
Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, tenuto conto dell’ultima proposta di provvedimento correttivo licenziata dal Governo, si richiede di apportare le coerenti modifiche ed integrazioni che seguono:
1) All'articolo 2:
a) sostituire i commi 01 e 1 con il seguente:
"1. I funzionari di polizia di cui all'articolo 1 del presente decreto svolgono, in posizione di elevata responsabilità, i compiti di direzione e le funzioni dirigenziali di cui al presente articolo e quelli loro attribuiti dalle altre norme vigenti, secondo gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta".
b) sostituire il commi 2 e 3 con i seguenti:
"2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; svolgono, in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, attivita' professionale altamente qualificata con connessa responsabilita' organizzativa ed esterna per le direttive impartite ed i risultati conseguiti. Svolgono, altresì, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.
3. I commissari capo ed i vice questori aggiunti, oltre a quanto previsto dal comma 2, svolgono funzioni di direzione di uffici e indirizzo e di coordinamento, nonche' di verifica dei risultati conseguiti relativamente a piu' unita' organiche nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti, attivita' di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attivita' ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonche' nelle attivita' di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico. Essi, altresì, sono preposti ad uffici o servizi dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza con organizzazione autonoma e di particolare rilevanza ed agli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza. Sono diretti collaboratori dei dirigenti e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.".
c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
"3 bis. Il funzionari di cui all'art. 1 del presente decreto sono incaricati della direzione degli uffici centrali e periferici che hanno il compito di fornire all’autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre Forze i polizia ad ordinamento civile, al personale delle amministrazioni civili del Ministero dell’Interno nonchè alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti alla sicurezza civile dello Stato.
3 ter. I Funzionari della Polizia di Stato dirigono altresì gli Uffici, e le relative articolazioni, nei quali prestano servizio gli Ufficiali di Polizia giudiziaria di cui al comma 4 dell’articolo 21 della legge n. 128 del 26 marzo 2001.".
d) sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:
"9. Gli appartenenti alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione, hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Ai medesimi può richiedersi l’uso dell’uniforme, dotata di specifici distintivi di ruolo, quando prestino servizio presso gli Uffici della Polizia Stradale, i Reparti Mobili e gli Istituti d’istruzione.
10. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 22 bis, nulla è innovato, rispetto alle norme vigenti prima dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e degli articoli 1, 3, 4 e 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78, per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui all'art. 1 del presente decreto e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento.".
2) All'articolo 15:
sostituire il commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
"1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale, rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.
2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento"."
4) All'articolo 22 bis:
sostituire il comma 2 con il seguente
"2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, dell’equiparazione di cui al comma 10 dell’articolo 2 e dell’applicazione del DPR 25 ottobre 1981, n. 737, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento"."
dopo il comma 2 aggiungere il seguente
"2 bis. I Funzionari di cui al comma 1 conservano, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo direttivo di provenienza. Tale anzianità rileva anche al fine di escludere i doveri previsti dall’articolo 4 del DPR 28 ottobre 1985, n. 782 nei confronti del personale di cui al D. L.Vo 19 maggio 2000, n. 139 che abbia minore anzianità di servizio.".
4) dopo l'articolo 65 bis inserire i seguenti:
Articolo 65 - ter
(Contrattazione)
"1. Gli aspetti giuridici ed economici del rapporto d'impiego dei funzionari di cui al titolo I capo 1, titolo II capo 1 e titolo II capo 1 del presente decreto, tenuto conto degli elementi di specificità che lo connotano derivanti dalla peculiarità delle funzioni svolte e delle connesse esigenze, sono oggetto di disciplina distinta ed autonoma nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto, anche ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per la definizione di tale disciplina, alle procedure negoziali previste dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonchè dagli artt. 23, 24, 25 27, 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative del personale appartenente al ruolo dei commissari ed al ruolo dirigenziale, individuate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica secondo i criteri di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
3. In tale sede, considerata l'unitarietà delle carriere dei funzionari di cui al comma 1, sono definiti appositi parametri rapportati alla figura apicale dei rispettivi ruoli dirigenziali per assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico spettante alle diverse qualifiche del ruolo .
