EMENDAMENTI AL CAPO II, MISURE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE IMMIGRAZIONI ILLEGALI, DEL DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 477, PROPOSTI DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FUNZIONARI DI POLIZIA

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"ART. 1"

Dopo l'articolo 4 del Decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477 è inserito il seguente:

"Articolo 4 bis"

Espulsione dal territorio dello Stato

e norme sanzionatorie

1. L'articolo 7 del Decreto Legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990, n.39, è sostituito dal seguente:

" Art.7 (espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie)

  1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, agli stranieri che abbiano riportato condanna, o nei confronti dei quali è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, sempre che risultino socialmente pericolosi.
  2. La stessa misura può essere applicata nei confronti degli stranieri condannati per una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

2/bis. Le misure di cui ai commi precedenti non sono applicabili nei confronti: a) degli stranieri che convivono con il coniuge o con parenti entro il terzo grado di cittadinanza italiana, semprechè la convivenza sia in atto da almeno un anno; b) degli stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni in Italia. Si considera regolarmente residente lo straniero che abbia soddisfatto le condizioni di cui al d.P.R. 12 aprile 1993, n.572; c) delle donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese; d) dei minori degli anni sedici regolarmente residenti in Italia.

2/ter. Tuttavia, nei casi previsti dal precedente comma 2/bis, il giudice può comunque disporre l'espulsione quando la misura risulti necessaria, all'interno di una società democratica, giustificata da un bisogno imperioso di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e proporzionata al fine da perseguire.

3. Il Prefetto può disporre l'espulsione nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327; nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646; nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle situazioni previste dall'articolo 271 del reg. al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.d. 6 maggio 1940, n.635; nonché quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

3/bis. Il questore dispone l'espulsione dal territorio nazionale degli stranieri in condizione irregolare. Si considera essere in condizione irregolare: a) lo straniero che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di novanta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; c) che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni lavorativi successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta. Il questore, valutate le eventuali circostanze che non hanno consentito di ottemperare agli adempimenti di cui alle lettere b) e c) entro i termini stabiliti, ma non oltre novanta giorni dall'avvenuto ingresso, può accogliere la domanda applicando, comunque, nei confronti del trasgressore, la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; d) lo straniero che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso. Nei confronti di questi ultimi, ove ricorrano le condizioni, l'espulsione è disposta ai sensi dell'art.7/bis.

3/ter. Le misure previste dal precedente comma 3 non sono applicabili nei confronti degli stranieri indicati nel precedente comma 2/bis., salvo quanto previsto dal comma 2/ter.. Le misure previste dal precedente comma 3 bis non sono applicabili agli stranieri regolarmente residenti da oltre cinque anni ed agli stranieri indicati nel precedente comma 2/bis., lettere a), c) e d). Gli stessi, qualora abbiano commesso violazioni alle norme sull'ingresso e sul soggiorno, sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire duecentomila ad un milione.

4. L'espulsione di cui ai commi 3 e 3 bis è disposta con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria salvo quanto previsto dal successivo comma 5/bis. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministro dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di sicurezza dello Stato o gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

5/bis Non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria quando deve essere disposta o eseguita l'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per reati diversi da quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6 del codice di procedura penale, dall'articolo 12 commi 4 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e suc. mod. e dall'articolo 3, comma 8 secondo e terzo periodo del presente decreto, salvo che l'autorità giudiziaria non abbia già espresso motivato dissenso per primarie esigenze istruttorie ed abbia trasmesso il provvedimento alla polizia giudiziaria. L'autorità di p.s. informa la competente autorità giudiziaria dell'avvenuta espulsione.

5/ter L'esecuzione delle pene diverse dall'ergastolo, dalla reclusione e dall'arresto, disposte nei confronti dello straniero, non ne impedisce l'espulsione a norma delle leggi di p.s. L'autorità di p.s. informa il giudice dell'esecuzione dell'avvenuta espulsione.

