STATUTO A.N.F.P.
(EDIZIONE 1998)


TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

(DENOMINAZIONE - CARATTERI - SCOPI - PATRIMONIO)

 

ART. 1
(Costituzione)

1. È costituita l’Associazione Nazionale tra i funzionari della Polizia di Stato (A.N.F.P.), con sede in Roma.

 

ART. 2
(Caratteri)

1. L’Associazione, apartitica e apolitica, rappresenta i funzionari della Polizia di Stato, di cui assume la tutela per i fini, nei modi ed attraverso i mezzi specificati nel successivo articolo 3.

 

ART. 3
(Fini e mezzi)

1. L’Associazione persegue i fini o scopi che seguono:

2. L’Associazione, per realizzare, nei modi migliori e più conformi agli interessi individuali, plurimi e collettivi della categoria gli scopi come sopra enunciati, si avvale e/o mira ad avvalersi e ad attivarsi con i mezzi e strumenti di cui si elencano qui di seguito i principali:

3. L’Associazione ispira la propria azione ai principi di libertà e di giustizia, nel quadro della difesa e del potenziamento delle istituzioni democratiche.

4. Per il perseguimento dei suoi fini, l’Associazione può avvalersi - ove necessario - dell’opera retribuita di consulenti esterni.

 

ART. 4
(Patrimonio)

1. L’Associazione non ha fini di lucro. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa è fatto obbligo, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla Legge, di devolvere il patrimonio ad altra Associazione sindacale senza fini di lucro che persegua, in via esclusiva, la tutela dei Funzionari della Polizia di Stato.

2. Per garantire la propria indipendenza si propone di autofinanziarsi o, comunque, di reperire fonti di finanziamento che non pregiudichino, in alcun modo, l’autonomia, l’apartiticità e l’apoliticità.

3. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal contributo dei soci e da eventuali beni mobili ed immobili di cui la stessa diventi proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni e devoluzioni, previa delibera del Consiglio Nazionale.Il contributo associativo, determinato con modalità stabilite dall’ASSEMBLEA NAZIONALE, non è in alcun modo trasmissibile o rivalutabile.

4. Ad ogni Sezione regionale, interregionale, provinciale o interprovinciale sono assegnati in comodato, in relazione all’attività svolta, idonei mezzi telematici da utilizzarsi per le comunicazioni interne ed esterne.

5. Responsabile di tali apparecchiature è sempre il Segretario regionale o provinciale che ha l’obbligo, in caso di scioglimento o soppressione della sezione, di renderle, rispettivamente, alla Segreteria Nazionale o alla Sezione regionale competente per territorio.

6. Alle Sezioni regionali e provinciali sono altresì assegnati, con obbligo di rendicontazione dell’impiego, mezzi finanziari commisurati alle attività effettivamente svolte.

 

CAPO II

(DEI SOCI)

 

ART. 5
(Classificazione)

I soci si dividono in onorari, ordinari ed aggregati. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale tra coloro che si sono particolarmente distinti nella realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione. I soci ordinari sono i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in attività di servizio. I soci aggregati sono i funzionari della Polizia di Stato in quiescenza.

 

ART. 6
(Diritti)

1. Tutti i soci esercitano i diritti previsti dal presente Statuto nei modi, forme e limiti stabiliti dallo stesso, con pari titolo e dignità. In conformità alla vigente normativa l’elettorato attivo e passivo rispetto alle cariche sociali è riservato ai soci ordinari.

2. Nelle riunioni degli organi statutari collegiali centrali e periferici hanno elettorato attivo e passivo tutti i soci che risultano formalmente iscritti alla data nella quale l’Assemblea risulta convocata, salva diversa esplicita disposizione statutaria.

3. Si intende formalmente iscritto il socio allorché, in carenza di provvedimento esplicito dell’organo competente all’ammissione, siano trascorsi 20 giorni dalla presentazione della domanda senza che essa sia stata formalmente rigettata. Competente ad accettare la domanda di iscrizione è il Segretario provinciale nel cui territorio è sita la sede di servizio dell’aspirante. In deroga a tale previsione, è comunque riservata al Consiglio Nazionale l’ammissione di ex soci radiati o dimissionari ovvero funzionari che abbiano comunque ricoperto cariche in altre organizzazioni sindacali o siano stati candidati in elezioni politiche e amministrative.

4. Il Consiglio Nazionale, per motivi di opportunità e coerenza con le scelte dell’Assemblea Nazionale o per salvaguardare il prestigio dell’Associazione e ove non abbia già in tal senso provveduto il Segretario regionale competente, può, con provvedimento motivato, annullare o sospendere l’ammissione del nuovo socio. L’adozione di tale provvedimento, che comunque deve essere assunto entro e non oltre la prima riunione successiva alla data di ricezione della domanda dell’aspirante iscritto, comporta la restituzione all’interessato delle somme trattenute a favore dell’Associazione. Restano fermi gli effetti comunque prodottisi tra la data dell’accettazione della domanda da parte del Segretario provinciale e quella del successivo annullamento o sospensione.

5. Contro tali decisioni è data facoltà di ricorrere, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, al Consiglio delle Regioni. La decisione del Consiglio delle Regioni, che deve intervenire nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso e deve essere notificata all’interessato nei dieci giorni successivi, è inappellabile. Se nessuna decisione viene adottata nei termini previsti, il ricorso si intende accolto. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla notificazione degli avvisi di garanzia.

6. Lo "status" di socio non è incompatibile con la affiliazione o iscrizione contemporanea ad altre associazioni, non a carattere sindacale, costituite tra appartenenti di ogni ruolo, qualifica o grado della Polizia di Stato e delle altre Forze o Corpi di Polizia.

7. Il Consiglio Nazionale può, con decisione adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, sospendere dall’esercizio dell’elettorato attivo e passivo i soci colpiti dalla sospensione dal servizio per motivi disciplinari e/o cautelari. All’istruttoria relativa al procedimento di sospensione partecipa un socio delegato dalla Sezione provinciale o interprovinciale alla quale il socio soggetto a procedimento appartiene.

8. Se il socio sospeso ricopre cariche sociali, verrà disposta la sostituzione temporanea con il primo dei non eletti. Tali provvedimenti cessano di avere effetto all’atto dell’emissione della pronuncia definitiva che prosciolga l’iscritto dagli addebiti.

