Roma, 30 settembre 1999

Prot.0083 /99/SN

 

OGGETTO: Atto Camera n. 6249. Richiesta di audizione ed elementi essenziali di conoscenza per la documentazione dei Parlamentari.

 

Onorevoli Deputati,

è iniziato, presso le Commissioni I e IV riunite della Camera l’esame dell’Atto Camera n. 6249, al quale sono stati riuniti diversi disegni presentati alla Camera.

Uno degli obiettivi che il Governo intende perseguire, attuando la delega estremamente generica prevista all’art. 4 del menzionato Disegno di legge (1), è l’istituzione dei RUOLI SPECIALI DEI COMMISSARI della Polizia di Stato (2).

L’innovazione in parola è non soltanto incostituzionale e deleteria per l’Amministrazione – che, in questo momento storico dovrebbe, invece, puntare a migliorare il livello qualitativo dei suoi appartenenti mediante selezioni ancora più rigorose- ma un’offesa per tutti coloro che, con lo studio ed i sacrifici, hanno superato severe selezioni per diventare Funzionari di Polizia.

Sgomenta, tuttavia, costatare che il Ministro del tempo, Giorgio Napolitano, il Sottosegretario, Giannicola Sinisi, ed il Capo della Polizia, Fernando Masone, abbiano potuto convincere il Senato della possibilità di istituire i "ruoli speciali" in Polizia omettendo di informare compiutamente i parlamentari dell’esistenza di elementi di valutazione decisivi per la formazione di un convincimento informato.

Dagli atti parlamentari, infatti, non risulta che sia stata prodotta la relazione di un’apposita, qualificatissima Commissione tecnica di studio (3) che, relazionando sull’ipotesi di istituzione dei ruoli speciali, così si è espressa:

<<Tutti i componenti del Gruppo hanno valutato negativamente la costituzione di un ruolo speciale, ponendo l'accento sui rischi di frammentazione della figura del funzionario di pubblica sicurezza e di ulteriori tensioni interne che tale scelta comporterebbe, sia nel breve che nel medio periodo.

Si è, infatti, ritenuto all'unanimità che il ruolo direttivo, configurato quale ruolo unico, con accesso riservato esclusivamente a soggetti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche - selezionati attraverso una delle due modalità prospettate al paragrafo 1. - rappresenti in linea di principio la soluzione migliore>>.

L’Italia è una Democrazia sui generis. Non spetta a noi giudicare se questa "dimenticanza" nei confronti del Parlamento possa essere o meno considerata una "scorrettezza istituzionale".

Se vi riferiamo dell’esistenza dei lavori di questa Commissione, invero, è solo per evitare che le ragioni della demagogia possano avere, ancora una volta, il sopravvento su quelle del buon andamento e dell’efficienza della Pubblica Amministrazione (4).

Nessuna riforma dei ruoli dei Funzionari di Polizia ci sembra possibile senza che sia data una precisa risposta alle nostre legittime aspettative di unità della carriera, di tutela della professionalità degli attuali appartenenti ai ruoli e di riconoscimento della specificità della Categoria.

E’ quanto è stato giustamente ottenuto, di recente, dai Funzionari della carriera diplomatica, dai direttori degli Istituti di pena e, nell’ambito dello stesso Ministero dell’Interno, dai Funzionari della carriera prefettizia e che non può essere negato ai Funzionari di Polizia.

Attendiamo di essere da voi convocati per meglio esprimere, NEL CORSO DI UN’AUDIZIONE, il nostro punto di vista e per proporvi quelle modifiche al testo legislativo che, salvaguardando i diritti di ognuno, rispettino gli equilibri essenziali sui quali si regge la Polizia di Stato.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Dott. Giovanni Aliquò


NOTE

(1) V. stralcio in allegato.

(2) Ovvero un espediente – la cui incostituzionalità è stata già espressamente sancita dalla sentenza 1/99 della Corte Costituzionale - con il quale attribuire la qualifica di Commissario di Polizia a personale del ruolo Ispettori NON in possesso del prescritto titolo di studio mediante selezioni facilitate ed interne.

(3) Si tratta della Commissione, costituita con Decreto del Capo della Polizia in data 3 maggio 1997, composta dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Franco TESTA, dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Paolo COSSU, dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Pippo MICALIZIO, dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Giuseppe PASTENA e dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Giorgio DE IORIS. La Commissione ha anche proceduto all’audizione di numerosi Questori (quelli che, al tempo, prestavano servizio nelle sedi di Roma, Napoli e Palermo Firenze, Milano, Bologna, Genova e Verona Reggio Calabria, Sassari e Arezzo) ed altri autorevoli Dirigenti della Polizia di Stato prima di stendere la relazione finale.

(4) Al proposito, infatti, basti dire che l’unica giustificazione che l’apposita Commissione ministeriale ha potuto addurre per l’introduzione dei ruoli speciali è stata quella di dare risposta alla <<pressante istanza pervenuta dagli Ispettori assunti attraverso concorso pubblico e dalle Organizzazioni Sindacali che richiedono, per costoro, l'istituzione canali di accesso ai ruoli direttivi che prescindano dal requisito del diploma di laurea>>. Il che equivale a dire che, ove i sindacati chiedessero "pressantemente" di "trasformare" gli infermieri, privi di laurea, in medici il Ministero della Sanità dovrebbe silenziosamente aderire.

ALLEGATO

ATTO CAMERA N. 6249 – ARTICOLO 4

  

Art. 4. (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive, dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1^ aprile 1981, n.121, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1^ aprile 1981, n.121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive, anche per gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata dalle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, nonché l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n.668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.