5/quater I minori stranieri extracomunitari entrati clandestinamente nel territorio dello Stato e dei quali nessuno abbia in Italia la rappresentanza legale, sono affidati all'autorità di p.s. che provvede ad informare il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, il giudice tutelare ed il Comitato per i minori istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali. In attesa delle determinazioni che l'autorità giudiziaria deve adottare entro le 48 ore dall'avvenuta comunicazione del rintraccio, l'autorità di p.s. provvede ai sensi dell'art.403 del c.c. assicurando, per il tramite dei servizi sociali locali, la sorveglianza al fine di impedire l'allontanamento del minore. L'autorità giudiziaria si avvale delle autorità di p.s. e del servizio sociale internazionale al fine della identificazione del minore e del suo rimpatrio nel paese d'origine, d'intesa con il ministero degli affari esteri e della autorità di p.s., salvo i casi in cui, valutato il concreto pericolo per l'incolumità del minore derivante dal suo rimpatrio anche in ragione della sua età, ravvisi la necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art.37 della legge 4 maggio 1983, n.184.

6. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa Convenzione di applicazione.

7. Salvo quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 7/bis, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di dieci giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissate o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione nè il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Salvo il caso di cui all'articolo 7/bis, quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al pretore l'applicazione nei confronti della persona da espellere, dell'obbligo di dimora presso uno dei centri di accoglienza individuati ai sensi dell'art. 7 bis comma 11 o presso altra dimora all'uopo indicata dal questore. E' fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 7 bis comma 2 e seguenti quando il questore ne ravvisa la necessità ritenendo fondato il pericolo che la persona da espellere possa darsi alla fuga.

12. In caso di violazione dell'obbligo di dimora o delle misure imposte dal questore ai sensi dell'art. 7 bis ovvero nei casi in cui lo straniero, nei confronti del quale è stata disposta e deve essere eseguita l'espulsione, ostacola in qualunque modo le operazioni dirette alla sua identificazione o al suo allontanamento dal territorio dello Stato, può essere arrestato anche fuori dei casi di flagranza ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dagli articoli 285 o 286 del codice di procedura penale anche fuori dei limiti di cui all'art.274, comma 1, lettera a) e 280, del codice procedura penale. Quando lo straniero deve per qualsiasi motivo essere rimesso in libertà, è consegnato al questore del luogo ove avviene la scarcerazione che esegue il provvedimento di espulsione ripristinando, ove occorra, la procedura di cui all'art.7 bis comma 3 e seguenti.

12-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6 del codice di procedura penale, dall'articolo 3, comma 8 secondo e terzo periodo del presente decreto e dall'articolo 12, comma 4 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e suc. mod., ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che anche se costituente parte residua di maggior pena non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

12-ter. L'espulsione è disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. L'espulsione può essere disposta su richiesta del pubblico ministero quando l'imputato o il condannato che si trova in una delle condizioni previste dal comma precedente non risulti in regola con le norme sull'ingresso e sul soggiorno e la sua condizione non possa essere regolarizzata ai sensi della presente legge. Il giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

12-quater. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

12-quinquies. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12-bis è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

12-sexies. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 12-bis è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale."

 

2. L'articolo 7 bis del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990, n.39, è sostituito dal seguente:

"Art. 7/bis (Espulsione immediata dal territorio dello Stato)

