Decreto legislativo 05.10.2000 , n. 334

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 271 del 20 novembre 2000)

 

"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78"

 

testo coordinato con il Decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2001)

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato"

 

 

Preambolo - [Preambolo]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;

Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della predetta legge;

Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

 


 

 


 

TITOLO I. Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia - CAPO I. Carriera dei Funzionari di Polizia

 

Articolo 1 - Ruoli e Qqualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigentidei Funzionari di Polizia


 

1. La carriera dei Funzionari di Polizia si sviluppa nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.

12. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:

commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

commissario capo;

vice questore aggiunto.

23. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

primo dirigente;

dirigente superiore;

dirigente generale di pubblica sicurezza;

dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.

34. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è ridotta di mille unità ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'articolo 14, secondo le modalità e la graduazione previste dall'articolo 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.

 

Articolo 2 - Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti


 

"1. Il personale di cui al presente Capo svolge, in posizione di elevata responsabilità, i compiti di direzione e le funzioni dirigenziali di cui al presente articolo e quelli che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale, secondo gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

2. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; svolgono, in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, attivita' professionale altamente qualificata con connessa responsabilita' organizzativa ed esterna per le direttive impartite ed i risultati conseguiti. Svolgono, altresì, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

3. I commissari capo ed i vice questori aggiunti, oltre a quanto previsto dal comma 2, svolgono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' di verifica dei risultati conseguiti relativamente a piu' unita' organiche nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti, attivita' di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attivita' ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonche' nelle attivita' di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico. Essi, altresì, sono preposti ad uffici o servizi dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza con organizzazione autonoma e di particolare rilevanza, nonchè  agli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

01. Il personale di cui al presente Capo esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui al presente articolo e quelli che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale. (1)

1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale, rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.

3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché ai commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.

6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché agli uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.

7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5.

9. I dirigenti Gli appartenenti alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione, hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Ai mdesimi può richiedersi l’uso dell’uniforme, dotata di specifici distintivi di ruolo, quando prestino servizio presso gli Uffici della Polizia Stradale, i Reparti Mobili e gli Istituti d’istruzione,

10. Nulla Salvo quanto previsto dal successivo articolo 22 bis, nulla è innovato, rispetto alle norme vigenti prima dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e degli articoli 1, 3, 4 e 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78, per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento. (2)

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"10. Nulla è innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, tra i primi dirigenti e i dirigenti superiori e il personale delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, anche ai fini della sostituzione dei titolari dei medesimi uffici in caso di assenza o impedimento."

  

Articolo 3 - Accesso al ruoloalla carriera dei commissariFunzionari di Polizia


 

1. L'accesso alla qualifica iniziale dealla carriera dei Funzionari di Polizia,  nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari, avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presento decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per il conseguimento delle lauree specialistiche, i percorsi formativi specifici, nonché gli insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a duequattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria. (1)

4. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con per la riserva di un quinto ottavo dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite d'età stabilito con il regolamento adottato ai sensi dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e purchè non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e gli appartenenti al ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 14. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.

5. Al concorso non sono comunque ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Non sono, altresì, ammessi i dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni che, nei cinque anni precedenti alla data di scadenza del bando, abbiano riportato una sanzione disciplinare equiparata alla deplorazione o alla sospensione dal servizio.

6. Il comitato di vigilanza per le prove scritte del concorso, che dipende dalla Commisione esaminatrice, è composto, in maggioranza, da Funzionari della Polizia di Stato e da appartenenti al ruolo direttivo speciale scelti, su base volontaria ed in egual proporzione, con il metodo del sorteggio effettuato alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

7. Il numero di posti da bandire per l’immissione nella carriera dei Funzionari della Polizia di Stato non può superare, per ciascun concorso, un quattordicesimo della consistenza organica del ruolo dei commissari.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresì previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria."

  

Articolo 4 - Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissarinella carriera dei Funzionari di Polizia


 

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivocollegio dei docenti, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivocollegio dei docenti.

5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva, ai soli fini economici, l’anzianità maturata nella qualifica di provenienza conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto, . Rrestando fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

6. Le modalità di svolgimento [e i programmi] del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (1)

7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni periferiche della Direzione Investigativa Antimafia, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Per il medesimo periodo di servizio effettivo non è consentita la posizione di fuori ruolo alla dipendenza dei Servizi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di qualsiasi altra pubblica Amministrazione. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

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(1) Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state soppresse dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

Articolo 5 - Dimissioni dal corso di formazione iniziale


 

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.

  

Articolo 6 - Promozione a vice questore aggiunto


 

1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

 

Articolo 7 - Nomina a primo dirigente


 

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:

a) nel limite dell'ottanta del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre sei mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso annonell’anno successivo,  per l'ammissione al corso di formazioneal  concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a), del medesimo medesimo comma. (1)

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento [e i programmi] del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6. (2)

5. Sono dimessi dal corso di cui alla lettera a) i Funzionari che:

a)     dichiarano di rinunciare al corso;

b)     non ottengono, dal collegio dei docenti, il giudizio di idoneità per l’ammissione all’esame finale;

c)     non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti;

d)     non superano l'esame finale del corso;

e)     sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di trenta giorni anche se non consecutivi, ovvero di quaranta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile;

 

6. I Funzionari la cui assenza oltre i quaranta giorni è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

 

7. Sono espulsi dal corso i Funzionari responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

 

8. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Ministro dell’Interno su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, sentiti il direttore dell'Istituto superiore di polizia ed il direttore centrale del personale.

