Roma, 31 ottobre 1996
72 + 2
OVVERO
NOTE MINIME PER I RICORRENTI
Riteniamo di aver segnalato per tempo al Signor Capo della Polizia i gravi pericoli insiti nell'adozione dei nuovi modelli di rapporto informativo. Non ci lusinga molto far la parte delle "Cassandre", ma sarebbe bastato un po' di buon senso per capire che le cose non potevano andare per il verso giusto. Basti dire che un Questore si è fatto prendere la mano arrivando, nel corpo delle motivazioni, a compiere inaccettabili richiami all'assenza per maternità di una Collega. A questo avvilente maschilismo siamo abituati. E' per questo che la nostra battaglia per sradicarlo continua senza soste. Manca, comunque, qualsiasi indicazione razionale per gestire uniformemente la transizione. Nell'invitare tutti coloro che, anche sulla base di quanto già rappresentato in RICATTI INFORMATIVI, volessero iniziare dei ricorsi l'Associazione, forte dei suoi patrimoni di esperienza, può offrire le note di critica che seguono :
Organo competente alla compilazione
L'organo deputato alla compilazione del rapporto informativo è individuato nel Funzionario competente che esercita le previste funzioni non alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, bensì alla data della compilazione. Poiché i consigli di amministrazione, che danno luogo a promozione ed a movimenti, hanno cadenze pressoché coincidenti con l'epoca di redazione dei rapporti informativi, non è da escludere che a tali adempimenti dovranno far fronte funzionari che non hanno avuto conoscenza del dipendente. Ora se è pur vero che un indirizzo giurisprudenziale non esige che il compilatore debba avere personale conoscenza del dipendente e dell'attività svolta, è altrettanto vero che "di norma" il compilatore deve fondare i giudizi su proprie valutazioni, verifiche e riscontri, ovviamente scevri da quelli che vengono indicati come "eccessi di soggettivismo". Tra l'altro, diversamente da quanto l'estensore della circolare di istruzione sui rapporti informativi prevede, negli atti d'ufficio ben difficilmente sono reperibili indicazioni in grado di far formare convincimenti o avere conferme su taluni elementi di giudizio. Siffatta argomentazione sembra trovare motivazione, ex adverso, nel fatto che non vi è compilazione di rapporti informativi per quanti hanno prestato servizio per periodo inferiore ai tre mesi nell'anno, tempo ritenuto non sufficiente per consentire la valutazione da parte del compilatore dal quale (vedasi pag. 18, ultimo capoverso delle istruzioni) l'Amministrazione esige una accurata e ponderata valutazione di tutti gli elementi di giudizio al fine di rimarcare le specificità e le particolarità di ciascun dipendente, in modo da differenziarlo dagli altri. Il sistema, perciò, appare apertamente contraddittorio e per certi versi del tutto irrazionale. Ebbene, proprio sulla raccolta degli elementi si incentra, a nostro avviso, una delle censure più evidenti alla procedura imposta per i nuovi rapporti. Ammesso e non concesso, infatti, che nei nuovi rapporti siano stati veramente introdotti nuovi profili di valutazione, è chiaro che per essi il Dirigente, per quanto diligente, potrebbe non possedere gli indispensabili elementi valutativi ; né, invero, si potrebbe pretendere nulla dal "soggetto passivo" che ha diritto di conoscere in anticipo sulla base di quali regole verrà giudicato. I parametri di valutazione di qualsiasi attività umana, in altre parole, non possono valere che per il futuro. Metaforicamente, vi sembrerebbe giusto che un arbitro sportivo venisse chiamato a giudicare della regolarità di una gara quando essa è terminata e con regole nuove e sconosciute ai giocatori ?
Diverso significato attribuito al punteggio variabile da 1 a 3
Arbitraria appare l'alterazione della valenza attribuita ai punteggi soprattutto per l'incidenza che la stessa ha ai fini della stesura dei giudizi complessivi, che si formano sulla base della somma dei coefficienti numerici parziali. La procedura introdotta comporterà, in un numero rilevante di casi, la formulazione di un giudizio complessivo diverso da quello attribuito negli anni precedenti . Infatti al dipendente che opera con competenza, capacità e dedizione, conseguendo risultati positivi, non potranno essere attribuiti i 3 punti, ma, sulla scorta delle innovazioni, dovrà essere attribuito un punteggio medio, cioè 2. In ragione della modificata valutazione del punteggio i giudizi complessivi verranno così a degradare, nelle categorie più basse, con inevitabili negative ripercussioni. In effetti ed indipendentemente da quanto si afferma nelle istruzioni (vedasi pag. 17, ultimo capoverso) si avrà quale conseguenza l'attribuzione di un giudizio complessivo più basso. Trasformando, sì come dicono le istruzioni, i 3 in 2 avremo che il giudizio complessivo degrada da ottimo a buono, categoria di poco superiore al mediocre (vedasi all'art. 62 del D.P.R. 335/1982). Il problema è che tale "deminutio" deve essere adeguatamente motivata, così come prescrive la legge.
Elementi di giudizio valutati numericamente
Qualche parola va anche spesa sugli elementi di giudizio valutati numericamente. Si è visto che i parametri di giudizio sono rimasti gli stessi non essendo modificabili se non con legge (si noti che il D.P.R. 335/1982 ha valore e forza di legge ordinaria ed essendo la Pubblica sicurezza un'Amministrazione ad ordinamento speciale non sono estensibili alla nostra disciplina le previsioni del D.L. 29/93). Quanto agli elementi di giudizio, si può notare che alcune voci si trovano tanto artatamente quanto, da un punto di vista oggettivo, inutilmente ripetute : si raffrontino, per quanto attiene al rapporto dei Funzionari, il punto 1 della "competenza professionale" ed il punto 1 degli "altri elementi di giudizio" ; i punti 5 e 6 della competenza professionale con i punti 2 e 3 della capacità organizzativa. Il più delle volte ci troviamo dinanzi a reiterazioni (in alcuni casi anche cacofoniche) di termini variamente collocati nelle frasi esplicative, tendenti ad esprimere concetti analoghi, quando non proprio identici. E' evidente che in questi casi, qualora si verifichino difformità di valutazione tra punti sostanzialmente omologhi potrà essere correttamente eccepita la censura dell'illogicità manifesta.
La nostra convinzione è che, nel tentativo di innovare, si sia perso di vista il vero obbiettivo che non è e non deve essere quello di far scendere tutti di uno o più gradini, limitandosi a consegnare nelle mani di chi decide uno strumento buono solo per il ricatto. Forse sarebbe stato più saggio studiare per tutti dei veri e propri percorsi di carriera (dando a ciascuno le stesse possibilità), individuando, per ogni settore di attività, dei metodi oggettivi per la rilevazione dei risultati conseguiti. Così facendo, invece, si è solo passati da una massificazione verso l'alto ad un livellamento dei più verso il basso. Ma, quel che è peggio, si rischia di provocare una macro frattura tra coloro ai quali verranno confermati i passati punteggi medio-alti (e in, particolare, i 70 + 2) e chi, per un malinteso senso del rigore o per servile timore, verrà immotivatamente "declassato".
L'Associazione, lungi dal voler isolare i primi (che certamente non hanno nessuna colpa), darà il massimo sostegno a chi si troverà, magari dopo anni di duro e meritorio lavoro, nella condizione di dover cominciare da capo vedendosi, magari, scavalcato da altri.
Dott. Giovanni Aliquò
per comunicazioni E-Mail anfp@uni.net