STATUTO A.N.F.P.
(EDIZIONE 1998)
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
(DENOMINAZIONE - CARATTERI - SCOPI - PATRIMONIO)
ART. 1
(Costituzione)1. È costituita lAssociazione Nazionale tra i funzionari della Polizia di Stato (A.N.F.P.), con sede in Roma.
ART. 2
(Caratteri)1. LAssociazione, apartitica e apolitica, rappresenta i funzionari della Polizia di Stato, di cui assume la tutela per i fini, nei modi ed attraverso i mezzi specificati nel successivo articolo 3.
ART. 3
(Fini e mezzi)1. LAssociazione persegue i fini o scopi che seguono:
a) tutelare la dignità e gli interessi morali, giuridici ed economici dei funzionari dei ruoli della Polizia di Stato;
b) promuovere iniziative per elevare la professionalità ed il prestigio della categoria;
c) salvaguardare i principi deontologici che sono, da sempre, alla base del comportamento dei funzionari della Polizia di Stato, approntando, a tal fine, un codice deontologico ispirato al rispetto dei diritti fondamentali delluomo;
d) tenere costanti contatti con le altre Organizzazioni sindacali che rappresentano gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato pur allo scopo di promuovere eventuali rapporti di collaborazione anche a carattere continuativo. Curare le relazioni con Associazioni rappresentative di altro personale dirigente e direttivo delle Amministrazioni dello Stato che perseguano scopi analoghi al fine di concertare azioni di reciproco interesse;
e) intervenire in tutte le sedi sui problemi attinenti la funzione di Polizia, fornendo il contributo dellesperienza dei funzionari della Polizia di Stato, anche nella elaborazione di provvedimenti legislativi;
f) migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza del personale della Polizia, anche organizzando conferenze, incontri e dibattiti, istituendo gruppi di studio e di lavoro ed attuando, in merito, ogni altra opportuna iniziativa;
g) promuovere relazioni ed incontri con analoghi organismi, enti, istituti, fondazioni, anche di carattere internazionale ed esteri per un proficuo scambio di esperienze professionali ed intraprendere iniziative di carattere culturale, previdenziale e di sicurezza sociale nellinteresse degli associati.
2. LAssociazione, per realizzare, nei modi migliori e più conformi agli interessi individuali, plurimi e collettivi della categoria gli scopi come sopra enunciati, si avvale e/o mira ad avvalersi e ad attivarsi con i mezzi e strumenti di cui si elencano qui di seguito i principali:
a) partecipa con i propri rappresentanti, alle trattative e ad ogni altro incontro con lAmministrazione al fine di concorrere allapprovazione delle ipotesi di accordo, dirette alla regolamentazione delle condizioni economiche e giuridiche dei funzionari, nel rispetto della normativa di cui allart. 43 l. 121/81;
b) concorre, con propri candidati e propria lista, alla elezione dei componenti del Consiglio Nazionale di Polizia, nonché a quella degli altri organi rappresentativi del personale, previsti per legge;
c) si avvale di tutti i diritti e prerogative di legge relativi allattività svolta nellinteresse degli iscritti (permessi, pubblicazione e diffusione di notizie, comunicati, proselitismo, trattenute o versamenti per i contributi associativi, ecc...). Per la realizzazione di tutti i fini o scopi associativi, oltre ai Proventi finanziari dellimpiego degli accantonamenti sociali, può stipulare convenzioni con Enti, società, fondazioni ed associazioni finalizzate al reperimento dei fondi nonché accettare liberalità e contributi da persone fisiche e giuridiche previa deliberazione del Consiglio Nazionale. È consentito, esclusivamente a seguito di deliberazione del Consiglio Nazionale, lutilizzo del nome, dellacronimo e del logo sociali a fini promozionali esterni;
d) propone, nei modi e limiti consentiti dalla legge, ogni possibile attività o istanza conciliativa di vertenze individuali e plurime, allo scopo di favorire una soluzione dei problemi che eviti, per quanto possibile, il ricorso allazione giudiziale;
e) cura la pubblicazione e la diffusione di periodici diretti a divulgare e ad approfondire, anche con contributi esterni, tematiche concernenti la Polizia di Stato e le altre Forze dellOrdine, la categoria dei funzionari, gli aspetti sociali, giuridici e culturali di interesse per la formazione professionale ed umana del lettore. Del Comitato di redazione dei periodici possono far parte, previa approvazione del Consiglio Nazionale, anche personalità del mondo della cultura, del lavoro e della politica;
f) promuove borse di studio e premi a beneficio dei figli o familiari degli iscritti riservando congrua aliquota per tutti gli orfani dei funzionari di Polizia;
g) designa, nei limiti di legge, i propri rappresentanti in ogni organo o sede pubblica preposta a funzioni di previdenza, assistenza e sicurezza sociale, nonché di prevenzione del lavoro, ecc.;
h) si impegna allo svolgimento di ogni altra attività con mezzi appropriati al migliore perseguimento degli scopi enunciati;
i) promuove la partecipazione dei propri iscritti in tutti gli Enti, Organi o Commissioni in cui gli associati possano apportare il loro contributo, provvedendo anche alla loro designazione, al fine di perseguire il miglioramento delle condizioni professionali della categoria;
l) promuove iniziative e stipula convenzioni con studi professionali e aziende di produzione e di servizi al fine di assicurare alliscritto qualificate e convenienti risposte alle principali esigenze professionali, culturali, ricreative, familiari e personali.
3. LAssociazione ispira la propria azione ai principi di libertà e di giustizia, nel quadro della difesa e del potenziamento delle istituzioni democratiche.
4. Per il perseguimento dei suoi fini, lAssociazione può avvalersi - ove necessario - dellopera retribuita di consulenti esterni.
ART. 4
(Patrimonio)1. LAssociazione non ha fini di lucro. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dellAssociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento dellAssociazione per qualsiasi causa è fatto obbligo, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla Legge, di devolvere il patrimonio ad altra Associazione sindacale senza fini di lucro che persegua, in via esclusiva, la tutela dei Funzionari della Polizia di Stato.
2. Per garantire la propria indipendenza si propone di autofinanziarsi o, comunque, di reperire fonti di finanziamento che non pregiudichino, in alcun modo, lautonomia, lapartiticità e lapoliticità.
3. Il patrimonio dellAssociazione è costituito dal contributo dei soci e da eventuali beni mobili ed immobili di cui la stessa diventi proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni e devoluzioni, previa delibera del Consiglio Nazionale.Il contributo associativo, determinato con modalità stabilite dallASSEMBLEA NAZIONALE, non è in alcun modo trasmissibile o rivalutabile.
4. Ad ogni Sezione regionale, interregionale, provinciale o interprovinciale sono assegnati in comodato, in relazione allattività svolta, idonei mezzi telematici da utilizzarsi per le comunicazioni interne ed esterne.