 

9. Il provvedimento di espulsione dal corso e quello di dimissione per i motivi di cui alle lettere a), b), c), d) del 5 comma, determina la restituzione alla qualifica di provenienza e costituisce causa ostativa alla partecipazione ai successivi scrutini e concorsi per la nomina a primo dirigente.

 

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

(2) Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state soppresse dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

Articolo 8 - Concorso per la nomina a primo dirigente


 

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame è diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:

a) due tre prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale e culturale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale..

3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.

5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

6. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli, tra i quali particolare rilievo deve essere attribuito a quello della laurea, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. La commissione del concorso per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza che provenga dai ruoli della Polizia di Stato;

b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;

c) un due consigliere consiglieri della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, prescelti in una rosa determinata dai rispettivi presidenti;

d) un due docentie universitario esperti, rispettivamente, o in materie giuridiche di pertinenza professionalemateria e in quella di organizzazione del settore pubblico od aziendale.

8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario Funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o presso Istituti d’istruzione della Polizia di Stato.

9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

 

10. Il comitato di vigilanza per le prove scritte del concorso, che dipende dalla Commisione esaminatrice, è composto , in maggioranza, da Dirigenti e Commissari della Polizia di Stato scelti, su base volontaria ed in egual proporzione, con il metodo del sorteggio effettuato alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

  

Articolo 9 - Promozione alla qualifica di dirigente superiore


 

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

Articolo 10 - Percorso di carriera


 

1. Non può partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente né al concorso per titoli ed esami, previsti dall'articolo 7, comma 1, né può essere altrimenti inquadrato nella predetta qualifica il personale  l’appartenente al ruolo dei commissari che non ha prestato servizio, per almeno un anno, presso questure o altri uffici a competenza territoriale e, per lo stesso periodo, presso reparti mobili o istituti di istruzione e che, nel corso della carriera, non abbia avuto, complessivamente per cinque anni, responsabilità di direzione di uffici o unità organiche della Polizia di Stato. .

2. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti devono aver svolto in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei commissarinel corso della carriera di funzionario della Polizia di Stato, in almeno due sedi diverse, incarichi in aree differenziate d'impiego per un periodo non inferiore ad un anno, esercitando, per un periodo di almeno due anni, le funzioni vicarie del Questore o quelle di dirigente di Ufficio di livello divisionale..

3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla qualifica di dirigente superiore vengono conferite tenendo conto anche dell'esperienza professionale maturata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti nell'espletamento di compiti affarenti all'area d'impiego cui si rapporta l'incarico da assegnare.

  

Articolo 11 - Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza


 

1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.

2. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, ed a dirigente generale medico e a dirigente generale tecnico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione in un elenco predisposto secondo ordine alfabetico..

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

 

Articolo 12 - Modifica all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121


 

1. L'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

"Art. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.

3. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.

4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalità, che tengono conto anche delle esperienze di servizio maturate.

6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B.".

 

Articolo 13 - Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio


 

1. Il personale appartenente alla carriera dei i ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di StatoFunzionari di Polizia è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;

dirigente superiore: 63 anni;

qualifiche inferiori: 60 anni.

2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

3. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, qualora cessino dal servizio per infermità sopravvenuta, per decesso o a domanda, sono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto da almeno sette anni e nel quinquennio precedente hanno prestato servizio senza demerito.".

4. La promozione al grado superiore è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dalla qualifica rivestita, a tutti i funzionari del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti,  con l'esclusione dei dirigenti generali.

 

 


 

TITOLO I. Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia - CAPO II. Ruolo direttivo speciale

 

Articolo 14 - Istituzione del ruolo direttivo speciale


1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:

vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

commissario del ruolo direttivo speciale;

commissario capo del ruolo direttivo speciale;

vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.

2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita, per mille unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

Articolo 15 - Funzioni Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale


 

1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale, rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.

4. Il personale del ruolo direttivo speciale provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i commissari capo ed i vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale svolgono, rispettivamente, le funzioni dei commissari capo e dei vice questori aggiunti del ruolo dei commissari.

4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalità posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

 

Articolo 16 - Accesso al ruolo direttivo speciale


 

 

1.      Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale , nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e salvo quanto previsto dall'articolo 24, si accede:

 

a)       per un’aliquota pari all’70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che abbia riportato nel triennio antecedente alla data del bando che indice il concorso il giudizio complessivo di «ottimo» e non abbia riportato, nel quinquennio antecedente alla data del bando medesimo, sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria.

b)      per un’aliquota pari al 30 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, primo comma e dai regolamenti di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, muniti di diploma di livello universitario che, anche attraverso le prove di concorso ed i titoli del servizio volontariamente prestato nella Polizia di Stato, dimostrino di aver acquisito specifiche conoscenze professionali.

Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distintoottimo";

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

3. Le eventuali forme di preselezione, le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

 

Articolo 17 - Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale


 

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di trenta di trenta mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due tre cicli di nove dieci mesi, comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.

3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Le modalità di svolgimento [e i programmi] del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. (1)

5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.

6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.

7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

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(1) Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state soppresse dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

Articolo 18 - Dimissioni dal corso di formazione


 

1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità.

2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.

