Direttive per lorganizzazione dei servizi di polizia giudiziaria
Criteri per il conferimento degli incarichi di vertice dirigenziali
negli uffici interforze del Dipartimento della Pubblica sicurezza
Direttive per il coordinamento e la direzione unitaria previste dall' 6
della legge l° Aprile 1981 n. 121
-
Direttive sui profili organizzativi e funzionali dell'Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia
-
N. 1070/M/22(5)/Gab
VISTI gli artt.5 e 6 della legge I' aprile 1981, n.121 concernenti l'organizzazione dei Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di polizia;
VISTO l'art. 19 della stessa legge relativo alle attribuzioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica;
VISTI i propri decreti in data 22 gennaio 1992, 12 febbraio 1992 e 18 febbraio 1992 recanti direttive per il Coordinamento delle Forze di polizia;
VISTI gli articoli 13 della legge I' aprile 1981, n, 121 e 12, comma 8, del decreto legge 1 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio1991, n.203;
VISTO il proprio decreto in data 26 luglio 1997, con il quale è stato costituito un comitato tecnico a composizione interforze con l'incarico di procedere a verifiche ed eventuali revisioni ordinamentali ed organizzative degli apparati preposti al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed al contrasto della criminalità, comune ed organizzata, nellintento di garantire l'impiego più
razionale delle risorse disponibili;VISTA la proposta di direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare elaborata dal comitato tecnico sopra richiamato;
SENTITO il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica;
DECRETA
Art. 1
Nellallegato documento, che forma parte integrante dei presente decreto, sono fissate le direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare.
Art. 2
Le autorità e gli organi citati nell'allegato al presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.
Roma, 25 marzo 1998
IL MINISTRO
Allegato al D.M. n. 1070/M/22(5)/Gab del 25 marzo 1998
GABINETTO DEL MINISTRO
DIRETTIVE PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA SUL MARE.
I. Obbiettivi.
L'obbiettivo da perseguire è il migliore impiego delle risorse disponibili per l'azione di po1izia sul mare, sia sotto il profilo della razionalizzazione della spesa che sotto quello del perfezionamento e potenziamento dei servizi, tenuto conto del rilievo delle condotte illecite sul mare (contrabbando, traffici di siupefacenti e di armi, emigrazione e immigrazione clandestina, reati finanziari, inquinamento, ecc.) e dell'accresciuta responsabilità dell'Italia a tutela della frontiera esterna comune dei Paesi. aderenti all'accordo di Schengen.
Le esigenze di sicurezza sul mare vanno quindi considerate globalmente e non settorialmente, almeno per la parte rimessa all'azione delle Forze di polizia, pur dovendo riconoscere che, accanto ai compiti ed impegni comuni, vanno altrettanto curati i compiti istituzionali specifici (quali, ad esempio: la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria, la traduzione dei detenuti ed internati in stabilimenti situati in isole, la conseguente vigilanza antievasione, la vigilanza a tutela della pesca e dell'ambiente marino, ecc.), senza trascurare la proiezione sul mare dei compiti istituzionali e di pubblica sicurezza esercitati sulla terraferma.
A tal fine, il concorso della Guardia di Finanza nei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare, per l'importante sviluppo aereo-navale del Corpo, per la natura stessa dei mezzi, idonei ad un impiego multifunzionale, e per gli specifici compiti di vigilanza aereo-navale per fini di polizia assolti dal Corpo stesso, assume un ruolo determinante, insieme ai mezzi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, nell'espletamento di servizi coordinati di controllo dei territorio e di sicurezza generale sul mare.
Va nondimeno riconosciuto la preminente competenza dei Corpo delle Capitanerie di porto per quanto attiene alla vigilanza, ai controlli e agli altri interventi relativi alla sicurezza della navigazione, assumendo rilievo prioritario, fra i compiti di tutela della sicurezza pubblica propri della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quelli derivanti dagli impegni assunti dal nostro Paese in attuazione dell'Accordo di Schengen.
Al fine di potenziare e razionalizzare l'apparato di sicurezza sul mare, per il contrasto dei traffici illeciti, per la tutela della sicurezza pubblica e per le attività di vigilanza della frontiera marittima rimesse agli organi di polizia, l'azione dei Dipartimento e delle Autorità di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia maggiormente impegnate nel settore sarà pertanto improntata alle seguenti direttive.