  1. Salvo il disposto dell'articolo 7, commi 3/bis e 7, il questore espelle con accompagnamento immediato alla frontiera gli stranieri extracomunitari che si siano introdotti illegalmente nel territorio dello Stato e risultino sprovvisti di passaporto o altro documento equipollente. Il provvedimento è eseguito non appena espletate le formalità occorrenti per il rimpatrio verso il Paese di appartenenza o di ultima provenienza ovvero in altro Stato in cui sia consentita la sua ammissione.
  2. Contro il provvedimento lo straniero può proporre opposizione innanzi al pretore, a mezzo verbale redatto da un ufficiale o un agente di p.s., copia del quale è trasmessa al difensore individuato ai sensi del comma 3. Il pretore, valutata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 e delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 10, decide con decreto motivato non impugnabile entro le 48 ore dal ricevimento del verbale contenente l'opposizione. In caso di accoglimento dell'opposizione, il questore, qualora sussistano i presupposti, procede all'espulsione a norma dell'articolo 7, comma 7. Si applica la procedura del medesimo articolo se lo straniero esibisce un valido passaporto o altro documento equipollente.
  3. Il questore, qualora sia stata presentata opposizione o non sia possibile acquisire tempestivamente il documento di viaggio o comunque, per la comprovata indisponibilità del vettore, non sia possibile procedere all'esecuzione dell'espulsione e si abbia fondato motivo per ritenere che lo straniero possa darsi alla fuga, può disporre che lo stesso sia trattenuto per una durata di tempo non superiore alle 48 ore, al solo fine della sua identificazione, dell'acquisizione dei documenti necessari e della definizione delle procedure d'imbarco, procedendo, ove necessario, all'accompagnamento presso il consolato del Paese di appartenenza dell'espellendo. Il pretore, al quale è trasmesso immediatamente il relativo verbale per la convalida, se ravvisa l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1., ordina l'immediato rilascio dello straniero che è comunque espulso ai sensi dell'art.7.
  4. Dell'applicazione della misura è data altresì comunicazione al prefetto, all'autorità consolare dello Stato di appartenenza dello straniero ed al difensore dello stesso se nominato, ovvero al difensore d'ufficio individuato sulla base dei criteri indicati nell'art.97 comma 2 del codice di procedura penale. Gli stessi hanno facoltà di accedere in ogni momento nel luogo dove lo straniero è trattenuto.
  5. Qualora entro le 48 ore dall'inizio della misura, salvo che il pretore non abbia disposto diversamente, non sia stato possibile dare esecuzione al provvedimento di espulsione causa il mancato rilascio del documento di identificazione o per la comprovata indisponibilità del vettore o per altra giusta causa adeguatamente comprovata, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto fino ad un massimo di ulteriori 48 ore dandone avviso, anche telefonico, al pretore per la convalida, alle autorità di cui al comma 3 ed al difensore.
  6. Qualora circostanze di tempo e di luogo non consentano comunque l'attuazione o la prosecuzione della misura, il questore può richiedere l'applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'articolo 7 comma 11.
  7. La misura di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, disposta ai fini della identificazione o del completamento delle procedure necessarie per l'allontanamento dallo Stato, è eseguita presso apposite strutture individuate ai sensi dei successivi commi 9, 10 e 11, fatti salvi i casi in cui, in ragione della particolare pericolosità dell'espellendo, lo stesso è trattenuto presso le camere di sicurezza della questura.
  8. Decorso inutilmente l'ulteriore periodo di 48 ore senza che sia stato possibile dare esecuzione al provvedimento di espulsione perchè non ancora acquisito il documento di espatrio ovvero per la comprovata indisponibilità del vettore aereo o marittimo, il questore richiede al pretore l'applicazione della misura di cui al comma 11 dell'articolo 7, la cui durata non può eccedere giorni 30.

9. Gli stranieri in attesa di identificazione o accompagnamento alla frontiera, in esecuzione di un provvedimento di espulsione, sono trattenuti presso appositi locali di temporanea accoglienza da istituire in ciascuna regione, secondo necessità, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'interno.

10. I locali di cui al comma precedente, istituiti presso strutture demaniali o acquisiti in locazione da enti o privati ovvero individuati nei centri di accoglienza già operanti, devono essere strutturati in modo da consentirne la vigilanza esterna e, al contempo, libertà di comunicazione con l'esterno e di movimento degli espellendi all'interno degli stessi. Il Ministro dell'interno, con apposito decreto da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina le modalità di gestione che, sotto il controllo dell'autorità di P.S., è affidata ad enti o associazioni di volontariato mediante apposite

convenzioni ovvero, quando ciò non sia possibile, alla stessa autorità di P.S. che, in ogni caso, provvede al controllo esterno, esercitato con il concorso di tutte le forze di polizia, secondo appositi programmi presentati dai prefetti sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Con il medesimo decreto sono indicate le caratteristiche di massima alle quali devono rispondere le strutture che comunque non potranno avere una recettività inferiore a 5 e superiore a 50 posti letto complessivamente.

11. In ciascuna regione sono individuati, con decreto del Ministro dell'Interno da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, uno o più centri di accoglienza con i quali stipulare apposite convenzioni ai fini dell'attuazione della misura dell'obbligo di dimora previsto dall'articolo 7, comma 11 o, fino a che non saranno approntati i centri di cui ai commi precedenti, per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

12. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 10 e 11, qualora sussistano le esigenze di cui all'art.7 comma 11 ed ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7, il questore, nelle more dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, rilascia, qualora necessario, allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni e dispone che lo stesso si presenti presso la propria ambasciata diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio e prescrive le modalità della sua presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia per essere accompagnato alla frontiera. Il provvedimento è trasmesso entro 48 ore al pretore che decide per la convalida entro le successive 48 ore. La violazione delle prescrizioni è punita ai sensi dell'art.7 comma 12."

