
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FUNZIONARI DI POLIZIA
Prot 00389/2001/S.N.
OGGETTO: riconoscimento benefici economici e previdenziali per i Funzionari della Polizia di Stato.
Richiesta di incontro urgente.
AL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Prof. Franco Frattini
Egregio Signor Ministro,
è noto, ed in passato abbiamo più volte potuto constatare, come la Sua scrupolosa attenzione alle ragioni del diritto si accompagni ad una non comune sensibilità per le problematiche degli appartenenti alle forze di polizia, i cui gravosi compiti troppo spesso non trovano un adeguato corrispettivo.
E' per questo che oggi, in relazione al Suo incarico istituzionale, Le chiediamo d'intervenire direttamente per porre fine ad alcune annose vertenze interne alla nostra amministrazione, derivanti dalla mancata corresponsione di specifici riconoscimenti attribuiti dalla legge e da un trattamento legislativo deteriore di giovani e brillanti Funzionari che hanno subito penalizzazioni dal mutamento del regime pensionistico.
In proposito, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare nr. 85749/10.0.343/B del 20.02.1992 del Servizio Studi e Legislazione, ha chiarito che per quanti "non godono più di automatismi stipendiali" il periodo di ferma militare va riconosciuto, per l'inquadramento economico, sotto forma di incremento della retribuzione individuale di anzianità, mentre va equiparato "ad anzianità di servizio laddove questa…sia utile anche ai fini del conseguimento di incrementi stipendiali automatici al maturare di determinate anzianità".
Orbene, "incrementi stipendiali automatici" del tipo evocato sono senza dubbio quelli normativamente previsti per i funzionari della Polizia di Stato, che, in virtù dell’ art. 1 del D.L. 157/2001 (convertito nella legge nr. 250/01), dopo 13 e dei 23 anni di servizio senza demerito conseguono lo stipendio del 1° Dirigente e del Dirigente Superiore, e dopo 15 e 25 anni, ai sensi dell’ art. 43 commi 22 e 23° della L. 121/81 percepiscono l’intero trattamento economico spettante alle predette qualifiche.
Ciononostante, il Servizio Trattamento Economico del Personale (T.E.P.) della Direzione Centrale del Personale presso il Dipartimento della P.S., pur avendo attribuito (ma solo dal 1997 in poi) a coloro che hanno prestato servizio di leva contemporaneamente o successivamente alla data di entrata in vigore della norma il dovuto incremento percentuale della R.I.A., omette d'includere il periodo corrispondente nel computo dell' anzianità lavorativa necessaria per accedere ai trattamenti retributivi "dirigenziali" sopra richiamati.
Si segnala, inoltre, l'arbitrario rifiuto, opposto ancora una volta dal citato Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, di consentire il riscatto ai fini di pensione e di buonuscita del diploma conseguito al termine del corso parauniversitario frequentato all'interno dell'Istituto Superiore di Polizia (ex art. 14 del D.P.R. 341/82), contraddicendo le precise indicazioni fornite in materia della Corte Costituzionale con la sentenza nr. 52/2000.
Infine, con la modifica del regime pensionistico da retributivo a contributivo, intervenuta con la legge 8 agosto 1995, n. 335, il Dlgs 30 aprile 1997, n. 165 e la legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono stati penalizzati numerosi Funzionari (sia vincitori di concorso esterno riservato ai laureati, sia provenienti dal corso quadriennale presso l'Istituto Superiore di Polizia) entrati in Amministrazione in età molto giovane e che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un' anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.
In molti, infatti, avevano compiuto, sulla base del regime pensionistico (retributivo) vigente al tempo del loro ingresso in Polizia e della possibilità dell’aumento figurativo del periodo di servizio anche oltre i cinque anni (ora escluso dall’art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165) – la scelta di non riscattare ai fini pensionistici il periodo di studio universitario dedicato al conseguimento della laurea o del diploma rilasciato al termine del corso di formazione quadriennale di cui si è detto sopra.
Di conseguenza, mentre gli appartenenti alle Forze dell’ordine ad ordinamento militare sono favoriti anche dalla disciplina dell’ausiliaria, i giovani Funzionari di Polizia che, assunti prima della riforma pensionistica, volessero effettuare oggi il riscatto in questione si troverebbero a dover versare somme eccessivamente onerose.
