L'attuale
formulazione dell'art. 4 appare non solo del tutto inadeguata al dichiarato obbiettivo
di "una più attenta valorizzazione delle risorse umane", ma
addirittura suscettibile di provocare gravi ed insanabili squilibri all'interno
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel suo complesso.
Innanzitutto l'istituzione dei "ruoli
speciali dei commissari", ingannevolmente presentata come una giusta
riparazione del danno arrecato, attraverso il fallimentare riordino delle
carriere non direttive attuato nel 1995, agli ispettori vincitori di concorso
(cosiddetti "ispettori doc"), risulterebbe in concreto un rimedio
peggiore del male.
Infatti, oltre a non restituire agli
ispettori l'originaria identità professionale, relegandoli piuttosto alla
mortificazione della serie B dei
funzionari, replicherebbe, in danno di questi ultimi, lo stesso meccanismo
perverso di appiattimento e dequalificazione già verificatosi a svantaggio dei
primi con le norme del 1995.
Il personale del ruolo degli ispettori, infatti,
accederebbe al ruolo speciale anche in carenza della necessaria CULTURA UNIVERSITARIA e, soprattutto, in
assenza di adeguate selezioni pubbliche, mentre il funzionario di polizia
esercita, soprattutto in veste di ufficiale di pubblica sicurezza, una serie di
attribuzioni che presuppongono una preparazione giuridica completa, per la
quale il titolo accademico appare non solo indispensabile, ma appena
sufficiente(*).
Per giunta il modello di avanzamento
che si vorrebbe introdurre, basato su concorsi interni, oltre a rappresentare
una corporativa e pericolosa chiusura alla società civile, limitando
l'arruolamento dei funzionari per pubblico concorso, determinerebbe una situazione
paradossale ed obbiettivamente insostenibile: gli attuali funzionari sarebbero d'improvviso raggiunti, se non
addirittura scavalcati (atteso che nel ruolo speciale, meno affollato, le
promozioni alle qualifiche superiori sarebbero più rapide), da quanti, fino al
giorno prima, erano loro gerarchicamente sottoposti!
Alle fulminanti carriere dei nuovi commissari, peraltro, corrisponderebbe un intollerabile
ristagno nelle progressioni degli attuali direttivi, attesa la riduzione delle
dotazioni organiche assegnate ai dirigenti, prevista, in concomitanza con
l'istituzione della dirigenza generale di livello B, per assicurare
l'invarianza della spesa, come esplicitamente affermato dal Prefetto Masone nel
corso della sua audizione parlamentare.
E' di tutta evidenza come da tale situazione deriverebbe, oltre che
l'innesco di un agguerrito contenzioso amministrativo, nel quale potrebbero
essere ben fatti valere diversi rilievi d'incostituzionalità della normativa
delegata, una drammatica frammentazione
della figura del Funzionario di Polizia ed il conseguente insorgere di una
forte demotivazione e conflittualità interna, che di certo non gioverebbe
all'efficienza dei servizi di polizia.
Vi sono
persino delle ragioni di carattere meramente economico per le quali introdurre
i ruoli speciali si rivelerebbe poco conveniente.
Non sarebbe, infatti, in
alcun modo giustificabile l'equiparazione tra i funzionari dei ruoli speciali,
per i quali si prevede l'esclusione dall’esercizio delle funzioni di autorità
locale di pubblica sicurezza e l’accesso alla dirigenza, e quelli dei ruoli
ordinari, che invece tali responsabilità possono essere chiamati ad assumere.
Per lo stesso motivo sarebbe improponibile
estendere ai secondi il trattamento economico dirigenziale, oggi automaticamente
attribuito ai primi dopo quindici anni di servizio, proprio in funzione della
loro naturale progressione verso le qualifiche dirigenziali.
Un equilibrato riordino delle carriere
direttive e dirigenziali, invero, non può prescindere dal rafforzamento dell'unitarietà
e specificità del ruolo dei funzionari.
A tal fine la
soluzione più equilibrata sarebbe estendere ai funzionari dirigenti e
direttivi della Polizia di Stato i princìpi del riordino della carriera
prefettizia, tenuto conto che ad entrambe le categorie è stato tradizionalmente
attribuito un assetto speculare, poiché sono congiuntamente chiamate ad
esprimere, al centro come in periferia, la volontà dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, e quindi dello Stato.
L'emendamento n. 1, che prevede
l'istituzione del ruolo unico dei "Funzionari di pubblica sicurezza della
Polizia di Stato", suddiviso in due qualifiche predirigenziali e in
quattro qualifiche dirigenziali, al quale accederebbero gli attuali direttivi e
dirigenti, soddisferebbe pienamente tale inderogabile esigenza; nel contempo
rappresenterebbe la soluzione ideale al problema degli "ispettori
doc", che transiterebbero nel ruolo dei commissari.
