Relazione

1. Il presente disegno di legge intende innanzi tutto offrire una risposta pronta ed effettiva al preoccupante incremento della criminalità da strada, cioè di quella

forma di devianza media o medio-piccola a base violenta che si indirizza immediatamente contro i beni individuali (persona e patrimonio).

L'individuazione di questa sfera di comportamenti criminosi va operata collocando nella sua banda inferiore la microcriminalità non violenta contro il patrimonio e nella fascia superiore le estorsioni, le rapine e le violenze carnali.

L'espressione "criminalità da strada" viene utilizzata proprio allo scopo di evidenziare come questa incida sul senso di sicurezza dei cittadini, abbassando sensibilmente la qualità della loro vita quotidiana e condensando una vasta e giustificata domanda di effettività dell'intervento penale.

Il Governo ritiene necessario aumentare l'attenzione verso questo fenomeno, suscettibile di accrescere la sfiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni, con il rischio che il bisogno insoddisfatto di tutela induca una richiesta irrazionale di attività repressiva.

L'intervento di riforma proposto dal Governo disegna una traiettoria protesa: 1) ad innovare la sfera delle incriminazioni sulla scorta del mutato scenario empinco-criminologico; 2) a restituire "certezza" al sistema sanzionatorio anche nel caso in cui il colpevole sia stato arrestato mentre commette il reato; 3) a rafforzare l'efficienza degli apparati e del processo penale, nel rispetto delle ineludibili esigenze di garanzia.

La strategia penale è dunque ispirata a criteri di effettività e mira a "ristabilizzare" il senso di sicurezza dei cittadini. Il conseguimento di questo scopo impone tuttavia una "selezione" della risposta, capace di rendere chiaro che in questo spettro di comportamenti devianti non può essere tollerata una "bagatellizzazione" della tutela o, men che meno una mera "monetizzazione" della stessa. Conviene infatti ricordare che il ricorso alla violenza contro beni personali distingue nettamente questa fascia di criminalità da quella degli attacchi al patrimonio a base espropriativa e non violenta, rispetto ai quali appare possibile adottare modelli di tutela più elastici. La criminalità da strada a base violenta richiede per contro, che le risorse penalistiche vengano concentrate e rafforzate per contrastare forme di devianza che, proprio per la rilevanza del "mezzo" (la violenza), aggrediscono con forza il senso di sicurezza individuale e collettivo.

2. Sul versante del diritto penale, riveste un ruolo fondamentale la constatazione che questa fenomenologia criminosa è scandita dalla presenza di modelli comportamentali ad elevata stabilità tipologica, che in parte agevolano la selezione della risposta.

I furti in appartamento e gli "scippi" hanno infatti assunto una dimensione quantitativa e qualitativa ragguardevole e ben decifrabile, che impone di riconsiderare l'orbita dei beni coinvolti.

E' opinione del Governo che l'intensificazione di questi reati e le stesse modalità di consumazione, sempre più invasive verso la persona, consentono ormai di ritagliare per il bene giuridico del patrimonio spazi di tutela "riflessa" o "secondaria" rispetto ai beni della persona, quali l'integrità fisica o morale e il domicilio. In altre parole, il senso di insicurezza dei cittadini sembra prevalentemente "scosso" dal pericolo che l'attacco al patrimonio proietta verso la persona. Del resto, nel furto in abitazione e nello "scippo", l'aggressione alla persona costituisce un'evenienza provvista di elevata probabilità di verificazione, è perciò stabilmente "introiettata" dall'autore del reato.

Ne deriva, allora, che un intervento di cosmesi normativa ristretto nella cornice dei soli reati contro il patrimonio rischia di non cogliere l'effettiva dimensione lesiva della descritta fenomenologia criminosa. Proprio per questo, il Governo ha deciso di privilegiare una diversa ottica repressiva tesa a valorizzare, in via generale, la tutela della persona attraverso un intervento nel contesto dei reati contro l'inviolabilità del domicilio.

La nuova fattispecie dell'articolo 614-bis, contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge rafforza la tutela dei domicilio non tanto nella sua "consistenza oggettiva" quanto nel suo essere "proiezione spaziale della persona" cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale. Del resto, la stessa Costituzione (art.14) riconduce alla inviolabilità del domicilio una garanzia essenziale del diritto di libertà personale.