  

Articolo 19 - Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale


 

1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica. 

 

Articolo 20 - Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale


 

1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.

 

Articolo 21 - Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio


 

1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

  

 

Articolo 21 - bis Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio


 

Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

 


 

 

TITOLO I. Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia - CAPO III. Disposizioni transitorie

 

Articolo 22 - Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari


1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario.

Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo. (1)

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

Articolo 22 bis - Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari


 

 

1. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari capo con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi, nonche' i vice questori aggiunti;

b) nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari inferiore a sette anni e sei mesi.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, dell’equiparazione di cui al comma 10 dell’articolo 2  e dell’applicazione del DPR 25 ottobre 1981, n. 737, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera b),I Funzionari di cui al comma 1 conservano, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo direttivo di provenienza. Tale anzianità rileva anche al fine di escludere i doveri previsti dall’articolo 4 del DPR 28 ottobre 1985, n. 782 nei confronti del personale di cui al D. L.Vo 19 maggio 2000, n. 139 che abbia minore anzianità di servizio.

34. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

45. Il personale di cui al comma 1, promosso per merito straordinario ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è comunque inquadrato nella stessa qualifica attribuita al funzionario del ruolo dei commissari che lo seguiva in ruolo prima della data di inquadramento, andandosi a collocare in ruolo immediatamente prima di quest'ultimo.

56. In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulla dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui all'articolo 1, comma 3, e alla tabella 1, è reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

 

Articolo 22 Ter - Disposizioni conseguenti agli inquadramenti


 

1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 2003 è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

Articolo 23 - Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti


 

1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001. (1)

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'articolo 10 si applicano con le seguenti modalità:

a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2001;

b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1° gennaio 2006.

6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito..

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente, nei confronti del personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti."

  

Articolo 24 - Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale


 

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti [annualmente] per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2. (1) (2)

2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.

3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti.. (3)

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti annualmente per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2."

(2) Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state soppresse dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi dell'anno successivo."

  

Articolo 25 - Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale


 

1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scrittadue prove scritte e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24.

2. Ai concorsi puo' partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 10o gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53. (1)

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesiquindici mesi  presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato diverse da quelle di provenienza. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, sono ridotti della metà. (2)

4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione, superandone l‘esame finale, sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8.

5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazionedell’esame finale per la valutazione del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53."

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono ridotti della metà."

  

Articolo 26 - Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza


 

1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento alla qualifica di prefetto.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica.

 

Articolo 27 - Collocamento a riposo del personale in servizio


 

1. I limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 13 sono applicati, con criteri di progressività, agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale è collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, di seguito indicata:

 

 

Anticipazione del collocamento a riposo

 

Anno del raggiungimento dei 65 anni di età

Dirigenti superiori

Altre qualifiche

 

2001

-

-

 

2002

8 mesi

9 mesi

 

2003

11 mesi

13 mesi

 

2004

14 mesi

19 mesi

 

2005

17 mesi

27 mesi

 

2006

20 mesi

34 mesi

 

2007

24 mesi

41 mesi

 

2008

 

47 mesi

 

2009

 

53 mesi

 

2010

 

60 mesi

 

 

2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma 1 è disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo lo schema indicato nell'allegata tabella 3.

3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio.

4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

  

Articolo 28 - Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento


 

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.

  

 

Articolo 28 Bis - Collocamento in disponibilità a domanda


 

- 1. I destinatari delle disposizioni dell'articolo 27, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità a norma dell'articolo 64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché:

a) abbiano raggiunto un'età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso articolo per il collocamento a riposo;

b) abbiano compiuto sessantatré anni di età se rivestono la qualifica di dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri casi.

2. Al termine del periodo massimo della disponibilità, che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d'ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell'articolo 27, commi 3 e 4.

3. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  


 

 

TITOLO II. Riordino dei ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale della pPolizia di sStato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica - CAPO I. Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecniciCarriera dei Funzionari tecnici di Polizia

 

Articolo 29 - Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnicRuoli e qualifiche idei Funzionari tecnici di Polizia


 

1. La carriera dei Funzionari tecnici di Polizia si sviluppa nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.

12. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:

ruolo degli ingegneri;

ruolo dei fisici;

ruolo dei chimici;

ruolo dei biologi;

ruolo degli psicologi.

23. I ruoli di cui al comma 12 si articolano nelle seguenti qualifiche:

direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;

direttore tecnico principale;

direttore tecnico capo.

34. I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:

ruolo degli ingegneri;

ruolo dei fisici;

ruolo dei chimici;

ruolo dei biologi;

ruolo degli psicologi.

45. I ruoli di cui al comma 34 si articolano nelle seguenti qualifiche:

primo dirigente tecnico;

dirigente superiore tecnico;.

dirigente generale tecnico.

56. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori del centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico.

67. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi è disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalità previste dall'articolo 55.

78. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e 3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella predetta tabella 4.  E' altresì ridotta di due unità la consistenza organica della qualifica dei dirigenti superiori tecnici ingegneri.

 

Articolo 30 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici


 

"1. Il personale di cui al presente Capo svolge, in posizione di elevata responsabilità, i compiti di direzione e le funzioni dirigenziali di cui al presente articolo e quelli che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale, secondo gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

12. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.

23. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

34. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione col personale dirigente.

45. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sostituiscono il personale dirigente nella direzione di uffici, laboratori scientifici o didattici, in caso di assenza o di impedimento.

56. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta.

67. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.

8. Il Dirigente generale tecnico svolge le funzioni di direttore della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

 

 

Articolo 31 - Accesso alla carriera i ruoli dei Funzionari tecnici direttori tecnicidi Polizia


 

1. L'accesso alla carriera dei Funzionari tecnici di polizia, nella qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici, avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle relative disposizioni attuative.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a duequattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. (1)

4. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con per la riserva di un quinto ottavo dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti e purchè non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, gli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e al ruolo dei revisori tecnici, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici e gli appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. (2)

5. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del precedente articolo 3.Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle mansioni professionali previste e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresì previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. "

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"4. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, gli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e al ruolo dei revisori tecnici, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, e gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso."

 

Articolo 32 - Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnicinella carriera dei Funzionari tecnici di polizia


 

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. (1)

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà. (2)

4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"2. Le modalità di svolgimento ed i programmi del corso di formazione iniziale, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità e di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
"3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni."

 

Articolo 33 - Promozione a direttore tecnico capo


 

1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica.

 

Articolo 34 - Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico


 

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene:

a) nel limite del sessanta cinquanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre sei mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del corrispondente ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; (1)

b) nel limite del restante quaranta cinquanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso. (2)

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nell'o stesso anno successivo, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma. (3)

2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, e 4 e 5, 6, 7, 8, e 9.

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(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
" a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;"

(2) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
" b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso."

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

Articolo 35 - Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico


 

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame consiste in:

a) due tre prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale e culturale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, , tra i quali particolare rilievo deve essere attribuito a quello della laurea, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica non inferiore a di dirigente superiore, di cui uno del ruolo per il quale è indetto il concorso; (1)

b) un due consiglierei di Stato o della Corte dei conti, prescelti in una rosa determinata dai rispettivi presidenti;

c) un due docentei universitario esperto esperti nelle materie su cui vertono le prove d'esame, prescelti in una rosa indicata dai Presidi delle Facoltà universitarie, competenti per materia, delle Università di Roma.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o presso Istituti di istruzione della Polizia di Stato.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.

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(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
" a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore, di cui uno del ruolo per il quale è indetto il concorso;"

  

Articolo 36 - Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico


 

1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.

3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

Articolo 37 - Norma di rinvio


 

1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici, si applicano gli articoli 13, 27 e 28-bis. (1)

1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli (2)

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici, si applicano gli articoli 13, 27."

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

 

 


 

 

TITOLO II. Riordino dei ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale della pPolizia di sStato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica - CAPO II. Disposizioni transitorie

 

Articolo 37 Bis - Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici


1. Il personale dei ruoli dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici e i direttori tecnici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i direttori tecnici capo;

b) nella qualifica di direttore tecnico principale, i direttori tecnici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici inferiore a sette anni e sei mesi.

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b) conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4.

3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

 

Articolo 37 Ter - Disposizioni conseguenti agli inquadramenti


 

1. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.

2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianità nella qualifica.

3. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

 

 

Articolo 38 - Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici


 

1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001. (1)

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente tecnico, nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti. "

 

Articolo 39 - Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici


 

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici, compresi quelli straordinari per titoli ed esami, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico.

Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale. (1)

1-ter. Nell'ambito del contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. (1)

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(1) Il presente comma è stato così aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

Articolo 40 - Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici


 

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41.

2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche:

vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;

direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento;

direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.

3. La dotazione del ruolo è fissata in centoventi unità, di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.

4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3, tra i settori di attività previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dal presente decreto, nonché l'individuazione dei profili professionali e relativi contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno.

5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali.

6. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore sanitario, nell'ambito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non richiedono la qualificazione della professione medica, ed è preposto ad unità organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale.

7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori tecnici.

8. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo successivo, sono rese indisponibili centosessantasette unità nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.

  

Articolo 41 - Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici


 

1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.

2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'articolo 40.

3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della metà. (1)

7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8.

8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"6. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono ridotti della metà."

 

 


 

 

Articolo 42 - Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici


1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica. (1)

2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).

2-bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59. (2)

3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica."

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

 

 


 

 

TITOLO III. Riordino dei ruoli professionali dei sanitari della pPolizia di sStato

- CAPO I. Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti mediciCarriera dei Funzionari medici di Polizia

 

Articolo 43 - Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti mediciRuoli e qualifiche dei Funzionari medici di Polizia


1. La carriera dei Funzionari medici di Polizia si sviluppa nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.

12. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:

medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;

medico principale;

medico capo.

23. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:

primo dirigente medico;

dirigente superiore medico;

dirigente generale medico.

34. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi precedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. è conseguentemente ridotta la dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

  

Articolo 44 - Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici


 

"1. Il personale di cui al presente Capo svolge, in posizione di elevata responsabilità, i compiti di direzione e le funzioni dirigenziali di cui al presente articolo, al successivo articolo 45 e quelli che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale, secondo gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

12. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;

c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;

d) svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;

e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

g) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;

h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;

i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

j) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;

k) non possono esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

23. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.

  

Articolo 45 - Attribuzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici


 

1. I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

2. I primi dirigenti medici dirigono le divisioni della Direzione centrale di sanità o gli uffici periferici di pari livello, svolgono funzioni ispettive e di vice consigliere ministeriale, presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato e possono altresì presiedere commissioni medico legali.