4. Le risorse annualmente stanziate dal bilancio dello Stato e dalle leggi dello Stato per i miglioramenti retributivi dei funzionari di cui al comma 1 sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle della carriera prefettizia."
Articolo 65 - quater
(Copertura assicurativa dal rischio di responsabilità civile)
1. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza garantisce nei riguardi dei funzionari di cui al presente capo la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e di quelli conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni. A tal fine, sono individuati i seguenti criteri:
a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile, inerenti le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari di cui al presente capo per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi;
b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;
c) copertura degli oneri di patrocinio legale;
d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa;
e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e "area dei rischi" coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva".
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando un'aliquota percentuale dei compensi dovuti ai funzionari di cui al presente capo per lo svolgimento del lavoro straordinario e per la corresponsione delle indennità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonche' dei compensi in relazione ad incarichi comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.
3 Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti,sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile definiti nell'ambito della disciplina contrattuale di cui all'art. 21-bis , stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.
4. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza detrae dall'importo complessivamente dovuto per i compensi di cui al comma 2 la quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e provvede a versarla direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile.
5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono in un fondo speciale destinato all'accantonamento delle risorse finanziarie per la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile, della cui consistenza si tiene conto per determinare annualmente l'importo delle detrazioni di cui al comma 4.
6. Ai funzionari della Polizia di Stato incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali e' assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611"."
5) sostituire il testo dei commi terzo e quinto dell’articolo 68 con le seguenti formulazioni:
comma terzo
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata dalla qualifica in relazione alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e, nella stessa qualifica, dall'anzianità. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari che lo dirige è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale. I Funzionari di cui all’articolo 1 hanno la precedenza nella preposizione agli Uffici della Polizia di Stato sui direttivi di pari qualifica appartenenti ad altri ruoli ed Amministrazioni allorquando debbano ricoprire incarichi necessari ai fini dell’avanzamento alle qualifiche superiori, anche oltre i periodi previsti dalla legge ai fini della valutazione.
4. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.".
comma quinto
5. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli altri appartenenti alla carriera dei Funzionari di Polizia individuati con il regolamento di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.".
6) all'art 70
dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
"2.Il trasferimento presso altri uffici pubblici del personale che alla data del 15 marzo 2001 apparteneva ai ruoli del personale di cui all’articolo 1 è regolato, oltre che dalle leggi vigenti, dal DPCM 14 dicembre 2000, n. 446 sia per le regioni e gli enti locali sia, per quanto più favorevole, anche per il trasferimento ad amministrazioni diverse
3. Il Ministro della Funzione Pubblica, per assicurare la trasparenza delle procedure di trasferimento dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, rende note, mediante le forme di pubblicità legale previste dalle legge ed inserimento sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica, le vacanze conosciute, per i rispettivi ruoli, in seguito ad apposita ricognizione.".
La riforma dei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato operata dal precedente Governo con il Decreto legislativo 334/2000 ed il successivo provvedimento correttivo 201/2001, oltre a frustrare le aspettative di cambiamento degli interessati, si è rivelata lacunosa ed inidonea a perseguire quegli obbiettivi di razionalizzazione delle risorse e di valorizzazione delle professionalità che in astratto si erano prefissati.
Con il complesso delle modifiche proposte, oltre a ristabilire gli indispensabili equilibri tra le varie componenti dell’Amministrazione della P.S. previsti dalla Legge 1 aprile 1981, n. 121, si garantisce al Ministro dell’Interno la disponibilità di risorse umane altamente qualificate e motivate, affinché possa esercitare le sue attribuzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica con sempre maggiore efficacia ed autorevolezza..
Allo scopo, infatti, si tende a restituire ai Funzionari di Polizia una specifica identità professionale, delineandone per legge le peculiari ed atipiche funzioni, in un contesto nel quale sono chiamati a svolgere, in posizione di elevata responsabilità, compiti di direzione e di amministrazione che, per l’eterogeneità e complessità delle normative di riferimento e la molteplicità dei diritti ed interessi da curare, li contraddistinguono nell’ambito del pubblico impiego.