L'incremento della tutela, ben evocato dalle cornici edittali (pena da due a sei anni di reclusione e multa da lire cinquecentomila a tre milioni), si fonda, in questo caso, sulla finalità illecita che anima la violazione dei domicilio, vale a dire l'impossessamento della cosa mobile altrui. La condizione di maggiore pericolosità insita in questa forma qualificata di aggressione risalta in tutta la sua evidenza, perché si situa in una dimensione che oltrepassa le tradizionali intrusioni nell'altrui domicilio espressive di una microconflittualità privata. Oltretutto, le indagini criminologiche dimostrano a sufficienza che la violazione di domicilio a scopo di furto viene di regola consumata con modalità e tecniche provviste di una ragguardevole carica lesiva verso la vittima, che si trova esposta ad una situazione di rischio e di turbamento del tutto imprevista.

Sul piano della tecnica di formulazione della fattispecie, va rimarcata una differenza rispetto alla fattispecie "generale" di violazione di domicilio punita dall'articolo 614 c.p.

L'elemento di novità riguarda il ricorso ad un criterio di normazione sintetica per individuare l'introduzione invito domino. Si è privilegiato il requisito della "illegittimità" ritenuto idoneo a ricomprendere tutte le situazioni in cui l'introduzione o l'intrattenimento avvengono senza il consenso dell'avente diritto.

Nel secondo comma della fattispecie dell'articolo 614-bis, viene prefigurata una circostanza aggravante che comporta un sensibile innalzamento della pena (da tre a dieci di reclusione e multa da tre a dieci milioni di lire) quando ricorre una o più delle circostanze aggravanti previste dagli articolo 61, n.5 e n.5-bis, e 625, nn. 2, 3, 4 e 5 c.p.

L'indicato aumento è sollecitato da intuibili ragioni di politica criminale.

Le aggravanti di cui all'art.61, n.5 e 61 n.5 bis si muovono nell'orbita. di una maggiore tutela della vittima del reato.

La circostanza prevista dall'articolo 61 n. 5 attiene, come è noto, alla minorata difesa di cui " profitta" l'autore del reato, peraltro, secondo un orientamento, la norma ricomprende anche le condizioni dei soggetto attivo, quale, ad esempio, la sua prestanza fisica.

L'aggravante, di nuovo conio, dell'articolo 61, n.5-bis viene introdotta dall'articolo 1 del disegno di legge e punta ad estendere il raggio di tutela.

Il tratto distintivo rispetto all'aggravante comune prevista dall'art. 61, n.5, va ravvisato nella proiezione della tutela. Quest'ultima norma presuppone, come si è detto, l'approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali, da ostacolare la pubblica o privata difesa, restituendo, con riferimento alla "persona", l'immagine di una situazione dinamica: evoca, cioè una peculiare modalità dell'azione offensiva che ritrae vantaggio dalla condizione in cui versa la vittima.

L'aggravante dell'art. 61, n.5-bis, estende, invece, la tutela verso una dimensione di tipo "statico": si punisce di più non già perché si profitta della minorata difesa, ma in considerazione - semplicemente - delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto passivo, anche dipendenti dall'età, tenuto conto del tipo di reato commesso.

Così, l'introduzione nel domicilio di una persona in età avanzata approfondisce la lesione, senza che occorra provare l'estremo dell'approfittamento che, nella specie, potrebbe mancare.

Il riferimento, di natura limitativa e "relativizzante" al tipo di reato, serve, peraltro, ad evitare un eccessivo irrigidimento della tutela della vittima; non avrebbe infatti alcun senso garantirla rispetto ad azioni criminose in cui la condizione di minore capacità difensiva della vittima non sortisce alcun pratico effetto.

L'aggravante di cui al comma 2 dell'articolo 614-bis richiama inoltre le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, nn. 2, 3, 4, e 5 c.p. Non occorre spendere troppe parole per giustificare l'aggravamento sanzionatorio: si tratta di circostanze (violenza sulle cose, porto di armi ecc., numero delle persone, destrezza nella sottrazione) alle quali è tradizionalmente riconosciuto un maggiore impatto lesivo.

Nell'ottica già segnalata di garantire l'effettività delle sanzioni (e di non arrestarsi, pertanto, ad un intervento di natura meramente "simbolica") l'aggravante è esclusa dal meccanismo di bilanciamento di cui all'articolo 69 c.p.

Come noto, il giudizio di bilanciamento delle circostanze, è stato esteso con la novella del 1974 anche alle circostanze ad effetto speciale al fine di mitigare talune asprezze della disciplina del codice penale. Lo strumento si è però rivelato eccessivo rispetto ad una riequilibrata commisurazione delle sanzioni.

