Roma, 2 luglio 1997
Prot. 00267/97/S.N.
Oggetto : A.N.F.P. - Riconoscimento della maggiore rappresentatività.
AL SIGNOR SOTTOSEGRETARIO
On.le Giannicola Sinisi
Egregio Onorevole Sinisi,
nel corso dell’incontro dell’11 giugno abbiamo avuto modo di mostrarle una nota, poco più di una anonima "velina", trasmessa dall’Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. e con la quale venivano riportate al Ministro notizie parziali ed inesatte sul problema della rappresentatività dell’A.N.F.P..
Non abbiamo il piacere di conoscere l’estensore di queste pregevoli righe né colui che, sottoscrivendole, se ne dovrebbe essere assunto la paternità : dalla nota, secondo un costume interno che disconosce i diritti più elementari dei cittadini, è stato accuratamente eliminato ogni elemento essenziale per l’identificazione della provenienza dell’atto, del luogo e del tempo della sua formazione.
Un evidente caso di barbarie interna alla quale, come può testimoniare lo stato folcloristicamente trasandato dei procedimenti amministrativi curati dal Dipartimento ed il sapiente "disordine" degli archivi, siamo pienamente abituati.
Appare, tuttavia, lecito chiedersi se gli autori dell’atto in esame abbiano mai avuto modo di interrogarsi sull’esatta valenza e portata del termine "Funzionario", identificato sia nel linguaggio comune sia in quello giuridico nella persona fisica "che espleta un compito implicante un potere di rappresentanza di un ente pubblico o privato" (Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana,1990), o che sia preposto "all’esercizio di potestà pubbliche, e perciò a porre in essere atti di diritto pubblico" e che si distingue dal mero agente, assegnato "a compiti ausiliari o a servizi o ad attività tecniche e materiali" (Aldo M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 1984), intendendosi con ciò che è Funzionario il dipendente titolare di uno speciale complesso di poteri e doveri finalizzati ad accordargli la capacità di agire in nome e per conto dell’amministrazione di appartenenza nella creazione, modifica ed estinzione di rapporti giuridici ed economici con altri enti e privati.
Per aver subito chiara la questione, basta leggere il D.P.R. 335/82 che assegna ai Funzionari di P.S. compiti assolutamente peculiari e funzioni destinate ad incidere in maniera determinante anche sullo stato giuridico del personale delle altre qualifiche: giornaliera emanazione dell’ordine di servizio, facoltà di disporre prestazioni di lavoro straordinario, controllo sull’attività, autorizzazioni a risiedere in altra sede, valutazione del comportamento sotto il profilo del rendimento in servizio, con redazione dei rapporti informativi, titolarità dell’azione disciplinare, facoltà di avanzare proposte per riconoscimenti ecc. .
I Medici, poi, possono accordare o negare assenze per malattia e perfino disporre accertamenti sulla persistenza dell’idoneità psicofisica e quindi sulla permanenza di un dipendente nell’Amministrazione... altro che diverso livello di professionalità!
Qui si tratta di attribuzioni non semplicemente concorrenti, come potrebbero essercene nel campo della Polizia Giudiziaria, ma in palese antinomia con il quotidiano operato degli altri dipendenti, tutte riconducibili ai concetti di subordinazione gerarchica e funzionale e di responsabilità dell’ufficio o reparto, inteso come entità amministrativa principale (Questura, Divisione, Compartimento, Commissariato) e non già come semplice propaggine di essa (posti di polizia, distaccamenti).
Ci chiediamo, poi, se gli autori della "velina" abbiano mai dato un’occhiata al T.U.L.P.S. e al relativo regolamento di esecuzione, o alla 121/81, nelle parti in cui chiariscono i concetti di Autorità di P.S., che loro sbrigativamente liquidano come "compiti e mansioni tipicamente istituzionali sebbene ad un diverso livello di professionalità rispetto al personale di altri ruoli...". Capita che, ogni tanto, un Funzionario diventi Questore (ma sostanzialmente anche prima, "bastano" un Vicario, il Capo di Gabinetto o il Dirigente dell’M.P. o dell’Amministrativa o il Dirigente di un Commissariato) ed allora possa validamente formare ed emettere provvedimenti amministrativi che incidono profondamente su interessi legittimi e diritti soggettivi dei cittadini: quale Ispettore o Sovrintendente è legittimato a fare altrettanto, finché permane nel proprio ruolo? E, per uscire dalle strette maglie della nostra amministrazione, pur restando entro il comparto sicurezza, quale altro Funzionario o ufficiale, fino al Comandante di Regione CC o della G.d.F. può vantare prerogative analoghe?