Si prende inoltre atto che ad essi sono affidati gli oneri di direzione di Uffici della Polizia di Stato con particolare rilevanza esterna e, in via esclusiva, le responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni di Autorità di P. S. o di rappresentante della stessa nelle situazioni tecnico-operative che maggiormente rilevano per l’ordine e per la sicurezza pubblica, così come richiesto dalla tradizione giuridica e democratica del nostro Paese.
Tra le competenze loro attribuite in via esclusiva, si esplicita anche, come momento qualificante, la direzione degli Uffici incaricati di raccogliere informazioni per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza in ambito civile (in ambito militare, tale funzione è esercitata in via esclusiva dall’Arma dei carabinieri); nonchè, all’interno della Polizia di Stato, di quelli deputati al contrasto della criminalità comune e di tipo terroristico che possono accedere direttamente a tutti gli archivi informatizzati, pubblici e privati, mediante Ufficiali di polizia giudiziaria muniti di apposita abilitazione.
Nel riconoscere che, in ragione di precise scelte legislative, la diversa natura del rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato - dalla quale discendono vincoli negoziali assai più articolati ed estesi di quelli vigenti per le Forze di polizia ad ordiamento militare - e la stessa necessità di gestire, nell’ambito del rapporto di servizio, personale dei ruoli civili del Ministero dell’Interno, ha finito per accentuare notevolmente la complessità del sistema delle relazioni sindacali, si prende atto della necessità che il Funzionario della Polizia di Stato debba possedere conoscenze giuridiche, capacità manageriali e flessibilità culturale di più elevato livello.
In relazione all’anzianità maturata, inoltre, si fissano le regole per un armonico rapporto tra i Funzionari di Polizia e gli appartenenti alle diverse amministrazioni che compongono il Dipartimento della P. S., tenuto conto della necessità di restituire coerenza ad un sistema nel quale gli interventi legislativi susseguitisi in questi ultimi anni in materia di carriere ed ordinamento del personale hanno inciso in misura notevole, ma spesso senza tener conto di fondamentali interessi dello Stato.
Su queste basi, per rafforzare l’unitarietà e la specificità della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato e nell’ottica strategica del consolidamento e del rilancio dell’intera Istituzione, si prevede la costituzione di una distinta ed autonoma disciplina contrattuale, in tal modo aprendo anche la strada per un effettivo riallineamento, non solo retributivo, della dirigenza di Polizia a quella del restante pubblico impiego.
A fronte di oneri non comuni incombenti sulla categoria, si apprestano, altresì, in speculare sintonia con quanto dalla Legge disposto di recente a favore di altra carriera dell’Amministrazione dell’Interno, idonee garanzie contro i rischi che discendono dall’esercizio delle funzioni proprie della carriera, in modo che, in uno, siano più efficacemente garantiti l’interesse del cittadino e quello stesso della Pubblica Amministrazione.
Si intende, poi, esaltare l’innovazione che la recente riforma ha voluto introdurre, ovvero il “ruolo direttivo speciale”, evitando limitanti sovrapposizioni ed esplicitando le specifiche funzioni direzionali e le connesse autonome responsabilità attribuite ai suoi appartenenti, come giusto riconoscimento all’esperienza ed alla professionalità di coloro che, provenendo dai ruoli non direttivi, hanno superato le procedure di selezione ed i percorsi formativi richiesti per l’accesso alle qualifiche superiori.
Da ultimo, accogliendo istanze diffusamente avanzate, s’individuano le modalità per il trasferimento a domanda dei Direttivi e dei Dirigenti presso altre amministrazioni.
E’ una misura funzionale all’efficienza degli apparati, anche per evitare che l’Amministrazione della P. S. debba, nel medio-lungo periodo, scontare in termini di demotivazione il peso di riforme non condivise da quella parte considerevole dei destinatari, che, a vario titolo, se ne sente comunque penalizzata.
Per contro, la proiezione di qualificati elementi della Polizia di Stato presso altre Pubbliche Amministrazioni potrà, ove razionalmente pianificata secondo criteri di effettiva trasparenza, tradursi in un essenziale investimento per lo Stato, in un momento storico in cui il pieno impegno dell’Italia nella lotta al terrorismo rende necessario accrescere e diffondere, anche per osmosi, la cultura della sicurezza in tutte le Amministrazioni.