La modifica proposta tende a correggere talune prassi applicative

Nel terzo e ultimo comma della norma, si prevede un ulteriore aggravamento di pena quando si verifica impossessamento, cioè l'evento situato nel fuoco della volontà dell'agente. Questa aggravante, proprio allo scopo di evitare uno sproporzionato e irragionevole incremento della tutela, non soggiace all'esclusione dal meccanismo di bilanciamento

Un'ulteriore significativa novità del disegno di legge è prefigurata nell'articolo 6: lo "scippo",

lo strappo, cioè, della cosa dalla mano o di dosso della persona, viene "trasferito" dalla fattispecie di furto (artt. 624 e 625, n. 4) in quella di rapina (art.628). In tal modo, si ripristina di fatto la disciplina prevista nel codice penale "Zanardelli", in cui la sottrazione con "destrezza" (il borseggio) integrava il reato di furto, mentre lo scippo una forma minore di rapina. Questa soluzione sembra preferibile, atteso che nello scippo la cosa viene tolta con violenza tale da superare la resistenza opposta dal mezzo che unisce la cosa alla persona. La violenza, dunque, viene esercitata direttamente sulla cosa, ma, sia pure mediamente, investe la persona. La giurisprudenza, come noto, ritiene integrato il furto "con strappo" quando la violenza è usata direttamente sulla cosa e non già sulla persona: purtuttavia, la prassi si è fatta carico di dimostrare come questo criterio distintivo non risulti sempre di agevole utilizzazione. A ciò si deve aggiungere che lo scippo costituisce un reato in continua e preoccupante espansione, sempre più consumato con modalità tali da provocare serio turbamento nelle vittime.

La confluenza di questa tipologia criminosa nel reato di rapina semplifica i problemi di accertamento e, soprattutto, intensifica la tutela, senza creare alcun apprezzabile turbamento di natura sistematica, essendo comunque ricorrente la dimensione dell'offesa, sia pure indiretta, alla persona.

Infine, il disegno di legge (articolo 2) modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 164. La riforma arricchisce di contenuti la norma, rimodellando la cornice prognostica che legittima la concessione della sospensione condizionale. L'obbiettivo viene perseguito rendendo più stringente ed ineludibile la valutazione sulla personalità dell'autore, ricavabile da quanto viene positivamente accertato in ordine alla sua condotta di vita e alla tipologia dei reato commesso.

La più volte segnalata esigenza di rendere effettiva la tutela, rende necessario assicurare il conseguimento di questo obbiettivo anche nella fase esecutiva.

A tal fine, l'articolo 15 interviene sulla norma di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di rito, escludendo la "sospensione dell'esecuzione" della pena detentiva, già sancita nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge n. 354 del 1975, rispetto ai condannati per i delitti di cui agli articoli 614 bis, 628, commi 1 e 2, e 629, comma 1, del codice penale.

La ragguardevole gravità di questi reati, la loro sempre più accentuata diffusione e la caratteristiche tipologiche degli autori (di frequente recidivi e spesso capaci di sottrarsi all'esecuzione della pena) suggeriscono di non svilire la certezza della pena, senza tuttavia alterare l'impianto della legge 27 maggio 1998, n. 165 che, come noto, già prevede l'esclusione della "sospensione dell'esecuzione" per i reati indicati nel citato articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. A questo proposito si segnala che l'estensione di detta esclusione non contrasta con le ragioni che hanno determinato nella legge n. 165 del 1998 l'esclusione della sospensione dell'esecuzione per gli autori dei reati elencati nel citato articolo 4-bis

I restanti interventi di diritto penale, contenuti negli articoli 4 e 5 del disegno di legge, rivestono natura di mero coordinamento: in particolare, si evidenzia che la configurazione del nuovo reato di cui all'articolo 614-bis e l'inclusione del reato di furto con strappo nella fattispecie di rapina, impongono la soppressione dell'aggravante di cui al n. 1 dell'articolo 625 c.p. e l'eliminazione del riferimento allo "strappo" nella aggravante di cui all'articolo 625, n. 4. c.p..

3. Con riferimento al recupero di efficienza degli apparati e dei processo penale, ci si è mossi in una duplice direzione.

Da un lato, sono stati rafforzati i poteri di indagine della polizia giudiziaria, prevedendo la possibilità che questa svolga autonomamente la propria attività investigativa, per un tempo non superiore a tre mesi, salvo che il pubblico ministero disponga diversamente. Questa scelta mira ad incentivare le potenzialità operative della polizia giudiziaria salvaguardando tuttavia il potere di disporre della polizia giudiziaria attribuito dall'ordinamento al pubblico ministero.

Dall'altro lato, si è ritenuto di dover prevedere l'obbligo di procedere a giudizio direttissimo nel caso di arresto in flagranza o, se non sono necessarie ulteriori indagini, di fermo dell'indiziato di delitto, convalidati dal giudice.