5. Responsabile di tali apparecchiature è sempre il Segretario regionale o provinciale che ha lobbligo, in caso di scioglimento o soppressione della sezione, di renderle, rispettivamente, alla Segreteria Nazionale o alla Sezione regionale competente per territorio.
6. Alle Sezioni regionali e provinciali sono altresì assegnati, con obbligo di rendicontazione dellimpiego, mezzi finanziari commisurati alle attività effettivamente svolte.
CAPO II
(DEI SOCI)
ART. 5
(Classificazione)I soci si dividono in onorari, ordinari ed aggregati. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale tra coloro che si sono particolarmente distinti nella realizzazione dei fini istituzionali dellAssociazione. I soci ordinari sono i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in attività di servizio. I soci aggregati sono i funzionari della Polizia di Stato in quiescenza.
ART. 6
(Diritti)1. Tutti i soci esercitano i diritti previsti dal presente Statuto nei modi, forme e limiti stabiliti dallo stesso, con pari titolo e dignità. In conformità alla vigente normativa lelettorato attivo e passivo rispetto alle cariche sociali è riservato ai soci ordinari.
2. Nelle riunioni degli organi statutari collegiali centrali e periferici hanno elettorato attivo e passivo tutti i soci che risultano formalmente iscritti alla data nella quale lAssemblea risulta convocata, salva diversa esplicita disposizione statutaria.
3. Si intende formalmente iscritto il socio allorché, in carenza di provvedimento esplicito dellorgano competente allammissione, siano trascorsi 20 giorni dalla presentazione della domanda senza che essa sia stata formalmente rigettata. Competente ad accettare la domanda di iscrizione è il Segretario provinciale nel cui territorio è sita la sede di servizio dellaspirante. In deroga a tale previsione, è comunque riservata al Consiglio Nazionale lammissione di ex soci radiati o dimissionari ovvero funzionari che abbiano comunque ricoperto cariche in altre organizzazioni sindacali o siano stati candidati in elezioni politiche e amministrative.
4. Il Consiglio Nazionale, per motivi di opportunità e coerenza con le scelte dellAssemblea Nazionale o per salvaguardare il prestigio dellAssociazione e ove non abbia già in tal senso provveduto il Segretario regionale competente, può, con provvedimento motivato, annullare o sospendere lammissione del nuovo socio. Ladozione di tale provvedimento, che comunque deve essere assunto entro e non oltre la prima riunione successiva alla data di ricezione della domanda dellaspirante iscritto, comporta la restituzione allinteressato delle somme trattenute a favore dellAssociazione. Restano fermi gli effetti comunque prodottisi tra la data dellaccettazione della domanda da parte del Segretario provinciale e quella del successivo annullamento o sospensione.
5. Contro tali decisioni è data facoltà di ricorrere, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, al Consiglio delle Regioni. La decisione del Consiglio delle Regioni, che deve intervenire nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso e deve essere notificata allinteressato nei dieci giorni successivi, è inappellabile. Se nessuna decisione viene adottata nei termini previsti, il ricorso si intende accolto. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla notificazione degli avvisi di garanzia.
6. Lo "status" di socio non è incompatibile con la affiliazione o iscrizione contemporanea ad altre associazioni, non a carattere sindacale, costituite tra appartenenti di ogni ruolo, qualifica o grado della Polizia di Stato e delle altre Forze o Corpi di Polizia.
7. Il Consiglio Nazionale può, con decisione adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, sospendere dallesercizio dellelettorato attivo e passivo i soci colpiti dalla sospensione dal servizio per motivi disciplinari e/o cautelari. Allistruttoria relativa al procedimento di sospensione partecipa un socio delegato dalla Sezione provinciale o interprovinciale alla quale il socio soggetto a procedimento appartiene.
8. Se il socio sospeso ricopre cariche sociali, verrà disposta la sostituzione temporanea con il primo dei non eletti. Tali provvedimenti cessano di avere effetto allatto dellemissione della pronuncia definitiva che prosciolga liscritto dagli addebiti.
9. Eventuali modifiche alle norme statutarie che disciplinano lacquisizione ed i diritti dei soci possono essere apportate con la procedura di cui al successivo articolo 38.
ART. 7
(Obblighi sociali)1. I soci ordinari ed i soci aggregati sono tenuti al pagamento di un contributo sociale nella misura stabilita, per ciascuna categoria, dallAssemblea Nazionale. Tale pagamento deve essere effettuato, dai primi, attraverso ritenuta alla fonte ai sensi dellart. 93 della legge 1° aprile 1981 n. 121 o negli altri modi previsti dalle normative vigenti. Allatto delliscrizione, ai fini di una più celere regolarizzazione, è ammesso il pagamento della prima quota mensile con versamento sul conto corrente dellAssociazione. I soci aggregati sono tenuti al pagamento di una somma ridotta stabilita dallAssemblea Nazionale.
2. Tutti i soci debbono osservare le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi dellAssociazione, nonché astenersi dallo svolgere attività contraria agli interessi della stessa.
ART. 8
(Perdita della qualità di socio)1. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per cessazione dellappartenenza ai ruoli dei funzionari della Polizia di Stato (solo per i soci ordinari);
c) per morosità persistente nel pagamento del contributo sociale o nelladempimento delle obbligazioni contratte con lAssociazione che comporti la radiazione ai sensi del successivo art. 10;
d) per revoca della delega rilasciata ex art. 93 l. 121/81;
e) per espulsione causata da comportamenti gravemente pregiudizievoli per lAssociazione o contrari alle leggi vigenti o alla dignità degli appartenenti alla categoria, previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal successivo art. 13.
2. Il Consiglio Nazionale ha facoltà, su parere conforme del Consiglio delle Regioni, di mantenere il rapporto associativo con coloro che, per motivi diversi dalla quiescenza, cessino di essere funzionari di polizia. A costoro è attribuita la qualifica di socio aggregato.
ART. 9
(Dimissioni)1. Il socio può presentare le sue dimissioni in ogni momento, ma è tenuto al pagamento della quota sociale ancora per il periodo fissato dalla vigente normativa e, comunque, per lanno in corso. Le dimissioni del socio che riveste cariche sociali hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio Nazionale.
ART. 10
(Morosità)1. Il socio moroso nel pagamento del contributo sociale o nelladempimento di altre obbligazioni contratte con il Sodalizio, con delibera del Consiglio Nazionale, previo formale invito ad adempiere, viene sospeso dallesercizio dei diritti sociali. Ove persista nellinadempienza per ulteriori tre mesi, viene radiato e potrà chiedere di essere riammesso solo dopo aver regolato la sua posizione.
ART. 11
(Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore - Funzioni di garanzia)1. Il Giurì donore garantisce linterpretazione delle norme statutarie.