9. Eventuali modifiche alle norme statutarie che disciplinano l’acquisizione ed i diritti dei soci possono essere apportate con la procedura di cui al successivo articolo 38.

 

ART. 7
(Obblighi sociali)

1. I soci ordinari ed i soci aggregati sono tenuti al pagamento di un contributo sociale nella misura stabilita, per ciascuna categoria, dall’Assemblea Nazionale. Tale pagamento deve essere effettuato, dai primi, attraverso ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 93 della legge 1° aprile 1981 n. 121 o negli altri modi previsti dalle normative vigenti. All’atto dell’iscrizione, ai fini di una più celere regolarizzazione, è ammesso il pagamento della prima quota mensile con versamento sul conto corrente dell’Associazione. I soci aggregati sono tenuti al pagamento di una somma ridotta stabilita dall’Assemblea Nazionale.

2. Tutti i soci debbono osservare le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell’Associazione, nonché astenersi dallo svolgere attività contraria agli interessi della stessa.

 

ART. 8
(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per cessazione dell’appartenenza ai ruoli dei funzionari della Polizia di Stato (solo per i soci ordinari);

c) per morosità persistente nel pagamento del contributo sociale o nell’adempimento delle obbligazioni contratte con l’Associazione che comporti la radiazione ai sensi del successivo art. 10;

d) per revoca della delega rilasciata ex art. 93 l. 121/81;

e) per espulsione causata da comportamenti gravemente pregiudizievoli per l’Associazione o contrari alle leggi vigenti o alla dignità degli appartenenti alla categoria, previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal successivo art. 13.

2. Il Consiglio Nazionale ha facoltà, su parere conforme del Consiglio delle Regioni, di mantenere il rapporto associativo con coloro che, per motivi diversi dalla quiescenza, cessino di essere funzionari di polizia. A costoro è attribuita la qualifica di socio aggregato.

 

ART. 9
(Dimissioni)

1. Il socio può presentare le sue dimissioni in ogni momento, ma è tenuto al pagamento della quota sociale ancora per il periodo fissato dalla vigente normativa e, comunque, per l’anno in corso. Le dimissioni del socio che riveste cariche sociali hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio Nazionale.

 

ART. 10
(Morosità)

1. Il socio moroso nel pagamento del contributo sociale o nell’adempimento di altre obbligazioni contratte con il Sodalizio, con delibera del Consiglio Nazionale, previo formale invito ad adempiere, viene sospeso dall’esercizio dei diritti sociali. Ove persista nell’inadempienza per ulteriori tre mesi, viene radiato e potrà chiedere di essere riammesso solo dopo aver regolato la sua posizione.

 

ART. 11
(Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore - Funzioni di garanzia)

1. Il Giurì d’onore garantisce l’interpretazione delle norme statutarie.

2. Quando fra funzionari di Polizia insorgano controversie su questioni personali o professionali di qualsiasi tipo, con esclusione di quelle che comunque, anche ai sensi degli articoli 1965 e ss. c.c. e 806 e ss. c.p.c., non possono formare oggetto di transazione, è ammesso, con il consenso delle parti, il deferimento della questione al Giurì d’Onore dell’Associazione. Il Giurì decide in base a principi di diritto e di equità emettendo, con le forme previste dal codice di procedura civile e con modalità individuate dal suo Presidente, un lodo che ha efficacia vincolante tra le parti ai sensi delle vigenti normative. Il Giurì, nel caso decida su questioni afferenti unicamente all’onorabilità delle parti ed in tutti gli altri casi in cui ravvisi l’esistenza di un danno morale, può condannare il soccombente, oltre che al risarcimento degli eventuali danni, anche al pagamento di una somma non superiore a tre volte lo stipendio netto iniziale del Primo Dirigente della Polizia di Stato. Il Giurì d’Onore è altresì competente a decidere su tutti gli eventuali conflitti che insorgano tra iscritti e tra organi statutari per questioni interne, sull’organizzazione e sulla regolarità delle procedure. Il ricorso al Giurì d’Onore è gratuito per gli iscritti all’A.N.F.P.. Negli altri casi il Presidente del Giurì stabilisce un rimborso spese dovuto all’Associazione in una misura che, coperte le spese, non sia comunque inferiore all’importo della quota associativa annua parametrata allo stipendio netto iniziale del Primo Dirigente della Polizia di Stato.

 

ART. 12
(Sanzioni disciplinari)

1. I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni sono contrarie o nocive alle finalità istituzionali dell’Associazione. Le sanzioni disciplinari sono:

a) la censura, che consiste in una solenne dichiarazione di biasimo, notificata per iscritto al socio;

b) la sospensione dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;

c) l’espulsione.

 

ART. 13
(Procedimento disciplinare)

1. L’esercizio dell’azione disciplinare spetta al Consiglio Nazionale che deferisce il socio al Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore. Questo esperisce la necessaria attività istruttoria, invitando l’interessato a produrre le sue giustificazioni, ed emette la relativa delibera motivata circa la sanzione da applicare.

2. L’applicazione della sanzione compete al Presidente dell’Associazione che, sentito il Consiglio Nazionale, adotta il relativo provvedimento ovvero altro più favorevole al socio.

3. Avverso i provvedimenti disciplinari non è ammesso ricorso. Il procedimento disciplinare può essere riaperto solo ove il socio, cui è stata inflitta la sanzione, fornisca nuovi elementi, tali da far ritenere che possa essere dichiarato il suo proscioglimento dagli addebiti, ovvero irrogata una sanzione di minore entità.