2. Servizi di controllo coordinato dei territorio sul mare.
Fermi restando i compiti e le relative responsabilità operative di ciascuna Forza di polizia; nonchè l'impiego ne, servizi di ordine e sicurezza pubblica organizzati e diretti a norma delle disposizioni vigenti ed i compiti e le responsabilità delle competenti autorità ( di pubblica sicurezza, da un lato, per quanto concerne i servizi di controllo coordinato del territorio e di ordine è sicurezza pubblica; e dell'autorità marittima, dall'altro, per specifiche attività di sicurezza della navigazione e soccorso in mare), le risorse navali della Guardia di Finanza concorrono con quelle della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri all'espletamento di servizi coordinati di controllo del territorio e di sicurezza delle frontiere marittime sul mare, nell'ambito delle pianificazioni operative predisposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge n. 121 del 1981, e delle conseguenti direttive.
Le direttive prevederanno, fra l'altro, che le segnalazioni di immediato interesse operativo siano effettuate mediante apposito canale radio riservato a tale specifico scopo, per pervenire al questore ed agli organi di polizia competenti per l'intervento costiero o a terra, in relazione alla pianificazione degli ulteriori servizi di controllo del costiero o a terra, in re territorio.
Per i servizi di rilievo regionale o comunque ad ampio raggio d'azione, le occorrenti pianificazioni saranno promosse dai Prefetti aventi sede nel capoluogo di regione costiera, o da Prefetto all'uopo delegato, d'intesa con i Prefetti delle province costiere, sentite apposite conferenze di servizio, con l'intervento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dei Comandanti di livello almeno provinciale della Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dei funzionari o ufficiali preposti ai servizi di polizia sul mare.
Per i servizi di rilievo provinciale, esse saranno promosse dai Prefetti delle province costiere, sentiti i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui pure partecipano, se esistenti, i funzionari o ufficiali preposti ai servizi di polizia sul mare.
Nella pianificazione dovrà essere specificamente indicata la forza navale impiegata, che assume la responsabilità operativa del servizio assegnato, tenuto conto del carattere polifunzionale dello stesso, con l'indicazione, per ciascuna, del tratto di mare da vigilarsi e della durata del servizio.
Nei casi in cui occorre potenziare i servizi sarà richiesto l'ulteriore concorso, prioritariamente, dei mezzi navali della Guardia di Finanza, e, successivamente, se necessario, del Corpo delle Capitanerie di Porto o della Marina Militare.
3. Pianificazione logistica e finanziaria
Nell'ambito della pianificazione logistica e finanziaria promossa dall'Ufficio per il Coordinamento e la pianificazione, saranno specificamente esaminate:
Nel medesimo ambito o in altro, comunque "interforze", previsto dalle leggi di potenziamento tecnico-logistico, saranno inoltre esaminate le possibilità di incremento coordinato delle risorse.
VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
VISTO, in particolare, larticolo 17 della legge n. 121/1981, sopra richiamata, che attribuisce al Ministro dellInterno la competenza ad emanare, nellesercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, direttive per lorganizzazione dei servizi di polizia giudiziaria ;
VISTO larticolo 8 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;
VISTO il proprio decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 7 dicembre 1996, con il quale sono stati determinati i compiti e le articolazioni del Servizio Centrale Operativo e dei Centri Criminalpol della Polizia di Stato, rispettivamente servizio centrale e servizi interprovinciali destinati ad assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata;
CONSIDERATA la necessità di assicurare, nellambito della Polizia di Stato, nonché fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze, dellArma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, un efficace supporto allazione di contrasto della criminalità svolta dalle corrispettive strutture territoriali, al fine di evitare dispersioni di informazioni ed eventuali sovrapposizioni di intervento e di garantire un ottimale impiego delle risorse disponibili;
CONSIDERATA, altresì, lesigenza di più intese e funzionali forme di coordinamento, tra i servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dellArma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, ferme restando le competenze attribuite alle autorità giudiziarie dal codice di procedura penale.
