LA RIFORMA DEL SISTEMA SICUREZZA DISEGNATA DALL'A.S. 2793TER-B: PROSPETTIVE E PERICOLI

 

 

1) CANCELLATE LE CONQUISTE DEMOCRATICHE SANCITE DALLA LEGGE 121/81

 

Appena vent'anni or sono, la legge 1 Aprile 1981 n.121, disciogliendo il "Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza" per rifondarlo come "Polizia di Stato" civile, moderna e democratica, aveva individuato nel Ministro dell’Interno l’Autorità di Pubblica Sicurezza a livello nazionale e nel binomio Prefetto - Questore le due Autorità a livello provinciale (la prima per le scelte politico-amministrative e la seconda per le scelte operative sul territorio).

Era stata in tal modo compiuta un’inequivocabile scelta di campo, condivisa in tutti i paesi di consolidata democrazia: la funzione di polizia, attraverso la quale lo Stato deve assicurare ai cittadini l’ordine e la sicurezza pubblica, deve essere CIVILE.

La compartecipazione di tutte le Forze dell’Ordine (come di ogni altra realtà rappresentativa degli interessi dei cittadini) alle scelte concrete sulla sicurezza era stata comunque garantita attraverso organi collegiali consultivi, i Comitati per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Oggi, in controtendenza con la precedente riforma, con nostra civiltà giuridica e con l'orientamento assunto in materia da tutti gli stati europei, si vuole riportare indietro l'orologio e surrettiziamente rimilitarizzare la funzione di polizia, attraverso un'iniziativa legislativa palesemente frutto di pressioni lobbistiche denunciate anche in Parlamento, che stravolge il sistema della sicurezza interna e della Difesa esterna dello Stato e rappresenta un grave minaccia per gli equilibri istituzionali della Repubblica.

Si tratta dell'Atto Senato 2793Ter-bis, ormai prossimo all'approvazione definitiva, riduttivamente portato a conoscenza dall'opinione pubblica come il "provvedimento riguardante l'autonomia dei Carabinieri" e che invece investe tutte le Forze di Polizia e Armate, proponendo un modello che non ha eguali nel mondo.

 

 

 

2) I FATTORI DI SQUILIBRIO INTRODOTTI NEL SISTEMA SICUREZZA

 

a) L'eccessiva concentrazione dei poteri nelle mani dell'Arma dei carabinieri.

 

Il testo normativo in questione accresce smisuratamente l'autonomia dell'Arma dei Carabinieri ed il suo potere di controllo sulle altre istituzioni, in maniera inaccettabile ed incoerente con una visione dello Stato nella quale il bilanciamento dei poteri costituisce  fondamento e garanzia di libertà.

Scendendo nel dettaglio, non può non rilevarsi la macroscopica anomalia secondo cui l’art. 1, lett. a) del provvedimento, nel definire i compiti dell’Arma dei Carabinieri, finisca per qualificare come “militare” perfino quello della “salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità” ed il “concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto di pace”.

Il corollario di tale inquadramento è che anche per queste materie, fino ad oggi attribuite alla responsabilità del Ministro dell’Interno, Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza, la competenza si sposta sul “Ministero della Difesa, con dipendenza del Comandante generale dell’Arma dal Capo di Stato maggiore della difesa”.

Orbene, considerato che:

-       i compiti elencati dal richiamato articolo 1 si assommeranno a quelli che ancora residuano dal Regio Decreto 14 giugno 1934 n. 1169 ed agli altri che le vigenti normative speciali attribuiscono all’Arma dei Carabinieri;

-       la stessa già dispone di nuclei “specializzati” e non funzionalmente dipendenti dal Ministero dell’Interno presso la Banca d’Italia (Vigilanza e scorta e Nucleo operativo antifalsificazione monetaria), il Ministero della Sanità (NAS – Nuclei antisofisticazioni  e sanità), il Ministero dell’Ambiente (NOE – Nucleo operativo ecologico), il Ministero per i beni culturali (TPA – Tutela patrimonio artistico), il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (TNCA – Tutele norme comunitarie e agroalimentari) e il Ministero del lavoro (NIL – Nucleo Ispettori del lavoro), oltre a quei nuclei che sono posti alle dirette dipendenze del Ministero degli Esteri (vigilanza presso le sedi e le rappresentanze diplomatiche) e del Ministro della Difesa per l’assolvimento di funzioni strettamente militari;

-       l'organico dell'Arma dei Carabinieri supera di almeno 30.000 unità quello della Polizia di Stato e, dopo la soppressione della leva obbligatoria e l’adozione di un modello di Difesa “professionale”, risulterà superiore più del doppio a quello dello stesso Esercito;

-       in virtù sempre dell'articolo 1 comma 2 lettera c), l'Arma, già ora evidentemente connotata da estrema chiusura, impermeabilità e mancanza di trasparenza, si doterà di Commissioni di avanzamento composte soltanto da propri ufficiali (escludendo quelli delle altre Forze Armate), diventando di fatto completamente AUTOREFERENZIALE.

