Onorevoli Presidenti, onorevoli Deputati,

Vi ringraziamo per la sensibilità dimostrata nell'aderire alla richiesta di audizione che, da tempo, l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia aveva fiduciosamente avanzato e cercheremo di far tesoro di questo tempo prezioso che ci avete concesso.

La delega al Governo contenuta nell’Atto Camera n. 6249, oltre che a presentare vari profili di incostituzionalità, è, per diversi motivi, contraria agli interessi della sicurezza del Paese ed alla qualificazione dei quadri direttivi della Polizia di Stato.

Le censure riguardano molteplici aspetti, punti sensibili per quanti, con senso dello Stato, mirino invece a dare equilibrio ed organicità al sistema sicurezza, tutelando le connotazioni peculiari della Polizia italiana.

E’ del tutto carente, poi, una prospettiva concreta di valorizzazione degli attuali appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali, ai quali –anche per garantire gli equilibri difficilmente raggiunti dalla Legge 1 aprile 1981, n. 121 tra Funzionari delle varie componenti dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza - devono essere aperti quegli stessi spazi di carriera e contrattuali che questo Parlamento ha giustamente ritenuto di individuare per i Prefettizi, i Diplomatici e i Direttori degli Istituti di pena[1].

Vi chiediamo, dunque, di considerare le nostre osservazioni sul testo di legge al vostro esame come un accorato invito a formulare un testo che sia più analitico e, nel contempo, coerente con i principi che tutti condividiamo in materia di sicurezza e di efficienza della Pubblica Amministrazione.

 

Roma, 21 ottobre 1999

                                                                             Il Segretario Nazionale

                                                                            Dott. Giovanni Aliquò

 

 

 

 

INOPPORTUNITA’ ED INCOSTITUZIONALITA’ DEI “RUOLI SPECIALI”

 

           I motivi sostanziali della nostra avversità a questo provvedimento sono noti: con l’articolo 4 si apre la porta all’istituzione dei “ruoli speciali dei Commissari della Polizia di Stato”, ovvero a ruoli non ad esaurimento, “paralleli” a quelli degli attuali direttivi della Polizia[2], ai quali far accedere ESCLUSIVAMENTE gli appartenenti ai ruoli subordinati, mediante selezioni interne riservate o addirittura per inquadramento[3].

Ciò anche in carenza DI CULTURA UNIVERSITARIA e mediante procedure selettive semplificate.

Al riguardo, è doveroso ricordare che il Funzionario di polizia esercita, soprattutto in veste di ufficiale di pubblica sicurezza, una serie di attribuzioni che presuppongono una preparazione giuridica completa, per la quale il titolo accademico appare non solo indispensabile, ma appena sufficiente[4]

Si tratta di un vulnus alle migliori tradizioni dei Funzionari di Polizia e all’unità dei nostri ruoli, principi sanciti dalla Legge n. 121 del 1981, soprattutto in considerazione del fatto che, in carenza delle modifiche di cui si farà cenno, si andrebbero ad introdurre nuovi elementi di “spaccatura” nella Polizia di Stato.

           I “ruoli speciali” sono, con evidenti peggioramenti[5], la trasposizione di un sistema di “avanzamento interno” adottato nelle Forze ad ordinamento militare che è estraneo alla tradizione della Polizia di Stato ed il cui fallimento è un fatto notorio.

Alla luce della più recente giurisprudenza, sono palesemente incostituzionali[6].

La (ulteriore) frammentazione della figura del Funzionario di Polizia che ne deriverebbe, al contrario di quanto sostiene il Capo della Polizia Masone[7], sarebbe, peraltro, inevitabile, come pure l’innalzamento delle tensioni interne.

In tal senso, come già ricordato con la nota del 30 settembre 1999 trasmessa a tutti i componenti delle Commissioni I e IV, testimonia il parere di un apposito gruppo di lavoro di esperti della Polizia di Stato, di cui in troppi sembrano dimenticarsi:

<<Tutti i componenti del Gruppo hanno valutato negativamente la costituzione di un ruolo speciale, ponendo l'accento sui rischi di frammentazione della figura del funzionario di pubblica sicurezza e di ulteriori tensioni interne che tale scelta comporterebbe, sia nel breve che nel medio periodo. Si è, infatti, ritenuto all'unanimità che il ruolo direttivo, configurato quale ruolo unico, con accesso riservato esclusivamente a soggetti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche - selezionati attraverso una delle due modalità prospettate al paragrafo 1. - rappresenti in linea di principio la soluzione migliore>>[8].

Né riusciamo a capire quale miglioramento qualitativo discenderebbe per l’Amministrazione e per il servizio da questa “innovativa possibilità di progressione in carriera” se non una nuova chiusura corporativa della Polizia alla società ed un innalzamento dell’età media dei suoi Funzionari direttivi.