4. La riapertura è disposta dal Presidente dell’Associazione, su delibera motivata dal Consiglio nazionale.

5. L’eventuale nuovo procedimento si svolge con le stesse modalità del precedente.

  

 

TITOLO SECONDO

DEGLI ORGANI

CAPO I

(ORGANI CENTRALI)

 

ART. 14
(Organi centrali - Generalità)

1. Sono organi centrali dell’Associazione:

a) L’ASSEMBLEA NAZIONALE

b) IL PRESIDENTE

c) IL SEGRETARIO NAZIONALE

d) I VICE SEGRETARI NAZIONALI

e) IL VICE SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

f) IL CONSIGLIO NAZIONALE

g) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - GIURÌ D’ONORE

h) IL CONSIGLIO DELLE REGIONI

 

ART. 15
(Assemblea Nazionale - Composizione ed attribuzioni)

1. L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione e si compone di 200 delegati eletti dai soci ordinari.

2. Essa ha le seguenti attribuzioni:

a) fissa le linee programmatiche dell’Associazione, su proposta del Consiglio Nazionale;

b) delibera sulle mozioni di sfiducia agli organi centrali dell’Associazione e su ogni questione comunque sottoposta al suo esame ai sensi delle disposizioni statutarie;

c) elegge il Presidente ed il Segretario dell’Associazione, i Consiglieri nazionali, il Presidente, i componenti del Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore ed i rappresentanti dei ruoli tecnici e professionali dei funzionari;

d) approva definitivamente i bilanci consuntivi del trascorso triennio e stabilisce gli indirizzi programmatici di spesa per il triennio successivo;

e) determina il numero minimo di iscritti e di sezioni necessario per la regolare costituzione delle sezioni regionali, interregionali, provinciali ed interprovinciali;

f) determina l’importo della quota di iscrizione e della quota sociale;

g) valuta i titoli di nomina dei delegati ed eventuali cause di sopraggiunta incompatibilità.

3. Non può procedere alla variazione degli scopi sociali di cui agli artt. 3 e 4, né alle modifiche previste dall’art. 6, comma 9, se non sia stata espressamente convocata a tale scopo.

4. Alle riunioni dell’Assemblea, possono partecipare - senza diritto di voto - su espresso invito del Consiglio Nazionale, anche Autorità, nonché personalità del mondo politico, giudiziario, culturale ed economico.

  

ART. 16
(Convocazione e validità dell’Assemblea Nazionale)

1. L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, ogni tre anni, dal Presidente dell’Associazione, su delibera del Consiglio Nazionale, che fissa anche l’ordine del giorno.

2. In quest’ultimo devono essere inseriti i punti eventualmente richiesti da tre o più Sezioni regionali o da più Sezioni provinciali che rappresentino almeno un quinto degli iscritti o dalla maggioranza semplice dei componenti del Consiglio delle Regioni.

3. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati.

4. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata, in qualunque momento, dal Presidente dell’Associazione, qualora il Consiglio Nazionale lo deliberi a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. La convocazione può anche essere richiesta congiuntamente da più Sezioni provinciali che rappresentino almeno due quinti degli iscritti o su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio delle Regioni che rappresentino i due quinti degli iscritti.

 

ART. 17
(Avviso di convocazione dell’Assemblea Nazionale)

1. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato, dal Presidente dell’Associazione, con lettera ai Segretari regionali, interregionali, provinciali ed interprovinciali, almeno quaranta giorni prima della data fissata.

2. I segretari provinciali ed interprovinciali, a loro volta, devono comunicare a tutti i soci l’avviso di convocazione, almeno 30 giorni prima della data suddetta. I segretari regionali o interregionali adottano, di concerto con il Segretario nazionale, ogni iniziativa per assicurare l’effettività della comunicazione nei rispettivi ambiti territoriali.

3. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti inclusi nell’ordine del giorno ed il numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione provinciale o interprovinciale in proporzione al numero degli iscritti. Ai fini della ripartizione dei delegati si deve tener conto del numero di soci che risultano formalmente iscritti al quarantacinquesimo giorno dall’Assemblea e che, comunque, non abbiano presentato le dimissioni. Qualora l’avviso di convocazione intervenga in data anteriore al cinquantesimo giorno, il prospetto dei delegati sarà trasmesso, separatamente, entro il quarantesimo giorno dall’Assemblea. L’avviso di convocazione dell’Assemblea Nazionale esplicita i criteri adottati per la ripartizione dei delegati e, per ciascuna sezione, il numero di iscritti in base al quale è stato effettuato il computo. In ogni caso a ciascuna sezione provinciale o interprovinciale regolarmente costituita spetta un delegato nell’Assemblea.

4. In caso di convocazione straordinaria, detti termini, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, possono essere ridotti sino alla metà.

5. Entro gli stessi termini l’avviso di convocazione deve essere pubblicato in uno dei periodici dell’Associazione. È sempre consentita la comunicazione con strumenti telematici degli avvisi di convocazione e degli altri atti che a questi devono essere allegati.

6. In caso di assemblea straordinaria, salve le sostituzioni rese necessarie da cessazioni dal servizio, trasferimenti e dimissioni e le diverse determinazioni delle singole Assemblee provinciali che debbono essere formalmente comunicate al Presidente dell’Associazione, si intendono convocati i delegati eletti nelle precedenti elezioni periferiche.

 

ART. 18
(Funzionamento e deliberazioni dell’Assemblea Nazionale)

1. Il funzionamento dell’Assemblea nazionale è regolato dalle norme contenute nell’allegato Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

2. Salvo diverse disposizioni statutarie le deliberazioni assembleari vengono prese ai sensi dell’art. 21 c.c.

 

ART. 19
(Presidente dell’Associazione)

1. Il Presidente dell’Associazione è eletto tra i soci ordinari, a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Nazionale.

2. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e rimane in carica per tre anni con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica.

3. Presiede l’Assemblea nazionale e può presenziare, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio delle Regioni, le cui delibere devono, comunque, essergli sottoposte per il visto. Il Presidente, qualora lo ritenga, può, con atto motivato, chiedere una nuova deliberazione. Se la delibera viene nuovamente approvata essa è immediatamente efficace ed il Presidente deve darvi esecuzione salva la facoltà di relazionare in merito al Consiglio delle Regioni.

4. Nessun atto del Presidente che comporti impegni di spesa e che non sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio Nazionale è valido se non è controfirmato dal Segretario Nazionale.

5. In caso di impedimento viene sostituito dal Presidente del Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore o negli altri modi previsti dallo Statuto.

6. Il Segretario Nazionale assume la rappresentanza legale dell’Associazione al solo fine del compimento di atti necessari e urgenti per il perfezionamento dei quali non risulti possibile ottenere la tempestiva adesione del Presidente dell’Associazione o di quello del Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore.

7. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

 

ART. 20
(Consiglio Nazionale - Composizione e durata)

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Segretario Nazionale, che lo presiede, da sette Consiglieri Nazionali e, nel rispetto del dettato dell’art. 32, dai cinque Segretari regionali o interregionali delle cinque regioni o aree interregionali regolarmente costituite e maggiormente rappresentative in relazione al numero di associati formalmente iscritti, in base alle certificazioni fornite dall’Amministrazione alla data del 30 giugno ed a quella del 1 gennaio di ogni anno. Tra i Consiglieri il Segretario nomina un Vicesegretario vicario ed un Vicesegretario per gli Affari Interni. Ai restanti cinque Consiglieri nazionali il Segretario delega la cura degli interessi associativi, nominando uno di essi Vice Segretario Amministrativo.

2. L’Assemblea Nazionale, votando la fiducia, elegge, a maggioranza semplice dei presenti, il Segretario Nazionale unitamente ai sette Consiglieri Nazionali da lui proposti.

3. I Consiglieri Nazionali sono componenti di diritto dell’Assemblea Nazionale nonché del Consiglio delle Regioni e restano in carica tre anni con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica; non possono votare sulle mozioni di sfiducia previste dal comma 4 e di cui all’art. 30. Le cariche di Segretario Nazionale e di Consigliere Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica in seno agli Organi associativi centrali e periferici.

4. Il Consiglio Nazionale cessa dall’incarico, unitamente al Segretario Nazionale, ove l’Assemblea Nazionale approvi, a maggioranza dei componenti, apposita mozione di sfiducia. In tal caso si procede immediatamente alla elezione del nuovo Consiglio Nazionale e del nuovo Segretario. Gli effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale si estendono ai sette Consiglieri nazionali.

5. Il Segretario Nazionale può sostituire immediatamente i Consiglieri che:

a) rassegnino le dimissioni, debbano essere sospesi o perdano per qualsiasi motivo la qualità di socio;

b) vengano da lui rimossi trovandosi, per qualsiasi motivo, nell’impossibilità oggettiva di assicurare il costante ed effettivo assolvimento dell’incarico. L’assenza di uno dei Consiglieri da sei riunioni, anche non consecutive, legittima il Segretario a dichiarare la decadenza dall’incarico del Consigliere;

6. In tali casi il Segretario, sentito il Presidente, comunica al Consiglio delle Regioni le sue osservazioni sui motivi che hanno determinato la sostituzione e chiede la ratifica della nuova nomina da lui effettuata. Il Segretario deve altresì procedere alla sostituzione dei Consiglieri che siano stati privati della fiducia ai sensi dell’art. 30, lett. f.

7. Qualora sorga conflitto tra le decisioni del Segretario Nazionale e quelle della maggioranza dei componenti del Consiglio delle Regioni, limitatamente alla designazione del sostituto, la decisione sullo stesso è rimessa dal Presidente dell’Associazione al Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore. Il Segretario Nazionale può, in alternativa, assumere ad interim la cura degli interessi delegati al Consigliere dimissionario o rimosso.

8. Il Segretario Nazionale può, con atto motivato, altresì privare della fiducia il Consigliere Nazionale che si trovi, a suo giudizio, in situazione di conflitto di interessi con la politica associativa. L’atto, comunicato per iscritto all’interessato, diviene efficace una volta acquisito il conforme parere del Consiglio delle Regioni a tal fine convocato, in via d’urgenza, dal Presidente dell’Associazione. Il Consigliere Nazionale sfiduciato può ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso il provvedimento di rimozione emesso dal Segretario a seguito della pronuncia del Consiglio delle Regioni. Per la sostituzione del Consigliere sfiduciato si segue la procedura di cui ai precedenti commi.

 

ART. 21
(Elezione rappresentanti. Ruoli tecnici e professionali)

1. L’Assemblea Nazionale elegge un rappresentante dei ruoli tecnici ed uno dei ruoli professionali dei Funzionari ai quali è demandato il potere di proporre al Consiglio Nazionale le questioni specifiche delle rispettive categorie. Per tutte le questioni che comunque attengano ai ruoli tecnici e professionali il Consiglio Nazionale deve acquisire il parere del rappresentante che può essere delegato alla trattazione diretta delle medesime.

2. Il Segretario Nazionale, sentito il Presidente, può designare, per i problemi attinenti a determinati ruoli o specialità, funzionari ai quali delegare, in tutto o in parte, la trattazione dei medesimi.

 

ART. 22
(Consiglio Nazionale - Attribuzioni)

1. Il Consiglio nazionale pone in essere, in via generale e sotto la direzione del Segretario Nazionale, l’azione dell’Associazione ed in particolare:

a) promuove tutte le attività le cui linee programmatiche sono state fissate dall’Assemblea Nazionale, di cui attua le delibere;

b) redige e presenta, per l’approvazione, all’Assemblea Nazionale, i bilanci preventivo e consuntivo;

c) ratifica le eventuali iniziative d’urgenza adottate dal Segretario Nazionale;

d) delibera l’ammissione dei soci onorari e di ex soci radiati o dimissionari ovvero funzionari che abbiano comunque ricoperto cariche in altre organizzazioni sindacali o in partiti politici;

e) annulla o sospende, con provvedimento motivato per opportunità e coerenza con le scelte dell’Assemblea Nazionale e/o per salvaguardare il prestigio dell’Associazione, ove non abbia già in tal senso provveduto il Segretario provinciale competente, l’ammissione del nuovo socio;

f) accetta le dimissioni dei soci membri degli organi sociali, centrali e periferici, richiedendo, ove ritenute necessarie, le motivazioni scritte, adottando i conseguenti provvedimenti indispensabili per garantire la continuità della vita associativa, designando, se del caso, i sostituti sulla base dei risultati delle ultime elezioni;

g) indice referendum, con carattere consultivo, a votazione segreta, su questioni di interesse generale;

h) delibera in ordine a congressi e convegni a scopo di studio;

i) deferisce gli iscritti al Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore e provvede in materia disciplinare, ai sensi degli artt. 12 e 13, salvo ogni altro diritto, facoltà pretesa o azione da parte dell’Associazione, ove il comportamento del socio integri estremi di illecito civile, amministrativo o penale;

l) esercita il controllo sul funzionamento degli organi periferici adottando ogni provvedimento, anche sostitutivo, al fine di garantire il migliore servizio associativo agli iscritti. I provvedimenti che riguardano componenti del Consiglio delle Regioni sono adottati acquisito il parere dello stesso Consiglio, sentito il Presidente ed il Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore;

m) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame e provvede ad ogni altra incombenza ad esso devoluta.

