L'attuale formulazione dell’A.C. 6249 introduce gravi ed
insanabili fattori di squilibrio
all'interno dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel suo complesso.
Infatti, da un lato
le previsioni di cui agli articoli 1, 3 relativamente al 2° co. lett. a), 7 e 8, sanciscono l’ulteriore
espansione ed il pervasivo radicamento dell’Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza nel sistema sicurezza; dall’altro, l’art. 4 determina un pericoloso
indebolimento delle Autorità civili preposte al coordinamento ed alla direzione
unitaria delle Forze di polizia sul territorio e nega alla Polizia di Stato
qualsiasi identità e funzioni proprie, ponendo altresì le premesse per una sua
ulteriore dequalificazione.
Appare necessario, pertanto, predisporre dei correttivi che
riequilibrino gli assetti istituzionali, assicurando quel bilanciamento dei
poteri che è un’imprescindibile garanzia per ogni Stato democratico.
Le auspicate modifiche, onde salvaguardare l’organicità del
testo, devono essere inserite negli articoli 4 e 7 del provvedimento.
Per quanto riguarda l’art. 4, innanzitutto, si tende a
ristabilire un’armonica ripartizione di competenze, riconoscendo, finalmente
per legge, i compiti specialistici propri della Polizia di Stato.
In secondo luogo, si prevedono modifiche rivolte ad un necessario e coerente riordino delle
carriere dei Funzionari della Polizia di Stato, rafforzandone la
professionalità, l’unitarietà e la specificità, altrimenti gravemente
compromesse dalla ventilata istituzione dei "ruoli
speciali dei commissari", cui si vuole far accedere personale privo della
necessaria CULTURA UNIVERSITARIA e,
soprattutto, in assenza di adeguate selezioni pubbliche. S’intende così restituire motivazioni e prospettive ad una
categoria ingiustamente penalizzata e priva di quei riconoscimenti che, anche
di recente, il Parlamento ha ritenuto di poter tributare ad altri settori del
pubblico impiego.
Per quanto riguarda, invece, l’art. 7, si mira a riparare l'obiettiva
deminutio ai danni del Dipartimento della P.S e delle Autorità civili di
Pubblica Sicurezza in materia di direzione unitaria e coordinamento delle Forze
di Polizia, operata in via
surrettizia attraverso l’individuazione in capo al Ministro dell'Interno
- personalmente inteso quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza – e
non più al Ministero
dell'Interno, organicamente inteso in tutte le sue articolazioni centrali e
periferiche, del potere di adottare direttive in materia di ordine e sicurezza
pubblica.
Tale disposizione finirebbe per
comprimere intollerabilmente soprattutto il ruolo dei Prefetti, dei Questori e delle Autorità
locali di pubblica sicurezza,
svuotando, in modo tacito ma inequivoco, le relative previsioni della
legge 1 aprile 1981 n. 121 .
Le direttive del Ministro dell’Interno, peraltro, non solo non è
previsto che vincolino le altre Forze di polizia ad ordinamento militare (tale
necessaria precisazione, pur presente nel testo originariamente formulato in
Senato, è stata in seguito espunta, respingendo ogni emendamento volto a
reintrodurla), ma addirittura risultano sottoposte ad una giugulatoria
condizione di efficacia: "fermi restando i rispettivi ordinamenti e
dipendenze".
In pratica, se la norma manterrà l’attuale formulazione, i Comandanti territoriali delle Forze ad
ordinamento militare saranno legittimati a disattendere le direttive delle
Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza
– pur se frutto di concertazione nell’ambito del Comitato Provinciale
dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, cui sono stati recentemente chiamati a
partecipare i Sindaci - ogniqualvolta
le riterranno non conformi alle disposizioni ricevute dal loro Comando
Generale, che, ai sensi dell'art. 1 dello stesso A.C. 6249, dipende funzionalmente
dal Ministro (e non Ministero!) dell'Interno.
Le conseguenze
sarebbero, a dir poco, devastanti: annullato il filtro del Dipartimento della
P.S., e conseguentemente azzerato ogni potere d’indirizzo unitario del
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il coordinamento sul territorio
tra le Forze di Polizia, già ora estremamente problematico, diverrebbe di fatto
irrealizzabile.
Ancor più frequenti, quindi, sarebbero le occasioni di reciproca
interferenza e sovrapposizione, effetto dello “sdoppiamento” delle politiche della sicurezza attuate dalla Polizia
Civile e dalla Polizia Militare che
la norma prefigura.
Ecco perché si ritiene irrinunciabile ribadire la cogenza degli
articoli 3, 13, 14, 15 della legge 1 aprile 1981 n. 121, confermando esplicitamente
al Dipartimento ed alle Autorità di Pubblica Sicurezza le prerogative a tali
organi attribuite in materia di coordinamento e direzione unitaria delle Forze
di polizia.