 

si rileva agevolmente come questa legge, oltre ad accrescere surrettiziamente il numero dei “compiti militari” e a spossessare il Ministro dell’Interno delle sue competenze, realizzerà una concentrazione di prerogative e  competenze, civili e militari, nelle mani di un solo CORPO MILITARE  che non ha eguali in altri Paesi di consolidata democrazia.

 

Al riguardo, sarebbe interessante che, prima di decidere, le Commissioni I e IV facessero compiere studi comparatistici sulle legislazioni in materia vigenti negli altri paesi occidentali.

Pur non volendo giungere all’estremo degli Stati Uniti, ove l’impiego dei militari in Ordine pubblico deve essere formalmente disposto, solo per casi prestabiliti ed eccezionali, dal Presidente, si constaterà che l'Italia, con questa normativa, si sta sensibilmente e pericolosamente allontanando dall'Europa. In nessuna Democrazia “occidentale” una “quarta” Forza Armata ha compiti di controllo sulle altre Forze armate e, nel contempo, tanta autonomia nel campo della “sicurezza civile” del Paese.

 

b) l'appiattimento e la dequalificazione della Polizia di Stato

 

Mentre sovradimensiona abnormemente il ruolo dell'Arma dei carabinieri, l'A.S. 2793Ter-bis, in maniera speculare e contrapposta, pone le premesse per un ulteriore svilimento della Polizia di Stato. 

Invero, già ora la Legge 121/81 individuando le competenze della Polizia di Stato, non si cura di ritagliarle ambiti esclusivi o preferenziali di intervento; a ben vedere, infatti, la formula generica dell’articolo 24[1] elenca compiti che sono, di fatto, comuni a tutte le forze di polizia, comprese quelle municipali.

Il risvolto pratico di questa condizione di “identità denegata” è una situazione di continua incertezza operativa ed una grave dispersione delle risorse.

 Lungi dal risolvere questo problema, il provvedimento discusso, con un imprevedibile "colpo di spugna", all'art. 6 prevede l'abrogazione dell'articolo 34 della legge 121/81, relativo alle cosiddette "Specialità" della Polizia di Stato (Polizia Stradale, Ferroviaria, Frontiera e  Postale), rinviandone la disciplina ad un'emananda norma regolamentare, una norma di rango secondario, dunque, sulla cui formulazione il Parlamento ben poco potrà sindacare.

Ulteriore "iniezione letale"praticata alla Polizia di Stato è poi la delega "in bianco" (talmente generica da suscitare forti dubbi di legittimità in relazione all'art. 76 Cost.) rilasciata al Governo per l'istituzione dei “Ruoli speciali dei Commissari”, ovvero di ruoli “paralleli” a quelli degli attuali direttivi della Polizia, ai quali si vorrebbero far accedere gli appartenenti alle qualifiche subordinate privi DI CULTURA UNIVERSITARIA e mediante procedure concorsuali esclusivamente interne (peraltro dichiarate incostituzionali con sentenza 1/99 della Suprema Corte).

Anche questa scelta risulta in drammatica contraddizione con l'esigenza, ormai universalmente avvertita come obbiettivo prioritario nella riforma dello Stato, di  affidare la gestione della cosa pubblica ad una classe dirigente selezionata secondo criteri di meritocrazia, efficienza e managerialità. 

           Per l'ennesima volta, poi, si omette di considerare un'altra questione su cui è da sempre diffusamente avvertita un' ingiustificata disparità di trattamento: le pensioni. Mentre, infatti, si cerca di uniformare l’età pensionabile tra le Forze di polizia, nessuno si cura di estendere alle Forze ad ordinamento civile il trattamento di “ausiliaria”già garantito a quelle militari.

 

 

c) il coordinamento impossibile

 

           La previsione di collocare l’Arma dei Carabinieri, per quanto attiene ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle dipendenze funzionali del Ministro invece che del Ministero dell’Interno (art. 1, che modifica quanto previsto dall’attuale testo dell’art. 54 del Regolamento dell’Arma – R.D. 14 giugno 1934, n. 1169) - problematica a lungo dibattuta in Senato), svuota di fatto le competenze del Dipartimento della P. S. in materia di coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia, privando lo stesso Ministro dell'Interno di un “filtro" necessario.

           A tal punto la previsione dell’articolo 10 sul coordinamento risulta del tutto pleonastica, atteso che essa è contraddetta da quella ben più cogente di cui all’art. 1 che porterà, in mancanza di precise indicazioni di legge, all’abrogazione, in quanto incompatibili, delle disposizioni che, agli articoli 62, 64, 65, 66, 72, 73, 75 del Regolamento dell’Arma, fissano per l’ordine e la sicurezza pubblica la dipendenza dell’Arma dei Carabinieri dalle Autorità civili di Pubblica Sicurezza (Prefetti, Questori, Dirigenti di Commissariati di P.S., Sindaco).