2. Quando fra funzionari di Polizia insorgano controversie su questioni personali o professionali di qualsiasi tipo, con esclusione di quelle che comunque, anche ai sensi degli articoli 1965 e ss. c.c. e 806 e ss. c.p.c., non possono formare oggetto di transazione, è ammesso, con il consenso delle parti, il deferimento della questione al Giurì dOnore dellAssociazione. Il Giurì decide in base a principi di diritto e di equità emettendo, con le forme previste dal codice di procedura civile e con modalità individuate dal suo Presidente, un lodo che ha efficacia vincolante tra le parti ai sensi delle vigenti normative. Il Giurì, nel caso decida su questioni afferenti unicamente allonorabilità delle parti ed in tutti gli altri casi in cui ravvisi lesistenza di un danno morale, può condannare il soccombente, oltre che al risarcimento degli eventuali danni, anche al pagamento di una somma non superiore a tre volte lo stipendio netto iniziale del Primo Dirigente della Polizia di Stato. Il Giurì dOnore è altresì competente a decidere su tutti gli eventuali conflitti che insorgano tra iscritti e tra organi statutari per questioni interne, sullorganizzazione e sulla regolarità delle procedure. Il ricorso al Giurì dOnore è gratuito per gli iscritti allA.N.F.P.. Negli altri casi il Presidente del Giurì stabilisce un rimborso spese dovuto allAssociazione in una misura che, coperte le spese, non sia comunque inferiore allimporto della quota associativa annua parametrata allo stipendio netto iniziale del Primo Dirigente della Polizia di Stato.
ART. 12
(Sanzioni disciplinari)1. I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni sono contrarie o nocive alle finalità istituzionali dellAssociazione. Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura, che consiste in una solenne dichiarazione di biasimo, notificata per iscritto al socio;
b) la sospensione dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;
c) lespulsione.
ART. 13
(Procedimento disciplinare)1. Lesercizio dellazione disciplinare spetta al Consiglio Nazionale che deferisce il socio al Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore. Questo esperisce la necessaria attività istruttoria, invitando linteressato a produrre le sue giustificazioni, ed emette la relativa delibera motivata circa la sanzione da applicare.
2. Lapplicazione della sanzione compete al Presidente dellAssociazione che, sentito il Consiglio Nazionale, adotta il relativo provvedimento ovvero altro più favorevole al socio.
3. Avverso i provvedimenti disciplinari non è ammesso ricorso. Il procedimento disciplinare può essere riaperto solo ove il socio, cui è stata inflitta la sanzione, fornisca nuovi elementi, tali da far ritenere che possa essere dichiarato il suo proscioglimento dagli addebiti, ovvero irrogata una sanzione di minore entità.
4. La riapertura è disposta dal Presidente dellAssociazione, su delibera motivata dal Consiglio nazionale.
5. Leventuale nuovo procedimento si svolge con le stesse modalità del precedente.
TITOLO SECONDO
DEGLI ORGANI
CAPO I
(ORGANI CENTRALI)
ART. 14
(Organi centrali - Generalità)1. Sono organi centrali dellAssociazione:
a) LASSEMBLEA NAZIONALE
b) IL PRESIDENTE
c) IL SEGRETARIO NAZIONALE
d) I VICE SEGRETARI NAZIONALI
e) IL VICE SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
f) IL CONSIGLIO NAZIONALE
g) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - GIURÌ DONORE
h) IL CONSIGLIO DELLE REGIONI
ART. 15
(Assemblea Nazionale - Composizione ed attribuzioni)1. LAssemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dellAssociazione e si compone di 200 delegati eletti dai soci ordinari.
2. Essa ha le seguenti attribuzioni:
a) fissa le linee programmatiche dellAssociazione, su proposta del Consiglio Nazionale;
b) delibera sulle mozioni di sfiducia agli organi centrali dellAssociazione e su ogni questione comunque sottoposta al suo esame ai sensi delle disposizioni statutarie;
c) elegge il Presidente ed il Segretario dellAssociazione, i Consiglieri nazionali, il Presidente, i componenti del Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore ed i rappresentanti dei ruoli tecnici e professionali dei funzionari;
d) approva definitivamente i bilanci consuntivi del trascorso triennio e stabilisce gli indirizzi programmatici di spesa per il triennio successivo;
e) determina il numero minimo di iscritti e di sezioni necessario per la regolare costituzione delle sezioni regionali, interregionali, provinciali ed interprovinciali;
f) determina limporto della quota di iscrizione e della quota sociale;
g) valuta i titoli di nomina dei delegati ed eventuali cause di sopraggiunta incompatibilità.
3. Non può procedere alla variazione degli scopi sociali di cui agli artt. 3 e 4, né alle modifiche previste dallart. 6, comma 9, se non sia stata espressamente convocata a tale scopo.
4. Alle riunioni dellAssemblea, possono partecipare - senza diritto di voto - su espresso invito del Consiglio Nazionale, anche Autorità, nonché personalità del mondo politico, giudiziario, culturale ed economico.
ART. 16
(Convocazione e validità dellAssemblea Nazionale)1. LAssemblea è convocata, in via ordinaria, ogni tre anni, dal Presidente dellAssociazione, su delibera del Consiglio Nazionale, che fissa anche lordine del giorno.
2. In questultimo devono essere inseriti i punti eventualmente richiesti da tre o più Sezioni regionali o da più Sezioni provinciali che rappresentino almeno un quinto degli iscritti o dalla maggioranza semplice dei componenti del Consiglio delle Regioni.
3. In prima convocazione lAssemblea è validamente costituita qualora siano presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati.
4. LAssemblea straordinaria deve essere convocata, in qualunque momento, dal Presidente dellAssociazione, qualora il Consiglio Nazionale lo deliberi a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. La convocazione può anche essere richiesta congiuntamente da più Sezioni provinciali che rappresentino almeno due quinti degli iscritti o su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio delle Regioni che rappresentino i due quinti degli iscritti.
ART. 17
(Avviso di convocazione dellAssemblea Nazionale)1. Lavviso di convocazione dellAssemblea deve essere comunicato, dal Presidente dellAssociazione, con lettera ai Segretari regionali, interregionali, provinciali ed interprovinciali, almeno quaranta giorni prima della data fissata.
2. I segretari provinciali ed interprovinciali, a loro volta, devono comunicare a tutti i soci lavviso di convocazione, almeno 30 giorni prima della data suddetta. I segretari regionali o interregionali adottano, di concerto con il Segretario nazionale, ogni iniziativa per assicurare leffettività della comunicazione nei rispettivi ambiti territoriali.
3. Lavviso di convocazione deve contenere gli argomenti inclusi nellordine del giorno ed il numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione provinciale o interprovinciale in proporzione al numero degli iscritti. Ai fini della ripartizione dei delegati si deve tener conto del numero di soci che risultano formalmente iscritti al quarantacinquesimo giorno dallAssemblea e che, comunque, non abbiano presentato le dimissioni. Qualora lavviso di convocazione intervenga in data anteriore al cinquantesimo giorno, il prospetto dei delegati sarà trasmesso, separatamente, entro il quarantesimo giorno dallAssemblea. Lavviso di convocazione dellAssemblea Nazionale esplicita i criteri adottati per la ripartizione dei delegati e, per ciascuna sezione, il numero di iscritti in base al quale è stato effettuato il computo. In ogni caso a ciascuna sezione provinciale o interprovinciale regolarmente costituita spetta un delegato nellAssemblea.
