L'attuale formulazione dell'art. 4 appare non solo del tutto inadeguata al dichiarato obbiettivo di "una più attenta valorizzazione delle risorse umane", ma addirittura suscettibile di provocare gravi ed insanabili squilibri all'interno dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel suo complesso.

Innanzitutto l'istituzione dei "ruoli speciali dei commissari", ingannevolmente presentata come una giusta riparazione del danno arrecato, attraverso il fallimentare riordino delle carriere non direttive attuato nel 1995, agli ispettori vincitori di concorso (cosiddetti "ispettori doc"), risulterebbe in concreto un rimedio peggiore del male.

Infatti, oltre a non restituire agli ispettori l'originaria identità professionale, relegandoli piuttosto alla mortificazione  della serie B dei funzionari, replicherebbe, in danno di questi ultimi, lo stesso meccanismo perverso di appiattimento e dequalificazione già verificatosi a svantaggio dei primi con le norme del 1995.

Il personale del ruolo degli ispettori, infatti, accederebbe al ruolo speciale anche in carenza della necessaria CULTURA UNIVERSITARIA e, soprattutto, in assenza di adeguate selezioni pubbliche, mentre il funzionario di polizia esercita, soprattutto in veste di ufficiale di pubblica sicurezza, una serie di attribuzioni che presuppongono una preparazione giuridica completa, per la quale il titolo accademico appare non solo indispensabile, ma appena sufficiente(*).

         Per giunta il modello di avanzamento che si vorrebbe introdurre, basato su concorsi interni, oltre a rappresentare una corporativa e pericolosa chiusura alla società civile, limitando l'arruolamento dei funzionari per pubblico concorso, determinerebbe una situazione paradossale ed obbiettivamente insostenibile: gli attuali funzionari sarebbero d'improvviso raggiunti, se non addirittura scavalcati (atteso che nel ruolo speciale, meno affollato, le promozioni alle qualifiche superiori sarebbero più rapide), da quanti, fino al giorno prima, erano loro gerarchicamente sottoposti!

Alle fulminanti carriere dei nuovi commissari,  peraltro, corrisponderebbe un intollerabile ristagno nelle progressioni degli attuali direttivi, attesa la riduzione delle dotazioni organiche assegnate ai dirigenti, prevista, in concomitanza con l'istituzione della dirigenza generale di livello B, per assicurare l'invarianza della spesa, come esplicitamente affermato dal Prefetto Masone nel corso della sua audizione parlamentare.

E' di tutta evidenza come da tale situazione deriverebbe, oltre che l'innesco di un agguerrito contenzioso amministrativo, nel quale potrebbero essere ben fatti valere diversi rilievi d'incostituzionalità della normativa delegata, una drammatica frammentazione della figura del Funzionario di Polizia ed il conseguente insorgere di una forte demotivazione e conflittualità interna, che di certo non gioverebbe all'efficienza dei servizi di polizia.

       Vi sono persino delle ragioni di carattere meramente economico per le quali introdurre i ruoli speciali si rivelerebbe poco conveniente.

Non sarebbe, infatti, in alcun modo giustificabile l'equiparazione tra i funzionari dei ruoli speciali, per i quali si prevede l'esclusione dall’esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza e l’accesso alla dirigenza, e quelli dei ruoli ordinari, che invece tali responsabilità possono essere chiamati ad assumere.

Per lo stesso motivo sarebbe improponibile estendere ai secondi il trattamento economico dirigenziale, oggi automaticamente attribuito ai primi dopo quindici anni di servizio, proprio in funzione della loro naturale progressione verso le qualifiche dirigenziali.

           Un equilibrato riordino delle carriere direttive e dirigenziali, invero, non può prescindere dal rafforzamento dell'unitarietà e specificità del ruolo dei funzionari.

A tal fine la soluzione più equilibrata sarebbe estendere ai funzionari dirigenti e direttivi della Polizia di Stato i princìpi del riordino della carriera prefettizia, tenuto conto che ad entrambe le categorie è stato tradizionalmente attribuito un assetto speculare, poiché sono congiuntamente chiamate ad esprimere, al centro come in periferia, la volontà dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e quindi dello Stato.

