ATTO CAMERA 5324
POLIZIA DI STATO: RUOLO DEI FUNZIONARI DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Il testo dell’A.C. 5324, con il corposo numero degli emendamenti presentati, oltre che in più parti mal formulato, è sostanzialmente contrario agli interessi della categoria dei Funzionari di Polizia.
L’emendamento con il quale si inserisce l’art. 10 bis, ad esempio, fa una singolare confusione tra dirigenti e direttivi, senza riuscire ad individuare i tratti comuni dei due ruoli e a cogliere le profonde esigenze di unità della categoria. Per la sua assoluta genericità, peraltro, l’emendamento appare, in alcuni tratti, in aperto contrasto con l’art. 76 della Costituzione.
Da un punto di vista sostanziale, l’emendamento introduttivo dell’art. 10 bis riprende parte dei contenuti dell’emendamento 9.43, interamente sostitutivo dell’art. 9, presentato, il 2 febbraio scorso, in Commissione Affari Costituzionali dal relatore, On. Vincenzo Cerulli Irelli; ma non risolve, anzi aggrava, i problemi fondamentali della Categoria dei Funzionari di Polizia.
Non risolve quelli retributivi, in quanto non viene indicata la copertura finanziaria per le pur attese e meritate misure di riequilibrio, indicate alle lettere a) e c), dei trattamenti economici a favore degli appartenenti alle qualifiche dirigenziali.
Non vengono, altresì, affrontate problematiche ordinamentali, non essendo previsto un razionale e coerente riordino delle carriere direttive e dirigenziali. Al contrario si consente che nella categoria dei Funzionari di Polizia, da sempre caratterizzata sia dalle particolari funzioni svolte che dai compiti di direzione della Polizia di Stato, si realizzi un’artificiosa, antistorica e soprattutto dannosa spaccatura tra i direttivi e i dirigenti.
Tale scelta normativa appare ancor più incongruente se si raffronta quella che sarà la configurazione della carriera dei Funzionari di Polizia rispetto a quella dei prefettizi. Per questi ultimi, giustamente, si vuole vincolare il Governo, all’atto del riassetto, ad operare scelte che mirino a "rafforzare la specificità ed unitarietà del ruolo".
Tali lodevoli considerazioni valgono ancor di più – o, almeno, in egual misura – per i Funzionari della Polizia diStato, chiamati a svolgere delicate funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Una spaccatura tra direttivi e dirigenti, così come viene configurata nel sopra menzionato emendamento, tende ad "indebolire" o, più esattamente, a cancellare la specificità ed unitarietà del ruolo, a tutto danno dell’Amministrazione nel suo complesso.
Per evitare di introdurre un ingiustificato elemento di sperequazione è, dunque, necessario estendere ai Funzionari Dirigenti e Direttivi della Polizia di Stato i principi del riordino della carriera prefettizia, tenuto conto che ad entrambe le categorie è stato tradizionalmente attribuito un assetto "speculare", siccome chiamate ad esprimere, in periferia, la volontà dell’Amministrazione della P.S e, quindi, dello Stato.
Assolutamente pericolosa, per gli sviluppi dequalificanti che ne potrebbero discendere, è poi, è la generica previsione della "revisione" delle "qualifiche delle carriere direttive".
L’occasione sembra appositamente creata per dare sfogo a spinte sindacali e corporative tendenti a consentire, mediante procedure semplificate di selezione interna, l’accesso alle qualifiche direttive di personale privo del previsto titolo di studio universitario o, peggio ancora, alla creazione di un nuovo ruolo (denominato "ruolo speciale") dei Funzionari direttivi, nel quale far accedere il personale di cui sopra, limitando i posti da bandire con concorso pubblico. Ciò in spregio ai principi costituzionalmente garantiti in materia di pubblico impiego, recentemente ribaditi dalla Sentenza 1/99 della Corte Costituzionale.
A tale assurda innovazione conseguirebbe, ineluttabilmente, non solo lo scadimento culturale della categoria dei Funzionari, ma quello dell’intera Polizia di Stato, con disastrosi effetti sul piano qualitativo della lotta all’illegalità e dell’offerta di sicurezza ai cittadini. In tal senso, al pari di quanto avviene nelle più prestigiose Amministrazioni dello Stato, si intende rendere ancora più selettiva la procedura di concorso per l’accesso al ruolo dei Funzionari della Pubblica Sicurezza, con l’introduzione di una terza prova scritta. Si mutua, inoltre, la migliore tradizione dell’Istituto superiore di Polizia – I Sezione, con la previsione di due anni di apposito corso per il conseguimento di una specializzazione di livello universitario in "sicurezza pubblica, prevenzione e repressione del crimine" e per un essenziale tirocinio valutativo e attitudinale.