Ove,tuttavia,
tale proposta non fosse accettata, alla luce delle considerazioni
precedentemente illustrate sarebbe necessario quantomeno offrire nuove
prospettive a quei Funzionari che, considerandosi lesi dalle riforme,
desiderassero compiere altre scelte; in tal senso l'unica alternativa
accettabile sarebbe favorirne l'esodo agevolato verso altre Amministrazioni
dello Stato,nelle forme previste dall'emendamento
n. 2, che si propone pertanto unitamente al primo.
(*)ATTRIBUZIONI
ESCLUSIVE DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO
1) R.D. 18.06.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), artt.:
· 1 (Attribuzioni dell’Autorità di P.S.)
· 4 (Rilievi segnaletici)
· 5 e ss. (Esecuzione dei provvedimenti di polizia)
· 8 e ss. (Autorizzazioni di polizia)
· 18 (Facoltà di divieto delle riunioni...)
· 25 (... e delle cerimonie religiose)
· 30 e ss. (Autorizzazioni e controlli in materia di armi)
· 38 (Esenzione dall’obbligo di denuncia di armi)
· 68 (Autorizzazioni in materia di spettacoli, esercizi pubblici ed altre attività)
· 142 e ss. e succ. modif. (Applicazione delle norme sull’ingresso e soggiorno di stranieri)
2) R.D. 6.05.1940 n. 635 (Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.), artt.:
· 1 (Autorità locale di P.S.)
· 3 (Questore)
· 4 (Invio di funzionari nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia)
· 5-6 (Composizione privati dissidi)
· 22 (Assistenza alle riunioni)
· 24 (Scioglimento di riunioni)
· 73 (Porto d’armi senza licenza)
· 84 (Commissione consultiva materie esplodenti)
· 141 (Commissione Prov. Vigilanza Locali pubblico spettacolo)
3) R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), art.:
· 31 (Rimozione o trasferimento di funzionari di P.S. fuori dell’Isola)
4) L. 1° Aprile 1981, n. 121, artt.:
· 14 (Questore)
· 15 (Autorità locale di P.S.)
· 18 (Segretario del Comitato nazionale dell’Ordine e della Sicurezza pubblica)
· 22 (Scuola di perfezionamento)
· 23 (Provenienza dai ruoli del personale civile della carriera direttiva)
· 34 (Delega funzioni di polizia amm.va ai dirigenti dei Commissariati)
· 39 (Attribuzione della qualifica di Ufficiale di P.S.)
· 43 (Trattamento economico):
Þ 1°c, "esclusi i dirigenti"
Þ 7°c, lett. g ,VIII livello bis: rinvio all’art 137, 2° c., L.11 luglio 1980, n.312
Þ 18° c, qualifiche dirigenziali
Þ 21° e 22° c., attribuzione del trattamento economico superiore al 15° e 25° anno di servizio
· 55 (Requisiti per la nomina - Istituto Superiore o laurea -)
· 60 (Attività di insegnamento materie giuridiche)
· 75 (Movimento non autorizzato di reparto)
· 107 (Passaggio ad altre amministrazioni dello Stato)
5) D.P.R. 25.10.1981 n.737 (Regolamento di disciplina), artt.:
· 3 - 4 (Soggetto attivo dell’irrogazione - organo competente)
· 4 (Funzionario quale soggetto passivo)
· 19 (Funzionario istruttore)
6) D.P.R. 24.04.1982 n. 335 (Ordinamento), artt.:
· 3 (Gerarchia)
· 32 (Ruolo dei Commissari - Direzione di uffici o reparti - Funzioni di indirizzo e coordinamento - Preposizione ad uffici o reparti - Addestramento del personale + Compiti di istruzione e formazione)
· 39 (Ruolo dei Dirigenti - Preposizione ad uffici - funzioni vicarie e ispettive)
· 41 (Corso di formazione dirigenziale)
· 45 (Collocamento a disposizione)
· 64 - 65 - 66 (Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi)
· 68 (Consiglio d’amministrazione)
· 70 (Preposizione all’Istituto Superiore)
7) D.P.R. 24.04.1982 n. 338 (Ordinamento ruoli sanitari), artt.:
· 3, lett. i (Possibilità di esercizio della libera professione)
· 4-5 (Attribuzioni particolari)
· 8 (Incarichi temporanei e frequenza scuole di specializzazione)
· 9 (Requisito dell’iscrizione all’albo professionale)
8) D.P.R. 28.10.1985 n.782 (Regolamento di servizio), artt.:
· 7 (Supplenze nella titolarità degli uffici)
· 10 (Titolarità dell’azione disciplinare)
· 29 (Controlli sui servizi)
· 32 (Ordini di reperibilità + obbligo di reperibilità in ragione dell’incarico)
· 33 (Autorizzazione al personale a risiedere fuori della sede di servizio)
· 34 (Divulgazione di notizie d’ufficio)
· 42 - 43 (Ordine e foglio di servizio)
· 45 (Addestramento del personale)
· 49 (Autorizzazione a fruire di alloggio di servizio)
· 58 (Programmazione dei turni di riposo settimanale)
· 59 (Programmazione dei congedi)
· 73 (Proposte di ricompense)
· 74 (Segretario della Commissione per le ricompense)
9) D.P.R. 11.06.1986 n.423 (Scuola di perfezionamento), artt.:
· 2 (Attività)
· 4 - 5 - 6 (Frequentatori)
· 8 (Docenti)
10) L. 10.10.1986 n. 668 (Modifiche alla 121), artt.:
· 1 (Valutazione funzionari r.e.)