         L'emendamento n. 1, che prevede l'istituzione del ruolo unico dei "Funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato", suddiviso in due qualifiche predirigenziali e in quattro qualifiche dirigenziali, al quale accederebbero gli attuali direttivi e dirigenti, soddisferebbe pienamente tale inderogabile esigenza; nel contempo rappresenterebbe la soluzione ideale al problema degli "ispettori doc", che transiterebbero nel ruolo dei commissari.

         Ove,tuttavia, tale proposta non fosse accettata, alla luce delle considerazioni precedentemente illustrate sarebbe necessario quantomeno offrire nuove prospettive a quei Funzionari che, considerandosi lesi dalle riforme, desiderassero compiere altre scelte; in tal senso l'unica alternativa accettabile sarebbe favorirne l'esodo agevolato verso altre Amministrazioni dello Stato,nelle forme previste dall'emendamento n. 2, che si propone pertanto unitamente al primo.

 

 

 

 

(*)ATTRIBUZIONI ESCLUSIVE DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO

 

 1) R.D. 18.06.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), artt.:

· 1 (Attribuzioni dell’Autorità di P.S.)

· 4 (Rilievi segnaletici)

· 5 e ss. (Esecuzione dei provvedimenti di polizia)

· 8 e ss. (Autorizzazioni di polizia)

· 18 (Facoltà di divieto delle riunioni...)

· 25 (... e delle cerimonie religiose)

· 30 e ss. (Autorizzazioni e controlli in materia di armi)

· 38 (Esenzione dall’obbligo di denuncia di armi)

· 68 (Autorizzazioni in materia di spettacoli, esercizi pubblici ed altre attività)

· 142 e ss. e succ. modif. (Applicazione delle norme sull’ingresso e soggiorno di stranieri)

 

2) R.D. 6.05.1940 n. 635 (Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.), artt.:

· 1 (Autorità locale di P.S.)

· 3 (Questore)

· 4 (Invio di funzionari nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia)

· 5-6 (Composizione privati dissidi)

· 22 (Assistenza alle riunioni)

· 24 (Scioglimento di riunioni)

· 73 (Porto d’armi senza licenza)

· 84 (Commissione consultiva materie esplodenti)

· 141 (Commissione Prov. Vigilanza Locali pubblico spettacolo)

 

3) R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), art.:

· 31 (Rimozione o trasferimento di funzionari di P.S. fuori dell’Isola)

 

4) L. 1° Aprile 1981, n. 121, artt.:

· 14 (Questore)

· 15 (Autorità locale di P.S.)

· 18 (Segretario del Comitato nazionale dell’Ordine e della Sicurezza pubblica)

· 22 (Scuola di perfezionamento)

· 23 (Provenienza dai ruoli del personale civile della carriera direttiva)

· 34 (Delega funzioni di polizia amm.va ai dirigenti dei Commissariati)

· 39 (Attribuzione della qualifica di Ufficiale di P.S.)

· 43 (Trattamento economico):

Þ 1°c, "esclusi i dirigenti"

Þ 7°c, lett. g ,VIII livello bis: rinvio all’art 137, 2° c., L.11 luglio 1980, n.312

Þ 18° c, qualifiche dirigenziali

Þ 21° e 22° c., attribuzione del trattamento economico superiore al 15° e 25° anno di servizio

· 55 (Requisiti per la nomina - Istituto Superiore o laurea -)

· 60 (Attività di insegnamento materie giuridiche)

· 75 (Movimento non autorizzato di reparto)

· 107 (Passaggio ad altre amministrazioni dello Stato)

 

5) D.P.R. 25.10.1981 n.737 (Regolamento di disciplina), artt.:

· 3 - 4 (Soggetto attivo dell’irrogazione - organo competente)

· 4 (Funzionario quale soggetto passivo)

· 19 (Funzionario istruttore)

 

6) D.P.R. 24.04.1982 n. 335 (Ordinamento), artt.:

· 3 (Gerarchia)

· 32 (Ruolo dei Commissari - Direzione di uffici o reparti - Funzioni di indirizzo e coordinamento - Preposizione ad uffici o reparti - Addestramento del personale + Compiti di istruzione e formazione)

· 39 (Ruolo dei Dirigenti - Preposizione ad uffici - funzioni vicarie e ispettive)

· 41 (Corso di formazione dirigenziale)

· 45 (Collocamento a disposizione)

· 64 - 65 - 66 (Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi)

· 68 (Consiglio d’amministrazione)

· 70 (Preposizione all’Istituto Superiore)

 