4. In caso di convocazione straordinaria, detti termini, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, possono essere ridotti sino alla metà.
5. Entro gli stessi termini lavviso di convocazione deve essere pubblicato in uno dei periodici dellAssociazione. È sempre consentita la comunicazione con strumenti telematici degli avvisi di convocazione e degli altri atti che a questi devono essere allegati.
6. In caso di assemblea straordinaria, salve le sostituzioni rese necessarie da cessazioni dal servizio, trasferimenti e dimissioni e le diverse determinazioni delle singole Assemblee provinciali che debbono essere formalmente comunicate al Presidente dellAssociazione, si intendono convocati i delegati eletti nelle precedenti elezioni periferiche.
ART. 18
(Funzionamento e deliberazioni dellAssemblea Nazionale)1. Il funzionamento dellAssemblea nazionale è regolato dalle norme contenute nellallegato Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Statuto.
2. Salvo diverse disposizioni statutarie le deliberazioni assembleari vengono prese ai sensi dellart. 21 c.c.
ART. 19
(Presidente dellAssociazione)1. Il Presidente dellAssociazione è eletto tra i soci ordinari, a maggioranza assoluta dei componenti dellAssemblea Nazionale.
2. Ha la rappresentanza legale dellAssociazione e rimane in carica per tre anni con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica.
3. Presiede lAssemblea nazionale e può presenziare, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio delle Regioni, le cui delibere devono, comunque, essergli sottoposte per il visto. Il Presidente, qualora lo ritenga, può, con atto motivato, chiedere una nuova deliberazione. Se la delibera viene nuovamente approvata essa è immediatamente efficace ed il Presidente deve darvi esecuzione salva la facoltà di relazionare in merito al Consiglio delle Regioni.
4. Nessun atto del Presidente che comporti impegni di spesa e che non sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio Nazionale è valido se non è controfirmato dal Segretario Nazionale.
5. In caso di impedimento viene sostituito dal Presidente del Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore o negli altri modi previsti dallo Statuto.
6. Il Segretario Nazionale assume la rappresentanza legale dellAssociazione al solo fine del compimento di atti necessari e urgenti per il perfezionamento dei quali non risulti possibile ottenere la tempestiva adesione del Presidente dellAssociazione o di quello del Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore.
7. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.
ART. 20
(Consiglio Nazionale - Composizione e durata)1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Segretario Nazionale, che lo presiede, da sette Consiglieri Nazionali e, nel rispetto del dettato dellart. 32, dai cinque Segretari regionali o interregionali delle cinque regioni o aree interregionali regolarmente costituite e maggiormente rappresentative in relazione al numero di associati formalmente iscritti, in base alle certificazioni fornite dallAmministrazione alla data del 30 giugno ed a quella del 1 gennaio di ogni anno. Tra i Consiglieri il Segretario nomina un Vicesegretario vicario ed un Vicesegretario per gli Affari Interni. Ai restanti cinque Consiglieri nazionali il Segretario delega la cura degli interessi associativi, nominando uno di essi Vice Segretario Amministrativo.
2. LAssemblea Nazionale, votando la fiducia, elegge, a maggioranza semplice dei presenti, il Segretario Nazionale unitamente ai sette Consiglieri Nazionali da lui proposti.
3. I Consiglieri Nazionali sono componenti di diritto dellAssemblea Nazionale nonché del Consiglio delle Regioni e restano in carica tre anni con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica; non possono votare sulle mozioni di sfiducia previste dal comma 4 e di cui allart. 30. Le cariche di Segretario Nazionale e di Consigliere Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica in seno agli Organi associativi centrali e periferici.
4. Il Consiglio Nazionale cessa dallincarico, unitamente al Segretario Nazionale, ove lAssemblea Nazionale approvi, a maggioranza dei componenti, apposita mozione di sfiducia. In tal caso si procede immediatamente alla elezione del nuovo Consiglio Nazionale e del nuovo Segretario. Gli effetti dellapprovazione della mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale si estendono ai sette Consiglieri nazionali.
5. Il Segretario Nazionale può sostituire immediatamente i Consiglieri che:
a) rassegnino le dimissioni, debbano essere sospesi o perdano per qualsiasi motivo la qualità di socio;
b) vengano da lui rimossi trovandosi, per qualsiasi motivo, nellimpossibilità oggettiva di assicurare il costante ed effettivo assolvimento dellincarico. Lassenza di uno dei Consiglieri da sei riunioni, anche non consecutive, legittima il Segretario a dichiarare la decadenza dallincarico del Consigliere;
6. In tali casi il Segretario, sentito il Presidente, comunica al Consiglio delle Regioni le sue osservazioni sui motivi che hanno determinato la sostituzione e chiede la ratifica della nuova nomina da lui effettuata. Il Segretario deve altresì procedere alla sostituzione dei Consiglieri che siano stati privati della fiducia ai sensi dellart. 30, lett. f.
7. Qualora sorga conflitto tra le decisioni del Segretario Nazionale e quelle della maggioranza dei componenti del Consiglio delle Regioni, limitatamente alla designazione del sostituto, la decisione sullo stesso è rimessa dal Presidente dellAssociazione al Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore. Il Segretario Nazionale può, in alternativa, assumere ad interim la cura degli interessi delegati al Consigliere dimissionario o rimosso.
8. Il Segretario Nazionale può, con atto motivato, altresì privare della fiducia il Consigliere Nazionale che si trovi, a suo giudizio, in situazione di conflitto di interessi con la politica associativa. Latto, comunicato per iscritto allinteressato, diviene efficace una volta acquisito il conforme parere del Consiglio delle Regioni a tal fine convocato, in via durgenza, dal Presidente dellAssociazione. Il Consigliere Nazionale sfiduciato può ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso il provvedimento di rimozione emesso dal Segretario a seguito della pronuncia del Consiglio delle Regioni. Per la sostituzione del Consigliere sfiduciato si segue la procedura di cui ai precedenti commi.
ART. 21
(Elezione rappresentanti. Ruoli tecnici e professionali)1. LAssemblea Nazionale elegge un rappresentante dei ruoli tecnici ed uno dei ruoli professionali dei Funzionari ai quali è demandato il potere di proporre al Consiglio Nazionale le questioni specifiche delle rispettive categorie. Per tutte le questioni che comunque attengano ai ruoli tecnici e professionali il Consiglio Nazionale deve acquisire il parere del rappresentante che può essere delegato alla trattazione diretta delle medesime.
2. Il Segretario Nazionale, sentito il Presidente, può designare, per i problemi attinenti a determinati ruoli o specialità, funzionari ai quali delegare, in tutto o in parte, la trattazione dei medesimi.