Inoltre, la particolare evidenza probatoria insita nell'arresto in flagranza, successivamente convalidato, e l'allarme sociale che ne deriva, costituiscono motivo per la applicazione di adeguate misure coercitive (e, in primo luogo, della custodia in carcere), salvo che risulti l'insussistenza di esigenze cautelari.

Venendo all'esame delle singole disposizioni introdotte sul versante processuale, va rilevato che, allo scopo di incrementare l'efficacia operativa della polizia giudiziaria, si è ritenuto (articolo 7) di dover limitare ai casi in cui sia davvero necessario (procedimenti con imputati detenuti e altri casi di assoluta urgenza) la possibilità per il giudice di avvalersi della polizia giudiziaria per l'esecuzione delle notificazioni.

Altre disposizioni del disegno di legge sono volte ad incrementare, nell'ottica già indicata, i poteri di iniziativa della polizia giudiziaria, prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini. Rimane peraltro inalterato il principio, diretta derivazione della disciplina costituzionale, che dopo la commissione del reato è il magistrato del pubblico ministero a dirigere le indagini.

In particolare, l'articolo 8 modifica il comma 1 dell'art. 347 del c.p.p., prevedendo che la polizia giudiziaria comunichi al pubblico ministero non la mera notizia di reato acquisita, ma anche ogni altro elemento utile alla ricostruzione del fatto criminoso. In tal modo, si amplia l'àmbito delle prime indagini svolte dalla polizia giudiziaria, allo scopo di consentire un maggiore spazio operativo alla stessa e di permettere al pubblico ministero di acquisire delle notizie di reato corredate dagli esiti delle investigazioni compiute.

Tale norma si collega alla disciplina contenuta nell'articolo 16 del d.d.l, che inserisce l'art. 107-bis nelle disposizioni di attuazione al c.p.p. con il quale si prevede che la polizia giudiziaria deve comunicare la notizia di reato entro il termine massimo di tre mesi dalla sua acquisizione. Tale termine appare del tutto ragionevole, anche tenuto conto dell'incremento delle attività preliminari di indagine ad opera della polizia giudiziaria.

La disposizione consente al pubblico ministero di essere informato anticipatamente rispetto al termine delle indagini di polizia in casi in cui occorre un provvedimento dell'autorità giudiziaria e in quelli in cui ritenga che la notizia di reato gli debba essere data immediatamente. In questi ultimi casi il procuratore della Repubblica, oltre a richiedere la notizia dei procedimenti di cui ha avuto altrimenti conoscenza, può dare disposizioni perché la polizia giudiziaria provveda a dargli comunicazione delle notizie di reato "Immediatamente per specifiche categorie di reati o per specifiche esigenze di indagine".

Nella medesima ottica di ampliamento degli spazi di indagine da parte della polizia giudiziaria prima dell'intervento del pubblico ministero, ferma restando la facoltà del procuratore della Repubblica di essere tempestivamente informato del compimento di specifici atti di indagine in applicazione del citato articolo 107 bis delle disposizioni di attuazione, si è previsto (articolo 10) che, anche nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini e vi sia pericolo che si disperdano o modifichino le cose o tracce del reato, ovvero si alteri lo stato dei luoghi, la polizia giudiziaria compia di propria iniziativa i necessari accertamenti e rilievi, se del caso sequestrando il corpo dei reato e le cose a questo pertinenti Si precisa poi, con opportuna modifica del comma 3 dell'articolo 354 c.p.p., che gli accertamenti e rilievi sulle persone, diversi dall'ispezione personale, comprese le individuazioni (atti che nella già indicata situazione gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere), devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nell'articolo 361 c.p.p. .

L'articolo 9, infine, amplia lo spettro delle attività che la polizia giudiziaria può eseguire di propria iniziativa, dopo che il pubblico ministero sia intervento, assumendo la direzione delle indagini.

Il nuovo testo dei ma 3 dell'art. 348 c.p.p., prescrive infatti alla polizia giudiziaria, ferma restando l'esecuzione degli atti delegati e delle direttive impartite dal pubblico ministero, di svolgere in tale fase anche tutte le altre attività di indagine per accertare i reati, ovvero richieste da elementi successivamente emersi.

L'articolo 11 adegua l'ordinamento processuale all'introduzione della nuova fattispecie del delitto di violazione di domicilio allo scopo di impossessamento di cose altrui, e alla correlativa soppressione del numero 1 dell'art.625 c.p. .