DECRETA
Articolo 1
In conformità ai rispettivi ordinamenti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed i Comandi Generali dellArma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza promuovono ladozione di modifiche ai provvedimenti di organizzazione relativi ai rispettivi servizi centrali ed interprovinciali istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 199 1, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'osservanza dei seguenti criteri fondamentali:
a) attribuzione ai servizi centrali di compiti di analisi di raccordo informativo e di supporto tecnico-logistico relativamente alle attività investigative svolte dai interprovinciali in materia dì contrasto della criminalità organizzata.
b) conferimento ai servizi interprovinciali dei compiti informativi, investigativi ed operativi relativi alle finalità di cui al richiamato articolo 12 del decreto - legge n.152/1991 prevedendo il loro inserimento, quali strutture specializzate, nell'ambito dei comandi territoriali ovvero dei servizi di polizia giudiziaria esistenti presso gli uffici periferici delle sedi ove sono istituite le Procure distrettuali antimafia;
c) individuazione delle forme e delle modalità necessarie per assicurare il coordinamento, ai fini informativi ed investigativi, tra i servizi centrali ed interprovinciale delle Forze di Polizia e tra questi e gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti nelle rispettive organizzazioni.
Art.2
Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed i Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sono incaricati dell'attuazione del presente decreto.
Roma, 25 marzo 1998
IL MINISTRO
N. 1070M22(3)/Gab
VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
VISTO il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, dei
16 ottobre 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'organizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;VISTI la legge 15 gennaio 1991, n. 16
, istitutiva della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, così come integrata dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 653, e il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, dei 15 giugno 1991, relativo ai criteri di preposizione ai servizi ed alle divisioni in cui si articola la Direzione medesima;VISTI il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
, convertito nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, istitutivo della Direzione Investigativa Antimafia, ed i propri decreti in data, rispettivamente, 8' febbraio e 30 marzo 1994, con i quali sono stati stabiliti, tra laltro, i criteri di preposizione al servizi, uffici, centri operativi e divisioni della Direzione Investigativa Antimafia ed istituita la figura del secondo vice direttore delle stessa Direzione;VISTO il decreto del Presidente della repubblica Il giugno
1986, n. 423, recante approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia;VISTI i propri decreti, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 26 maggio 1995, 22 marzo 1994 e 21 febbraio 1996, concernenti, rispettivamente, i criteri di preposizione al Servizio Centrale di protezione nonché alle divisioni in cui lo stesso si articola; l'istituzione e i criteri di preposizione alle divisioni SI.RE.N.E. e N.SIS/Schengen, costituite rispettivamente nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia; l'istituzione ed i criteri di preposizione all'Unità Nazionale Europol costituita nell'ambito della Direzione centrale della Polizia Criminale;
VISTO il proprio decreto in data 26 luglio 1997, con il quale è stato costituito un comitato tecnico a composizione interforze con l'incarico di procedere a verifiche ed eventuali revisioni ordinamentali ed organizzative degli apparati preposti al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed al contrasto della criminalità comune ed organizzata, nell'intento di garantire limpiego più razionale delle risorse disponibili;
VISTA la proposta di direttive elaborate dal comitato tecnico sopra richiamato;
SENTITO il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica;
RAVVISATA l'opportunità di integrare i criteri di preposizione agli incarichi di vertice e dirigenziali degli uffici a composizione interforze dei Dipartimento della Pubblica Sicurezza previsti dalla normativa attualmente in vigore. al fine di garantire un'equa distribuzione degli incarichi stessi tra le diverse Forze di Polizia.
DECRETA
Art. 1
Nel documento allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono fissati i criteri per il conferimento degli incarichi di vertice e dirigenziali negli uffici a composizione interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Art. 2
Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è incaricato di curare l'attuazione dei criteri indicati nell'allegato documento.
Roma 25 marzo 1998
IL MINISTRO
Allegato al D.M. n. 1070M22(3)/Gab del 25 marzo 1998
GABINETTO DEL MINISTRO
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI VERTICE E DIRIGENZIALI NEGLI UFFICI INTERFORZE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Le strutture dipartimentali interforze per le quali è previsto che l'incarico di vertice, a livello di Dirigente Generale o grado equiparato, possa essere attribuito ad un appartenente all'Arma dei Carabinieri o al Corpo della Guardia di Finanza sono:
1. la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.);
2. la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.);
3. la scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.