Parlando di trattamento economico, appiattimento retributivo a parte, il fatto che l’art. 43 della L.121/81 preveda una contrattazione separata per i dirigenti ed attribuisca ai Funzionari in genere il trattamento stipendiale della qualifica superiore dopo una certa anzianità di servizio non suggerisce nulla al nostro interlocutore in merito alla peculiare differenziazione rispetto agli altri appartenenti? Non richiama forse "specifici elementi del trattamento economico complessivo rispetto agli altri dipendenti del Comparto, non riconducibili alle ordinarie forme di salario accessorio"?
Illuminante, poi, il recente (e temuto) D.Lgs. 626/94, che riesce a eliminare di colpo la storica contrapposizione fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, almeno nella parte in cui equipara a quest’ultimo il funzionario della P.A. (e dunque anche della P.S.), prescrivendo gravosissimi compiti con annesse responsabilità ad un "dipendente" che ora anche giuridicamente, e non soltanto "sindacalmente", viene identificato con la "controparte".
Non è forse questa la "peculiarità delle funzioni attribuite in rapporto alle finalità prioritarie proprie dell’Amministrazione"? Non è forse una "posizione "atipica" rispetto all'ordinamento del personale del Comparto, riconosciuta con atto normativo"? E allora, ecco un nutrito elenco di fonti normative da cui si ricavano le peculiarissime attribuzioni conferite dal legislatore esclusivamente all’Amministrazione della P.S. ed esclusivamente ai suoi Funzionari:
1) R.D. 18.06.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), artt.:
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1 (Attribuzioni dell’Autorità di P.S.)·
4 (Rilievi segnaletici)·
5 e ss. (Esecuzione dei provvedimenti di polizia)·
8 e ss. (Autorizzazioni di polizia)·
18 (Facoltà di divieto delle riunioni...)·
25 (... e delle cerimonie religiose)·
30 e ss. (Autorizzazioni e controlli in materia di armi)·
38 (Esenzione dall’obbligo di denuncia di armi)·
68 (Autorizzazioni in materia di spettacoli, esercizi pubblici ed altre attività)·
142 e ss. e succ. modif. (Applicazione delle norme sull’ingresso e soggiorno di stranieri)
2) R.D. 6.05.1940 n. 635 (Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.), artt.:
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1 (Autorità locale di P.S.)·
3 (Questore)·
4 (Invio di funzionari nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia)·
5-6 (Composizione privati dissidi)·
22 (Assistenza alle riunioni)·
24 (Scioglimento di riunioni)·
73 (Porto d’armi senza licenza)·
84 (Commissione consultiva materie esplodenti)·
141 (Commissione Prov. Vigilanza Locali pubblico spettacolo)
3) R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), art.:
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31 (Rimozione o trasferimento di funzionari di P.S. fuori dell’Isola)
4) L. 1° Aprile 1981, n. 121, artt.:
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14 (Questore)·
15 (Autorità locale di P.S.)·
18 (Segretario del Comitato nazionale dell’Ordine e della Sicurezza pubblica)·
22 (Scuola di perfezionamento)·
23 (Provenienza dai ruoli del personale civile della carriera direttiva)·
34 (Delega funzioni di polizia amm.va ai dirigenti dei Commissariati)·
39 (Attribuzione della qualifica di Ufficiale di P.S.)·
43 (Trattamento economico):Þ
1°c, "esclusi i dirigenti"Þ
7°c, lett. g ,VIII livello bis: rinvio all’art 137, 2° c., L.11 luglio 1980, n.312Þ
18° c, qualifiche dirigenzialiÞ
21° e 22° c., attribuzione del trattamento economico superiore al 15° e 25° anno di servizio·
55 (Requisiti per la nomina - Istituto Superiore o laurea -)·
60 (Attività di insegnamento materie giuridiche)·
75 (Movimento non autorizzato di reparto)·
107 (Passaggio ad altre amministrazioni dello Stato)