7) D.P.R. 24.04.1982 n. 338 (Ordinamento ruoli sanitari), artt.:

· 3, lett. i (Possibilità di esercizio della libera professione)

· 4-5 (Attribuzioni particolari)

· 8 (Incarichi temporanei e frequenza scuole di specializzazione)

· 9 (Requisito dell’iscrizione all’albo professionale)

 

8) D.P.R. 28.10.1985 n.782 (Regolamento di servizio), artt.:

· 7 (Supplenze nella titolarità degli uffici)

· 10 (Titolarità dell’azione disciplinare)

· 29 (Controlli sui servizi)

· 32 (Ordini di reperibilità + obbligo di reperibilità in ragione dell’incarico)

· 33 (Autorizzazione al personale a risiedere fuori della sede di servizio)

· 34 (Divulgazione di notizie d’ufficio)

· 42 - 43 (Ordine e foglio di servizio)

· 45 (Addestramento del personale)

· 49 (Autorizzazione a fruire di alloggio di servizio)

· 58 (Programmazione dei turni di riposo settimanale)

· 59 (Programmazione dei congedi)

· 73 (Proposte di ricompense)

· 74 (Segretario della Commissione per le ricompense)

 

9) D.P.R. 11.06.1986 n.423 (Scuola di perfezionamento), artt.:

· 2 (Attività)

· 4 - 5 - 6 (Frequentatori)

· 8 (Docenti)

 

10) L. 10.10.1986 n. 668 (Modifiche alla 121), artt.:

· 1 (Valutazione funzionari r.e.)

· 5 (1° concorso Medici)

 

11) D. Lgs. 19.09.1994 n.626, artt:

· 2, lett. a (Datore di lavoro)

· 4 - 32 - 35 - 43 - 48 - 52 - 62 - 78 - (Obblighi del datore di lavoro)

· 89 (Sanzioni per il datore di lavoro)

 

 

ATTO CAMERA 6249 - testo attuale

Art. 4.

(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive, dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1^ aprile 1981, n.121, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1^ aprile 1981, n.121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive, anche per gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

      b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata dalle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

      c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, nonché l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

      d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

      e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n.668;

      f)   previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.

 

EMENDAMENTI PROPOSTI ALL'A.C. 6249

 

Emendamento n. 1

 

All'art. 4 le lettere a) e b) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

a) riordinamento del personale dirigente e direttivo mediante istituzione del ruolo dei "Funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato", suddiviso in due qualifiche predirigenziali e in quattro qualifiche dirigenziali, nel quale sono inquadrati gli appartenenti ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, fino alla qualifica apicale di dirigente generale, facendo salvi i diritti acquisiti, per anzianità e per meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di commissario, di vice questore aggiunto e di primo dirigente anche in relazione alla promozione alle qualifiche superiori, e previsione della qualifica apicale di dirigente generale di livello B, con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere e con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di capo della Polizia di Stato- direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

b) previsione che l'accesso alla prima qualifica dirigenziale dei funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al 20 per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale appartenente alle qualifiche predirigenziali dei ruoli operativi, tecnici e professionali e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

f) inquadramento progressivo nelle prime due qualifiche dei ruoli direttivi, secondo criteri di anzianità, del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava già appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, previo superamento di un corso-concorso di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con conseguente attribuzione a tale personale delle funzioni necessarie all'espletamento del servizio, in relazione alla specifica qualificazione, ad esclusione di quelle dirigenziali e di quelle di autorità di pubblica sicurezza".

Dopo la lettera f) sono introdotte le seguenti:

g) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di direzione e delle relative funzioni da attribuire ai funzionari della pubblica sicurezza della Polizia di Stato ed agli appartenenti al ruolo dei commissari, in ragione delle qualifiche e delle specifiche competenze in materia;

h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

 

Emendamento n. 2

All'art. 4 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

Per un periodo non superiore ad un anno dall’entrata in vigore dei decreti delegati, è consentito il transito nei corrispondenti ruoli delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 dei dipendenti che, antecedentemente all’entrata in vigore delle norme delegate, appartenevano ai ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi della Polizia di Stato, anche in soprannumero riassorbibile e a mera istanza dei Funzionari interessati, facendo salva l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza, la corrispondenza del livello delle funzioni esercitate e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte che abbiano carattere di continuità in relazione all’incarico ricoperto.