ATTO CAMERA 5324

POLIZIA DI STATO: RUOLO DEI FUNZIONARI DELLA PUBBLICA SICUREZZA

 

Il testo dell’A.C. 5324, con il corposo numero degli emendamenti presentati, oltre che in più parti mal formulato, è sostanzialmente contrario agli interessi della categoria dei Funzionari di Polizia.

L’emendamento con il quale si inserisce l’art. 10 bis, ad esempio, fa una singolare confusione tra dirigenti e direttivi, senza riuscire ad individuare i tratti comuni dei due ruoli e a cogliere le profonde esigenze di unità della categoria. Per la sua assoluta genericità, peraltro, l’emendamento appare, in alcuni tratti, in aperto contrasto con l’art. 76 della Costituzione.

Da un punto di vista sostanziale, l’emendamento introduttivo dell’art. 10 bis riprende parte dei contenuti dell’emendamento 9.43, interamente sostitutivo dell’art. 9, presentato, il 2 febbraio scorso, in Commissione Affari Costituzionali dal relatore, On. Vincenzo Cerulli Irelli; ma non risolve, anzi aggrava, i problemi fondamentali della Categoria dei Funzionari di Polizia.

Non risolve quelli retributivi, in quanto non viene indicata la copertura finanziaria per le pur attese e meritate misure di riequilibrio, indicate alle lettere a) e c), dei trattamenti economici a favore degli appartenenti alle qualifiche dirigenziali.

Non vengono, altresì, affrontate problematiche ordinamentali, non essendo previsto un razionale e coerente riordino delle carriere direttive e dirigenziali. Al contrario si consente che nella categoria dei Funzionari di Polizia, da sempre caratterizzata sia dalle particolari funzioni svolte che dai compiti di direzione della Polizia di Stato, si realizzi un’artificiosa, antistorica e soprattutto dannosa spaccatura tra i direttivi e i dirigenti.

Tale scelta normativa appare ancor più incongruente se si raffronta quella che sarà la configurazione della carriera dei Funzionari di Polizia rispetto a quella dei prefettizi. Per questi ultimi, giustamente, si vuole vincolare il Governo, all’atto del riassetto, ad operare scelte che mirino a "rafforzare la specificità ed unitarietà del ruolo".

Tali lodevoli considerazioni valgono ancor di più – o, almeno, in egual misura – per i Funzionari della Polizia diStato, chiamati a svolgere delicate funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Una spaccatura tra direttivi e dirigenti, così come viene configurata nel sopra menzionato emendamento, tende ad "indebolire" o, più esattamente, a cancellare la specificità ed unitarietà del ruolo, a tutto danno dell’Amministrazione nel suo complesso.

Per evitare di introdurre un ingiustificato elemento di sperequazione è, dunque, necessario estendere ai Funzionari Dirigenti e Direttivi della Polizia di Stato i principi del riordino della carriera prefettizia, tenuto conto che ad entrambe le categorie è stato tradizionalmente attribuito un assetto "speculare", siccome chiamate ad esprimere, in periferia, la volontà dell’Amministrazione della P.S e, quindi, dello Stato.

Assolutamente pericolosa, per gli sviluppi dequalificanti che ne potrebbero discendere, è poi, è la generica previsione della "revisione" delle "qualifiche delle carriere direttive".

L’occasione sembra appositamente creata per dare sfogo a spinte sindacali e corporative tendenti a consentire, mediante procedure semplificate di selezione interna, l’accesso alle qualifiche direttive di personale privo del previsto titolo di studio universitario o, peggio ancora, alla creazione di un nuovo ruolo (denominato "ruolo speciale") dei Funzionari direttivi, nel quale far accedere il personale di cui sopra, limitando i posti da bandire con concorso pubblico. Ciò in spregio ai principi costituzionalmente garantiti in materia di pubblico impiego, recentemente ribaditi dalla Sentenza 1/99 della Corte Costituzionale.

A tale assurda innovazione conseguirebbe, ineluttabilmente, non solo lo scadimento culturale della categoria dei Funzionari, ma quello dell’intera Polizia di Stato, con disastrosi effetti sul piano qualitativo della lotta all’illegalità e dell’offerta di sicurezza ai cittadini. In tal senso, al pari di quanto avviene nelle più prestigiose Amministrazioni dello Stato, si intende rendere ancora più selettiva la procedura di concorso per l’accesso al ruolo dei Funzionari della Pubblica Sicurezza, con l’introduzione di una terza prova scritta. Si mutua, inoltre, la migliore tradizione dell’Istituto superiore di Polizia – I Sezione, con la previsione di due anni di apposito corso per il conseguimento di una specializzazione di livello universitario in "sicurezza pubblica, prevenzione e repressione del crimine" e per un essenziale tirocinio valutativo e attitudinale.

Attraverso una progressione che, fin dall’inizio della carriera, esalti la maturazione culturale, il merito, il più autentico spirito di corpo e l’assunzione di responsabilità, il Funzionario deve consolidare il suo ruolo di referente qualificato, per i cittadini, in materia di sicurezza e quello di moderno dirigente pubblico.