3. I dirigenti superiori medici dirigono i servizi della Direzione centrale di sanità, coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attività di studio e di ricerca in materia sanitaria e svolgono funzioni ispettive.

4. Il dirigente generale medico svolge le funzioni di direttore centrale di sanità.

  

Articolo 46 - Accesso alla carriera dei Funzionari ruolo dei direttivi medici di Polizia


 

1. L'accesso alla carriera dei Funzionari medici di Polizia, nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici, avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonché dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a duequattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. (1)

3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del precedente articolo 3.Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle mansioni professionali previste per i sanitari della Polizia di Stato e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresì previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse."

  

Articolo 47 - Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei Funzionari ruolo dei direttivi medici di polizia.


 

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. (1)

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà. (2)

4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"2. Le materie d'insegnamento, le modalità di svolgimento ed i programmi del corso di formazione iniziale, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni."

 

Articolo 48 - Promozione a medico capo


 

1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

  

Articolo 49 - Nomina a primo dirigente medico


 

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:

a) nel limite del sessanta cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre sei mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è riservato al concorso.

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nell'anno successivoo stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui allo a lettera a) dello stesso comma. (1)

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, ,  4 e 5, 6, 7, 8, e 9.commi 3 e 4.

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

 

Articolo 50 - Concorso per la nomina a primo dirigente medico


 

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49 è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame consiste in:

a) due tre prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale e culturale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra i quali particolare rilievo deve essere attribuito a quello della laurea, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) il direttore centrale di sanità e un dirigente superiore medico;

b) un due consiglierei di Stato o della Corte dei conti, prescelti in una rosa determinata dai rispettivi presidenti;;

c) un due docentie universitario espertoi nelle materie su cui vertono le prove d'esame, prescelti in una rosa indicata dai Presidi delle Facoltà universitarie, competenti per materia, delle Università di Roma.

.7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o presso Istituti di istruzione della Polizia di Stato.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore.

  

Articolo 51 - Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico


 

1. La promozione a dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.

3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

  

Articolo 52 - Formazione specialistica


 

1. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole "sanità militare" sono aggiunte le seguenti: "e, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato.".

 

 

 

Articolo 53 - Norma di rinvio


 

1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano gli articoli 13 e 27, 28 e 28-bis. (1)

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano gli articoli 13 e 27."

  


 

 

TITOLO III. Riordino dei ruoli professionali dei sanitari della pPolizia di sStato - CAPO II. Disposizioni transitorie

 

Articolo 53 Bis - Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici


 

1. Il personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

a) nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i medici capo;

b) nella qualifica di medico principale, i medici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a sette anni e sei mesi.

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4.

3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

Articolo 53 Ter - Disposizioni conseguenti agli inquadramenti


 

- 1. Il personale inquadrato nella qualifica di medico principale consegue la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di medico principale può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 54, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 49, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi. (1) 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

   

Articolo 54 - Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari


 

1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001. (1)

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente medico, nei confronti del personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti."

  

Articolo 54 Bis - Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttivi medici


 

- 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

Articolo 55 - Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato


 

1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei dirigenti medici della Polizia di Stato, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità maturata.

2. Nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità maturata.

3. Su presentazione di domanda revocabile, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza.

 

 


 

 

TITOLO IV. Disposizioni comuni

 

Articolo 55 bis - [Regolamento per la determinazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio]


1. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

  

Articolo 56 - Riconoscimento dei crediti formativi


 

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, può attivare, d’intesa con Istituti universitari della Repubblica o con altre Istituzioni universitarie all’estero i cui titoli siano riconosciuti nella Comunità europea,  corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

 

Articolo 57 - Aggiornamento professionale


 

1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:

a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi;

b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.

3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.

4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, è equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.

  

Articolo 58 - Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale


 

1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari.

2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, più posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi.

3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo.

  

Articolo 59 - Commissione per la progressione in carriera


 

1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di livello B. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. ll suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.

2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica, la commissione di cui al comma 1, è integrata dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale appartenente al ruolo tecnico.da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.

7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.

  

Articolo 60 - Cause di esclusione dagli scrutini


 

1. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che:

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distintobuono";

b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

cb) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;

dc) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli scrutini per le promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Si intende riabilitato di diritto dalle sanzioni disciplinari irrogate, agli effetti di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e con il diritto alla cancellazione d’ufficio delle relative iscrizioni al foglio matricolare mediante sostituzione dell’apposita sezione, il personale che per cinque anni successivi a quello nel quale è stata irrogata la sanzione non sia stato oggetto di ulteriori contestazioni disciplinari conclusesi con una punizione e abbia ottenuto il giudizio complessivo di ottimo.

 

Articolo 61 - Sospensione dalla partecipazione agli scrutini


 

1. E’ sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.

 

Articolo 62 - Valutazione annuale dei dirigenti


 

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.

4. Il giudizio valutativo finale è espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.

5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.

7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.

 

Articolo 63 - Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali


 

1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneità del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima.

2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per più di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

 

Articolo 64 - Collocamento in disponibilità


 

1. I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al trienniodue anni. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno.

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità. 

 

Articolo 65 - Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche


 

1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6apposito provvedimento legislativo.