 

ART. 23
(Riunioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, e ogni qual volta il Segretario lo ritenga necessario. Si riunisce, altresì, a richiesta di cinque suoi componenti o su istanza motivata di cinque Segretari regionali o interregionali che non facciano parte del Consiglio Nazionale. All’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale devono sempre essere inseriti gli argomenti formalmente proposti da coloro che ai sensi del presente articolo hanno il potere di richiedere la riunione del Consiglio Nazionale.

2. Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, iscritti o altre persone la cui presenza il Segretario ritenga necessaria per la migliore trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e per l’espletamento di attività sussidiarie.

3. Copie dei verbali delle sedute del Consiglio Nazionale sono trasmesse a tutti i Segretari regionali o interregionali. Sono escluse dalla divulgazione le verbalizzazioni sullo status giuridico degli associati, su questioni disciplinari e su altre questioni personali o riservate devolute alla valutazione del collegio. Il Consiglio Nazionale, qualora il Segretario lo richieda informandone tutti i componenti, può deliberare anche attraverso atti formati a distanza e trasmessi telematicamente.

 

ART. 24
(Deliberazioni del Consiglio Nazionale)

1. Salvo particolari disposizioni statutarie, o regolamentari il Consiglio assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

2. Per la validità delle sue delibere devono essere presenti almeno sette componenti.

3. Qualora si debba decidere sullo status giuridico degli associati, su questioni disciplinari e su altre questioni personali devolute alla valutazione del collegio alla discussione non sono ammessi terzi estranei al Consiglio Nazionale ed il voto è segreto.

 

ART. 25
(Elezioni, cariche e nomine operate dal Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale nomina e revoca il Direttore responsabile degli Organi Ufficiali d’informazione del Sodalizio, scegliendolo, di norma, tra gli iscritti in possesso dei requisiti di legge.

2. Il Direttore responsabile, se iscritto all’ANFP e qualora non ne faccia altrimenti parte, viene ammesso a partecipare , senza diritto a voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.

3. Il Segretario Nazionale ed i Consiglieri Nazionali, per l’espletamento delle loro funzioni, si avvalgono, anche in sede decentrata, di comitati di studio, consulenza ed assistenza per:

a) il coordinamento dell’attività dell’Associazione;

b) gli studi e la documentazione;

c) la programmazione ed organizzazione delle attività sociali;

d) la stampa e la propaganda;

e) la difesa dell’iscritto in ogni sede;

f) ogni altra questione di rilievo che investa i fini associativi.

4. I responsabili ed i componenti dei comitati di studio, consulenza ed assistenza sono designati tra gli iscritti all’Associazione dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Nazionale, a maggioranza semplice dei presenti. I responsabili e componenti dei comitati di studio, consulenza ed assistenza possono essere incaricati dal Segretario Nazionale di rappresentare l’Associazione in ragione delle loro specifiche competenze.

 

ART. 26
(Segretario e Segreteria Nazionale)

1. Il Segretario Nazionale resta in carica tre anni, con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica, ed è componente di diritto dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio delle Regioni. Non ha diritto a voto nelle mozioni di sfiducia presentate nei suoi confronti o nei confronti del Consiglio Nazionale. Coordina l’attività del Consiglio Nazionale, di cui presiede le riunioni, delegando specifici incarichi e la cura di determinate materie ai Vicesegretari, ai Consiglieri Nazionali e agli altri componenti del Consiglio Nazionale.

2. Riceve le relazioni sulle attività svolte dai Vicesegretari, dai Consiglieri Nazionali, dai Segretari regionali e provinciali nonché di ogni altro iscritto delegato alla cura di attività associative, riferendo in merito alle proprie iniziative.

3. Vigila sul corretto funzionamento degli Organi periferici statutari e sulla rappresentatività delle Sezioni regionali e provinciali, avvalendosi della collaborazione del Vicesegretario per gli Affari Interni. Si può avvalere, altresì, della consulenza del Presidente del Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore. Può disporre, con provvedimento motivato, informando il Consiglio delle Regioni ed il Presidente del Collegio dei Probiviri - Giurì d’onore, la soppressione di organi periferici nei quali venga a mancare il numero minimo di iscritti.

4. In caso di necessità di procedere al commissariamento di organi periferici in cui si verifichino gravi irregolarità, fatti salvi i poteri del Consiglio Nazionale e dei Segretari regionali o interregionali previsti dagli artt. 22 e 32 per i singoli atti non compiuti da organi periferici, il Segretario Nazionale deve acquisire relazione del Vice Segretario Nazionale per gli Affari Interni e del Segretario regionale o interregionale competente per territorio. Qualora si debba procedere al commissariamento di Sezioni regionali, il Segretario Nazionale acquisisce solo la relazione del Vice Segretario per gli Affari Interni. Acquisiti gli atti necessari il Segretario Nazionale proporrà il provvedimento di commissariamento al Consiglio delle Regioni, all’uopo convocato in via d’urgenza dal Presidente dell’Associazione. Gli interessati al provvedimento di commissariamento adottato dal Consiglio delle Regioni possono ricorrere al Collegio dei Probiviri.

5. Il Segretario Nazionale può delegare ad un Consigliere nazionale il controllo sull’andamento degli uffici della Segreteria nazionale e sulla trattazione di ogni questione concernente la sua organizzazione e funzionamento, ivi comprese tutte quelle inerenti la costituzione, il mantenimento e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti. Il Segretario nazionale può avvalersi, per ogni questione di lavoro, finanziaria o contabile, di consulenze di esperti delle rispettive materie.

6. È Direttore editoriale dell’Organo di informazione Ufficiale del Sodalizio.

7. Adotta tutte le iniziative ritenute opportune nell’interesse dell’Associazione, previa approvazione da parte del Consiglio nazionale, ovvero con successiva ratifica di quest’ultimo.

8. Per l’espletamento delle sue funzioni si avvale di una Segreteria articolata in Comitati di studio e consulenza per:

a) il coordinamento dell’attività dell’Associazione;

b) gli studi e la documentazione;

c) la programmazione ed organizzazione delle attività sociali;

d) la stampa e la propaganda.

9. I responsabili ed i componenti dei Comitati di studio sono designati dal Segretario Nazionale, su proposta del Consiglio nazionale, a maggioranza semplice.