 

3. Dopo l'articolo 7/bis del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, è inserito il seguente:

"Art. 7/ter (In questo articolo sarà prevista la procedura per la ridefinizione degli organici degli uffici stranieri, degli uffici di frontiera e per la istituzione di una direzione centrale per l'emigrazione e gli stranieri presso il Dipartimento della P.S.; dell'istituzione di uffici presso le ambasciate dei Paesi a maggior rischio di immigrazione clandestina; dell'istituzione di una scuola per la formazione e l'aggiornamento del personale degli uffici stranieri e di frontiera)".

 

ART. 2"

I commi 8 ter, quater e quinquies dell'art. 3 del decreto legge 30 novembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, introdotti con decreto legge13 settembre 1996, n. 477, sono sostituiti dai seguenti :

"8-ter. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea entrati nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni del presente decreto possono essere autorizzati dal Ministro dell'Interno, su proposta del questore, a soggiornare nello Stato, anche per motivi di lavoro, quando, avendo presentato denuncia o reso testimonianza, abbiano apportato un contributo determinante alla identificazione ed alla successiva condanna con sentenza definitiva di coloro che si sono resi responsabili del loro ingresso, in violazione delle disposizioni contenute nel comma 8 secondo e terzo periodo del presente articolo e delle disposizioni previste dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943.

8 quater. Il questore, dietro richiesta del pubblico ministero della polizia

giudiziaria che ha raccolto la denuncia o la testimonianza, rilascia ai cittadini stranieri di cui al comma precedente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia della durata di mesi sei, prorogabile fino a quando la sentenza relativa al procedimento penale sia divenuta irrevocabile, salvo che si oppongano gravi motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza o della sanità pubblica ovvero, giusta attestazione del p.m., la denuncia o la testimonianza si sia rivelata del tutto infondata o pretestuosa.

8-quinquies. Ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato ai sensi del precedente comma 8-quater, qualora versino in stato di indigenza, è assicurato un sussidio pari all'importo dell'assegno sociale, calcolato su base mensile, erogato dalla competente prefettura."

 

ART. 3"

L'articolo 6 del decreto legge 13 settembre 1996, n. 477, è sostituito dal se-guente:

"Articolo 6

Impiego illecito di manodopera straniera

L'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sostituito dal se guente:

"1. A carico dei datori di lavoro che si rendono responsabili, ai danni di cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno utile ai fini della loro occupazione, delle violazioni di cui all'art.27 della legge 29 aprile 1949, N.264 e successive modificazioni, e dell'art.20 del D.L. 3 febbraio 1970 N.7 e successive modificazioni, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo. Se ai fini del loro impiego è richiesta specifica autorizzazione da rilasciarsi da parte degli uffici del lavoro, le relative sanzioni sono raddoppiate.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori extracomunitari regolarmente presenti nel territorio nazionale ma privi di permesso di soggiorno valido anche ai fini della loro occupazione è punito con l'ammenda da Lire 2 milioni a Lire 9 milioni per ogni lavoratore impiegato.

3. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori extracomunitari la cui presenza in Italia sia da ritenere irregolare ai sensi dell'articolo 7, comma 3/bis, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.486, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n.39, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3 milioni a 12 milioni per ogni lavoratore occupato.

4. Chiunque compia attività di intermediazione ai fini dell'occupazione dei lavoratori extracomunitari di cui ai commi 2 e 3 , ovvero li recluti per favorirne l'impiego illegale, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 4 milioni a 15 milioni per ogni lavoratore reclutato. Le pene sono aumentate se i lavoratori sono reclutati direttamente all'estero o vengano avviati, attraverso il territorio nazionale, verso uno dei Paesi dell'Unione europea.

5. Chiunque, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore immigrato extracomunitario, lo impiega alle proprie o alle altrui dipendenze allo scopo di conseguirne il suo sfruttamento, è punito con le sanzioni previste dal comma 4.

6. La Polizia Giudiziaria, nella flagranza dei reati previsti dai commi 2 e 3, procede sul posto al sequestro dei prodotti agricoli, delle merci e dei manufatti che siano stati raccolti, fabbricati o comunque realizzati anche con l'impiego di lavoratori extracomunitari non in regola con le norme sul soggiorno ai fini della loro occupazione. Tenuto conto di circostanze oggettive che non consentano l'agevole trasporto o conservazione di quanto in sequestro, le cose possono essere affidate in custodia giudiziaria allo stesso indagato che è tenuto all'immediato versamento, a titolo di garanzia, di una somma corrispondente alla metà del loro valore di mercato. Qualora l'indagato non sia in grado di prestare detta garanzia, i prodotti sono devoluti gratuitamente ad enti ospedalieri o di assistenza o a centri di accoglienza di cittadini extracomunitari, che ne facciano richiesta. In mancanza di richiesta, i prodotti sono distrutti sul posto.