ART. 22
(Consiglio Nazionale - Attribuzioni)1. Il Consiglio nazionale pone in essere, in via generale e sotto la direzione del Segretario Nazionale, lazione dellAssociazione ed in particolare:
a) promuove tutte le attività le cui linee programmatiche sono state fissate dallAssemblea Nazionale, di cui attua le delibere;
b) redige e presenta, per lapprovazione, allAssemblea Nazionale, i bilanci preventivo e consuntivo;
c) ratifica le eventuali iniziative durgenza adottate dal Segretario Nazionale;
d) delibera lammissione dei soci onorari e di ex soci radiati o dimissionari ovvero funzionari che abbiano comunque ricoperto cariche in altre organizzazioni sindacali o in partiti politici;
e) annulla o sospende, con provvedimento motivato per opportunità e coerenza con le scelte dellAssemblea Nazionale e/o per salvaguardare il prestigio dellAssociazione, ove non abbia già in tal senso provveduto il Segretario provinciale competente, lammissione del nuovo socio;
f) accetta le dimissioni dei soci membri degli organi sociali, centrali e periferici, richiedendo, ove ritenute necessarie, le motivazioni scritte, adottando i conseguenti provvedimenti indispensabili per garantire la continuità della vita associativa, designando, se del caso, i sostituti sulla base dei risultati delle ultime elezioni;
g) indice referendum, con carattere consultivo, a votazione segreta, su questioni di interesse generale;
h) delibera in ordine a congressi e convegni a scopo di studio;
i) deferisce gli iscritti al Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore e provvede in materia disciplinare, ai sensi degli artt. 12 e 13, salvo ogni altro diritto, facoltà pretesa o azione da parte dellAssociazione, ove il comportamento del socio integri estremi di illecito civile, amministrativo o penale;
l) esercita il controllo sul funzionamento degli organi periferici adottando ogni provvedimento, anche sostitutivo, al fine di garantire il migliore servizio associativo agli iscritti. I provvedimenti che riguardano componenti del Consiglio delle Regioni sono adottati acquisito il parere dello stesso Consiglio, sentito il Presidente ed il Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore;
m) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame e provvede ad ogni altra incombenza ad esso devoluta.
ART. 23
(Riunioni del Consiglio Nazionale)1. Il Consiglio Nazionale si riunisce periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, e ogni qual volta il Segretario lo ritenga necessario. Si riunisce, altresì, a richiesta di cinque suoi componenti o su istanza motivata di cinque Segretari regionali o interregionali che non facciano parte del Consiglio Nazionale. Allordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale devono sempre essere inseriti gli argomenti formalmente proposti da coloro che ai sensi del presente articolo hanno il potere di richiedere la riunione del Consiglio Nazionale.
2. Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, iscritti o altre persone la cui presenza il Segretario ritenga necessaria per la migliore trattazione degli argomenti allordine del giorno e per lespletamento di attività sussidiarie.
3. Copie dei verbali delle sedute del Consiglio Nazionale sono trasmesse a tutti i Segretari regionali o interregionali. Sono escluse dalla divulgazione le verbalizzazioni sullo status giuridico degli associati, su questioni disciplinari e su altre questioni personali o riservate devolute alla valutazione del collegio. Il Consiglio Nazionale, qualora il Segretario lo richieda informandone tutti i componenti, può deliberare anche attraverso atti formati a distanza e trasmessi telematicamente.
ART. 24
(Deliberazioni del Consiglio Nazionale)1. Salvo particolari disposizioni statutarie, o regolamentari il Consiglio assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
2. Per la validità delle sue delibere devono essere presenti almeno sette componenti.
3. Qualora si debba decidere sullo status giuridico degli associati, su questioni disciplinari e su altre questioni personali devolute alla valutazione del collegio alla discussione non sono ammessi terzi estranei al Consiglio Nazionale ed il voto è segreto.
ART. 25
(Elezioni, cariche e nomine operate dal Consiglio Nazionale)1. Il Consiglio Nazionale nomina e revoca il Direttore responsabile degli Organi Ufficiali dinformazione del Sodalizio, scegliendolo, di norma, tra gli iscritti in possesso dei requisiti di legge.
2. Il Direttore responsabile, se iscritto allANFP e qualora non ne faccia altrimenti parte, viene ammesso a partecipare , senza diritto a voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.
3. Il Segretario Nazionale ed i Consiglieri Nazionali, per lespletamento delle loro funzioni, si avvalgono, anche in sede decentrata, di comitati di studio, consulenza ed assistenza per:
a) il coordinamento dellattività dellAssociazione;
b) gli studi e la documentazione;
c) la programmazione ed organizzazione delle attività sociali;
d) la stampa e la propaganda;
e) la difesa delliscritto in ogni sede;
f) ogni altra questione di rilievo che investa i fini associativi.
4. I responsabili ed i componenti dei comitati di studio, consulenza ed assistenza sono designati tra gli iscritti allAssociazione dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Nazionale, a maggioranza semplice dei presenti. I responsabili e componenti dei comitati di studio, consulenza ed assistenza possono essere incaricati dal Segretario Nazionale di rappresentare lAssociazione in ragione delle loro specifiche competenze.
ART. 26
(Segretario e Segreteria Nazionale)1. Il Segretario Nazionale resta in carica tre anni, con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica, ed è componente di diritto dellAssemblea Nazionale e del Consiglio delle Regioni. Non ha diritto a voto nelle mozioni di sfiducia presentate nei suoi confronti o nei confronti del Consiglio Nazionale. Coordina lattività del Consiglio Nazionale, di cui presiede le riunioni, delegando specifici incarichi e la cura di determinate materie ai Vicesegretari, ai Consiglieri Nazionali e agli altri componenti del Consiglio Nazionale.
2. Riceve le relazioni sulle attività svolte dai Vicesegretari, dai Consiglieri Nazionali, dai Segretari regionali e provinciali nonché di ogni altro iscritto delegato alla cura di attività associative, riferendo in merito alle proprie iniziative.
3. Vigila sul corretto funzionamento degli Organi periferici statutari e sulla rappresentatività delle Sezioni regionali e provinciali, avvalendosi della collaborazione del Vicesegretario per gli Affari Interni. Si può avvalere, altresì, della consulenza del Presidente del Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore. Può disporre, con provvedimento motivato, informando il Consiglio delle Regioni ed il Presidente del Collegio dei Probiviri - Giurì donore, la soppressione di organi periferici nei quali venga a mancare il numero minimo di iscritti.