5) D.P.R. 25.10.1981 n.737 (Regolamento di disciplina), artt.:
·
3 - 4 (Soggetto attivo dell’irrogazione - organo competente)·
4 (Funzionario quale soggetto passivo)·
19 (Funzionario istruttore)
6) D.P.R. 24.04.1982 n. 335 (Ordinamento), artt.:
·
3 (Gerarchia)·
32 (Ruolo dei Commissari - Direzione di uffici o reparti - Funzioni di indirizzo e coordinamento - Preposizione ad uffici o reparti - Addestramento del personale + Compiti di istruzione e formazione)·
39 (Ruolo dei Dirigenti - Preposizione ad uffici - funzioni vicarie e ispettive)·
41 (Corso di formazione dirigenziale)·
45 (Collocamento a disposizione)·
64 - 65 - 66 (Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi)·
68 (Consiglio d’amministrazione)·
70 (Preposizione all’Istituto Superiore)
7) D.P.R. 24.04.1982 n. 338 (Ordinamento ruoli sanitari), artt.:
·
3, lett. i (Possibilità di esercizio della libera professione)·
4-5 (Attribuzioni particolari)·
8 (Incarichi temporanei e frequenza scuole di specializzazione)·
9 (Requisito dell’iscrizione all’albo professionale)8) D.P.R. 28.10.1985 n.782 (Regolamento di servizio), artt.:
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7 (Supplenze nella titolarità degli uffici)·
10 (Titolarità dell’azione disciplinare)·
29 (Controlli sui servizi)·
32 (Ordini di reperibilità + obbligo di reperibilità in ragione dell’incarico)·
33 (Autorizzazione al personale a risiedere fuori della sede di servizio)·
34 (Divulgazione di notizie d’ufficio)·
42 - 43 (Ordine e foglio di servizio)·
45 (Addestramento del personale)·
49 (Autorizzazione a fruire di alloggio di servizio)·
58 (Programmazione dei turni di riposo settimanale)·
59 (Programmazione dei congedi)·
73 (Proposte di ricompense)·
74 (Segretario della Commissione per le ricompense)
9) D.P.R. 11.06.1986 n.423 (Scuola di perfezionamento), artt.:
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2 (Attività)·
4 - 5 - 6 (Frequentatori)·
8 (Docenti)
10) L. 10.10.1986 n. 668 (Modifiche alla 121), artt.:
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1 (Valutazione funzionari r.e.)·
5 (1° concorso Medici)
11) D. Lgs. 19.09.1994 n.626, artt:
·
2, lett. a (Datore di lavoro)·
4 - 32 - 35 - 43 - 48 - 52 - 62 - 78 - (Obblighi del datore di lavoro)·
89 (Sanzioni per il datore di lavoro)Bastano? Sicuramente ne esisteranno altre, sparse nei meandri della nostra prolifica attività nomotetica, sarebbe interessante uno studio finalizzato alla predisposizione di un elenco maggiormente esaustivo, se ce ne fosse il tempo.
Certo, ignorare l’esistenza di una precisa e cospicua legislazione che sancisce le innegabili differenze tra le attribuzioni del Funzionario e quelle dei restanti ruoli equivale un po’ ad affermare che due tizi possono fregiarsi del titolo di "pittore" in quanto stendono col pennello del colore su una parete, omettendo di precisare il trascurabile particolare che uno si chiama Rossi Mario, imbianchino, e l’altro Buonarroti Michelangelo: svolgono entrambi compiti e mansioni tipicamente istituzionali sebbene ad un diverso livello di professionalità.
Prescindendo da ciò che stabiliscono le norme, tuttavia, le affermazioni del Dipartimento della P.S. cozzano contro una realtà di fatto che deve comunque avere un riconoscimento politico : il Funzionario di Polizia è titolare di obblighi e responsabilità che, prescindendo dal ruolo cui appartiene, rendono peculiare e sostanzialmente dirigenziale il suo profilo professionale.
Ci scusi, Onorevole Sottosegretario, per i toni a volte esasperati, per la pedante elencazione e per la chiusa polemica, ma, dopo tante lotte per affermare la nostra identità, oggi ci sembra quasi di seguire la sorte di Galileo Galilei, condannato per aver affermato che la Terra gira attorno al Sole.
Dott. Giovanni Aliquò