Sulla base delle indicazioni desumibili dal dettato normativo, il meccanismo di conferimento dell'incarico di vertice è improntato ai seguenti criteri:
rotazione delle 3 Forze di polizia nell'incarico di direzione di ognuna delle strutture;
equilibrata distribuzione degli incarichi stessi, di modo che ogni Forza di polizia esprima tendenzialmente il vertice di una delle 3 strutture;
permanenza nell'incarico che coniughi la necessità di turnazione con quella di continuità di direzione (mandato di massima triennale, prorogabile di un anno, e comunque non inferiore a 2 anni);
scelta dei Dirigente operata in ragione della tipicità dei requisiti soggettivi, così da assicurare un significativo apporto professionale;
attribuzione delle funzioni vicarie ad un dirigente di Forza di polizia diversa da quella che esprime il vertice della struttura.
L'esigenza di un più completo equilibrio dei sistema, nonché le indicazioni fornite dalla prassi, suggeriscono di considerare in un unico contesto anche i criteri relativi all'attribuzione delle altre finzioni dirigenziali (comprese quelle di Vice Direttore, laddove previste) ad Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Le strutture dipartimentali interessate, a livello di Dirigente Superiore o equiparato, sono:
1. Servizio Centrale di Protezione - Direttore (è prevista l'alternanza al suo vertice tra un Dirigente Superiore della Polizia di Stato ed un Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri);
2. D.C.S.A. - Direttori dei Servizi (Dirigenti Superiori della Polizia di Stato e Generali di Brigata dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
3. D.I.A. - Vice Direttori, Direttori dei Reparti e Direttore dell'Ufficio Ispettivo (Dirigenti Superiori della Polizia di Stato e Generali dì Brigata dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.);
4. Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia - Direttori dei Servizi (il Servizio Affari Generali è retto da un Dirigente Superiore o Ufficiale di grado equiparato delle Forze dì polizia o dell'Amministrazione Civile dellInterno; al Servizio Studi e Ricerche è preposto un Dirigente Superiore o un Ufficiale di grado equiparato delle Forze di polizia),
5. Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia - Direttori di Servizio
Al livello di Primo Dirigente o equiparato:
1. Divisione SIRENE - Direttore (Primo dirigente della Polizia di Stato o Ufficiale di grado equiparato dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza);
2. Unita Nazionale Europol - Direttore (Primo dirigente della Polizia di Stato o Ufficiale di grado equiparato dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza);
3. Divisione N.SIS/SCHENGEN - Direttore (Primo dirigente dei ruoli tecnici della Polizia di Stato o un Ufficiale di grado equivalente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza);
4. Servizio Centrale di Protezione - Direttori delle Divisioni I, II e III (Primo dirigente della Polizia di Stato o un Ufficiale di grado equivalente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, ovvero, dove ritenuto necessario un Vice Prefetto Ispettore dell'Amministrazione Civile dellInterno);
5. D.C.S.A. Direttori di Divisione (Primo dirigente della Polizia di Stato o Ufficiale di grado equiparato dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza);
6. D.I.A. - Ufficio di Gabinetto, Ufficio dei personale, Ufficio addestramento, Ufficio informatica, Ufficio supporti tecnico-investigativi, Divisioni dei 3 Reparti, Centri Operativi (Primo dirigente della Polizia di Stato o Ufficiale di grado equiparato dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza)
7. Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia - Direttori di Ufficio;
8. Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia -Direttori di Divisione.
Per tutti i summenzionati incarichi si applicano i seguenti criteri, in parte desunti in via analogica dalle disposizioni normative relative alla D.C.S.A ed alla D.I.A.:
specifica competenza ed esperienza tecnico - professionale;
rotazione negli incarichi, anche al fine di realizzare una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni;
attribuzione degli incarichi anche in ragione dei concreti apporti forniti dalle singole Forze di polizia negli specifici settori;
equilibrata distribuzione degli incarichi, così da assicurare, comunque, una reale composizione interforze dell'ufficio;
permanenza nell'incarico 'per una durata tale da coniugare la necessità di turnazione con quella di continuità di direzione (mandato di massima triennale, prorogabile di un anno, e comunque non inferiore a 2 anni);
conferimento degli incarichi, ove possibile, con modalità e tempi tali da. assicurare la necessaria stabilità della struttura.