4. In caso di necessità di procedere al commissariamento di organi periferici in cui si verifichino gravi irregolarità, fatti salvi i poteri del Consiglio Nazionale e dei Segretari regionali o interregionali previsti dagli artt. 22 e 32 per i singoli atti non compiuti da organi periferici, il Segretario Nazionale deve acquisire relazione del Vice Segretario Nazionale per gli Affari Interni e del Segretario regionale o interregionale competente per territorio. Qualora si debba procedere al commissariamento di Sezioni regionali, il Segretario Nazionale acquisisce solo la relazione del Vice Segretario per gli Affari Interni. Acquisiti gli atti necessari il Segretario Nazionale proporrà il provvedimento di commissariamento al Consiglio delle Regioni, alluopo convocato in via durgenza dal Presidente dellAssociazione. Gli interessati al provvedimento di commissariamento adottato dal Consiglio delle Regioni possono ricorrere al Collegio dei Probiviri.
5. Il Segretario Nazionale può delegare ad un Consigliere nazionale il controllo sullandamento degli uffici della Segreteria nazionale e sulla trattazione di ogni questione concernente la sua organizzazione e funzionamento, ivi comprese tutte quelle inerenti la costituzione, il mantenimento e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti. Il Segretario nazionale può avvalersi, per ogni questione di lavoro, finanziaria o contabile, di consulenze di esperti delle rispettive materie.
6. È Direttore editoriale dellOrgano di informazione Ufficiale del Sodalizio.
7. Adotta tutte le iniziative ritenute opportune nellinteresse dellAssociazione, previa approvazione da parte del Consiglio nazionale, ovvero con successiva ratifica di questultimo.
8. Per lespletamento delle sue funzioni si avvale di una Segreteria articolata in Comitati di studio e consulenza per:
a) il coordinamento dellattività dellAssociazione;
b) gli studi e la documentazione;
c) la programmazione ed organizzazione delle attività sociali;
d) la stampa e la propaganda.
9. I responsabili ed i componenti dei Comitati di studio sono designati dal Segretario Nazionale, su proposta del Consiglio nazionale, a maggioranza semplice.
ART. 27
(Vice Segretari Nazionali)1. Il Vice Segretario Nazionale vicario collabora con il Segretario Nazionale e ne esercita le funzioni, in caso di sua assenza o impedimento. Deve essere sentito sulle questioni disciplinari concernenti il personale dipendente dellAssociazione. Collabora con il Segretario Nazionale nella redazione degli Organi Ufficiali di informazione dellAssociazione, nelle relazioni esterne e può essere delegato allassolvimento di specifici alti incarichi.
2. Il Vice Segretario Nazionale per gli Affari Interni collabora il Segretario Nazionale nel coordinamento dellorganizzazione interna, nella vigilanza sugli organismi statutari periferici, nella pianificazione della finanza e delle risorse, nelle iniziative nazionali mirate al proselitismo e, in questi ambiti, può essere delegato per lassolvimento di specifici incarichi.
ART. 28
(Il Vice Segretario Amministrativo)1. Il Vice Segretario Amministrativo effettua i prelievi dei fondi dellAssociazione sulla base di ordinativi emessi dal Segretario Nazionale o, su delega formale di questi, dai Vice Segretari Nazionali ed esercita tutte le altre funzioni di carattere amministrativo-contabile.
2. Il Vice Segretario Amministrativo redige i bilanci e li sottopone al parere del Consiglio Nazionale che, dopo averli esaminati, li presenta al Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore per la redazione della relazione ed il rendiconto. Per lassolvimento del suo incarico il Segretario Nazionale delega al Vice Segretario Amministrativo poteri di ispezione e certificazione dei bilanci degli Organi periferici.
ART. 29
(Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore - Attribuzioni)1. Il Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore è composto da cinque membri.
2. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore, che restano in carica tre anni, con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica, spetta:
a) deliberare nelle materie dellart. 11 e nelle altre previste dallo Statuto;
b) deliberare in materia disciplinare ai sensi degli artt. 12 e 13;
c) sindacare la regolarità delle operazioni elettorali centrali e periferiche, con lobbligo di riferire in merito al Consiglio delle Regioni ed allAssemblea Nazionale;
d) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dellAssociazione;
e) redigere la relazione sul rendiconto della gestione annuale, che il Consiglio Nazionale, attraverso il Vice Segretario Amministrativo, deve trasmettergli entro il 31 gennaio di ogni anno. La relazione, unitamente al rendiconto e agli eventuali ulteriori pareri di esperti, è sottoposta allapprovazione dellAssemblea Nazionale;
3. Il Collegio è convocato dal suo Presidente, su richiesta di almeno due dei suoi membri o su istanza del Consiglio nazionale. Delibera a maggioranza semplice e, per le questioni personali, a voto segreto.
4. Con le stesse modalità previste per Segretario e Consiglio Nazionale può essere avanzata mozione di sfiducia nei confronti del Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore.
5. La carica di Presidente o componente del Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria centrale e periferica.
ART. 30
(Consiglio delle Regioni)1. Il Consiglio delle Regioni è composto, oltre che dai membri di diritto, da tutti i Segretari regionali o interregionali delle Sezioni regolarmente costituite o, su loro delega, dai Vice Segretari regionali o interregionali.
2. Esso è convocato e presieduto dal Presidente dellAssociazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Segretario regionale o interregionale maggiormente rappresentativo che non sia componente del Consiglio Nazionale. Il Consiglio delle Regioni deve essere convocato qualora un terzo dei suoi componenti elettivi ne faccia richiesta.
3. Il Consiglio delle Regioni si riunisce almeno due volte lanno entro il giorno 25 dei mesi di luglio e gennaio.
4. Il Consiglio delle Regioni:
a) verifica lattuazione delle linee programmatiche stabilite dallAssemblea Nazionale e contribuisce alla individuazione di eventuali nuovi indirizzi di politica associativa;
b) raccoglie e rappresenta al Consiglio Nazionale le istanza degli Organi periferici promovendo la conoscenza dei problemi degli iscritti e delle attività associative;
c) approva il bilancio annuale consuntivo;
d) proclama, sulla base del numero degli iscritti alla data del 30 giugno e del 1 gennaio di ogni anno, formalmente risultante dalle certificazioni fornite dallAmministrazione dellInterno, le Segreterie regionali o interregionali i cui Segretari sono componenti del Consiglio Nazionale;
e) può richiedere al Presidente dellAssociazione, con maggioranza dei due terzi dei membri che non facciano parte del Consiglio Nazionale e che rappresentino almeno i due quinti degli iscritti, la convocazione dellAssemblea Nazionale straordinaria;
f) delibera, con la maggioranza della metà più uno dei Segretari regionali che lo compongono e che rappresentino il 51 per cento degli iscritti, sulle mozioni di sfiducia al Presidente, al Segretario Nazionale e a tutte le altre cariche centrali. In caso la mozione riguardi il Presidente, il Segretario Nazionale o il Presidente del Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore, deve essere convocata lAssemblea Nazionale straordinaria per la conferma della sfiducia e per lelezione delle nuove cariche. Negli altri casi si procede alla sostituzione con le modalità di cui allart. 6, comma 7 e, limitatamente ai Consiglieri Nazionali, ai sensi dellart. 20, comma 6;
g) assolve a tutti gli altri compiti demandatigli dallo Statuto.