Ferma restando, poi, la necessaria previsione di incrementi di stipendio per la dirigenza, sembra indispensabile porre normativamente le basi per una "carriera" unitaria dei Funzionari di Polizia, attualmente distinti in Dirigenti e Direttivi.

Occorre dare, in tal modo, una risposta alle esigenze degli appartenenti ad una categoria, quella dei Funzionari, cui l’Amministrazione attribuisce, anche formalmente, il gravoso ruolo di "datori di lavoro". Salvo poi costringerli nelle strette maglie di una contrattazione nella quale gli interessi dei Direttivi non sono adeguatamente rappresentati o, per quanto specificamente riguarda i Dirigenti, a privarli di una specifica area contrattuale nella quale regolare interessi economici ed ordinamentali.

La storia dei contratti della Polizia di Stato, compreso quello recentemente sottoscritto, è segnata da continui appiattimenti retributivi degli stipendi dei Direttivi, mentre i Dirigenti, privati di qualsiasi forma di contrattazione, sono rimasti del tutto esclusi dalla corresponsione di quelle indennità ed aumenti concessi al resto della dirigenza pubblica: il riconoscimento economico della specificità della funzione si è progressivamente affievolito fino ad annullarsi e a segnare, negli ultimi anni, addirittura un andamento negativo rispetto a quanto si è ottenuto nel resto del pubblico impiego.

E’ necessaria, dunque, l’istituzione di una nuova area negoziale, comune a tutti gli attuali Funzionari della Polizia di Stato, riconoscendo la loro specificità di titolari della Funzione di Pubblica Sicurezza, secondo un modello analogo a quello che, a ragione, si vuole adottare per i Funzionari prefettizi.

E’ indispensabile, infine, evitare che siano inutilmente mortificati quei patrimoni di conoscenza accumulati, nel corso della carriera, da Dirigenti e Direttivi che, pur non avendo demeritato, vedano venire meno la possibilità di un’ulteriore progressione nella scala gerarchica dei Funzionari di Pubblica Sicurezza. E’, quindi, auspicabile prevedere un’osmosi di tali alte individualità verso altre Amministrazioni pubbliche, con il vantaggio di trasfondere, in tal modo, competenze specifiche in Enti che ne abbisognano e di rafforzare il già solido legame tra Polizia e società civile. Tale mobilità esterna, inoltre, si è rivelata, in occasione di passate esperienze di radicale riassetto dei ruoli (ovvero successivamente all’entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121), strumento efficace ed indispensabile per tutelare le aspettative e le aspirazioni di quanti, per i motivi più vari, si sono ritenuti lesi dalle innovazioni legislative.

Si potrebbe, in tal modo, anche agevolare il "ricambio al vertice", secondando un metabolismo virtuoso ed indispensabile per evitare un insostenibile innalzamento dell’età media della dirigenza e quei blocchi di carriera che, oggi, rappresentano una delle più pericolose fonti di demotivazione fra direttivi e dirigenti. Per dare funzionalità al sistema, sembra, tuttavia, necessaria una specifica valvola di sfogo, speculare, negli effetti, a un istituto vigente nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, destinata ad assicurare, accanto alle vacanze che si verificano nei ruoli per il raggiunto limite di età, anche delle ulteriori vacanze strutturali.

Ecco, dunque, come potrebbe essere correttamente formulato un emendamento di delega al Governo per il riordino delle carriere dei Funzionari di Polizia:

Art. 10 bis


1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego degli appartenenti ai ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi della Polizia di Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, nel rispetto delle peculiarità proprie dei ruoli tecnico-scientifici e professionali, disciplinino unitariamente l’ordinamento delle qualifiche, la progressione in carriera ed il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli medesimi. Per assolvere a tale finalità sarà istituita una specifica area negoziale unitaria dei Funzionari della pubblica sicurezza, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell’ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato e per quello dei restanti ruoli della Polizia di Stato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. istituzione del ruolo dei Funzionari di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, suddiviso in due qualifiche predirigenziali e due qualifiche dirigenziali nelle quali saranno inquadrati gli attuali appartenenti ai ruoli dei Commissari e dei Dirigenti della Polizia di Stato, facendo salvi i diritti acquisiti, per anzianità e per meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di commissario e vice questore aggiunto in relazione alla promozione alle qualifiche superiori. Analogamente si provvederà per gli appartenenti ai ruoli tecnici e professionali. Previsione che, nel regime transitorio, rispettando l’ordine delle qualifiche e l’anzianità maturata, si provveda al reinquadramento degli attuali appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi;
  2. previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, presieduta dal Ministro per la funzione pubblica, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale appartenente alla carriera dei Funzionari della Pubblica Sicurezza, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con Decreto del Presidente della Repubblica. Prevedere che la procedura negoziale debba essere avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del quadriennio, e che, nel caso in cui entro novanta giorni dall’inizio delle trattative l’accordo non sia definito, il Governo è tenuto a riferire al Senato ed alla Camera dei Deputati. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l’orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, la determinazione dei criteri per i trasferimenti, per l’affidamento degli incarichi e per le valutazioni e la disciplina dei Funzionari, l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative, i permessi sindacali e ogni altra materia per la quale è ammesso il negoziato per la formazione del contratto degli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato. Restano ferme le previsioni dell’art. 5, comma 3, e dell’articolo 43, comma 3 della legge 1 aprile 1981, n. 121. L’accordo, tenuto conto della quota di accantonamenti già stanziati dalla legge finanziaria per il rinnovo del contratto degli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica direttiva e per la corresponsione degli incrementi stipendiali ai Dirigenti, non potrà comportare nel periodo di riferimento, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato.
  3. rafforzamento della specificità e dell’unitarietà della categoria dei Funzionari della Pubblica Sicurezza attraverso la previsione del concorso pubblico per laureati come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale dei rispettivi ruoli operativi, tecnici e professionali. Previsione di procedure concorsuali basate su almeno tre prove scritte, esami orali, selezioni fisiche, psichiche e attitudinali, con possibilità di ampliamento dei titoli di laurea per l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli operativi all’area delle scienze commerciali. Esclusione di ogni possibilità di immissione diretta senza concorso nel ruolo ovvero mediante concorsi interni riservati o per personale sprovvisto della laurea. Introduzione del limite d’età dei ventotto anni per i candidati esterni, di una riserva del venti per cento dei posti per il personale interno e abrogazione di ogni norma incompatibile;
  4. istituzione, per una durata non inferiore ai primi due anni di servizio, di un nuovo corso universitario di specializzazione in "sicurezza pubblica, prevenzione e repressione del crimine", tenuto da docenti universitari presso l’Istituto Superiore di Polizia, la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia o presso altre scuole di formazione dell’amministrazione statale al quale far partecipare i vincitori del concorso di cui alla lettera c). Possibilità di prevedere, anche nel corso della carriera, eventuali periodi di studio o di applicazione sia nell’ambito della Polizia di Stato che presso Amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell’Unione europea, delle organizzazioni internazionali e di altri Stati con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni in materia di cooperazione di Polizia;
  5. avanzamento in carriera, dopo periodi predeterminati di effettivo servizio nella qualifica iniziale e in quella intermedia e programmate esperienze in posizioni funzionali a livello di Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza o di altri organismi di polizia o di informazione, nonché previo superamento di obbligatori, periodici moduli valutativi per l’aggiornamento e la formazione, di cui almeno uno della durata di un anno, escludendo riserve di quote e limitando la mobilità esterna dei Funzionari partecipanti;
  6. individuare, nell’organizzazione degli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di direzione e delle funzioni da attribuire ai Funzionari della Pubblica Sicurezza, in ragione delle qualifiche e delle specifiche competenze in materia;
  7. revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alla formazione, alle attitudini individuali, alla peculiarità della qualifica rivestita e del ruolo di appartenenza ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
  8. definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, a seconda dei risultati conseguiti rispetto agli obbiettivi assegnati;
  9. previsione di adeguate facilitazioni economiche, fiscali e logistiche per la mobilità dei funzionari della Pubblica Sicurezza, qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell’Amministrazione e individuazione dei criteri di assegnazione attraverso la procedura negoziale;
  10. prevedere la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;
  11. estensione ai Funzionari della Pubblica Sicurezza incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell’articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
  12. previsione della possibilità, per gli appartenenti ai ruoli di cui alla lettera a), di poter transitare, secondo criteri che tengano conto della posizione in ruolo e dei titoli di servizio, nei ruoli dirigenziali di altre Amministrazioni pubbliche, ove si verifichino vacanze organiche e vi sia l’assenso dell’Amministrazione ricevente, fatta salva l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte;
  13. previsione che il Funzionario che abbia maturato, ai fini pensionistici, 35 anni di servizio effettivo, di cui almeno 10 nell’ultima qualifica ricoperta, possa ottenere, a domanda, l’esodo conseguendo il beneficio di sei scatti stipendiali aggiuntivi, con riduzione di uno scatto per ogni anno trascorso in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno d’età, e che, al compimento dei 60 anni di età, i Funzionari che non rivestano la qualifica di Dirigente Superiore, ove non abbiano fruito dell’esodo agevolato, vengano posti a disposizione in soprannumero.

 

2. In attesa della revisione del riassetto ordinamentale e retributivo dei Funzionari della Pubblica Sicurezza, a partire dal 1 gennaio 1999, l’indennità di cui all’art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

  1. nella misura dell’80 per cento ai dirigenti superiori della Pubblica Sicurezza;
  2. nella misura del 60 per cento ai primi dirigenti della Pubblica Sicurezza;
  3. nella misura del 40 per cento ai funzionari della Pubblica Sicurezza con qualifica predirigenziale, ovvero, nelle more dell’istituzione delle relative qualifiche, agli attuali appartenenti ai ruoli direttivi della Polizia di Stato.

3. L’onere derivante dall’attuazione della presente norma è valutato in 60 miliardi per il 1999.

4. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento previsto dall’art. 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.449.