2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  

Articolo 65 -bis - Riconoscimento dell'anzianità pregressa


 

1. Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo è quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresi', ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

 

Articolo 65 - ter  Contrattazione integrativa


"1. Gli aspetti giuridici ed economici del rapporto d'impiego del personale di cui al titolo I capo 1, titolo II capo 1 e titolo II capo 1 del presente decreto, tenuto conto degli elementi di specificità che lo connotano derivanti dalla peculiarità delle funzioni svolte e delle esigenze connesse, sono oggetto di disciplina distinta ed autonoma nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto, anche ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per la definizione di tale disciplina, alle procedure negoziali previste dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonchè dagli artt. 23, 24, 25 27, 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative del personale appartenente al ruolo dei commissari ed al ruolo dirigenziale, individuate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica secondo i criteri di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

3. In tale sede, considerata l'unitarietà delle carriere dei funzionari di cui al comma 1, sono definiti appositi parametri rapportati alla figura apicale dei rispettivi ruoli dirigenziali per assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico spettante alle diverse qualifiche del ruolo .

4. Le risorse annualmente stanziate dal bilancio dello Stato e dalle leggi dello Stato per i miglioramenti retributivi dei funzionari di cui al comma 1 sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle della carriera prefettizia.

 

 

Articolo 65 - quater  Copertura assicurativa dal rischio di responsabilità civile


1. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza garantisce nei riguardi dei funzionari di cui al presente capo la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e di quelli conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni. A tal fine, sono individuati i seguenti criteri:

a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile, inerenti le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari di cui al presente capo per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi;

b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;

c) copertura degli oneri di patrocinio legale;

d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa;

e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e "area dei rischi" coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva".

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando un'aliquota percentuale dei compensi dovuti ai funzionari di cui al presente capo per lo svolgimento del lavoro straordinario e per la corresponsione delle indennità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonche' dei compensi in relazione ad incarichi comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.

3 Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti,sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile definiti nell'ambito della disciplina contrattuale di cui all'art. 21-bis , stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.

4. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza detrae dall'importo complessivamente dovuto per i compensi di cui al comma 2 la quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e provvede a versarla direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile.

5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono in un fondo speciale destinato all'accantonamento delle risorse finanziarie per la  copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile, della cui consistenza si tiene conto per determinare annualmente l'importo delle detrazioni di cui al comma 4.

6. Ai funzionari della Polizia di Stato incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali e' assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

 


 

 


 

TITOLO V. Disposizioni concernenti il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza

 

Articolo 66 - Posizione gerarchica e funzionale del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza


 

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, al prefetto avente funzioni di capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza è attribuito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e, nel sistema stabilito dalla medesima legge, la posizione funzionale e le responsabilità connesse alla direzione del dipartimento della pubblica sicurezza per l'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno.

 

TITOLO VI. Disposizioni finali

Articolo 67 - Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia


 

1. In relazione a quanto previsto dal presente decreto, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

  

Articolo 68 - Modifiche alla normativa vigente


 

1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: "Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato".

2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:

a) ruolo degli agenti e assistenti;

b) ruolo dei sovrintendenti;

c) ruolo degli ispettori;

d) ruolo direttivo speciale;

e) ruolo dei commissari;

f) ruolo dei dirigenti.

2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.".

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

"1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti,, commissari e e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata dalla qualifica in relazione alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e,, nella stessa qualifica, dall'anzianità. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto alche lo dirige l'ufficio èè sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica. I Funzionari di cui all’articolo 1 hanno la precedenza nella preposizione agli Uffici della Polizia di Stato sui direttivi di pari qualifica appartenenti ad altri ruoli ed Amministrazioni allorquando debbano ricoprire incarichi necessari ai fini dell’avanzamento alle qualifiche superiori, anche oltre i periodi previsti dalla legge ai fini della valutazione.

44. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.". (1)

54. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.

Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli altri appartenenti ai ruoli sottordinatialla carriera dei Funzionari di Polizia individuati con il regolamento di cui al comma precedente.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.".

65. Al quarto comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69" sono inserite le seguenti: "e della commissione per la progressione in carriera".

67. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti: "di telematica", e, dopo la parola "arruolamento" vengono aggiunte quelle di: "e psicologia".

78. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente: "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".

89. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337".

910. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo è compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.".

1110. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis (Cause di sospensione dagli scrutini). 1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.".

1211. All'articolo 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.".

 -----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001. Si riporta di seguito il testo previgente:
"3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata dalla qualifica in relazione all'allegata tabella 6 di equiparazione e, nella stessa qualifica, dall'anzianità. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.
4. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito."."

  

Articolo 69 - Abrogazioni


 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

c) l'articolo 45, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;

d) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

e) gli articoli 1, 3, 4, 11, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;

f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;

g) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

h) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresi', abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

b) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

c) gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

z) alla tabella 5, nella individuazione delle funzioni del dirigente superiore medico, è soppressa, in fine, la parola:

"periferico". (1)

 -----

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 03.05.2001, n. 201, con decorrenza dal 13.06.2001.

 

Articolo 70 - Rinvio alle disposizioni vigenti


 

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato continuano ad applicarsi i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti.