A tale discrasia si ritiene possibile ovviare mediante l’introduzione di una specifica norma, in cui si preveda;
- che si possa avanzare, ora per allora, la relativa istanza;
- che, ai fini della quantificazione delle somme dovute all’Ente, della determinazione dei vari coefficenti e della rivalutazione del montante, tutti i parametri e gli effetti attuariali siano calcolati alla data di ingresso in Amministrazione dell'interessato, facendo salvo il diritto al versamento dilazionato degli importi.
La norma “di favore” da noi proposta non solo non ha costi per l’Erario, ma, invogliando gli aventi diritto a versare delle somme a fini previdenziali, finirebbe per garantire un’entrata certa.
Nel rinviare alla scheda allegata per una più analitica disamina delle questioni prospettate e dei relativi addentellati, Le chiediamo di concederci, con ogni possibile urgenza, un incontro, onde portare alla Sua valutazione anche altre problematiche relative al rapporto d'impiego dei funzionari della Polizia di Stato, la cui soluzione non può essere ulteriormente differita, approssimandosi il varo della legge Finanziaria 2002.
Roma, 29 ottobre 2001
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Dott. Giovanni Aliquò

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FUNZIONARI DI POLIZIA
Benefici economici e previdenziali per i funzionari della Polizia di stato
1. RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE EX LEGE 956/86
a) PER L’INQUADRAMENTO ECONOMICO E PER LA DETERMINAZIONE DELL’ANZIANITA’ LAVORATIVA
L' art. 20 della legge L.958/86 prevede che: “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’ inquadramento economico e per la determinazione dell’ anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
Ed infatti, anche se soltanto in seguito al parere favorevole espresso in merito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A./BC/cp con la nota 8337 datata 3 ottobre 1996, il Servizio Trattamento Economico della Direzione Centrale del Personale presso il Dipartimento della P.S. ha attribuito a tutti gli aventi diritto un incremento sul valore iniziale della retribuzione individuale di anzianità (determinato nella misura dell'1,25 % per chi ha prestato il servizio di leva annuale e del doppio per chi ha adempiuto agli obblighi di leva durante i primi due anni del citato corso quadriennale)[1].
Sono state così finalmente recepite le puntuali indicazioni contenute nella direttiva nr. 85749/10.0.343/B, risalente al 20.02.1992, diramata dal Servizio Studi e Legislazione dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, che peraltro già consentiva di risolvere alcune incertezze interpretative insorte soprattutto con riguardo ai citati funzionari "quadriennalisti", spiegando (al punto b), intitolato "Oggetto della valutazione"), che i periodi da considerare sono “i periodi corrispondenti al servizio militare di leva, nonché quelli considerati sostitutivi ed equiparati".
Tale circolare, inoltre ha distinto (al punto d), intitolato "Computo ai fini dell’inquadramento economico"), tra le due grandi categorie di personale in cui è suddivisa la Pubblica Amministrazione, ovvero coloro che ancora godono di un sistema di progressione economica articolato in classi stipendiali ed aumenti periodici biennali, per i quali il servizio militare va equiparato "ad anzianità di servizio laddove questa…sia utile anche ai fini del conseguimento di incrementi stipendiali automatici al maturare di determinate anzianità", e coloro che "non godono più di automatismi stipendiali", per i quali, dunque, il beneficio va riconosciuto esclusivamente mediante incremento della retribuzione individuale di anzianità.
Ciononostante, il Servizio Trattamento Economico del Personale (T.E.P.) della Direzione Centrale del Personale presso il Dipartimento della P.S., a tutt'oggi, ha irragionevolmente rifiutato di considerare il servizio militare prestato nei termini temporali sopra indicati anche ai fini dell'inquadramento economico dirigenziale.
b) AI FINI PENSIONISTICI E DI BUONUSCITA
Eludendo l’esplicito dettato dell’art. 20 della legge L.958/86 e contraddicendo la posizione assunta al Servizio Trattamento Economico della Direzione Centrale del Personale presso il Dipartimento della P.S., il Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza della medesima Direzione Centrale del Personale ha ritenuto, fino ad oggi, di non riconoscere il primo biennio del corso quadriennale frequentato dai funzionari formatisi presso l'Istituto Superiore di Polizia come "periodo equiparato al servizio militare" ai fini del trattamento di pensione e previdenziale.
