LA RIFORMA DEL SISTEMA SICUREZZA
DISEGNATA DALL'A.S. 2793TER-B: PROSPETTIVE E PERICOLI
1) CANCELLATE LE CONQUISTE DEMOCRATICHE SANCITE DALLA LEGGE
121/81
Appena vent'anni or sono, la legge 1 Aprile 1981 n.121,
disciogliendo il "Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza" per
rifondarlo come "Polizia di Stato" civile, moderna e
democratica, aveva individuato nel Ministro dell’Interno l’Autorità di Pubblica
Sicurezza a livello nazionale e nel binomio Prefetto - Questore le due Autorità
a livello provinciale (la prima per le scelte politico-amministrative e la
seconda per le scelte operative sul territorio).
Era stata in tal modo compiuta un’inequivocabile scelta di campo,
condivisa in tutti i paesi di consolidata democrazia: la funzione di polizia, attraverso la quale lo Stato deve assicurare ai
cittadini l’ordine e la sicurezza pubblica, deve essere CIVILE.
La compartecipazione di tutte le Forze dell’Ordine (come di ogni
altra realtà rappresentativa degli interessi dei cittadini) alle scelte
concrete sulla sicurezza era stata comunque garantita attraverso organi
collegiali consultivi, i Comitati per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.
Oggi, in controtendenza con la precedente riforma, con
nostra civiltà giuridica e con l'orientamento assunto in materia da tutti gli
stati europei, si vuole riportare indietro l'orologio e surrettiziamente rimilitarizzare
la funzione di polizia, attraverso un'iniziativa legislativa palesemente
frutto di pressioni lobbistiche denunciate anche in Parlamento, che stravolge
il sistema della sicurezza interna e della Difesa esterna dello Stato e
rappresenta un grave minaccia per gli equilibri istituzionali della
Repubblica.
Si tratta dell'Atto Senato 2793Ter-bis, ormai prossimo
all'approvazione definitiva, riduttivamente portato a conoscenza dall'opinione
pubblica come il "provvedimento
riguardante l'autonomia dei Carabinieri" e che invece investe tutte le
Forze di Polizia e Armate, proponendo un modello che non ha eguali nel
mondo.
2) I FATTORI DI SQUILIBRIO INTRODOTTI NEL
SISTEMA SICUREZZA
a)
L'eccessiva concentrazione dei poteri nelle mani dell'Arma dei carabinieri.
Il testo
normativo in questione accresce
smisuratamente l'autonomia dell'Arma dei Carabinieri ed il suo potere di
controllo sulle altre istituzioni, in maniera inaccettabile ed
incoerente con una visione dello Stato nella quale il bilanciamento dei poteri
costituisce fondamento e garanzia di
libertà.
Scendendo nel
dettaglio, non può non rilevarsi la macroscopica anomalia secondo cui l’art. 1, lett. a) del provvedimento,
nel definire i compiti dell’Arma dei Carabinieri, finisca per qualificare come “militare” perfino
quello della “salvaguardia delle libere
istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica
calamità” ed il “concorso alla ricostituzione
dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in
missioni di supporto di pace”.
Il corollario di
tale inquadramento è che anche per queste materie, fino ad oggi attribuite alla
responsabilità del Ministro dell’Interno, Autorità nazionale di Pubblica
Sicurezza, la competenza si sposta sul “Ministero
della Difesa, con dipendenza del Comandante generale dell’Arma dal Capo di
Stato maggiore della difesa”.
Orbene,
considerato che:
- i compiti elencati dal richiamato articolo 1 si assommeranno
a quelli che ancora residuano dal Regio Decreto 14 giugno 1934 n. 1169 ed agli
altri che le vigenti normative speciali attribuiscono all’Arma dei Carabinieri;
- la stessa già dispone di nuclei “specializzati” e non
funzionalmente dipendenti dal Ministero dell’Interno presso la Banca
d’Italia (Vigilanza e scorta e Nucleo operativo antifalsificazione monetaria),
il Ministero della Sanità (NAS – Nuclei antisofisticazioni e sanità), il Ministero dell’Ambiente (NOE –
Nucleo operativo ecologico), il Ministero per i beni culturali (TPA – Tutela
patrimonio artistico), il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali (TNCA – Tutele norme comunitarie e agroalimentari) e il Ministero del
lavoro (NIL – Nucleo Ispettori del lavoro), oltre a quei nuclei che sono posti
alle dirette dipendenze del Ministero degli Esteri (vigilanza presso le sedi e
le rappresentanze diplomatiche) e del Ministro della Difesa per l’assolvimento
di funzioni strettamente militari;
- l'organico dell'Arma dei Carabinieri supera di almeno
30.000 unità quello della Polizia di Stato e, dopo la soppressione della leva
obbligatoria e l’adozione di un modello di Difesa “professionale”, risulterà
superiore più del doppio a quello dello stesso Esercito;
- in virtù sempre dell'articolo 1 comma 2 lettera c), l'Arma,
già ora evidentemente connotata da estrema chiusura, impermeabilità e mancanza
di trasparenza, si doterà di Commissioni di avanzamento composte soltanto da
propri ufficiali (escludendo quelli delle altre Forze Armate), diventando di
fatto completamente AUTOREFERENZIALE.
si
rileva agevolmente come questa legge, oltre ad accrescere surrettiziamente il
numero dei “compiti militari” e a spossessare il Ministro dell’Interno delle
sue competenze, realizzerà una concentrazione di prerogative e competenze, civili e militari, nelle mani di
un solo CORPO MILITARE che non ha
eguali in altri Paesi di consolidata democrazia.