N. 1070.M/22(1)/Gab
VISTI gli artt. 5 e 6 della legge 1° aprile 1981, n.121 concernenti l'organizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il coordinamento e la direzione unitaria delle forze di polizia;
VISTO l'art. 19 della stessa legge relativo alle attribuzioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica;
VISTI i propri decreti in data 22 gennaio 1992, 12 febbraio 1992 e 18 febbraio 1992, recanti direttive per il coordinamento delle
Forze di polizia;VISTI gli articoli 13 della legge I' aprile 1981, n. 121 e 12, comma 8, del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203,VISTO il proprio decreto in data 26 luglio 1997, con il quale è stato costituito un comitato tecnico a composizione interforze con l'incarico di procedere a verifiche ed eventuali revisioni ordinamentali ed organizzative degli apparati preposti al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed al contrasto della criminalità, comune ed organizzata, nell'intento di garantire l'impiego più
razionale delle risorse disponibili;VISTA la proposta di direttive per il coordinamento e la direzione unitaria previste dell'art. 6 della legge I' aprile 1981, n. 121 elaborata dal comitato tecnico sopra richiamato;
SENTITO il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
DECRETA
Art. 1
Nell'allegato documento, che forma parte integrante del presente decreto, sono fissate le direttive per il coordinamento e la direzione unitaria previste dall'art. 6 della legge I' aprile 1981, n. 121.
Art. 2
Le autorità e gli organi citati nell'allegato al presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.
Roma. 25 marzo 1998
IL MINISTRO
Allegato al D.M. n. 1070/M/22(1)/Gab del 25 marzo 1998
GABINETTO DEL MINISTRO
DIRETTIVE PER IL COORDINAMENT0 E LA DIREZIONE UNITARIA PREVISTE DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE l° APRIILE 1981. N. 121
1. Principi generali.
A fini di un più razionale ed efficace impiego delle risorse destinate ai servizi di ordine e sicurezza pubblica e per un migliore coordinamento delle Forze di polizia, l'Ufficio per H Coordinamento e la Pianificazione dei Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della L. 121/81, elabora annualmente scherni di pianificazioni nei settori sottoindicati.
Tali pianificazioni sono presentate dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono al Ministro dell'Interno per il conseguente esame da parte del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Le pianificazioni sono adottate con decreto dei Ministro dell'Interno.
2. Pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle Forze di polizia e relativi servizi tecnici.
La pianificazione della dislocazione dei presidi mira a realizzare una più razionale presenza sul territorio delle Forze di polizia a competenza generale nonchè - in relazione al previsto concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica - della Guardia di Finanza, secondo criteri che tengano conto, in un quadro di riferimento unitario delle esigenze di tutto il territorio nazionale e delle risorse complessivamente disponibili. Per la Guardia di Finanza vale il principio per cui la relativa dislocazione territoriale deve correlarsi alle specifiche finalità istituzionali del Corpo.
Tale pianificazione è elaborata tenendo conto sia delle pianificazioni operative delle singole Forze di polizia, sia delle proposte avanzate dai Prefetti sentiti i Comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica, previa individuazione, da parte dell'Ufficio per H Coordinamento e la Pianificazione, di specifici indicatori dei fattori rilevanti ai fini dell'adeguamento dell'articolazione territoriale delle Forze di polizia.
L'elaborazione della pianificazione generale annuale deve attenersi al seguenti criteri direttivi:
a) assicurare H potenziamento delle dotazioni organiche del personale dei presidi territoriali di polizia già esistenti, tenendo presente che a tale potenziamento deve provvedere la Polizia di Stato per le esigenze dei capoluoghi di provincia e l'Arma dei Carabinieri per quelle degli altri comuni;
b) garantire che l'istituzione di nuovi presidi territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri escluda duplicazioni, prevedendo la loro dislocazione, rispettivamente, nei capoluoghi di provincia e negli altri comuni. E Ministro dell'Interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, anche in difformità ai criteri sopra enunciati, potrà disporre per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica l'istituzione di Commissariati di Pubblica Sicurezza distaccati ovvero di Compagnie e Stazioni dell'Arma dei Carabinieri.