Si prevede quindi per la nuova ipotesi criminosa - come per l'attuale fattispecie di furto aggravato dall'introduzione nell'abitazione - l'arresto obbligatorio in flagranza

Con l'articolo 12 si integra l'articolo 384 c.p.p., precisando che il pericolo di fuga, che unitamente ai gravi indizi di commissione di delitto legittima l'adozione della misura precautelare, deve essere valutato anche in relazione alla mancanza di identificazione del soggetto indiziato. Resta, dunque, immutato il requisito del pericolo di fuga in ordine al quale si enuncia una regola cui fare riferimento quando manchi la identificazione dell'indiziato.

Invero, tale circostanza, che in particolare si riferisce alla mancanza di documenti di identità, o all'aver fornito generalità o documenti di identificazione palesemente falsi, appare infatti integrare un concreto pericolo di fuga, in quanto sintomatica dell'effettiva possibilità che il soggetto, che elude l'identificazione personale, ostacoli il proficuo svolgimento del procedimento, e comunque si sottragga all'esecuzione della pena.

Rimane ugualmente immutato il presupposto per procedere al fermo dell'indiziato rappresentato dai limiti edittali di pena.

L'articolo 13 modifica significativamente il comma 5 dell'articolo 391 c.p.p., e disciplina i criteri di applicazione delle misure cautelari coercitive nei confronti del soggetto arrestato in flagranza di delitto. Se ricorrono le condizioni previste nel comma 3 dell'articolo. 449, alle quali è ovviamente riconducibile anche quella dei gravi indizi di colpevolezza e, negli altri casi, sussistendo oltre ai comuni presupposti di cui all'articolo 273 c.p.p. una delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di misura coercitiva a norma dell'articolo 291 c.p.p. .

Si è inoltre inteso correggere un'evidente asimmetria della disciplina delle misure cautelari coercitive applicate in esito al giudizio di convalida dell'arresto.

Infatti, in relazione ad alcuni delitti, puniti con la reclusione inferiore nel massimo a quattro anni, per i quali è consentito, a norma dell'art. 381, comma 2, c.p.p., l'arresto facoltativo in flagranza (quali la truffa o la lesione personale), o anche fuori dei casi di flagranza (il riferimento è, ad esempio, al delitto di evasione, ai sensi dell'art. 3 dei d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991), non è poi possibile applicare la misura della custodia in carcere. Infatti, l'esigenza di pericolo concreto di commissione di delitti della stessa specie viene, ai sensi della lett. c) dell'art. 274 c.p.p., ad assumere giuridico rilievo solo se riferita a delitti puniti a loro volta con la reclusione non inferiore a quattro anni.

Pertanto, secondo l'attuale normativa, nei confronti del soggetto evaso dagli arresti domiciliari, o arrestato nella flagranza del delitto di truffa o di lesioni personali, anche nel caso vi sia concreto pericolo che il soggetto possa commettere nuovamente il delitto per cui è stato arrestato, non può poi, del tutto incongruamente, essere applicata la custodia cautelare in carcere.

La modifica del comma 5 dell'art. 391 c.p.p. consente in questi casi, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della custodia in carcere per i soggetti tratti in arresto per tali delitti.

Con l'articolo 14, recante modifiche all'art. 449 c.p.p., anzitutto si è disciplinata l'applicazione delle misure cautelari in esito al giudizio di convalida dell'arresto.

In particolare, la modifica proposta tiene conto della specificità della condizione di chi è colto nell'immediatezza della commissione di un delitto ed è quindi arrestato in flagranza, rispetto a chi è sottoposto a misura cautelare sulla base di una valutazione di elementi indiziari successivamente emersi.

Infatti, la particolare evidenza probatoria rappresentata dalla flagranza e la dimostrata pericolosità sociale conseguente all'arresto di soggetto colto mentre commette un delitto, rendono del tutto ragionevole l'introduzione del principio in base al quale, se l'arresto è stato convalidato deve essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere, proseguendo in tal modo lo status detentionis conseguente all'arresto, salvo che emergano elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate con l'applicazione di misura meno afflittiva, o che non vi sono esigenze cautelari.

Anche in tale ipotesi troverà, comunque, applicazione il comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p.: pertanto, se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena non potrà essere disposta la misura della custodia cautelare.

Per altro verso, si è reso più stretto il collegamento tra arresto in flagranza e sollecita definizione del processo. Appare infatti irragionevole che i procedimenti in cui sia intervento l'arresto in flagranza, seguiti dalla convalida, connotati dunque dall'evidenza probatoria, che rende superflue ulteriori indagini, non siano definiti in sede di giudizio direttissimo.