Al riguardo,
sarebbe interessante che, prima di decidere, le Commissioni I e IV facessero
compiere studi comparatistici sulle legislazioni in materia vigenti negli altri
paesi occidentali.
Pur non volendo
giungere all’estremo degli Stati Uniti, ove l’impiego dei militari in Ordine
pubblico deve essere formalmente disposto, solo per casi prestabiliti ed
eccezionali, dal Presidente, si constaterà che l'Italia, con questa normativa,
si sta sensibilmente e pericolosamente allontanando dall'Europa. In nessuna
Democrazia “occidentale” una “quarta” Forza Armata ha compiti di controllo
sulle altre Forze armate e, nel contempo, tanta autonomia nel campo della
“sicurezza civile” del Paese.
b)
l'appiattimento e la dequalificazione della Polizia di Stato
Mentre
sovradimensiona abnormemente il ruolo dell'Arma dei carabinieri, l'A.S.
2793Ter-bis, in maniera speculare e contrapposta, pone le premesse per un
ulteriore svilimento della Polizia di Stato.
Invero, già ora
la Legge 121/81 individuando le competenze della Polizia di Stato, non si cura
di ritagliarle ambiti esclusivi o preferenziali di intervento; a ben vedere,
infatti, la formula generica dell’articolo 24[1]
elenca compiti che sono, di fatto, comuni a tutte le forze di polizia, comprese
quelle municipali.
Il risvolto
pratico di questa condizione di
“identità denegata” è una situazione di continua incertezza operativa ed
una grave dispersione delle risorse.
Lungi dal risolvere questo problema, il
provvedimento discusso, con un imprevedibile "colpo di spugna",
all'art. 6 prevede l'abrogazione
dell'articolo 34 della legge 121/81, relativo alle cosiddette
"Specialità" della Polizia di Stato (Polizia Stradale, Ferroviaria,
Frontiera e Postale), rinviandone la
disciplina ad un'emananda norma regolamentare, una norma di rango secondario,
dunque, sulla cui formulazione il Parlamento ben poco potrà sindacare.
Ulteriore "iniezione
letale"praticata alla Polizia di Stato è poi la delega "in
bianco" (talmente generica da suscitare forti dubbi di legittimità in
relazione all'art. 76 Cost.) rilasciata al Governo per l'istituzione dei “Ruoli speciali dei Commissari”, ovvero
di ruoli “paralleli” a quelli degli attuali direttivi della Polizia, ai quali
si vorrebbero far accedere gli appartenenti alle qualifiche subordinate privi DI CULTURA UNIVERSITARIA e mediante procedure concorsuali esclusivamente interne (peraltro dichiarate
incostituzionali con sentenza 1/99 della Suprema Corte).
Anche questa scelta risulta in drammatica contraddizione
con l'esigenza, ormai universalmente avvertita come obbiettivo prioritario
nella riforma dello Stato, di affidare
la gestione della cosa pubblica ad una classe dirigente selezionata secondo
criteri di meritocrazia, efficienza e managerialità.
Per l'ennesima volta, poi, si omette di considerare un'altra questione su cui è da
sempre diffusamente avvertita un' ingiustificata disparità di trattamento: le
pensioni. Mentre, infatti, si cerca di
uniformare l’età pensionabile tra le Forze di polizia, nessuno si cura di
estendere alle Forze ad ordinamento civile il trattamento di “ausiliaria”già
garantito a quelle militari.
c) il coordinamento impossibile
La previsione di collocare l’Arma dei
Carabinieri, per quanto attiene ai compiti di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, alle dipendenze funzionali del Ministro invece che del Ministero
dell’Interno (art. 1, che modifica quanto previsto dall’attuale testo
dell’art. 54 del Regolamento dell’Arma – R.D. 14 giugno 1934, n. 1169) -
problematica a lungo dibattuta in Senato), svuota di fatto le competenze
del Dipartimento della P. S. in materia di coordinamento e direzione unitaria
delle Forze di polizia, privando lo stesso Ministro dell'Interno di un
“filtro" necessario.
A
tal punto la previsione dell’articolo 10 sul coordinamento risulta del tutto
pleonastica, atteso che essa è contraddetta da quella ben più cogente di cui
all’art. 1 che porterà, in mancanza di
precise indicazioni di legge, all’abrogazione, in quanto incompatibili,
delle disposizioni che, agli articoli 62, 64, 65, 66, 72, 73, 75 del
Regolamento dell’Arma, fissano per l’ordine e la sicurezza pubblica la
dipendenza dell’Arma dei Carabinieri dalle Autorità civili di Pubblica
Sicurezza (Prefetti, Questori, Dirigenti di Commissariati di P.S., Sindaco).