Come si potrebbe giustificare, poi, che coloro per i quali si “esclude l’esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza e l’accesso alla dirigenza” (i funzionari dei ruoli speciali) debbano essere retribuiti nella stessa misura di chi, invece, tali responsabilità, sia pure in astratto, può essere chiamato a ricoprire (i funzionari dei ruoli ordinari)? E’ logico estendere il trattamento economico dirigenziale, oggi automaticamente attribuito dopo quindici anni di servizio a chi, in teoria, dirigente può diventare, a chi invece, per legge, dirigente non potrà mai diventare[9]? Ammesso che tali situazioni possano resistere al vaglio della Corte Costituzionale, è evidente che, all’interno, esse saranno dannose per il morale e la coesione tra gli appartenenti.

           Resta, comunque, da considerare il quadro di sconfortante confusione ed assenza di idee dell’Amministrazione in relazione alla progressione e valorizzazione degli attuali Funzionari di Polizia. Da un lato, infatti, si dice di voler tener conto delle “legittime aspettative di carriera dei Funzionari vincitori di pubblico concorso per l’accesso ai ruoli direttivi” e, dall’altro, si afferma che “all’ormai ineludibile riforma dovrà darsi corso con modalità tali da non inficiare in alcun modo l’efficacia del “sistema sicurezza”, realizzando le eventuali “compensazioni” (leggi: risparmi di spesa, n.d.r.) con riduzioni delle dotazioni organiche nelle qualifiche più elevate”[10].

           Tradotto dal “burocratese” significa che, lungi dal prevedersi l’unitarietà della carriera dei Funzionari dirigenti e direttivi ed una “normalizzazione” delle progressioni[11], per i direttivi l’unica prospettiva è quella di una conferma e, anzi, di un rafforzamento dell’attuale situazione di “blocco” delle progressioni alle qualifiche superiori che è la causa principale del dilagare della demotivazione interna.

           Stupisce, invero, che il Capo della Polizia, distinguendosi dai Comandanti Generali delle altre Forze dell’Ordine[12] e senza tenere conto di quanto già recentemente ottenuto dai Funzionari diplomatici, prefettizi e da quelli dell’Amministrazione penitenziaria[13], stia perseguendo una politica di riduzione numerica dei ruoli dirigenziali (da lui chiamata, con formula inelegante, “soppressione di personale”) senza rendersi conto della necessità di introdurre rimedi deflativi per l’inevitabile malcontento che, ove tale ipotesi si dovesse realizzare, ne scaturirebbe tra gli appartenenti ai ruoli dei Commissari.

I già limitatissimi orizzonti di carriera dei Funzionari Direttivi della Polizia di Stato (qualifiche da Vice Commissario a Vice Questore Aggiunto) finirebbero, infatti, per chiudersi completamente.

.          Si deve, poi, riflettere che, ove non si voglia addirittura arrivare far accedere gli Ispettori non laureati nei “ruoli normali”, stante la segnalata situazione di “intasamento” delle qualifiche apicali dei ruoli direttivi (Commissario Capo e Vice Questore aggiunto) assai difficilmente si potrebbero evitare scavalcamenti di qualifica tra appartenenti a ruoli normali e speciali[14].

L'istituzione dei ruoli speciali, quindi, oltre a non restituire davvero agli ispettori l'originario profilo funzionale, relegandoli piuttosto alla “serie B” dei funzionari, replicherebbe - questa volta in danno degli attuali direttivi - lo stesso meccanismo perverso di appiattimento e dequalificazione “collaudato” con il riordino del 1995, causando un ennesimo disastro per la Polizia di Stato e per l'intero sistema della sicurezza.

Non è per caso, allora, che oltre mille Funzionari di Polizia hanno sottoscritto una petizione, già inviata al Presidente della Repubblica ed a quello del Senato, per denunciare l’inutilità e la pericolosità di queste scelte e per chiedere, qualora il Parlamento volesse comunque procedere su questa strada, che sia loro assicurata la possibilità di un transito, doloroso ma obbligato, in altre Amministrazioni dello Stato.

           Non è nostro costume, tuttavia, porre dei problemi senza prospettare le relative soluzioni. Consapevoli dei problemi interni che sono stati causati dal riordino del 1995 e da quelli che comunque discenderanno quando si dovrà dare attuazione alla presente delega  – qual che sia il testo licenziato – abbiamo elaborato PROPOSTE ORGANICHE, coerenti con la riforma del ruolo dei Funzionari dell’Amministrazione civile dell’Interno, che ritroviamo recepite nei disegni di Legge CAROTTI (A.C. 6125) e RUSSO (A.C. 6182) e che, di seguito, compendiamo:

 

Istituzione di una specifica carriera unitaria, con autonoma area negoziale, dei Funzionari della pubblica sicurezza della Polizia di Stato, articolato su due qualifiche predirigenziali e due qualifiche dirigenziali nelle quali saranno inquadrati gli attuali appartenenti ai ruoli dei Commissari e dei Dirigenti della Polizia di Stato. Analogamente si provvederà per gli appartenenti ai ruoli tecnici e professionali. In tal modo si libereranno le qualifiche da Vice Commissario a Vice Questore Aggiunto che, in aderenza ai principi costituzionali e compatibilmente con i vincoli finanziari, rimodulate le consistenze degli organici, potranno costituire una valida prospettiva di crescita professionale per gli appartenenti ai ruoli degli Ispettori e periti tecnici. Il modello, evidentemente, si presta ad essere esteso, con gli opportuni adattamenti, anche alle Forze ad ordinamento militare.

