VIOLENZA CARNALE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE

(Cassazione - Sezione III Penale sent. n. 1636/99 - Presidente G.S. Tridico - Relatore A. Rizzo)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 12.7.1992 Pagliuca Rosa, allora diciottenne, denunciava alla Questura di Potenza che il giorno precedente, verso le ore 12,30, era stata vittima di una violenza carnale consumata in suo danno da Cristiano Carmine, suo istruttore di guida. Costui, come aveva fatto altre volte, l'aveva prelevata presso la sua abitazione, per effettuare la lezione di guida pratica. Senonchè, con la scusa di dover prelevare altra ragazza pure interessata alle lezioni di guida, l'aveva condotta fuori dal centro abitato e, fermata l'autovettura in una stradella interpoderale, l'aveva gettata a terra e, dopo averle sfilato da una gamba i jeans che indossava, l'aveva violentata. Consumato l'amplesso, l'aveva condotta a casa imponendole con minacce di non rivelare ad altri l'accaduto.

I genitori, vedendola turbata, le avevano chiesto spiegazioni ma aveva preferito non raccontare quanto le era accaduto. Lo stesso giorno, dopo il suo rientro a casa dalla lezione di teoria presso l'autoscuola, aveva informato i genitori della violenza subita.

Il Cristiano, sottoposto a fermo lo stesso giorno della denuncia, dava una diversa versione dei fatti.

Ammetteva di avere avuto il rapporto sessuale con la Pagliuca, nelle circostanze di tempo e di luogo da questa riferite, ma precisava che la ragazza era stata consenziente.

Iniziatosi procedimento penale a carico del Cristiano per i reati di violenza carnale, violenza privata, ratto a fine di libidine, lesioni personali, atti osceni in luogo pubblico e violenza privata, il Tribunale di Potenza, con sentenza del 29.2.1996, condannava l'imputato per il reato di atti osceni in luogo pubblico, mentre lo proscioglieva dai rimanenti reati.

A seguito di appello del P.M. e dell'imputato, la Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 19.3.1998, dichiarava il Cristiano responsabile di tutti i reati a lui contestati e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione.

Contro tale sentenza il Cristiano ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto il vizio di motivazione sostenendo che la Corte di Appello aveva affermato la di lui responsabilità con argomentazioni non coerenti con le risultanze processuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata merita l'annullamento perché carente di adeguato e convincente apparato argomentativo. È certo che a carico dell'imputato sussistono le reiterate accuse formulate dalla Pagliuca. Ma considerate le proteste di innocenza dell'imputato, il quale ha sostenuto che la ragazza era stata consenziente al rapporto sessuale, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad una rigorosa analisi in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie resi dalla Pagliuca, mentre invece ha affermato la colpevolezza dell'imputato valorizzando circostanze di fatto che ben si conciliano con la versione dei fatti rappresentata dal Cristiano e minimizzando o omettendo di valutare altre circostanze che mal si conciliano con la denunciata violenza carnale.

La sentenza afferma che le dichiarazioni rese dalla Pagliuca sono da ritenere attendibili poiché costei non aveva motivo alcuno per muovere contro il Cristiano una accusa calunniosa.

Una tale considerazione non può condividersi sol che si consideri che la ragazza potrebbe avere accusato falsamente il Cristiano di averla violentata, per giustificare con i genitori l'amplesso carnale avuto con una persona molto più grande di lei per età e per di più sposata, amplesso che non si sentiva di tener celato perché preoccupata delle possibili conseguenze del rapporto carnale.

Peraltro una tale ipotesi non appare inverosimile alla luce del comportamento tenuto dalla Pagliuca dopo i fatti.

Costei raccontò ai genitori quanto le era accaduto non già appena tornò a casa, sebbene i predetti le chiedessero cosa le era successo in quanto era visibilmente turbata, ma soltanto la sera, dopo aver assistito presso l'autoscuola alla lezione di teoria.

La Corte di Appello giustifica un tale ritardo sostenendo che la Pagliuca presumibilmente provava vergogna o si sentiva in colpa.

Ma una tale argomentazione non è convincente. Non si vede infatti quale vergogna o senso di colpa la Pagliuca potesse avvertire, se effettivamente vittima di una violenza carnale, data la gravità di un tale fatto, peraltro commesso dal suo istruttore di guida, sulla cui autovettura si era trovata per effettuare la programmata esercitazione di guida.

Parimenti censurabile è la sentenza allorché afferma che la Pagliuca fu realmente vittima della denunciata violenza carnale dato che è certo che durante l'amplesso aveva i jeans tolti soltanto in parte, mentre se fosse stata consenziente al rapporto carnale avrebbe tolto del tutto i pantaloni che indossava.

Un tale rilievo non può condividersi perché sarebbe stato assai singolare che in pieno giorno (il fatto avvenne verso le ore 12-12,30), in una zona che seppur isolata non era preclusa al transito di persone, la Pagliuca si denudasse del tutto, ne benché era consenziente all'amplesso.

Deve poi rilevarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa.

Anche su altri punti la sentenza risulta carente di convincente motivazione.

Sul corpo della Pagliuca e del Cristiano non sono stati riscontrati segni di una colluttazione tra i due o comunque di una vigorosa resistenza della ragazza al suo aggressore.

La Corte di Appello al riguardo si limita ad affermare che per la sussistenza del reato di violenza carnale non è necessario che l'autore del fatto sottoponga la persona offesa ad atti di violenza e che comunque, nel caso in esame, la Pagliuca non aveva opposto resistenza temendo di subire gravi offese alla sua incolumità fisica.

Ma al riguardo è da osservare che è istintivo soprattutto per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla e che è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica.

La sentenza impugnata, infine, non chiarisce come si concilia con l'asserita violenza carnale la circostanza che la Pagliuca non tentò di fuggire appena il Cristiano fermò l'autovettura e manifestò i suoi propositi, così come non da una plausibile spiegazione del comportamento della ragazza che, dopo la consumazione del rapporto carnale, si mise alla guida dell'autovettura.

In sentenza viene precisato che la Pagliuca aveva interesse a tornare subito a casa.

Ma la Corte di Appello ha omesso di considerare che è assai singolare che una ragazza, dopo aver subito una violenza carnale, si trovi nelle condizioni d'animo che le consentano di porsi alla guida di una autovettura con accanto il suo stupratore, soprattutto se, come nel caso in esame, essendo inesperta di guida, deve pilotare l'autovettura seguendo i consigli e le istruzioni di chi momenti prima l'ha violentata.

Ne consegue che la sentenza impugnata risulta affetta da motivazione carente ed illogica e pertanto merita l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.

PER QUESTI MOTIVI

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.