 

ART. 27
(Vice Segretari Nazionali)

1. Il Vice Segretario Nazionale vicario collabora con il Segretario Nazionale e ne esercita le funzioni, in caso di sua assenza o impedimento. Deve essere sentito sulle questioni disciplinari concernenti il personale dipendente dell’Associazione. Collabora con il Segretario Nazionale nella redazione degli Organi Ufficiali di informazione dell’Associazione, nelle relazioni esterne e può essere delegato all’assolvimento di specifici alti incarichi.

2. Il Vice Segretario Nazionale per gli Affari Interni collabora il Segretario Nazionale nel coordinamento dell’organizzazione interna, nella vigilanza sugli organismi statutari periferici, nella pianificazione della finanza e delle risorse, nelle iniziative nazionali mirate al proselitismo e, in questi ambiti, può essere delegato per l’assolvimento di specifici incarichi.

 

ART. 28
(Il Vice Segretario Amministrativo)

1. Il Vice Segretario Amministrativo effettua i prelievi dei fondi dell’Associazione sulla base di ordinativi emessi dal Segretario Nazionale o, su delega formale di questi, dai Vice Segretari Nazionali ed esercita tutte le altre funzioni di carattere amministrativo-contabile.

2. Il Vice Segretario Amministrativo redige i bilanci e li sottopone al parere del Consiglio Nazionale che, dopo averli esaminati, li presenta al Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore per la redazione della relazione ed il rendiconto. Per l’assolvimento del suo incarico il Segretario Nazionale delega al Vice Segretario Amministrativo poteri di ispezione e certificazione dei bilanci degli Organi periferici.

 

ART. 29
(Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore - Attribuzioni)

1. Il Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore è composto da cinque membri.

2. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore, che restano in carica tre anni, con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica, spetta:

a) deliberare nelle materie dell’art. 11 e nelle altre previste dallo Statuto;

b) deliberare in materia disciplinare ai sensi degli artt. 12 e 13;

c) sindacare la regolarità delle operazioni elettorali centrali e periferiche, con l’obbligo di riferire in merito al Consiglio delle Regioni ed all’Assemblea Nazionale;

d) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;

e) redigere la relazione sul rendiconto della gestione annuale, che il Consiglio Nazionale, attraverso il Vice Segretario Amministrativo, deve trasmettergli entro il 31 gennaio di ogni anno. La relazione, unitamente al rendiconto e agli eventuali ulteriori pareri di esperti, è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;

3. Il Collegio è convocato dal suo Presidente, su richiesta di almeno due dei suoi membri o su istanza del Consiglio nazionale. Delibera a maggioranza semplice e, per le questioni personali, a voto segreto.

4. Con le stesse modalità previste per Segretario e Consiglio Nazionale può essere avanzata mozione di sfiducia nei confronti del Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore.

5. La carica di Presidente o componente del Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria centrale e periferica.

 

ART. 30
(Consiglio delle Regioni)

1. Il Consiglio delle Regioni è composto, oltre che dai membri di diritto, da tutti i Segretari regionali o interregionali delle Sezioni regolarmente costituite o, su loro delega, dai Vice Segretari regionali o interregionali.

2. Esso è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Segretario regionale o interregionale maggiormente rappresentativo che non sia componente del Consiglio Nazionale. Il Consiglio delle Regioni deve essere convocato qualora un terzo dei suoi componenti elettivi ne faccia richiesta.

3. Il Consiglio delle Regioni si riunisce almeno due volte l’anno entro il giorno 25 dei mesi di luglio e gennaio.

4. Il Consiglio delle Regioni:

a) verifica l’attuazione delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea Nazionale e contribuisce alla individuazione di eventuali nuovi indirizzi di politica associativa;

b) raccoglie e rappresenta al Consiglio Nazionale le istanza degli Organi periferici promovendo la conoscenza dei problemi degli iscritti e delle attività associative;

c) approva il bilancio annuale consuntivo;

d) proclama, sulla base del numero degli iscritti alla data del 30 giugno e del 1 gennaio di ogni anno, formalmente risultante dalle certificazioni fornite dall’Amministrazione dell’Interno, le Segreterie regionali o interregionali i cui Segretari sono componenti del Consiglio Nazionale;

e) può richiedere al Presidente dell’Associazione, con maggioranza dei due terzi dei membri che non facciano parte del Consiglio Nazionale e che rappresentino almeno i due quinti degli iscritti, la convocazione dell’Assemblea Nazionale straordinaria;

f) delibera, con la maggioranza della metà più uno dei Segretari regionali che lo compongono e che rappresentino il 51 per cento degli iscritti, sulle mozioni di sfiducia al Presidente, al Segretario Nazionale e a tutte le altre cariche centrali. In caso la mozione riguardi il Presidente, il Segretario Nazionale o il Presidente del Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore, deve essere convocata l’Assemblea Nazionale straordinaria per la conferma della sfiducia e per l’elezione delle nuove cariche. Negli altri casi si procede alla sostituzione con le modalità di cui all’art. 6, comma 7 e, limitatamente ai Consiglieri Nazionali, ai sensi dell’art. 20, comma 6;

g) assolve a tutti gli altri compiti demandatigli dallo Statuto.

5. Il Consiglio delle Regioni in prima convocazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti. In seconda convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi. Il Consiglio delle Regioni delibera, ove non diversamente previsto, a maggioranza semplice.

6. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul funzionamento del Consiglio Nazionale.

 

CAPO II

(ORGANI PERIFERICI)

 

ART. 31
(Organi periferici - Generalità)

1. Sono organi periferici dell’Associazione:

a) le Sezioni regionali e interregionali;

b) le Sezioni provinciali ed interprovinciali.

c) le Sottosezioni provinciali;

 

ART. 32
(Sezioni regionali ed interregionali)

1. In ogni Regione nella quale si verifichino le condizioni minime di rappresentatività determinate dall’Assemblea Nazionale è istituita una Sezione regionale dell’Associazione.

