Roma, 26 giugno 1999

Prot.0069/99/SN

 

Oggetto: difformità applicative del D.Lgs. 626/94

 

AL MINISTERO DELL' INTERNO - DIPARTIMENTO DI P.S.

 

Con circolare ministeriale nr. 559/LEG/503.031.627 TER del 28 novembre 1996 venivano fornite le prime disposizioni per l'applicazione del D.Lgs.626/94 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) nell'ambito degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato.

Tra l'altro venivano anche individuati i soggetti destinatari degli obblighi spettanti al "DATORE DI LAVORO".

In particolare al punto 5 cpv. 2°, veniva individuato il Dirigente del Compartimento quale "datore di lavoro solo per gli uffici dipendenti aventi sede nella medesima provincia", mentre il cpv. 3° configurava quale "datore di lavoro gli altri dirigenti di ufficio di livello provinciale anche relativamente agli uffici dipendenti aventi sede nella medesima provincia".

A seguito di talune difficoltà applicative ed organizzative rilevate dal Compartimento della Polizia Stradale della Basilicata, l'Ufficio Studi e Legislazione della Direzione per gli Affari Generali del Dipartimento della P.S., con lettera n. 559/LEG/503.031.527 bis datata 11 settembre 1997, forniva alcuni chiarimenti circa l'individuazione della figura del "datore di lavoro" . Più precisamente detto Ufficio affermava che :

1. "al fine in esame non rileva il livello provinciale e la gestione autonoma della Sezione Polizia Stradale".

2. "il datore di lavoro per l'intero Compartimento rimane il Dirigente del Compartimento stesso".

Tale interpretazione, certamente innovativa rispetto alle previsioni della circolare sopra citata, ma comunque da ritenere autentica dato che promana dal medesimo Ufficio, veniva inviata per conoscenza anche alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale.

Infatti il Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera, probabilmente informato del contenuto innovativo della nota esplicativa inviata al Compartimento della Basilicata, adottando addirittura le stessi frasi, con lettera del 22 marzo 1999, diramata a tutte le Zone di Frontiera, ribadiva che le funzioni del datore di lavoro vengono svolte dal Dirigente della Zona per l'intera Zona stessa.

In particolare, in tale circostanza veniva fatto riferimento al D.Lgs. 242/96 che ha modificato ed integrato il D.Lgs 626/94. Infatti l'art. 2 del D.Lgs. 242/96 ha ridefinito la figura del datore di lavoro, richiamando il D.Lgs. 29/1993, individuandolo come "il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia proposto ad un ufficio avente autonomia gestionale".

In tale contesto pare difficile affermare che la Sezione della Polizia Stradale abbia autonomia gestionale!

Ciò premesso, e considerata la difformità di applicazione della normativa in esame venutasi a creare, si ritiene necessario un intervento di codesti Uffici nel senso di una conforme revisione dell'assetto organizzativo imposto dai Dirigenti di alcuni Compartimenti di Polizia Stradale in sede di prima applicazione del D.Lgs. 626/94.

IL CONSIGLIERE NAZIONALE

Dott. Giuseppe Simonelli