Si procede all'istituzione dei nuovi presidi secondo le procedure previste negli ordinamenti delle singole Forze di polizia;
c) programmare il rinforzo dei presidi territoriali per far fronte a prevedibili esigenze temporanee (di tali rinforzi si tiene conto, per gli eventuali provvedimenti definitivi, nel quadro della successiva pianificazione annuale);
d) prevedere procedure di revisione delle pianificazioni per fronteggiare situazioni emergenti.
3. Pianificazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini di una più efficace tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di un razionale impiego delle risorse, l'elaborazione della pianificazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica concernenti l'attività di prevenzione e di controllo dei territorio viene effettuata previa analisi delle informazioni comunque disponibili, fornite anche dalle Forze di polizia, e del patrimonio informativo della Banca Dati Interforze.
I Prefetti, sentiti i Comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica, adottano conseguentemente concrete determinazioni per la verifica ed il sistematico adeguamento dei piani coordinati di controllo dei territorio, da integrare ove ritenuto necessario e previe intese con i Sindaci, con l'apporto dei di corpi polizia municipale.
L'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione cura la standardizzazione delle metodologie di trattamento dei dati da parte delle singole Forze di polizia e, per la migliore circolari delle informazioni, assicura attraverso il CED, con apposite procedure informatiche, la disponibilità a livello provinciale dei dati di interesse locale concernenti i reati, in modo da consentire il rilevamento quotidiano delle variazioni statistiche essenziali.
4. Pianificazione finanziaria e dei servizi logistici ed amministrativi di carattere comune alle Forze di polizia.
Ai fini delle pianificazioni dei settore, l'Ufficio per H Coordinamento e la Pianificazione promuove l'individuazione di servizi amministrativi e logistici suscettibili di uso comune da parte delle Forze di polizia, in modo da realizzare risparmi di risorse da destinare a priorità operative.
L'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione, inoltre, esamina e propone obiettivi comuni di spesa e coordina le pianificazioni per l'impiego di stanziamenti finanziari su capitoli di bilancio del Ministero dell'Interno destinati a specifiche esigenze di potenziamento.
N. 1070 M22(2)/Gab
VISTI gli artt.5 e 6 della legge I' aprile 1981, n.121 concernenti l'organizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di polizia;
VISTO l'art. 19 della stessa legge relativo alle attribuzioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica;
VISTI i propri decreti in data 22 gennaio 1992, 12 febbraio 1992 e 18 febbraio 1991 recanti direttive per il coordinamento delle Forze di polizia;
VISTO il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei Tesoro, del 30 marzo 1989, concernente, tra l'altro, l'organizzazione dell'Ufficio per il Coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia,
VISTO il proprio decreto in data 26 luglio 1997, con il quale è stato costituito un comitato tecnico a composizione interforze con l'incarico di procedere a verifiche ed eventuali revisioni ordinamentali ed organizzative degli apparati preposti al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed al contrasto della criminalità, comune ed organizzata nell'intento di garantire l'impiego più razionale delle risorse disponibili;
VISTA la proposta di direttive sui profili organizzativi e funzionali dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia elaborata dal comitato tecnico sopra richiamato;
SENTITO il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica,
DECRETA
Art. 1
Nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto, sono fissate le direttive sui profili organizzativi e funzionalì dell'Ufficio per il Coordinamento e
la Pianificazione delle forze di Polizia.Art 2
Con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei Tesoro, si provvederà, ai sensi dell'art. 5. comma 7, della legge 1° aprile 1981, n.121, a definire il numero e le competenze delle articolazioni dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia.
Art. 3
Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è incaricato di dare attuazione al presente decreto.
Roma, 25 marzo 1998
IL MINISTRO
Allegato al D.M. n. 1070M22(2)/Gab del 25 marzo 1998
GABINETTO DEL MINISTRO
DIRETTIVE SUI PROFILI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA
1.L'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, quale articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, svolge compiti in materia di pianificazione delle risorse, di mantenimento e sviluppo delle relazioni internazionali e di sistema informativo interforze.
Per le funzioni attribuite, l'Ufficio si configura quale struttura di staff, a composizione mista, articolato secondo un modello organizzativo flessibile per consentire al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza l'espletamento dell'attività propositiva nelle specifiche materie.
