ATTO CAMERA N. 6249 - Emendamenti suggeriti

 

 

COMMENTO

 

L'attuale formulazione dell’A.C. 6249 introduce gravi ed insanabili fattori di  squilibrio all'interno dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel suo complesso.

Infatti, da un lato  le previsioni di cui agli articoli 1, 3 relativamente al 2°  co. lett. a), 7 e 8, sanciscono l’ulteriore espansione ed il pervasivo radicamento dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel sistema sicurezza; dall’altro, l’art. 4 determina un pericoloso indebolimento delle Autorità civili preposte al coordinamento ed alla direzione unitaria delle Forze di polizia sul territorio e nega alla Polizia di Stato qualsiasi identità e funzioni proprie, ponendo altresì le premesse per una sua ulteriore dequalificazione.

Appare necessario, pertanto, predisporre dei correttivi che riequilibrino gli assetti istituzionali, assicurando quel bilanciamento dei poteri che è un’imprescindibile garanzia per ogni Stato democratico.

Le auspicate modifiche, onde salvaguardare l’organicità del testo, devono essere inserite negli articoli 4 e 7 del provvedimento.

Per quanto riguarda l’art. 4, innanzitutto, si tende a ristabilire un’armonica ripartizione di competenze, riconoscendo, finalmente per legge, i compiti specialistici propri della Polizia di Stato.

In secondo luogo, si prevedono modifiche rivolte  ad un necessario e coerente riordino delle carriere dei Funzionari della Polizia di Stato, rafforzandone la professionalità, l’unitarietà e la specificità, altrimenti gravemente compromesse dalla ventilata istituzione dei "ruoli speciali dei commissari", cui si vuole far accedere personale privo della necessaria CULTURA UNIVERSITARIA e, soprattutto, in assenza di adeguate selezioni pubbliche. S’intende così restituire motivazioni e prospettive ad una categoria ingiustamente penalizzata e priva di quei riconoscimenti che, anche di recente, il Parlamento ha ritenuto di poter tributare ad altri settori del pubblico impiego.

 Per quanto riguarda, invece,  l’art. 7, si mira a riparare l'obiettiva deminutio ai danni del Dipartimento della P.S e delle Autorità civili di Pubblica Sicurezza in materia di direzione unitaria e coordinamento delle Forze di Polizia, operata in via surrettizia attraverso l’individuazione in capo al Ministro dell'Interno - personalmente inteso quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza – e non  più al Ministero dell'Interno, organicamente inteso in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche, del potere di adottare direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Tale disposizione finirebbe per  comprimere intollerabilmente soprattutto il ruolo dei Prefetti, dei Questori e delle Autorità locali di pubblica sicurezza,  svuotando, in modo tacito ma inequivoco, le relative previsioni della legge 1 aprile 1981 n. 121 .

Le direttive del Ministro dell’Interno, peraltro, non solo non è previsto che vincolino le altre Forze di polizia ad ordinamento militare (tale necessaria precisazione, pur presente nel testo originariamente formulato in Senato, è stata in seguito espunta, respingendo ogni emendamento volto a reintrodurla), ma addirittura risultano sottoposte ad una giugulatoria condizione di efficacia: "fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze".

In pratica, se la norma manterrà l’attuale formulazione, i Comandanti territoriali delle Forze ad ordinamento militare saranno legittimati a disattendere le direttive delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza  – pur se frutto di concertazione nell’ambito del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, cui sono stati recentemente chiamati a partecipare i Sindaci - ogniqualvolta  le riterranno non conformi alle disposizioni ricevute dal loro Comando Generale, che, ai sensi dell'art. 1 dello stesso A.C. 6249, dipende funzionalmente dal Ministro (e non Ministero!) dell'Interno. 

          Le conseguenze sarebbero, a dir poco, devastanti: annullato il filtro del Dipartimento della P.S., e conseguentemente azzerato ogni potere d’indirizzo unitario del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il coordinamento sul territorio tra le Forze di Polizia, già ora estremamente problematico, diverrebbe di fatto irrealizzabile.