A sostegno del diniego ha opposto un parere espresso dall’ I.G.O.P. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero del Tesoro (prot. nr. 202358 del 08.03.2000), con cui sono stati ritenuti inesistenti, nella fattispecie, i requisiti che danno luogo al riconoscimento del diritto, per i seguenti motivi:“ …la validità del periodo di servizio militare per la determinazione dell’ anzianità lavorativa e del conseguente trattamento previdenziale riconosciuta dalla citata norma, trova giustificazione in quanto il tipo di rapporto che si instaura tra il cittadino che adempie agli obblighi di leva e lo Stato è riconducibile nella più ampia fattispecie del rapporto di servizio esistente tra un dipendente statale e la Pubblica Amministrazione. Quest’ ultimo rapporto è disciplinato dall’ art. 8 comma 1 del D.P.R. 29.12.1973 nr. 1092 il quale stabilisce che “ tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza”. Pertanto una corretta applicazione dell’ art. 20 della L. 958/86 deve necessariamente uniformarsi al suddetto disposto normativo. Tale norma, infatti, riconosce un determinato servizio utile ai fini previdenziali solamente se sussistono due condizioni: da un lato il soggetto deve possedere lo status di “ dipendente statale”, dall’ altro il servizio deve essere effettivamente prestato. Gli allievi frequentatori del corso per vice commissario non possiedono gli indicati requisiti: non sono certamente dipendenti statali, come peraltro sancito dal T.A.R. Lazio con sentenza nr. 1256 del 22.07.1996, in quanto vengono nominati in prova nel ruolo dei commissari al termine del corso quadriennale e solo dopo aver superato l’ esame finale. Anche l’ elemento oggettivo, ossia l’ effettiva prestazione di un servizio, non è rintracciabile nel biennio di frequenza del corso; la sua validità ai fini dell’ adempimento degli obblighi di leva non trasforma il periodo stesso in un servizio reso allo Stato, bensì opera piuttosto come una dispensa dal servizio riconosciuta ai frequentatori del corso solo al termine del primo biennio, con l’ evidente scopo di agevolare il completamento del prescritto programma quadriennale di studi. Diversamente se il legislatore avesse voluto riconoscere piena equivalenza tra il biennio del corso ed il servizio militare avrebbe equiparato i due periodi anziché delimitare la valenza del primo ai soli fini dell’ adempimento dell’ obbligo militare.”
Le argomentazioni sopra riportate risultano facilmente confutabili.
Innanzitutto, con riferimento alla dichiarata assenza del prescritto requisito soggettivo, deve rilevarsi che in realtà il servizio militare di leva non s’inquadra nel lavoro dipendente (rapporto di servizio professionale), rappresentando invece un’ipotesi di prestazione personale imposta (rapporto di servizio coattivo), per cui la mancanza dello “status di dipendente statale” non può essere motivo per negare proprio ciò che la legge successiva 958/86 ha voluto introdurre rispetto all’evocato D.P.R. 1092 del 1973.
Inoltre, l’ art. 1 della L. 274/91, avente ad oggetto "l’ acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni"[2], contempla l’equiparazione al servizio di leva del servizio di volontariato svolto non in costanza di rapporto d’impiego nei Paesi in via di sviluppo, così smentendo ulteriormente l’assunto che, per accedere a tale riconoscimento il soggetto deve possedere lo status di “dipendente statale”.
Per quanto attiene, invece, l’asserita mancanza del requisito oggettivo, per cui “l’ effettiva prestazione di un servizio non è rintracciabile nel biennio di frequenza del corso”, tale tesi risulta smentita dal parere del Consiglio di Stato n. 467/91, relativo proprio ai frequentatori del corso quadriennale dell’Istituto Superiore di Polizia, ove tra l'altro si specifica: “…gli interessati svolgono un’attività che, pur non essendo qualificabile come servizio di polizia, si può ben considerare una forma di servizio d’istituto”.
In ultimo, non può non sottolinearsi il paradossale comportamento dei due Servizi competenti per materia della stessa Direzione Centrale del Personale.
Infatti, mentre il Servizio Trattamento Economico del Personale, attenendosi alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, applica il beneficio di cui all'art. 20 legge 958/86 computando il biennio in questione per la determinazione della retribuzione individuale di anzianità , il Servizio di Trattamento di Pensione e Previdenza nega che tale periodo, ai sensi della medesima norma, abbia valore ai fini di pensione e previdenza.