· 5 (1° concorso Medici)
11) D. Lgs. 19.09.1994 n.626, artt:
· 2, lett. a (Datore di lavoro)
· 4 - 32 - 35 - 43 - 48 - 52 - 62 - 78 - (Obblighi del datore di lavoro)
· 89 (Sanzioni per il datore di lavoro)
ATTO CAMERA 6249 - testo
attuale
Art.
4.
(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).
Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive, dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1^ aprile 1981, n.121, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1^ aprile 1981, n.121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive, anche per gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni
relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato,
prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per
un'aliquota predeterminata dalle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami
riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente
prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e
conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c)
previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere
temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per
cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in
posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo
determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di
provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione
non coperti, nonché l'invarianza della spesa da attuare anche mediante
riduzione delle dotazioni organiche complessive;
d)
adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento
pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo
conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il
personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche
mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;
e) previsione dell'abrogazione
dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n.668;
f) previsione delle occorrenti
disposizioni transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.
EMENDAMENTI PROPOSTI
ALL'A.C. 6249
Emendamento n. 1
All'art. 4 le lettere
a) e b) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
a) riordinamento del personale dirigente e direttivo
mediante istituzione del ruolo dei
"Funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato", suddiviso
in due qualifiche predirigenziali e in quattro qualifiche dirigenziali, nel
quale sono inquadrati gli appartenenti ai ruoli dei commissari e dei dirigenti
della Polizia di Stato, fino alla qualifica apicale di dirigente generale,
facendo salvi i diritti acquisiti, per anzianità e per meriti, dagli
appartenenti alle qualifiche di commissario, di vice questore aggiunto e di
primo dirigente anche in relazione alla promozione alle qualifiche superiori, e
previsione della qualifica apicale di dirigente generale di livello B, con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico
sviluppo delle carriere e con conseguente rideterminazione del livello
dirigenziale del prefetto avente funzioni di capo della Polizia di Stato-
direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1^ aprile 1981,
n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio
delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della spesa da
attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;
b) previsione che l'accesso alla prima qualifica
dirigenziale dei funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato possa
avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al 20 per
cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale appartenente alle qualifiche predirigenziali dei ruoli operativi,
tecnici e professionali e conseguente determinazione delle relative
disposizioni di raccordo;
f) inquadramento progressivo
nelle prime due qualifiche dei ruoli direttivi, secondo criteri di anzianità,
del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, risultava già appartenente ai ruoli degli ispettori e dei
periti tecnici della Polizia di Stato, previo superamento di un corso-concorso di formazione di durata non inferiore
a nove mesi, con conseguente attribuzione a tale personale delle funzioni
necessarie all'espletamento del servizio, in relazione alla specifica
qualificazione, ad esclusione di quelle dirigenziali e di quelle di autorità di
pubblica sicurezza".
Dopo la lettera f)
sono introdotte le seguenti:
g) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali
e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di
Stato, degli incarichi di direzione e delle relative funzioni da attribuire ai
funzionari della pubblica sicurezza della Polizia di Stato ed agli appartenenti
al ruolo dei commissari, in ragione delle qualifiche e delle specifiche
competenze in materia;
h) previsione delle
occorrenti disposizioni transitorie.
Emendamento n. 2
All'art. 4 dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
Per un periodo non superiore ad un
anno dall’entrata in vigore dei decreti delegati, è consentito il transito nei
corrispondenti ruoli delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 dei dipendenti che, antecedentemente
all’entrata in vigore delle norme delegate, appartenevano ai ruoli dei
Dirigenti e dei Direttivi della Polizia di Stato, anche in soprannumero
riassorbibile e a mera istanza dei Funzionari interessati, facendo salva
l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza, la corrispondenza del livello
delle funzioni esercitate e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le
indennità corrisposte che abbiano carattere di continuità in
relazione all’incarico ricoperto.