Ancor più frequenti, quindi, sarebbero le occasioni di reciproca interferenza e sovrapposizione, effetto dello “sdoppiamento” delle politiche della sicurezza attuate dalla Polizia Civile e  dalla Polizia Militare che la norma prefigura.

        Ecco perché si ritiene irrinunciabile ribadire la cogenza degli articoli 3, 13, 14, 15 della legge 1 aprile 1981 n. 121, confermando esplicitamente al Dipartimento ed alle Autorità di Pubblica Sicurezza le prerogative a tali organi attribuite in materia di coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia.

 

 

 

Testo articoli emendati

(le parti introdotte o modificate sono evidenziate in colore rosso e mediante sottolineatura) 

 

Art. 4.

(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti l'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1^ aprile 1981, n.121 ed i compiti della Polizia di Stato, in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione alla Polizia di Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 della legge 1 Aprile 1981 n.121, dei seguenti compiti civili:

1)     esercizio esclusivo delle funzioni di polizia delle telecomunicazioni, polizia ferroviaria, polizia stradale, in ambito autostradale e lungo le grandi arterie di viabilità, e polizia di frontiera;

2)     esercizio esclusivo delle funzioni di polizia dell'immigrazione presso le articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

3)     pianificazione e direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in conformità  alle direttive delle autorità di pubblica sicurezza;

4)     esercizio delle funzioni di polizia amministrativa e sociale previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle altre normative speciali, con particolare riferimento alle attività di tutela dei minori;

5)     partecipazione ad operazioni di pubblico soccorso sul territorio nazionale e all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle missioni di supporto alla pace;

b) riordinamento del personale dirigente e direttivo mediante istituzione del ruolo dei "Funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato", suddiviso in due qualifiche predirigenziali e in quattro qualifiche dirigenziali, nel quale sono inquadrati gli appartenenti ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, fino alla qualifica apicale di dirigente generale, facendo salvi i diritti acquisiti, per anzianità e per meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di commissario, di vice questore aggiunto e di primo dirigente anche in relazione alla promozione alle qualifiche superiori, e previsione della qualifica apicale di dirigente generale di livello B, con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere e con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di capo della Polizia di Stato- direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

c) previsione che l'accesso alla prima qualifica dirigenziale dei funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al 50 per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale appartenente alle qualifiche predirigenziali dei ruoli operativi, tecnici e professionali e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo, prevedendo anche l’istituzione di Commissioni per l’avanzamento dei Funzionari composte da Dirigenti generali della Polizia di Stato;

d) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, nonché l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

e) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

f) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n.668;

g) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di direzione e delle relative funzioni da attribuire ai funzionari della pubblica sicurezza della Polizia di Stato ed agli appartenenti al ruolo dei commissari, in ragione delle qualifiche e delle specifiche competenze in materia;

h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

 

3. Per un periodo non superiore ad un anno dall’entrata in vigore dei decreti delegati, è consentito il transito nei corrispondenti ruoli delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 dei dipendenti che, antecedentemente all’entrata in vigore delle norme delegate, appartenevano ai ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi della Polizia di Stato, a mera istanza dei Funzionari interessati, facendo salva l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza, la corrispondenza del livello delle funzioni esercitate e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte che abbiano carattere di continuità in relazione all’incarico ricoperto.

 

  4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.

 

 

Art 7

 

        1. Il Ministro dell’Interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, esercita le attribuzioni di coordinamento e direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica avvalendosi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 primo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121.

1 bis. le direttive impartite dallo stesso Ministro dell’Interno nell’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, vincolano, oltre che gli organi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza  di cui all’articolo 3 della medesima legge 1^ aprile 1981, n. 121, anche i comandi generali ed alle direzioni generali delle Forze di polizia, fermi restando, sulle altre materie, i rispettivi ordinamenti e dipendenze e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 6, 13, 14, e 15 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

        Le direttive indicate al comma 1 concernono i compiti propri del Dipartimento della Pubblica Sicurezza indicati all’articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e, in particolare, le attività di pianificazione  in materia di:

a)     dislocazione delle Forze di polizia e delle risorse;

b)    servizi di ordine e sicurezza pubblica;

c)     servizi amministrativi, informatici e logistici di carattere comune e le relative risorse finanziarie.