2.Il trasferimento presso altri uffici pubblici del personale che alla data del 15 marzo 2001 apparteneva ai ruoli del personale di cui all’articolo 1 è regolato, oltre che dalle leggi vigenti, dal DPCM 14 dicembre 2000, n. 446 sia per le regioni e gli enti locali sia, per quanto più favorevole, anche per il trasferimento ad amministrazioni diverse

3. Il Ministro della Funzione Pubblica, per assicurare la trasparenza delle procedure di trasferimento dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, rende note, mediante le forme di pubblicità legale previste dalle legge ed inserimento sul sito internet del Dipartimento della Funzionae pubblica, le vacanze conosciute, per i rispettivi ruoli, in seguito ad apposita ricognizione.

  

 

Articolo 71 - Inquadramenti


 

1. Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalità applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001.

 

Articolo 72 - Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici


 

1. La determinazione dei posti indisponibili nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, sarà attuata mediante apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'applicazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 73.

  

Articolo 73 - Clausola finanziaria


 

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   

 


 

 

Tabella 1 - [Sostituzione della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335]


 

(richiamata dagli artt. 1 e 14)La Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla seguente:

Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica e di funzione

FUNZIONE

 

B

Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B

9

Direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato.

 

C

Dirigente generale di pubblica sicurezza

15

Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.

 

D

Dirigente superiore

198

Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia.

 

E

Primo dirigente

710

Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.

 

 

 

 

Ruolo dei commissari:

n. 1.980*

 

Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

 

 

Commissario capo

 

 

Vice questore aggiunto

 

 

 

 

 

Ruolo direttivo speciale:

n. 1.300**

 

Vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione

n. 850

 

Commissario del ruolo direttivo speciale

 

 

 

 

 

Commissario capo del ruolo direttivo speciale

n. 450

 

Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

 

 

 

* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

Ruolo degli ispettori:

 

 

Vice ispettore

 

 

Ispettore

n. 17.664*

 

Ispettore capo

 

 

Ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S.

n. 6.000

 

 

* La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'articolo 14, comma 2.

Ruolo dei sovrintendenti:

 

 

Vice sovrintendente

n. 20.000

 

Sovrintendente

 

 

Sovrintendente capo

 

 

 

 

 

Ruolo degli agenti e assistenti:

 

 

Agente

n. 57.336

 

Agente scelto

 

 

Assistente

 

 

Assistente capo

 

 

 

 

 

 


 

 

Tabella 2 - [Limiti di età per il collocamento a riposo del personale della polizia di stato che espleta funzioni di polizia]


 

(richiamata dall'art. 13)

Ruolo degli agenti e assistenti:

al compimento degli anni 60

 

Ruolo dei sovrintendenti:

al compimento degli anni 60

 

Ruolo degli ispettori:

al compimento degli anni 60

 

Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale:

al compimento degli anni 60

 

Ruolo dei dirigenti:

 

 

- primo dirigente

al compimento degli anni 60

 

- dirigente superiore

al compimento degli anni 63

 

- dirigente generale di pubblica sicurezza e dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B

al compimento degli anni 65

 

 


 

 

Tabella 3 - [Dirigenti superiori]


 

(richiamata dall'art. 27)

DIRIGENTI SUPERIORI

Anno di raggiungimento del 65° anno di età

Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età

Anticipazione del collocamento a riposo

 

2002

da gennaio ad aprile

6 mesi

 

 

da maggio ad agosto

7 mesi

 

 

da settembre a dicembre

8 mesi

 

2003

da gennaio ad aprile

9 mesi

 

 

da maggio ad agosto

10 mesi

 

 

da settembre a dicembre

11 mesi

 

2004

da gennaio ad aprile

12 mesi

 

 

da maggio ad agosto

13 mesi

 

 

da settembre a dicembre

14 mesi

 

2005

da gennaio ad aprile

15 mesi

 

 

da maggio ad agosto

16 mesi

 

 

da settembre a dicembre

17 mesi

 

2006

da gennaio ad aprile

18 mesi

 

 

da maggio ad agosto

19 mesi

 

 

da settembre a dicembre

20 mesi

 

2007

da gennaio ad aprile

21 mesi

 

 

da maggio ad agosto

23 mesi

 

 

da settembre a dicembre

24 mesi

 

ALTRE QUALIFICHE

Anno di raggiungimento del 65° anno di età

Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età

Anticipazione del collocamento a riposo

 

2002

da gennaio a giugno

8 mesi

 

 

da luglio a dicembre

9 mesi

 

2003

da gennaio a marzo

10 mesi

 

 

da aprile a giugno

11 mesi

 

 

da luglio a settembre

12 mesi

 

 

da ottobre a dicembre

13 mesi

 

2004

da gennaio a marzo

15 mesi

 

 

da aprile a giugno

17 mesi

 

 

da luglio a settembre

18 mesi

 

 

da ottobre a dicembre

19 mesi

 

2005

da gennaio a febbraio

20 mesi

 

 

da marzo ad aprile

22 mesi

 

 

da maggio a giugno

24 mesi

 

 

da luglio ad agosto

25 mesi

 

 

da settembre ad ottobre

26 mesi

 

 

da novembre a dicembre

27 mesi

 

2006

da gennaio a febbraio

28 mesi

 

 

da marzo ad aprile

29 mesi

 

 

da maggio ad giugno

30 mesi

 

 

da luglio ad agosto

32 mesi

 

 

da settembre ad ottobre

33 mesi

 

 

da novembre a dicembre

34 mesi

 

2007

da gennaio a febbraio

35 mesi

 

 

da marzo ad aprile

36 mesi

 