Occorre, pertanto, un ulteriore intervento chiarificatore, sempre attraverso specifica circolare, che senza più incertezze stabilisca la spettanza del riconoscimento discusso.
2. riconoscimento ai funzionari provenienti dall'Istituto Superiore di Polizia del secondo biennio del corso quadriennale frequentato ai fini del computo dell'anzianità lavorativa necessaria per conseguire il trattamento economico e lo stipendio dirigenziale ex art. 43 commi 22 e 23 e 43bis della legge 121/81
Il comma 3bis all’ art. 5 della L. 231/90, introdotto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 157/2001 (convertito in legge 250/2001), recita: “… agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.”
Tale previsione, riferita alle Forze Armate, appare perfettamente speculare a quella dettata per le Forze di Polizia dall'art. 43-ter della legge 121/81, introdotto dall'art. 1 dello stesso decreto legge 157/20001, secondo cui: "… ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.".
Anche a tal riguardo, nonostante l'evidenza del diritto, il Servizio Trattamento Economico del Personale (T.E.P.) della Direzione Centrale del Personale presso il Dipartimento della P.S. si ostina a negare agli interessati il trattamento dovuto e pertanto appare necessaria l'emanazione di una circolare che fornisca un chiaro segnale d'indirizzo.
3 RISCATTO DEL DIPLOMA DELL’ ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA CONSEGUITO AL TERMINE DEL CORSO QUADRIENNALE
I frequentatori del corso quadriennale dell’ Istituto Superiore di Polizia (ora soppresso), al termine del periodo formativo conseguivano, ai sensi dell’ art. 14 del D.P.R. 341/82, un diploma che risultava essere il titolo necessario all’ espletamento del servizio quale funzionario di Polizia, non essendo previsto come obbligatorio il conseguimento della laurea.
Alle istanze di riscatto di tale titolo, avanzate ai sensi dell’ art. 13 del D.P.R. 1092/73 o in alternativa dell’ art. 15 del medesimo decreto, il citato Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza rispondeva nel marzo 1993 :
“ attualmente nessuna norma consente tale valutazione, si invita l’ interessato a produrre le apposite istanze in attesa che venga definita la materia”.
Nel dicembre 1998, lo stesso Servizio, smentendosi, comunicava in sintesi che il corso quadriennale non è valutabile ai fini di pensione o di buonuscita perché non è in esso configurabile un rapporto di pubblico impiego (circostanza, come già visto nel precedente paragrafo 3, non rilevante ai fini dell’ applicazione delle norme in questione), stabilendo però che ” …….nel caso in cui l’ interessato abbia conseguito la laurea utilizzando gli esami integrativi ( come previsto dall’ art. 16 del D.P.R. 341/82), tale periodo può essere riscattato a titolo oneroso ai fini di pensione, ai sensi dell’ art. 13 D.P.R. 1092/73 e ai fini della buonuscita, ai sensi della L. 1368/65, nei limiti, peraltro, della durata legale dell’ intero corso di laurea (48 mesi)”.
I frequentatori del predetto corso quadriennale, tuttavia, chiedevano di poter riscattare il Diploma dell’ Istituto Superiore di Polizia, così come ai colleghi provenienti dai concorsi per laureati veniva concesso il riscatto della laurea.
Infatti, l' art. 13 del D.P.R. 1092/73 prevede che si possa riscattare il titolo di laurea o di specializzazione richiesto come necessario per l’ ammissione in servizio; per i frequentatori del corso quadriennale il titolo necessario è appunto il diploma conseguito al termine del quadriennio ai sensi dell’ art. 14 del D.P.R. 341/82, che la legge 1092/73 non indica in modo esplicito come riscattabile solo in quanto temporalmente precedente alla costituzione dell'Istituto Superiore di Polizia.
Quindi, per ovvia interpretazione analogica, ai frequentatori del corso quadriennale avrebbe dovuto essere consentito, a titolo oneroso, il riscatto dei 4 anni corrispondenti al diploma in parola, fermo restando che i primi due, per coloro che lì hanno prestato il servizio militare, dovrebbero essere riconosciuti gratuitamente ai sensi dell’ art. 20 della L. 958/86.