5. Il Consiglio delle Regioni in prima convocazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti. In seconda convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi. Il Consiglio delle Regioni delibera, ove non diversamente previsto, a maggioranza semplice.
6. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul funzionamento del Consiglio Nazionale.
CAPO II
(ORGANI PERIFERICI)
ART. 31
(Organi periferici - Generalità)1. Sono organi periferici dellAssociazione:
a) le Sezioni regionali e interregionali;
b) le Sezioni provinciali ed interprovinciali.
c) le Sottosezioni provinciali;
ART. 32
(Sezioni regionali ed interregionali)1. In ogni Regione nella quale si verifichino le condizioni minime di rappresentatività determinate dallAssemblea Nazionale è istituita una Sezione regionale dellAssociazione.
2. I soci eleggono un Segretario regionale ed un Vice Segretario regionale, affiancati da un Consiglio Regionale composto dai Segretari di ogni Sezione provinciale che, ove occorra, possono delegare a partecipare uno dei Vice Segretari. Il Consiglio Regionale, presieduto dal Segretario regionale, decide su tutte le questioni aventi rilievo regionale. Il Segretario Nazionale può assistervi senza diritto di voto. Il Consiglio Regionale può, a maggioranza assoluta dei componenti, votare la sfiducia al Segretario o al Vice Segretario regionale. Il Segretario regionale indice le elezioni regionali alla scadenza del mandato o nel caso in cui sia stata votata la sfiducia, riceve le candidature e le notifica ai Segretari provinciali per lulteriore diffusione. Le votazioni hanno luogo su base provinciale, mentre lo spoglio delle schede sarà effettuato congiuntamente nel capoluogo di regione.
3. Sia il Segretario regionale che il Vice Segretario regionale restano in carica due anni. La carica di Segretario regionale, se congiunta a quella di componente del Consiglio Nazionale, è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria periferica
4. Il Segretario regionale rappresenta la Sezione, tiene i contatti con le altre Sezioni regionali ed interregionali nonché con gli organi nazionali. Coordina sul piano organizzativo le Sezioni provinciali della regione, e ne presiede lAssemblea. Segnala tempestivamente al Segretario Nazionale eventuali irregolarità in atto nelle Sezioni provinciali adottando i provvedimenti di urgenza ritenuti necessari.
5. Nelle regioni in cui non sia stato eletto il Segretario regionale, ovvero lo stesso venga a mancare per trasferimento, dimissioni o altra causa, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Segretario regionale o, in assenza o impedimento di questi, dal Segretario della Sezione provinciale o interprovinciale più rappresentativa della regione. È comunque escluso il cumulo delle cariche provinciali con quella di componente del Consiglio Nazionale.
6. Ai fini della presenza di un rappresentante nel Consiglio Nazionale, più Sezioni regionali, fino ad un numero massimo di tre, possono costituire una Sezione Interregionale. Della costituzione deve essere data comunicazione formale al Segretario dellAssociazione ed al Consiglio Nazionale. La Sezione Interregionale, si compone di un Segretario e di un Vicesegretario formalmente eletti tra i componenti delle Segreterie Regionali che partecipano allaccordo i quali esercitano lelettorato attivo. Il Segretario interregionale rappresenta, con un solo voto, tutte le Sezioni regionali che lo hanno eletto anche in seno al Consiglio delle regioni
7. Le spese degli organi regionali ed interregionali sono amministrate, con rendicontazione separata, dai segretari amministrativi delle Sezioni provinciali alle quali appartengono coloro che ricoprono le rispettive cariche.
ART. 33
(Sezioni provinciali ed interprovinciali)1. In ogni provincia è costituita una Sezione provinciale dellAssociazione.
2. I soci eleggono un Segretario provinciale che, di diritto, fa parte del Consiglio Regionale, un Vice Segretario ed un Vice Segretario Amministrativo, che restano in carica due anni.
3. Qualora in una provincia non si raggiunga il numero minimo di soci per listituzione della Sezione, stabilito dallAssemblea Nazionale, il Consiglio nazionale può aggregarli a quelli di una provincia limitrofa per la costituzione di una Sezione interprovinciale.
4. Il Segretario provinciale rappresenta la Sezione e ne dirige lattività. Presiede, inoltre, lAssemblea Provinciale e cura lelezione dei Delegati per lAssemblea Nazionale.
5. Qualora in una provincia il numero di iscritti sia superiore a 45 lAssemblea provinciale può procedere, per ciascun Ufficio o gruppi di Uffici, alla costituzione di Sottosezioni, purché ciascuna Sottosezione sia composta da almeno quattro soci e complessivamente non si superi il numero di dodici Sottosezioni.
6. Per ogni Sottosezione, con modalità che devono essere stabilite dallAssem-blea provinciale, verranno eletti un Responsabile e fino a tre Vice Responsabili con poteri di rappresentanza interna. Ad essi il Segretario provinciale potrà, di volta in volta, anche delegare la trattazione di singole questioni aventi rilevanza esterna. Il Segretario provinciale o il Vice Segretario sono sempre informati delle riunioni delle Sottosezioni che, ove ritenuto opportuno, sono da loro presiedute.
7. Nelle Sezioni provinciali in cui lAssemblea abbia deliberato listituzione delle sottosezioni, il voto palese, con esclusione delle elezioni, delle questioni attinenti alle mozioni di fiducia e di quelle sulle persone, può essere espresso anche per corrispondenza. In questo caso il Segretario provinciale deve adottare tutte le misure atte a garantire la partecipazione di tutti gli iscritti nonché la libertà del voto. Sulle materie non ammesse a voto palese è ammessa, nellambito della stessa giornata, la consultazione degli iscritti mediante lapertura di più seggi con modalità che il Segretario provinciale deve individuare di concerto con i responsabili delle Sottosezioni.
ART. 34
(Composizione delle Sezioni ed elettorato)1. Delle Sezioni regionali, interregionali, provinciali ed interprovinciali fanno parte i soci onorari, ordinari e aggregati, rispettivamente in servizio o residenti nella sede.
2. Nella votazione per la designazione delle cariche, ciascun socio non può esprimere un numero di preferenze superiore alla metà dei seggi. Nel caso in cui le cariche da eleggere siano dispari il numero delle preferenze viene approssimato allunità superiore.
3. Per lelezione alla carica di Segretario regionale, interregionale, provinciale ed interprovinciale ogni iscritto può esprimere una sola preferenza.
ART. 35
(Elezioni dei Delegati nazionali)1. I soci eleggono i Delegati nazionali, a maggioranza semplice.
2. Le elezioni debbono svolgersi, in sede provinciale o interprovinciale, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dellAssemblea Nazionale. È tuttavia consentito procedere alla designazione dei Delegati in sede di Assemblea regionale, appositamente convocata.