2. I soci eleggono un Segretario regionale ed un Vice Segretario regionale, affiancati da un Consiglio Regionale composto dai Segretari di ogni Sezione provinciale che, ove occorra, possono delegare a partecipare uno dei Vice Segretari. Il Consiglio Regionale, presieduto dal Segretario regionale, decide su tutte le questioni aventi rilievo regionale. Il Segretario Nazionale può assistervi senza diritto di voto. Il Consiglio Regionale può, a maggioranza assoluta dei componenti, votare la sfiducia al Segretario o al Vice Segretario regionale. Il Segretario regionale indice le elezioni regionali alla scadenza del mandato o nel caso in cui sia stata votata la sfiducia, riceve le candidature e le notifica ai Segretari provinciali per l’ulteriore diffusione. Le votazioni hanno luogo su base provinciale, mentre lo spoglio delle schede sarà effettuato congiuntamente nel capoluogo di regione.

3. Sia il Segretario regionale che il Vice Segretario regionale restano in carica due anni. La carica di Segretario regionale, se congiunta a quella di componente del Consiglio Nazionale, è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria periferica

4. Il Segretario regionale rappresenta la Sezione, tiene i contatti con le altre Sezioni regionali ed interregionali nonché con gli organi nazionali. Coordina sul piano organizzativo le Sezioni provinciali della regione, e ne presiede l’Assemblea. Segnala tempestivamente al Segretario Nazionale eventuali irregolarità in atto nelle Sezioni provinciali adottando i provvedimenti di urgenza ritenuti necessari.

5. Nelle regioni in cui non sia stato eletto il Segretario regionale, ovvero lo stesso venga a mancare per trasferimento, dimissioni o altra causa, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Segretario regionale o, in assenza o impedimento di questi, dal Segretario della Sezione provinciale o interprovinciale più rappresentativa della regione. È comunque escluso il cumulo delle cariche provinciali con quella di componente del Consiglio Nazionale.

6. Ai fini della presenza di un rappresentante nel Consiglio Nazionale, più Sezioni regionali, fino ad un numero massimo di tre, possono costituire una Sezione Interregionale. Della costituzione deve essere data comunicazione formale al Segretario dell’Associazione ed al Consiglio Nazionale. La Sezione Interregionale, si compone di un Segretario e di un Vicesegretario formalmente eletti tra i componenti delle Segreterie Regionali che partecipano all’accordo i quali esercitano l’elettorato attivo. Il Segretario interregionale rappresenta, con un solo voto, tutte le Sezioni regionali che lo hanno eletto anche in seno al Consiglio delle regioni

7. Le spese degli organi regionali ed interregionali sono amministrate, con rendicontazione separata, dai segretari amministrativi delle Sezioni provinciali alle quali appartengono coloro che ricoprono le rispettive cariche.

 

ART. 33
(Sezioni provinciali ed interprovinciali)

1. In ogni provincia è costituita una Sezione provinciale dell’Associazione.

2. I soci eleggono un Segretario provinciale che, di diritto, fa parte del Consiglio Regionale, un Vice Segretario ed un Vice Segretario Amministrativo, che restano in carica due anni.

3. Qualora in una provincia non si raggiunga il numero minimo di soci per l’istituzione della Sezione, stabilito dall’Assemblea Nazionale, il Consiglio nazionale può aggregarli a quelli di una provincia limitrofa per la costituzione di una Sezione interprovinciale.

4. Il Segretario provinciale rappresenta la Sezione e ne dirige l’attività. Presiede, inoltre, l’Assemblea Provinciale e cura l’elezione dei Delegati per l’Assemblea Nazionale.

5. Qualora in una provincia il numero di iscritti sia superiore a 45 l’Assemblea provinciale può procedere, per ciascun Ufficio o gruppi di Uffici, alla costituzione di Sottosezioni, purché ciascuna Sottosezione sia composta da almeno quattro soci e complessivamente non si superi il numero di dodici Sottosezioni.

6. Per ogni Sottosezione, con modalità che devono essere stabilite dall’Assem-blea provinciale, verranno eletti un Responsabile e fino a tre Vice Responsabili con poteri di rappresentanza interna. Ad essi il Segretario provinciale potrà, di volta in volta, anche delegare la trattazione di singole questioni aventi rilevanza esterna. Il Segretario provinciale o il Vice Segretario sono sempre informati delle riunioni delle Sottosezioni che, ove ritenuto opportuno, sono da loro presiedute.

7. Nelle Sezioni provinciali in cui l’Assemblea abbia deliberato l’istituzione delle sottosezioni, il voto palese, con esclusione delle elezioni, delle questioni attinenti alle mozioni di fiducia e di quelle sulle persone, può essere espresso anche per corrispondenza. In questo caso il Segretario provinciale deve adottare tutte le misure atte a garantire la partecipazione di tutti gli iscritti nonché la libertà del voto. Sulle materie non ammesse a voto palese è ammessa, nell’ambito della stessa giornata, la consultazione degli iscritti mediante l’apertura di più seggi con modalità che il Segretario provinciale deve individuare di concerto con i responsabili delle Sottosezioni.

 

ART. 34
(Composizione delle Sezioni ed elettorato)

1. Delle Sezioni regionali, interregionali, provinciali ed interprovinciali fanno parte i soci onorari, ordinari e aggregati, rispettivamente in servizio o residenti nella sede.

2. Nella votazione per la designazione delle cariche, ciascun socio non può esprimere un numero di preferenze superiore alla metà dei seggi. Nel caso in cui le cariche da eleggere siano dispari il numero delle preferenze viene approssimato all’unità superiore.

3. Per l’elezione alla carica di Segretario regionale, interregionale, provinciale ed interprovinciale ogni iscritto può esprimere una sola preferenza.

 

ART. 35
(Elezioni dei Delegati nazionali)

1. I soci eleggono i Delegati nazionali, a maggioranza semplice.

2. Le elezioni debbono svolgersi, in sede provinciale o interprovinciale, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea Nazionale. È tuttavia consentito procedere alla designazione dei Delegati in sede di Assemblea regionale, appositamente convocata.

3. Nella votazione per la designazione dei delegati, ciascun socio non può esprimere un numero di preferenze superiore alla metà dei seggi. Nel caso in cui i delegati da eleggere siano dispari il numero delle preferenze viene approssimato all’unità superiore.

 

ART. 36
(Funzionamento delle Sezioni regionali, provinciali ed interprovinciali)

1. Per le elezioni, compresa la possibilità di formazione di liste, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi periferici, si fa rinvio a quanto previsto per i corrispondenti organi centrali, in quanto compatibile.

