31-7-98 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 255.

Regolamento recante disciplina per il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato al servizio Ispettivo presso le direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell’articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con provvedimenti distinti per ogni singola regione, può emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, bandi di mobilità volontaria su base regionale, ai fini dell’immissione di personale nei ruoli delle direzioni del lavoro – settore e servizi ispettivi provenienti da altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

  1. I bandi di mobilità sono finalizzati all’immissione delle unità di personale, distinte per livelli, nei limiti delle vacanze esistenti negli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996.
  2. Nella individuazione delle vacanze si tiene conto dei posti già oggetto di concorsi emanati o in via di espletamento.

 

Art. 3.

  1. I bandi di mobilità su base regionale prevedono:
  1. il numero dei posti disponibili distinti per ogni livello e per ogni singola regione, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 2;
  2. il titolo di precedenza per coloro che già prestano servizio in uffici delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella stessa regione;
  3. i titoli di studio richiesti per ogni singolo livello (laurea o diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico)
  4. gli eventuali titoli di specializzazione o qualificazione professionale.

Art. 4

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sulla base della corrispondenza tra la qualifica funzionale di provenienza con. quella prevista nel bando, procede, attraverso apposite commissioni, nominate ai sensi del a decreto del. Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, alla formazione ed approvazione delle graduatorie degli aspiranti, distinte per regioni, e previa fissazione dei punteggi relativi ai requisiti secondo il seguente ordine di priorità;

a) titoli di studio, dì formazione e di aggiornamento professionale

b) anzianità complessiva di servizio.

2. A parità di punteggio hanno precedenza gli aspiranti che si trovano già in posizione di comando, di distacco, o fuori ruolo presso le direzioni del lavoro della stessa regione.

Art. 5.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione delle graduatorie le procedure di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 8O, e provvede all'assegnazione della sede nell'ambito regionale, secondo la predetta graduatoria e fino alla concorrenza dei posti vacanti individuati nel bando di mobilità, dandone comunicazione agli interessati ed alle amministrazioni di provenienza.

2. E’ consentita la compensazione, dei posti tra più regioni e previo consenso degli interessati. In assenza di compensazione si provvede alla restituzione del personale interessato all'amministrazione di provenienza.

Art. 6.

1.L'inquadramento definitivo del personale interessato nelle qualifiche funzionali dell’ordinamento del Ministero dei lavoro o della previdenza sociale è effettuato sulla base del confronto dei contenuti professionali del profilo posseduto nell'amministrazione di provenienza e a seguito di un corso di formazione cui gli interessati sono tenuti a partecipare.

2. In caso di mancato superamento del corso gli interessati sono restituiti amministrazione di provenienza.

Art.7

1. I corsi dì formazione di cui all'articolo 6 sono diretti all'acquisizione della professionalità propria delle funzioni ispettive. Essi devono avere durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi, tenendo conto della qualifica funzionale e del profilo professionale dei diversi posti da coprire. Le modalità dei corsi sono determinate con un provvedimento successivo alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4 tenendo conto dei livelli, dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali posseduto dagli interessati.

2. I percorsi formativi devono prevedere formazione in aula e formazione sul campo in affiancamento ad ispettori già in servizio.

3. Al termine di ogni corso è previsto un colloquio finale di idoneità, il cui esito comporta altresì l'attribuzione della qualifica ispettiva.

Art. 8.

1. L'inquadramento economico avviene con l'attribuzione dei corrispondente livello retributivo oltre alla retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente i e ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza.

2. Le disposizioni del presento regolamento non comportano oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e dì farlo osservare.

Dato a Roma. addì 24 giugno 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREU, Ministro dei lavoro e della previdenza Sociale

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

CIAMPI, Ministro del tesoro, dei bilancio – della programmazione economica

 

Visto il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 1998

Atti di Governo, registrato n.113, foglio n.24.