Invece, dopo 5 anni, è stata partorita un’ altra decisione poco felice: attenendosi strettamente al previgente dettato normativo viene considerata riscattabile unicamente la laurea, penalizzando così ingiustamente chi non ha avuto tempo e modo di completare il ciclo universitario (invero pochissimi) e nello stesso tempo violando il contenuto dell’ art. 13 del D.P.R. 1092/73.
A conferma delle ragioni esposte è nel frattempo intervenuta la sentenza nr. 52/2000 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima l'omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi che abbia natura universitaria o post-secondaria, quando tale diploma sia richiesto per l’ ammissione a determinati ruoli, condizioni perfettamente corrispondenti al titolo conseguito al termine del corso quadriennale in argomento.
Non trascurabile appare anche la peculiare posizione delle frequentatrici del menzionato corso quadriennale, rispetto alle quali la mancata applicazione dell’ art. 20 della L. 958/86 creerebbe una palese disparità di trattamento.
E’ innegabile, infatti, che la medesima natura del servizio prestato da uomini e donne nel primo biennio del corso suggerisce, in relazione al disposto costituzionale degli artt. 3 e 37 ed alle relative previsioni della legge 903/77 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, un' interpretazione favorevole all’ estensione dei benefici di cui ai punti 1 e 2 anche al personale femminile.
In proposito, pur riconoscendo come tali benefici di fatto compensino un obbligo (l'effettuazione del servizio di leva) che non incombeva sulle donne, si sottopone la problematica per valutare se esista la possibilità di ottenere una forma di perequazione.
All'atto della modifica del regime pensionistico da retributivo a contributivo, intervenuta con la legge 8 agosto 1995, n. 335, il Dlgs 30 aprile 1997, n. 165 e la legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono stati penalizzati i numerosi Funzionari (sia vincitori di concorso esterno riservato ai laureati, sia provenienti dal corso quadriennale presso l'Istituto Superiore di Polizia) entrati in Amministrazione in età molto giovane e che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un' anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.
In molti, infatti, avevano compiuto, sulla base del regime pensionistico (retributivo) vigente al tempo del loro ingresso in Polizia e della possibilità dell’aumento figurativo del periodo di servizio anche oltre i cinque anni (ora escluso dall’art. 5 del Dlgs 30 aprile 1997, n. 165) – la scelta di non riscattare ai fini pensionistici il periodo di studio universitario dedicato al conseguimento della laurea o del diploma rilasciato al termine del corso di formazione quadriennale di cui si è detto sopra.
Di conseguenza, mentre gli appartenenti alle Forze dell’ordine ad ordinamento militare sono favoriti anche dalla disciplina dell’ausiliaria, i giovani Funzionari di Polizia che, assunti prima della riforma pensionistica, volessero effettuare oggi il riscatto in questione si troverebbero a dover versare somme eccessivamente onerose.
A tale situazione può porsi rimedio inserendo nella prossima legge finanziaria un emendamento volto ad introdurre un sesto comma all’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con il quale si preveda, per i Funzionari di Polizia intenzionati oggi a riscattare la laurea o il diploma conseguito presso L'Istituto Superiore di Polizia, che, ai fini della quantificazione delle somme dovute all’Ente, della determinazione dei vari coefficenti e della rivalutazione del montante, tutti i parametri e gli effetti attuariali siano calcolati alla data di ingresso in Amministrazione, facendo salvo il diritto al versamento dilazionato degli importi.
Tale norma “di favore”, peraltro, non solo non avrebbe costi per l’Erario, ma, invogliando gli aventi diritto a versare delle somme a fini previdenziali, finirebbe per garantire un’entrata certa.
[1] In proposito, dopo un iniziale orientamento negativo, fu chiarito anche che tale beneficio doveva essere riconosciuto, con analogo metodo, anche a coloro che erano entrati in servizio dopo il 01.01.1989 (data dalla quale, in forza del D.P.R. 150/87, è venuto meno in Polizia il sistema degli scatti stipendiali).
[2] che testualmente recita: “Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, i periodi di servizio di leva e quelli considerati sostitutivi od equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell’ art. 20 della L. 958/86…A tali fini viene considerato equiparato il corrispondete servizi di volontariato prestato non in costanza di rapporto d’impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 e successive modificazioni”.