 

da maggio a giugno

37 mesi

 

 

da luglio ad agosto

38 mesi

 

 

da settembre ad ottobre

40 mesi

 

 

da novembre a dicembre

41 mesi

 

2008

da gennaio a febbraio

42 mesi

 

 

da marzo ad aprile

43 mesi

 

 

da maggio a giugno

44 mesi

 

 

da luglio ad agosto

45 mesi

 

 

da settembre ad ottobre

46 mesi

 

 

da novembre a dicembre

47 mesi

 

2009

da gennaio a febbraio

48 mesi

 

 

da marzo ad aprile

49 mesi

 

 

da maggio a giugno

50 mesi

 

 

da luglio ad agosto

51 mesi

 

 

da settembre ad ottobre

52 mesi

 

 

da novembre a dicembre

53 mesi

 

2010

da gennaio a febbraio

54 mesi

 

 

da marzo ad aprile

56 mesi

 

 

da maggio a giugno

 

 

 

da luglio ad agosto

58 mesi

 

 

da settembre ad ottobre

59 mesi

 

 

da novembre a dicembre

60 mesi

 

 

 

Tabella 4 - [Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici]


 

(richiamata dall'art. 29)

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI

 

Operatore tecnico

 

 

Operatore tecnico scelto

 

 

Collaboratore tecnico

n. 6.308 (a)

 

Collaboratore tecnico capo

 

 

RUOLO DEI REVISORI TECNICI

 

 

Vice revisore tecnico

 

 

Revisore tecnico

n. 2.400

 

Revisore tecnico capo

 

 

RUOLO DEI PERITI TECNICI

 

 

Vice perito tecnico

 

 

Perito tecnico

n. 380

 

Perito tecnico capo

 

 

Perito tecnico superiore

n. 120

 

 

(a) La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è ridotta di 21 unità rispetto alle originarie 6.600 unità.

La medesima è ulteriormente ridotta di 271 unità per compensare l'aumento di 195 unità delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli, secondo la ripartizione a fianco indicata:

131 unità nel ruolo dei direttori tecnici;

64 unità nel ruolo dei direttivi medici.

Della predetta dotazione organica, 167 unità sono rese indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

 

 RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI

 

 Qualifiche

Ingegneri

Fisici

Chimici

Biologi

Psicologi

 

Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

196 (a)

161 (b)

30 (c)

16 (d)

40 (e)

 

Direttore tecnico principale

 

 

 

 

 

 

Direttore tecnico capo

 

 

 

 

 

 

 

(a) Aumento di 55 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 141 unità.

(b) Aumento di 41 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 120 unità.

(c) Aumento di 7 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 23 unità.

(d) Aumento di 7 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 9 unità.

(e) Aumento di 21 unità rispetto alla originaria dotazione organica, di 19 unità, del ruolo dei selettori del centro psicotecnico di cui all’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI INGEGNERI

 

 Qualifica

Posti in organico

Funzioni

 

Dirigente generale tecnico

1

Direttore della Direzione centrale dei  servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

 

Dirigente superiore tecnico

1311*

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

 

Primo dirigente tecnico

25

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e direttore di ufficio periferico.

 

 

 

 

*La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore tecnico è ridotta di due unità in conseguenza della previsione di una unità nella nuova qualifica apicale di dirigente generale.

 

 

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI FISICI

 

Qualifica

Posti di funzione

Funzioni

 

Dirigente superiore tecnico

12

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

 

Primo dirigente tecnico

20

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico.

 

 

 

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI CHIMICI

 

Qualifica

Posti di funzione

Funzioni

 

Dirigente superiore tecnico

1

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

 

Primo dirigente tecnico

2

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico.

 

 

 

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI BIOLOGI

 

Qualifica

Posti di funzione

Funzioni

 

Dirigente superiore tecnico

1

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

 

Primo dirigente tecnico

1

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico.

 

 

 

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI PSICOLOGI

 

Qualifica

Posti di funzione

Funzioni

 

Dirigente superiore tecnico

1

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

 

Primo dirigente tecnico

1

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico.

 

 

 

 


 

 

Tabella 5 - [Ruolo dei direttivi medici]


 

(richiamata dall'art. 43)RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

355 (a)

 

Medico principale

 

 

Medico capo

 

 

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

  Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica

Funzioni

 

C

Dirigente generale medico

1

Direttore centrale di sanità.

 

D

Dirigente superiore medico

8 (b)

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza periferico.

 

E

Primo dirigente medico

30 (c)

Direttore di divisione della direzione centrale di sanità, vice consigliere ministeriale, dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico, presidente delle commissioni mediche dei concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.

 

a) Aumento di 86 unità rispetto all'originaria dotazione organica di 269 unità, di cui 22 unità relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali.

(b) Aumento di una unità relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale.

(c) Aumento di due unità relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale.

 

 


 

 

Tabella 6 - [Equiparazione tra le qualifiche del personale del ruolo dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale]


 

(richiamata dall'art. 68)

Qualifiche del personale del ruolo dei commissari

Qualifiche del personale del ruolo direttivo speciale

 

 

Vice commissario del ruolo direttivo speciale (1)

 

Commissario (1)

Commissario del ruolo direttivo speciale

 

Commissario capo

Commissario capo del ruolo direttivo speciale

 

Vice questore aggiunto

Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

 

 

(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.