Si prevede pertanto (comma 4 dell'articolo 449 c.p.p.) che il pubblico ministero debba necessariamente procedere a giudizio direttissimo in tutti i casi in cui l'arresto è stato convalidato, anche se il giudice non abbia applicato misure cautelari.

La stessa disciplina è estesa, salvo che siano necessarie speciali indagini, al fermo di indiziato di delitto che sia stato convalidato nel caso in cui sia stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere ( comma 4 bis).

In entrambe le ipotesi l'udienza deve essere celebrata non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto o dal fermo.

L'articolo 17, infine, modifica l'art.121 disp.att. c.p.p., prevedendo che il pubblico ministero disponga l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando dagli elementi acquisiti emerga l'insussistenza di esigenze cautelari. Nel caso in cui, invece, tali esigenze vi siano, dovrà essere il giudice a decidere, nell'udienza di convalida, sullo status libertatis dell'indagato.

In tal modo, si introduce un dovere di motivazione da parte del pubblico ministero, in ordine all'insussistenza nella specie di esigenze cautelari, speculare a quello stabilito per il giudice nel caso di rigetto della richiesta di applicazione della misura coercitiva.

L'articolo 18 è dedicato alle c.d. operazioni sottocopertura in materia di immigrazione clandestina. Il nuovo articolo 12-bis, inserito nel d.leg.vo n. 286 dei 1998, introduce una fattispecie che, tenuto conto delle interpretazioni che la giurisprudenza ha offerto in relazione alla figura del c.d. agente provocatore, oggi riconducibile all'articolo 51 c.p., consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di "intromettersi" nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina. Al fine di circoscrivere l'applicabilità della disposizione, si è fatto riferimento unicamente ai delitti indicati nell'articolo 12 comma 3 dei d.leg.vo citato, che rappresentano le forme più gravi di immigrazione clandestina. E' stata mantenuta la struttura delle diverse fattispecie in materia di operazioni sottocopertura previste dalle leggi speciali, facendo riferimento, da un lato alla necessità che le operazioni siano previamente disposte, dall'altro lato specificando che la condotta degli agenti deve necessariamente essere diretta ad acquisire elementi di prova o ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. In sostanza, si tratta di una ipotesi di non punibilità riferita a forme di partecipazione indiretta alle attività criminali in cui si esclude ogni contributo causale da parte dell'agente. L'ampiezza delle condotte che possono essere poste in essere in tali operazioni - per le quali non è possibile individuare una condotta tipica (consegna, acquisto, cessione ... ) - ha reso opportuno l'inserimento di uno specifico riferimento alle "autorizzazioni" che l'autorità che dispone l'operazione deve dare in relazione alle condotte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Il comma 2 dell'articolo 12-bis individua i soggetti che possono disporre le operazioni simulate. Si è fatto riferimento alle posizioni di vertice degli organismi di cui all'art. 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 coinvolgendo anche la Direzione investigativa antimafia, in considerazione dei compiti che è chiamata a svolgere. Si è altresì proceduto all'individuazione dei soggetti ai quali lo svolgimento delle operazioni può essere delegata.

Nel comma 3, si stabilisce che delle operazioni simulate deve essere data tempestiva comunicazione al pubblico ministero: questa disposizione corrispondente ad intuibili esigenze di natura sistematica e funzionale.

L'articolo 12-ter regolamenta la ritardata esecuzione dei provvedimenti cautelari. Anche in questo caso, si tratta di una disposizione che replica, in buona sostanza, il contenuto di analoghe norme sparse in diverse leggi speciali e che, nella presente proposta, assume il ruolo di disposizione specifica in materia di immigrazione clandestina.

Con gli articoli 19, 20 e 21 - ove è previsto e disciplinato il concorso delle Forze Armate nei compiti di pubblica sicurezza in relazione ad eccezionali esigenze di contrasto della criminalità organizzata - si ricalca sostanzialmente l'esperienza già positivamente conclusa, a seguito dell'emanazione dei D.L. n. 349/1992, in regioni, come quella siciliana, particolarmente colpite dalla diffusione e gravità dei delitti riconducibili alla criminalità organizzata, perseguendo la finalità di liberare dai compiti di sorveglianza e di vigilanza del territorio il personale delle Forze dell'Ordine per concentrarne l'attività nelle operazioni di diretto contrasto dei fenomeni criminosi.

L'entità del concorso, la scelta delle risorse da impiegare, i tempi delle operazioni ed ogni modalità di impiego del personale delle Forze Armate, sono fissati, ai sensi dell'articolo 19, in un apposito programma adottato dal Ministro dell'Interno, sentito quella della Difesa e il Comitato Nazionale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica. Detto programma - che non può superare i sei mesi, salvo rinnovo è comunicato dal Ministro dell'interno alle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro 20 giorni. A seguito del parere negativo delle Commissioni il programma è sospeso o modificato in armonia con il predetto avviso Con le stesse modalità si procede per il rinnovo del programma.