 

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

(DISPOSIZIONI FINALI)

 

ART. 37
(Regolamenti interni del Consiglio Nazionale, del Consiglio delle Regioni e del Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore)

1. Il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore sono delegati ad emanare, entro sei mesi dalla loro costituzione, i rispettivi regolamenti interni.

 

ART. 38
(Modifiche dello Statuto)

1. Le disposizioni di cui al presente Statuto possono essere modificate dall’Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria o straordinaria, previa iscrizione all’ordine del giorno, su proposta del Consiglio Nazionale o di un terzo delle Sezioni regionali.

 

ART. 39
(Copertura interinale della cariche sociali - Rinvio)

1. Ove non diversamente previsto, in caso di vacanze nelle cariche sociali la sostituzione dei componenti cessati dall’incarico viene assicurata, fino alla convocazione dell’organo collegiale competente alla nuova designazione, con il primo dei non eletti nella precedente tornata elettorale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si intendono richiamate e trascritte le norme vigenti in tema di persone giuridiche.

 

ART. 40
(Modalità e segreto del voto)

1. Qualora si debba decidere su questioni personali, di iscritti o dipendenti, devolute alla valutazione di un collegio, il voto è sempre segreto. Si procede, altresì, con scrutinio segreto ogni qual volta la maggioranza dei componenti di un collegio lo deliberi a voto palese. In caso di parità la votazione segreta è ripetuta e a chi presiede il collegio sono assegnati due voti. Su ogni questione attinente l’espressione del voto e l’elezione di candidati non espressamente prevista dallo Statuto è competente a decidere in prima istanza il Consiglio Nazionale ed in seconda il Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore.

 

CAPO II

(Disposizioni transitorie)

 

ART. 41

 Fermo quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto per l’Assemblea Nazionale, gli avvisi di convocazione per le Assemblee provinciali e regionali devono essere resi noti a tutti gli iscritti a mezzo di comunicazione personale trasmessa, per le vie ordinarie, anche mediante comunicazioni telefoniche o telematiche, all’ultimo recapito conosciuto dell’interessato e mediante affissione nelle bacheche dell’Associazione, ove esse siano state predisposte.

Tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbiano presentato disdetta hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei verbali delle Assemblee dell’Associazione. A tale fine i Segretari Regionali e Provinciali sono tenuti a far pervenire, nel più breve tempo possibile, alla Segreteria Nazionale copia dei verbali assembleari per la conservazione agli atti. Il verbale dell’Assemblea Nazionale deve essere reso disponibile presso la sede centrale dell’Associazione.

Il contenuto del bilancio annuale, approvato dal Consiglio Nazionale, è posto a disposizione di tutti gli iscritti che ne richiedano copia. Dall’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Nazionale deve essere data notizia sulla rivista sociale.

 

 

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Allegato

Art. 1 - All’Assemblea Nazionale partecipano, oltre ai componenti di diritto, i Delegati eletti nelle assemblee convocate in sede provinciale, interprovinciale e regionale, ai sensi degli articoli 17 e 35 dello Statuto.

Art. 2 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; questi è assistito da un ufficio di presidenza composto dal Vice Presidente, da due Questori e da due Segretari, che sono dallo stesso nominati, all’apertura dei lavori.

Art. 3 - Il Presidente dirige i lavori, cura l’osservanza della normativa vigente in materia; può, a seconda delle circostanze, fissare limiti di tempo agli interventi.

Art. 4 - I Segretari si alternano nella redazione dei verbali ed assistono il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.

Art. 5 - Il Presidente propone la nomina di una Commissione elettorale, composta da 5 membri, eletti dall’Assemblea, a maggioranza semplice. Alla Commissione spetta la verifica dei poteri dei delegati, il controllo sulla regolarità delle votazioni palesi, lo spoglio delle schede delle votazioni a scrutinio segreto ed ogni altro adempimento inerente al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, ivi compresa l’accettazione delle candidature.

Art. 6 - Le eventuali mozioni devono essere presentate per iscritto. Il Presidente nel disciplinare i lavori assembleari ha facoltà di unificare il dibattito su mozioni diverse e di porre limitazioni al numero degli interventi sulle singole mozioni. Eventuali emendamenti vengono votati prima delle mozioni cui si riferiscono.

Art. 7 - Le mozioni di sfiducia al Segretario ed al Consiglio Nazionale, ove non siano formulate in sede di richiesta di convocazione di Assemblea ordinaria o straordinaria, debbono essere presentate, nelle predette sedi, subito dopo la relazione del Segretario Nazionale, da almeno 1/5 dei delegati presenti o rappresentati.

Art. 8 - Le votazioni avvengono per alzata di mano, purché non vi sia stata, prima che il Presidente dell’Assemblea abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione segreta, approvata da almeno 1/5 dei partecipanti. Hanno sempre luogo a scrutinio segreto:
a) le votazioni per l’elezione degli organi sociali;
b) le delibere sulle mozioni di sfiducia al Segretario ed al Consiglio Nazionale.

Art. 9 - Le candidature alle cariche sociali nazionali, debbono essere presentate, per iscritto, almeno due ore prima dell’inizio delle operazioni di voto.

Art. 10 - Per l’elezione del Presidente dell’Associazione ciascun delegato può esprimere una sola preferenza. È eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Per l’elezione del Segretario ciascun delegato potrà votare indicando il nome del candidato alla carica di Segretario Nazionale, intendendosi, in tal modo, votati anche i candidati presenti nella lista ove il votato si colloca. Il voto espresso a favore di uno o più appartenenti alla stessa lista si intende esteso al Segretario ed ai candidati di tutta la lista. Sono invalidi i voti recanti preferenze per candidati appartenenti a liste diverse. Risultano eletti alla carica di Segretario Nazionale e di Consiglieri Nazionali i candidati appartenenti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi Per il Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore il numero massimo dei candidati votabili è fissato in due. Per l’elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri è consentito esprimere una preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione e, a pari anzianità, il socio più anziano di età.

Art. 11 - In caso di impedimento un delegato può farsi rappresentare da altro delegato. Non è ammessa più di una delega per ciascun delegato presente.

Art. 12 - Per quanto non previsto nel presente regolamento, si intende richiamato e trascritto il regolamento del Senato della Repubblica.