3. Nella votazione per la designazione dei delegati, ciascun socio non può esprimere un numero di preferenze superiore alla metà dei seggi. Nel caso in cui i delegati da eleggere siano dispari il numero delle preferenze viene approssimato allunità superiore.
ART. 36
(Funzionamento delle Sezioni regionali, provinciali ed interprovinciali)1. Per le elezioni, compresa la possibilità di formazione di liste, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi periferici, si fa rinvio a quanto previsto per i corrispondenti organi centrali, in quanto compatibile.
TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
(DISPOSIZIONI FINALI)
ART. 37
(Regolamenti interni del Consiglio Nazionale, del Consiglio delle Regioni e del Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore)1. Il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore sono delegati ad emanare, entro sei mesi dalla loro costituzione, i rispettivi regolamenti interni.
ART. 38
(Modifiche dello Statuto)1. Le disposizioni di cui al presente Statuto possono essere modificate dallAssemblea Nazionale, in seduta ordinaria o straordinaria, previa iscrizione allordine del giorno, su proposta del Consiglio Nazionale o di un terzo delle Sezioni regionali.
ART. 39
(Copertura interinale della cariche sociali - Rinvio)1. Ove non diversamente previsto, in caso di vacanze nelle cariche sociali la sostituzione dei componenti cessati dallincarico viene assicurata, fino alla convocazione dellorgano collegiale competente alla nuova designazione, con il primo dei non eletti nella precedente tornata elettorale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si intendono richiamate e trascritte le norme vigenti in tema di persone giuridiche.
ART. 40
(Modalità e segreto del voto)1. Qualora si debba decidere su questioni personali, di iscritti o dipendenti, devolute alla valutazione di un collegio, il voto è sempre segreto. Si procede, altresì, con scrutinio segreto ogni qual volta la maggioranza dei componenti di un collegio lo deliberi a voto palese. In caso di parità la votazione segreta è ripetuta e a chi presiede il collegio sono assegnati due voti. Su ogni questione attinente lespressione del voto e lelezione di candidati non espressamente prevista dallo Statuto è competente a decidere in prima istanza il Consiglio Nazionale ed in seconda il Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore.
CAPO II
(Disposizioni transitorie)
ART. 41
Fermo quanto previsto dallart. 17 dello Statuto per lAssemblea Nazionale, gli avvisi di convocazione per le Assemblee provinciali e regionali devono essere resi noti a tutti gli iscritti a mezzo di comunicazione personale trasmessa, per le vie ordinarie, anche mediante comunicazioni telefoniche o telematiche, allultimo recapito conosciuto dellinteressato e mediante affissione nelle bacheche dellAssociazione, ove esse siano state predisposte.
Tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbiano presentato disdetta hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei verbali delle Assemblee dellAssociazione. A tale fine i Segretari Regionali e Provinciali sono tenuti a far pervenire, nel più breve tempo possibile, alla Segreteria Nazionale copia dei verbali assembleari per la conservazione agli atti. Il verbale dellAssemblea Nazionale deve essere reso disponibile presso la sede centrale dellAssociazione.
Il contenuto del bilancio annuale, approvato dal Consiglio Nazionale, è posto a disposizione di tutti gli iscritti che ne richiedano copia. Dallapprovazione del bilancio da parte del Consiglio Nazionale deve essere data notizia sulla rivista sociale.
REGOLAMENTO DELLASSEMBLEA NAZIONALE
Allegato
Art. 1 - AllAssemblea Nazionale partecipano, oltre ai componenti di diritto, i Delegati eletti nelle assemblee convocate in sede provinciale, interprovinciale e regionale, ai sensi degli articoli 17 e 35 dello Statuto.
Art. 2 - LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione; questi è assistito da un ufficio di presidenza composto dal Vice Presidente, da due Questori e da due Segretari, che sono dallo stesso nominati, allapertura dei lavori.
Art. 3 - Il Presidente dirige i lavori, cura losservanza della normativa vigente in materia; può, a seconda delle circostanze, fissare limiti di tempo agli interventi.
Art. 4 - I Segretari si alternano nella redazione dei verbali ed assistono il Presidente nellespletamento delle sue funzioni.
Art. 5 - Il Presidente propone la nomina di una Commissione elettorale, composta da 5 membri, eletti dallAssemblea, a maggioranza semplice. Alla Commissione spetta la verifica dei poteri dei delegati, il controllo sulla regolarità delle votazioni palesi, lo spoglio delle schede delle votazioni a scrutinio segreto ed ogni altro adempimento inerente al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, ivi compresa laccettazione delle candidature.
Art. 6 - Le eventuali mozioni devono essere presentate per iscritto. Il Presidente nel disciplinare i lavori assembleari ha facoltà di unificare il dibattito su mozioni diverse e di porre limitazioni al numero degli interventi sulle singole mozioni. Eventuali emendamenti vengono votati prima delle mozioni cui si riferiscono.
Art. 7 - Le mozioni di sfiducia al Segretario ed al Consiglio Nazionale, ove non siano formulate in sede di richiesta di convocazione di Assemblea ordinaria o straordinaria, debbono essere presentate, nelle predette sedi, subito dopo la relazione del Segretario Nazionale, da almeno 1/5 dei delegati presenti o rappresentati.
Art. 8 - Le votazioni avvengono per alzata di mano, purché non vi sia stata, prima che il Presidente dellAssemblea abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione segreta, approvata da almeno 1/5 dei partecipanti. Hanno sempre luogo a scrutinio segreto:
a) le votazioni per lelezione degli organi sociali;
b) le delibere sulle mozioni di sfiducia al Segretario ed al Consiglio Nazionale.Art. 9 - Le candidature alle cariche sociali nazionali, debbono essere presentate, per iscritto, almeno due ore prima dellinizio delle operazioni di voto.
Art. 10 - Per lelezione del Presidente dellAssociazione ciascun delegato può esprimere una sola preferenza. È eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dellAssemblea Nazionale. Per lelezione del Segretario ciascun delegato potrà votare indicando il nome del candidato alla carica di Segretario Nazionale, intendendosi, in tal modo, votati anche i candidati presenti nella lista ove il votato si colloca. Il voto espresso a favore di uno o più appartenenti alla stessa lista si intende esteso al Segretario ed ai candidati di tutta la lista. Sono invalidi i voti recanti preferenze per candidati appartenenti a liste diverse. Risultano eletti alla carica di Segretario Nazionale e di Consiglieri Nazionali i candidati appartenenti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi Per il Collegio dei Probiviri - Giurì dOnore il numero massimo dei candidati votabili è fissato in due. Per lelezione del Presidente del Collegio dei Probiviri è consentito esprimere una preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione e, a pari anzianità, il socio più anziano di età.
Art. 11 - In caso di impedimento un delegato può farsi rappresentare da altro delegato. Non è ammessa più di una delega per ciascun delegato presente.
Art. 12 - Per quanto non previsto nel presente regolamento, si intende richiamato e trascritto il regolamento del Senato della Repubblica.