Nessuna innovazione viene recata in merito alle modalità attinenti all'impiego delle Forze Armate, che ricalca i medesimi parametri già utilizzati, a suo tempo, dalla richiamata normativa del 1992.

In particolare, l'articolo 20 delimita le funzioni dei militari delle FF.AA. a quelle strettamente di pubblica sicurezza (identificazione di persone, perquisizioni sul posto di persone e mezzi di trasporto) escludendo espressamente tutte le funzioni proprie della polizia giudiziaria. Per queste ultime, infatti, il 2° comma dello stesso articolo, dispone che i militari debbano avvalersi dei più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri.

Il comma 3 dell'articolo 20, estende le garanzie previste dal codice di procedura penale a tutte le operazioni di perquisizione effettuate dal personale delle FF.AA. (notizia entro 48 ore al Procuratore della Repubblica e convalida entro le successive 48 ore).

L'articolo 21 prevede un'indennità per il contingente di personale impiegato nei compiti di pubblica sicurezza e la copertura finanziaria dei relativi oneri.

Con l'articolo 22 si vuole perfezionare la norma dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, che prevede un regime autorizzatorio per la produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici per il gioco d'azzardo (comma 1) e di abilità (comma 2). Detta disposizione, infatti, non contiene alcuna previsione sanzionatoria per l'ipotesi in cui le attività suindicate vengano esercitate senza la prevista autorizzazione.

Le sanzioni previste sono di natura amministrativa e consistono nel pagamento di una somma di denaro, graduata a seconda che l'infrazione riguardi gli apparecchi per il gioco d'azzardo (da 2 a 12 milioni) o per i giochi di abilità (da 1 a 6 milioni).

 

 

TESTO ARTICOLI

MISURE PER IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA DIFFUSA

Art. 1

1. Dopo il numero 5 nell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:

"5-bis) l'avere commesso il fatto in danno di persona che per particolari condizioni fisiche o psichiche, anche dipendenti dall'età, ha minori capacità di difesa in rapporto al reato."

Art. 2

  1. Il primo comma dell'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

"1. La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se il giudice a seguito dell'accertamento della condotta di vita precedente e successiva al reato, in rapporto all'indole e alla gravità del reato commesso, alle modalità e ai motivi dell'azione, ritiene che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati."

Art.3

1. Dopo l'articolo 614 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 614-bis. - (Violazione di domicilio a scopo di impossessamento di cose altrui)

- Chiunque, alfine di impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, illegittimamente si introduce o si trattiene in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da tre a dieci milioni di lire se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 61 numeri 5 e 5 bis e 625 numeri 2, 3, 4 e 5. Le circostanze attenuanti concorrenti con queste non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la pena è aumentata se l'impossessamento si verifica".

Art. 4

  1. Nel comma 1 dell'articolo 615 del codice penale, le parole "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 614".

 

Art. 5

  1. Il primo comma dell'articolo 625 del codice penale è così modificato:
  1. il numero 1 è soppresso;
  2. nel numero 4, le parole ", ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona" sono soppresse.
  1. Il secondo comma dell'articolo 626 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 625:"

Art. 6

  1. Nel comma 1 dell'articolo 628 del codice penale, dopo la parola "minaccia", aggiungere le seguenti parole: " ovvero strappandola di mano o di dosso alla persona".

Art. 7

Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre, ove ne ravvisi la necessità, che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del seguente titolo".

Art. 8

Il comma 1 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. La polizia giudiziaria acquisisce la notizia di reato e ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto oggetto di reato, e ne riferisce al pubblico ministero per iscritto, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione."

Art.9

I. Il comma 3 dell'articolo 348 dei codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

"3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'art. 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa tutte le altre attività di indagine per accertare i reati, ovvero richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero."

Art. 10

I commi 2 e 3 dell'art.354 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale, comprese le individuazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 361."

Art. 11

  1. Il comma 2 lett. e) dell'articolo 380 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"e) delitto di violazione di domicilio a scopo di impossessamento di cose altrui previsto dall'artico 614 bis del codice penale e delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, comma 1, numeri 2, prima ipotesi, e 4 del codice penale.