7. Qualora si tratti di pubblici esercizi nei quali sono stati impiegati cittadini extracomunitari in condizioni di irregolarità, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da 6 mesi a 2 anni.

8. Ai fini dell'attuazione della presente legge il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Lavoro, è autorizzato ad apportare con proprio decreto modifiche agli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato prevedendo apposite sezioni investigative integrate da funzionari del ruolo degli Ispettori del lavoro."

 

"ART. 4"

Dopo l'art.6 del decreto legge 13 settembre 1996 n. 477, è inserito il seguente:

"Articolo 6/bis

Cessione di merci di illecita provenienza

a cittadini stranieri extracomunitari

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 474 del codice penale, 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633 e dalle norme in materia tributaria, al fine di farne commercio, cede a stranieri extracomunitari opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, video o musicassette, dischi, nastri o gli altri analoghi supporti di cui al medesimo articolo 171-ter abusivamente duplicati o riprodotti ovvero merci provenienti da delitti in materia tributaria, è punito, se i prodotti, le merci e gli altri oggetti vengono ulteriormente immessi sul mercato dallo straniero, con le pene previste per i delitti sopra indicati aumentate di un terzo.

2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in danno di stranieri in condizione di irregolarità ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le pene previste per i delitti di cui al medesimo comma 1 sono aumentate della metà."

 

"ART. 5"

Dopo l'art.6/bis del decreto legge 13 settembre 1996, n. 477, è inserito il seguente:

"Articolo 9/ter

Destinazione dei beni e valori

sequestrati o confiscati

1. All'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.55, le parole: "ovvero quella di contrabbando" sono sostituite dalle seguenti: "quella di contrabbando ovvero una di quelle previste dall'articolo 12 commi 4 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n.943 e dall'articolo 3, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39 e dell'articolo 6/bisdel decreto 13 settembre 1996, n. 477."

2. I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti all'articolo 3, comma 8 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943 e dall'articolo 9/bis precedente, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3, 4 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n.309.

4. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti al comma 1, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni di cui al medesimo comma 1 confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le Forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno-rubrica "Sicurezza pubblica".

 

"ART. 6"

L'articolo 7 del decreto legge 13 settembre 1996, n. 477, è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Norme di coordinamento

1. L'articolo 5, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato e dell'articolo 7 bis, qualora venga proposta e notificata entro 7 giorni dalla conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto o dal questore, resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del TAR che si pronuncia entro 10 giorni".

2. All'articolo 100 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, è aggiunto il seguente comma: "1.bis. Analogo provvedimento può essere adottato quando siano state violate le norme in materia di collocamento di cittadini extracomunitari. Nel caso di impiego di stranieri non in regola con le norme sul soggiorno ai fini della loro occupazione nel territorio nazionale è sempre disposta la sospensione della licenza da un minimo di 10 ad un massimo di 60 giorni."

3. All'articolo 20 del decreto legge 3 febbraio 1970, n.7, convertito con legge 11 marzo 1970, n.83 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "9.bis. Nel caso di violazione delle norme di cui all'art.12 della legge 30 dicembre 1986, n.943 e successive modificazioni, non è richiesta la recidiva nella condotta e le pubbliche amministrazioni interessate, su richiesta del capo dell'ispettorato del lavoro, adottano la revoca del beneficio di cui ai commi precedenti e decidono l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo non inferiore a 2 anni e, nei casi più gravi, non inferiore a 4 anni."

  1. All'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n.689, è aggiunto il seguente comma: "10. Per le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il pagamento delle somme dovute è rispettivamente elevato di un terzo, del doppio e del triplo quando sono commesse in danno dei lavoratori extracomunitari di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.12 legge 30 dicembre 1986, n.943 e successive modificazioni. Le maggiore somme dovute sono conferite nello specifico accantonamento "interventi a favore dei lavoratori immigrati .

Art. 7


L'art. 12 del decreto legge 13 settembre 1996, n. 477 è abrogato."




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