Testo articoli emendati
(le
parti introdotte o modificate sono evidenziate in colore rosso e mediante
sottolineatura)
Art. 4.
(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti l'ordinamento
del personale dei ruoli di cui alla legge 1^ aprile 1981, n.121 ed i compiti della Polizia
di Stato, in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione alla
Polizia di Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 della legge 1
Aprile 1981 n.121, dei seguenti compiti civili:
1) esercizio esclusivo
delle funzioni di polizia delle telecomunicazioni, polizia ferroviaria, polizia
stradale, in ambito autostradale e lungo le grandi arterie di viabilità, e
polizia di frontiera;
2) esercizio
esclusivo delle funzioni di polizia dell'immigrazione presso le articolazioni
centrali e periferiche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;
3) pianificazione e
direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in conformità alle direttive delle autorità di pubblica
sicurezza;
4) esercizio delle
funzioni di polizia amministrativa e sociale previste dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e dalle altre normative speciali, con particolare
riferimento alle attività di tutela dei minori;
5) partecipazione ad
operazioni di pubblico soccorso sul territorio nazionale e all'estero e, sulla
base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei
corpi di polizia locali nelle missioni di supporto alla pace;
b) riordinamento del
personale dirigente e direttivo mediante istituzione
del ruolo dei "Funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di
Stato", suddiviso in due qualifiche predirigenziali e in quattro
qualifiche dirigenziali, nel quale sono inquadrati gli appartenenti ai ruoli
dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, fino alla qualifica
apicale di dirigente generale, facendo salvi i diritti acquisiti, per anzianità
e per meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di commissario, di vice questore
aggiunto e di primo dirigente anche in relazione alla promozione alle
qualifiche superiori, e previsione della qualifica apicale di dirigente
generale di livello B, con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere e con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di capo
della Polizia di Stato- direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di
assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1^
aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa
all'esercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della
spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche
complessive;
c) previsione che
l'accesso alla prima qualifica dirigenziale dei funzionari di pubblica
sicurezza della Polizia di Stato possa avvenire, per un'aliquota predeterminata
e comunque non inferiore al 50 per cento delle vacanze, mediante concorso per
titoli ed esami riservato al personale appartenente alle qualifiche
predirigenziali dei ruoli operativi, tecnici e professionali e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di raccordo, prevedendo anche
l’istituzione di Commissioni per l’avanzamento dei Funzionari composte da
Dirigenti generali della Polizia di Stato;
d) previsione che i dirigenti
della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per
particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per
incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli
incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, nonché l'invarianza
della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche
complessive;
e) adeguamento delle
disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già
in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente
all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei
corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare,
assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione
delle dotazioni organiche complessive;
f) previsione dell'abrogazione
dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n.668;
g) individuazione,
nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di direzione
e delle relative funzioni da attribuire ai funzionari della pubblica sicurezza
della Polizia di Stato ed agli appartenenti al ruolo dei commissari, in ragione
delle qualifiche e delle specifiche competenze in materia;
h) previsione delle occorrenti
disposizioni transitorie.
3. Per un periodo non superiore ad un anno
dall’entrata in vigore dei decreti delegati, è consentito il transito nei corrispondenti
ruoli delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 dei dipendenti che, antecedentemente all’entrata
in vigore delle norme delegate, appartenevano ai ruoli dei Dirigenti e dei
Direttivi della Polizia di Stato, a mera istanza dei Funzionari interessati,
facendo salva l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza, la corrispondenza
del livello delle funzioni esercitate e la retribuzione percepita, comprensiva
di tutte le indennità corrisposte che abbiano carattere di continuità in
relazione all’incarico ricoperto.
4. Gli schemi dei decreti legislativi
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere
nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro
sessanta giorni.
1. Il Ministro dell’Interno, quale autorità nazionale di
pubblica sicurezza, esercita le attribuzioni
di coordinamento e direzione unitaria in materia di
ordine e sicurezza pubblica avvalendosi del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in conformità
a quanto previsto dall’art. 6 primo comma della legge 1 aprile 1981,
n. 121.
1 bis. le direttive impartite dallo stesso Ministro dell’Interno nell’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, vincolano, oltre che gli organi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all’articolo 3 della medesima legge 1^ aprile 1981, n. 121, anche i comandi generali ed alle direzioni generali delle Forze di polizia, fermi restando, sulle altre materie, i rispettivi ordinamenti e dipendenze e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 6, 13, 14, e 15 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Le direttive indicate al comma 1 concernono i compiti propri del Dipartimento della Pubblica Sicurezza indicati all’articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e, in particolare, le attività di pianificazione in materia di:
a) dislocazione delle Forze di
polizia e delle risorse;
b) servizi di ordine e
sicurezza pubblica;
c) servizi amministrativi, informatici e logistici di carattere comune e le
relative risorse finanziarie.