Art. 12

  1. Il comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"1. Anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi quando sussistono specifici elementi, anche in relazione alla mancata identificazione dell'indiziato, che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga"

Art.13

1.Il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"5.Se ricorrono le condizioni previste dell'articolo 449, comma 3, e negli altri casi se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, ovvero per una dei delitti per i quali è consentito anche fuori della flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett c), e 280."

Art. 14

I. L'articolo 449 dei codice di procedura penale è così modificato:

A. Il comma 3 è così sostituito:

"3.Se l'arresto è convalidato, il giudice applica la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altra misura coercitiva o che non sussistono esigenze cautelari e procede in ogni caso immediatamente a giudizio.

B. Il comma 4 è così sostituito:

"4. Se non ritiene di presentare la persona arrestata direttamente a dibattimento, il pubblico ministero procede a giudizio direttissimo, anche quando dopo la convalida non è stata disposta la custodia cautelare in carcere o altra misura cautelare coercitiva in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 3. In tal caso. l'imputato è presentato o citato a comparire all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto".

C. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Salvo che siano necessarie speciali indagini, il pubblico ministero procede, altresì, a giudizio direttissimo quando il fermo dell'indiziato di delitto disposto a norma dell'art. 384 è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere In tal caso l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dal fermo ".

Art.15

1 . La lettera a) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché per il delitto di violazione di domicilio a scopo di impossessamento previsto dall' 'articolo 614-bis del codice penale, di rapina previsto dall'art. 628, commi 1 e 2, del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629, comma 1, del codice penale. "

 

 

Art.16

1. Dopo l'articolo 107 del D.L.vo. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è inserito il seguente:

"107. bis.- (Trasmissione della notizia di reato).- 1. La polizia giudiziaria riferisce a norma dell'art. 347, comma 1, del codice, entro il termine massimo di tre mesi dall'acquisizione della notizia di reato. Riferisce inoltre quando occorre un atto di indagine che richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria Il procuratore della Repubblica può richiedere che la notizia di reato sia comunicata immediatamente per specifiche categorie di reati o per specifiche esigenze di indagine, ovvero con riferimento a singoli procedimenti.

Art. 17

  1. Il comma 1 dell'articolo 121 del D.L.vo. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è sostituito dal seguente:
  2. "1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arresto o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene che a norma dell'art. 275, comma 3 bis, del codice debba escludersi l'applicazione di una misura coercitiva."

     

    Art. 18

    1 . Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 contenente disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono inseriti i seguenti.

    "Art. 12-bis (Operazioni simulate). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12 comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

    2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa, anche ai fini del coordinamento, con il competente ufficio dei Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'art. 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

    3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

    Art. 12-ter (Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro). - 1 - Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-bis, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

  3. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore."

 

Art. 19

  1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze al fine di collaborare con le forze dell'ordine impegnate in operazione di contrasto alla criminalità organizzata, che richiedono, per un periodo di tempo superiore a due mesi l'impiego della forza pubblica in misura eccedente la disponibilità di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, il Ministro dell'interno adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province interessate, di contingenti di personale militare delle Forze armate. Detto personale è dislocato nelle stesse province nelle quali ne è previsto l'impiego, o in province limitrofe, ed è posto a disposizione del prefetti dalle autorità militari ai sensi degli articoli 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
  2. Il programma di cui al comma 1 è adottato sentiti il Ministro della difesa ed il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. Il medesimo programma ha la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definisce i contingenti massimi di personale militare delle forze armate utilizzabili in ciascuna provincia, i servizi di pubblica sicurezza ai quali detto personale può essere adibito e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. Il programma è trasmesso dal Ministero dell'interno alle Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla comunicazione; nel caso in cui le Commissioni esprimano, entro il predetto termine parere contrario, il programma è sospeso o modificato per tener conto del parere. Con le stesse modalità di cui la presente comma si procede in caso di rinnovo del programma.

Art. 20

  1. Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 19 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alle identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.
  2. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 18 accompagna le persone controllate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
  3. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

Art. 21

  1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'art. 18 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o della paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto per il periodo di durata delle operazioni di cui all'articolo 18.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 6,5 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, si provvede con..................................................................................................................................
  3. Per gli anni successivi si provvede nell'ambito delle risorse specificamente individuate con la legge finanziaria.

  4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 22

1. All'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 3, l'esercizio senza autorizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire dodici milioni e la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni. L'inosservanza delle prescrizioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

2. All'articolo 3 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono aggiunte in fine, prima del punto, le seguenti parole: "nonché le caratteristiche tecnico-funzionali che devono essere possedute, per l'omologazione dei prototipi, dagli apparecchi e congegni da trattenimento o da gioco di abilità o loro parti essenziali, stabilendo altresì le modalità di controllo".