Attraverso una progressione che, fin dall’inizio della carriera, esalti la maturazione culturale, il merito, il più autentico spirito di corpo e l’assunzione di responsabilità, il Funzionario deve consolidare il suo ruolo di referente qualificato, per i cittadini, in materia di sicurezza e quello di moderno dirigente pubblico.
Ferma restando, poi, la necessaria previsione di incrementi di stipendio per la dirigenza, sembra indispensabile porre normativamente le basi per una "carriera" unitaria dei Funzionari di Polizia, attualmente distinti in Dirigenti e Direttivi.
Occorre dare, in tal modo, una risposta alle esigenze degli appartenenti ad una categoria, quella dei Funzionari, cui l’Amministrazione attribuisce, anche formalmente, il gravoso ruolo di "datori di lavoro". Salvo poi costringerli nelle strette maglie di una contrattazione nella quale gli interessi dei Direttivi non sono adeguatamente rappresentati o, per quanto specificamente riguarda i Dirigenti, a privarli di una specifica area contrattuale nella quale regolare interessi economici ed ordinamentali.
La storia dei contratti della Polizia di Stato, compreso quello recentemente sottoscritto, è segnata da continui appiattimenti retributivi degli stipendi dei Direttivi, mentre i Dirigenti, privati di qualsiasi forma di contrattazione, sono rimasti del tutto esclusi dalla corresponsione di quelle indennità ed aumenti concessi al resto della dirigenza pubblica: il riconoscimento economico della specificità della funzione si è progressivamente affievolito fino ad annullarsi e a segnare, negli ultimi anni, addirittura un andamento negativo rispetto a quanto si è ottenuto nel resto del pubblico impiego.
E’ necessaria, dunque, l’istituzione di una nuova area negoziale, comune a tutti gli attuali Funzionari della Polizia di Stato, riconoscendo la loro specificità di titolari della Funzione di Pubblica Sicurezza, secondo un modello analogo a quello che, a ragione, si vuole adottare per i Funzionari prefettizi.
E’ indispensabile, infine, evitare che siano inutilmente mortificati quei patrimoni di conoscenza accumulati, nel corso della carriera, da Dirigenti e Direttivi che, pur non avendo demeritato, vedano venire meno la possibilità di un’ulteriore progressione nella scala gerarchica dei Funzionari di Pubblica Sicurezza. E’, quindi, auspicabile prevedere un’osmosi di tali alte individualità verso altre Amministrazioni pubbliche, con il vantaggio di trasfondere, in tal modo, competenze specifiche in Enti che ne abbisognano e di rafforzare il già solido legame tra Polizia e società civile. Tale mobilità esterna, inoltre, si è rivelata, in occasione di passate esperienze di radicale riassetto dei ruoli (ovvero successivamente all’entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121), strumento efficace ed indispensabile per tutelare le aspettative e le aspirazioni di quanti, per i motivi più vari, si sono ritenuti lesi dalle innovazioni legislative.
Si potrebbe, in tal modo, anche agevolare il "ricambio al vertice", secondando un metabolismo virtuoso ed indispensabile per evitare un insostenibile innalzamento dell’età media della dirigenza e quei blocchi di carriera che, oggi, rappresentano una delle più pericolose fonti di demotivazione fra direttivi e dirigenti. Per dare funzionalità al sistema, sembra, tuttavia, necessaria una specifica valvola di sfogo, speculare, negli effetti, a un istituto vigente nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, destinata ad assicurare, accanto alle vacanze che si verificano nei ruoli per il raggiunto limite di età, anche delle ulteriori vacanze strutturali.
Ecco, dunque, come potrebbe essere correttamente formulato un emendamento di delega al Governo per il riordino delle carriere dei Funzionari di Polizia:
Art. 10 bis
1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego degli appartenenti ai ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi della Polizia di Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, nel rispetto delle peculiarità proprie dei ruoli tecnico-scientifici e professionali, disciplinino unitariamente l’ordinamento delle qualifiche, la progressione in carriera ed il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli medesimi. Per assolvere a tale finalità sarà istituita una specifica area negoziale unitaria dei Funzionari della pubblica sicurezza, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell’ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato e per quello dei restanti ruoli della Polizia di Stato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
2. In attesa della revisione del riassetto ordinamentale e retributivo dei Funzionari della Pubblica Sicurezza, a partire dal 1 gennaio 1999, l’indennità di cui all’art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
3. L’onere derivante dall’attuazione della presente norma è valutato in 60 miliardi per il 1999.
4. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento previsto dall’art. 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.449.