La rivitalizzazione del suo ruolo va perseguita mediante:
- la revisione della sua articolazione interna;
- l'assegnazione di personale altamente qualificato, selezionato attraverso meccanismi ancorati a criteri di professionalità;
- il ricorso a moduli di lavoro tematici, permanenti o transitori, direttamente riferiti ai singoli settori di pianificazione;
- l'apporto di esponenti delle varie Amministrazioni con particolare competenza nelle materie da trattare.
2. L'assetto organizzativo dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione è individuato, con la procedura indicata all'art. 5, comma 7, della legge I' aprile 1981 n. 12 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) accorpamento delle funzioni in tre aree omogenee di attività:
1) pianificazioni e connesse attività di studio e
ricerca;
2) sistema informativo interforze;
3) relazioni internazionali;
b) all'interno delle singole aree di attività, corrispondenti a livelli di funzione di dirigente superiore o equiparato, possono essere individuate ulteriori articolazioni in numero adeguato alle specifiche esigenze di funzionalità e può essere previsto, alle dipendenze del Direttore dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione, un ufficio di segreteria per gli affari generali e del personale.
3. I contingenti di personale da assegnare all'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione secondo la procedura e con i criteri di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 121181, sono definiti in modo tale da assicurare un'equilibrata partecipazione, in ciascuna delle aree di attività individuate ai sensi del par. 1, in particolare di personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, della Polizia di Stato,dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Tale personale è individuato secondo rigorosi requisiti di professionalità preventivamente determinati, d'intesa tra le Amministrazioni interessate, in relazione agli specifici settori di impiego.
Le funzioni dirigenziali, fermi restando i criteri di rotazione approvati con decreto del Ministro dell'Interno in pari data, e tenuto conto della presenza di personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, sono attribuite valorizzando in ogni caso, in relazione agli specifici contenuti delle materie da trattare e della loro incidenza sull'organizzazione e sul funzionamento delle singole Forze di Polizia, la competenza tecnico-professionale.
4. Fermo restando quanto previsto nelle direttive di cui al decreto del Ministro dell'Intemo in pari data, con le quali sono stati fissati i principi generali, le finalità ed i contenuti delle pianificazioni in materia di ottimizzazione delle risorse, l'attività istruttoria delle pianificazioni si compone di una fase preparatoria e di un'altra di confronto e di elaborazione: la prima, svolta dalla componente interna dell'Ufficio, ha carattere preliminare ed è finalizzata alla predisposizione della base centrale conoscitiva necessaria; la seconda è effettuata con il contributo di rappresentanti, esterni all'Ufficio, designati dalle Amministrazioni interessate per prospettare le indicazioni ricevute dalle rispettive Amministrazioni, al fine di realizzare la migliore convergenza possibile.
Le riunioni sono indette dal Direttore dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione e possono avere, a seconda dell'oggetto, diversa durata e composizione.
5. Per le finalità di mantenimento e sviluppo dei rapporti di cooperazione a livello bilaterale, comunitario ed internazionale nel settore della sicurezza pubblica, l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione:
a) cura il coordinamento delle iniziative di carattere intenzionale facenti capo agli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed alle singole Forze di Polizia, attivandone e sollecitandone il concorso nei vari settori di cooperazione tecnico-operativa;
b) riceve ed analizza il materiale documentale afferente allo sviluppo delle iniziative di cooperazione in corso;
c) effettua studi ed analisi sullo stato dei rapporti di cooperazione internazionale, elaborando eventuali ipotesi migliorative ed individuando le iniziative da -Sviluppare, anche sulla base delle proposte di altre strutture -dipartimentali e delle singole Forze di Polizia.
6. Per la migliore attuazione del modello organizzativo sopra delineato - che presuppone la presenza e la partecipazione di personale interforze e del l'Amministrazione Civile dell'Interno motivato nel perseguimento degli obiettivi del coordinamento - nonchè allo scopo di assicurare la necessaria interazione ed integrazione tra le diverse componenti di personale all'interno delle strutture dipartimentali a composizione mista, la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia promuove attività di studio nel settore del coordinamento e cura, anche attraverso appositi seminari, la formazione specialistica e l'aggiornamento del personale dirigente e direttivo in servizio presso gli uffici interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
L'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione formula indirizzi per la realizzazione di momenti formativi comuni per il personale impegnato negli organismi interforze.