Nello smantellare gli assetti faticosamente costruiti con
la legge 121/81, si perde l'ultima occasione per valorizzare la distribuzione
capillare dell'Arma sul territorio, chiamandola a concorrere con la Polizia di
Stato, in modo sempre più coordinato, al controllo del territorio e al lotta
alla criminalità diffusala, e si pongono le premesse per ulteriori
duplicazioni, sovrapposizioni e
reciproche interferenze tra due polizie a competenza generale, con grave
pregiudizio per l’efficienza dei servizi e la sicurezza dei cittadini.
3)
SERVIZI SEGRETI ED ORGANISMI INTERFORZE
Allo stato
attuale, la prevalente componente
militare dei Servizi per l'Informazione e la Sicurezza (il C.E.S.I.S., il
S.I.S.De., il S.I.S.Mi. ed i S.I.O.S. delle tre Forze Armate) è oggi
formata in netta maggioranza da
Carabinieri.
Analogo
squilibrio si rileva all'interno della D.I.A., ove la ripartizione degli
incarichi di direzione è clamorosamente sbilanciata (nella misura del 70%
circa) a favore dei Carabinieri.
In una società
in cui l'informazione è potere e la
privacy dei cittadini è sempre più erosa,
questa pervasiva presenza dell'Arma, le cui caserme rimangono
impenetrabili ed i cui archivi non sono mai stati resi consultabili, si
profilano scenari inquietanti.
Quis custodiet
custodes?
4) I FATTORI DI SQUILIBRIO INTRODOTTI NEL
SISTEMA DIFESA E LE SPESE
L'art. 1 della legge in argomento, continua a riservare
l'esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare all'Arma dei
Carabinieri.
In tal modo, oltre a
consolidare una posizione di supremazia della "neonata" Quarta Forza
Armata, si pongono l'Esercito, la
Marina e l'Aeronautica sotto un intollerabile giogo.
Tale aberrazione è già stata pubblicamente denunciata dal
Co.Cer dell'Aeronautica; ma, nonostante il silenzio innaturale degli altri
organismi di rappresentanza, un forte malcontento serpeggia in tutti gli
ambienti militari.
Al riguardo è ormai noto (in seguito allo scoop
giornalistico recentemente effettuato dal settimanale Panorama) il contenuto di
un appunto riservato redatto all'inizio di marzo '99 dal Reparto personale dello Stato maggiore Difesa (e
opportunamente insabbiato), nel quale sono espresse aspre critiche contro i
contenuti di questa riforma
Secondo il documento, l'elevazione dei Carabinieri al rango
di forza autonoma avviene all'insegna dell'approssimazione, senza ridefinirne
caratteristiche logistiche e operative; il conferimento del grado di generale
di corpo d'armata anche ad ufficiali dei Carabinieri, che finora potevano
raggiungere al massimo il grado di generali di divisione, mira a sovvertire la
regola che vuole solo generali dell'Esercito alla guida dell'Arma, incarico per
il quale si richiede appunto un generale di corpo d'armata; l'innalzamento a 65
anni della pensione per il comandante generale (norma di cui beneficia
Siracusa, il quale ha comunque avuto una proroga di un anno, destinato
altrimenti ad essere collocato in quiescienza il 1° aprile 2000), crea
sperequazioni con gli omologhi delle altre forze armate, che hanno limiti di
età più bassi.
L'autorevole estensore conclude che, ove tali aspetti della
normativa siano mantenuti (come poi è accaduto), il Governo dovrà attentamente
valutare "l'ipotesi di collocare i
Carabinieri fuori dalla Difesa, confrontando tale possibilità i rischi
derivanti dal creare fratture interne
alle Forze armate o le premesse per una convivenza non pacifica".
Elemento da non sottovalutare è, poi,
quello delle spese “occulte” che si produrranno: oltre alle quasi 18.000 unità
dei Carabinieri addetti a compiti esclusivamente militari (ma retribuiti come i
loro colleghi in servizio “civile” e sottratti ad asfittici organici della
periferia) c’è da considerare che i servizi logistici (motorizzazione,
contratti, ecc.), e quelli Sanitari, fino ad oggi assolti da Ufficiali
dell’Esercito, dovranno passare all’Arma (i cui rappresentanti hanno già
richiesto nelle Commissioni parlamentari l’istituzione di un loro “servizio
sanitario”).
[1] Art. 24 Legge 1 aprile 1981, n. 121: <<La Polizia di
Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e
dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle
libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei
regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la
sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati;
presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.>> Si tratta, a ben
vedere, solo di una trasposizione, arricchita di connotazioni meramente
sociologiche, di quanto originariamente previsto per l’Arma dei Carabinieri
all’art. 2 del loro Regolamento (R.D. 14 giugno 1934, n. 1169): “I carabinieri reali
vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini,
alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano l’osservanza delle
leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei
comuni, nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in
caso di pubblici e privati infortuni”.