Nello smantellare gli assetti faticosamente costruiti con la legge 121/81, si perde l'ultima occasione per valorizzare la distribuzione capillare dell'Arma sul territorio, chiamandola a concorrere con la Polizia di Stato, in modo sempre più coordinato, al controllo del territorio e al lotta alla criminalità diffusala, e si pongono le premesse per ulteriori duplicazioni, sovrapposizioni  e reciproche interferenze tra due polizie a competenza generale, con grave pregiudizio per l’efficienza dei servizi e la sicurezza dei cittadini.

 

3) SERVIZI SEGRETI ED ORGANISMI INTERFORZE

 

Allo stato attuale, la  prevalente componente militare dei Servizi per l'Informazione e la Sicurezza (il C.E.S.I.S., il S.I.S.De., il S.I.S.Mi. ed i S.I.O.S. delle tre Forze Armate) è oggi formata  in netta maggioranza da Carabinieri.

Analogo squilibrio si rileva all'interno della D.I.A., ove la ripartizione degli incarichi di direzione è clamorosamente sbilanciata (nella misura del 70% circa) a favore dei Carabinieri.

In una società in cui l'informazione è potere e la privacy dei cittadini è sempre più erosa,  questa pervasiva presenza dell'Arma, le cui caserme rimangono impenetrabili ed i cui archivi non sono mai stati resi consultabili,  si  profilano scenari inquietanti.

Quis custodiet custodes?

 

 

4) I FATTORI DI SQUILIBRIO INTRODOTTI NEL SISTEMA DIFESA E LE SPESE

 

L'art. 1 della legge in argomento, continua a riservare l'esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare all'Arma dei Carabinieri.

In tal modo, oltre a consolidare una posizione di supremazia della "neonata" Quarta Forza Armata,  si pongono l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sotto un intollerabile giogo.

Tale aberrazione è già stata pubblicamente denunciata dal Co.Cer dell'Aeronautica; ma, nonostante il silenzio innaturale degli altri organismi di rappresentanza, un forte malcontento serpeggia in tutti gli ambienti militari.          

Al riguardo è ormai noto (in seguito allo scoop giornalistico recentemente effettuato dal settimanale Panorama) il contenuto di un appunto riservato redatto all'inizio di marzo '99  dal Reparto personale dello Stato maggiore Difesa (e opportunamente insabbiato), nel quale sono espresse aspre critiche contro i contenuti di questa riforma

Secondo il documento, l'elevazione dei Carabinieri al rango di forza autonoma avviene all'insegna dell'approssimazione, senza ridefinirne caratteristiche logistiche e operative; il conferimento del grado di generale di corpo d'armata anche ad ufficiali dei Carabinieri, che finora potevano raggiungere al massimo il grado di generali di divisione, mira a sovvertire la regola che vuole solo generali dell'Esercito alla guida dell'Arma, incarico per il quale si richiede appunto un generale di corpo d'armata; l'innalzamento a 65 anni della pensione per il comandante generale (norma di cui beneficia Siracusa, il quale ha comunque avuto una proroga di un anno, destinato altrimenti ad essere collocato in quiescienza il 1° aprile 2000), crea sperequazioni con gli omologhi delle altre forze armate, che hanno limiti di età più bassi.

L'autorevole estensore conclude che, ove tali aspetti della normativa siano mantenuti (come poi è accaduto), il Governo dovrà attentamente valutare "l'ipotesi di collocare i Carabinieri fuori dalla Difesa, confrontando tale possibilità i rischi derivanti dal creare fratture interne alle Forze armate o le premesse per una convivenza non pacifica".

           Elemento da non sottovalutare è, poi, quello delle spese “occulte” che si produrranno: oltre alle quasi 18.000 unità dei Carabinieri addetti a compiti esclusivamente militari (ma retribuiti come i loro colleghi in servizio “civile” e sottratti ad asfittici organici della periferia) c’è da considerare che i servizi logistici (motorizzazione, contratti, ecc.), e quelli Sanitari, fino ad oggi assolti da Ufficiali dell’Esercito, dovranno passare all’Arma (i cui rappresentanti hanno già richiesto nelle Commissioni parlamentari l’istituzione di un loro “servizio sanitario”).

 



[1] Art. 24 Legge 1 aprile 1981, n. 121: <<La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.>> Si tratta, a ben vedere, solo di una trasposizione, arricchita di connotazioni meramente sociologiche, di quanto originariamente previsto per l’Arma dei Carabinieri all’art. 2 del loro Regolamento (R.D. 14 giugno 1934, n. 1169): “I carabinieri reali vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni”.