presidente Eletto, il Segretario Generale, il Segretario Tesoriere ed i 14 consiglieri del Consiglio Direttivo.

art. 10

Regolamento

Verrà istituito un regolamento interno che verrà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Generale.

art. 11

Fondi

Questi fondi si compongono di:

art. 12

Scioglimento

Lo scioglimento può essere deciso dalla maggioranza assoluta di una Assemblea Generale che riunisca almeno i 2/3 dei Soci Ordinari.
In mancanza del quorum, verrà convocata una nuova Assemblea Generale 15 (quindici) giorni più tardi che potrà deliberare in maniera valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

art. 13

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di Associazione.

 


Homepage | Board | Committees | News | Registries | Calendar | Training Scholarship
Industry Liason Committee | Links | Application for membership | Bylaws


Please send your comment and suggestion to:
Antonio De Leo, Website administrator e-mail:
sice.segr@uni.net

By Èulogos