 

Previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, presieduta dal Ministro per la funzione pubblica, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali dotate di specifici indici di effettiva maggiore rappresentatività del personale appartenente alla carriera dei Funzionari della Pubblica Sicurezza, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con Decreto del Presidente della Repubblica.

 

Rafforzamento della specificità e dell’unitarietà della categoria dei Funzionari della Pubblica Sicurezza, attraverso la previsione del concorso pubblico riservato a possessori di diploma di laurea, conseguito a seguito di corso di durata almeno quadriennale,  come esclusiva modalità di accesso alla qualifica iniziale dei rispettivi ruoli operativi, tecnici e professionali. Ulteriori previsioni, come l’innalzamento a tre del numero delle prove scritte, renderebbero particolarmente selettivo l’accesso al quale deve essere legato uno specifico, mirato periodo di formazione.

 

Possibilità, per gli attuali appartenenti ai ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi della Polizia di Stato, di poter transitare nei ruoli delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo criteri che tengano conto della posizione in ruolo e dei titoli di servizio. Ciò servirebbe, in una fase transitoria, per limitare lo scontento e la demotivazione che, comunque, si producono all’atto di riforme come quella in esame e, a regime, per consentire ai meritevoli di poter soddisfare esigenze di crescita professionale in altre Amministrazioni ed Enti pubblici che necessitino della specifica professionalità dei tecnici della sicurezza.

 

 

 

 

GLI ALTRI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLA DELEGA

 

 

           La norma in esame, tuttavia, deve essere considerata anche in contrasto con il dettato dell’articolo 76 della Costituzione, per l’assoluta genericità della delega che, in materia di “riordinamento dei ruoli del personale dirigente e direttivo”, si dovrebbe conferire al Governo. Si tratta, come pure è stato più volte notato in queste Aule, di una vera e propria cambiale in bianco.

           Stabilito l’oggetto della delega, come è possibile non sentire la necessità, in una materia che tanto può incidere sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, di determinare i principi ed i criteri direttivi ai quali informare le norme delegate?

E’ possibile che, in altre parole, la Camera dei Deputati si debba passivamente contentare delle solite formule fumose e contraddittorie, di vuoti giri di parole e di fragili promesse[15]?

L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, dopo aver clamorosamente fallito con il riordino del 1995, vi sta chiedendo oggi di consegnarle tutti gli strumenti per continuare a sbagliare, ed in maniera ancor più grave, domani.

           Un ultimo profilo di incostituzionalità, infine, deve ritenersi che sussista in relazione al disposto dell’articolo 97 della Costituzione: la “flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi” (art. 5, 1° co., lett. d), sembra che, di fatto, sia solo una formula per delegificare questa materia, la Costituzione espressamente stabilisce che “I Pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”, ponendo un’espressa riserva.

Nel caso migliore, è evidente che siamo in presenza di una formulazione ambigua, che necessita di essere adeguatamente precisata e formalmente ricondotta in ambiti più propri, in aderenza al dettato costituzionale. E’ necessario, al proposito, colmare le ambiguità e le lacune della Legge 121/81 sull’ordinamento, le articolazioni e le attribuzioni della Polizia di Stato che, confusa per l’Amministrazione della Pubblica sicurezza, si ritrova oggi senza un’identità e con troppi, non desiderati “padroni”.

 

 

 

 

POLIZIA DI STATO: COMPITI ED EQUILIBRI ISTITUZIONALI

 

 

Lo squilibrio tra i compiti che la legge attribuisce, formalmente e specificamente, alle Forze di Polizia è, già ora, macroscopico e non ha certo giovato alla fisiologia del “sistema sicurezza” né appare coerente con una visione dello Stato nella quale il bilanciamento dei poteri costituisce il fondamento e garanzia di libertà.

La formula generica dell’articolo 24 della Legge 121/81[16] individuando i compiti assegnati alla Polizia di Stato non si cura di ritagliarle ambiti esclusivi o preferenziali di intervento cosa che, invece, la Legge assicura all’Arma dei Carabinieri e, in misura assai più marcata, alla Guardia di Finanza. Il risvolto pratico di questa condizione di “identità denegata” è una situazione di incertezza operativa, di continue ingerenze ed invadenze di altri corpi in settori che solo per tradizione appartengono alla Polizia di Stato e, in definitiva, il fallimento di qualsiasi politica di coordinamento.

Il provvedimento in esame, invece di porre rimedio a questo problema, accentua una condizione di “atipicità”, rafforzando ulteriormente le competenze delle Forze ad ordinamento militare, e propone un modello che non trova riscontro in altri Paesi industrializzati e di consolidata democrazia.

Volendo scendere nel dettaglio, non può non rilevarsi come, per l’Arma dei Carabinieri, l’art. 1, lett. a) del provvedimento finisca  per qualificare come “militare” perfino il compito della “salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità” ed il “concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto di pace”.

Il corollario di tale inquadramento è che anche per queste materie, fino ad oggi attribuite alla responsabilità del Ministro dell’Interno, Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza, la competenza si sposta sul “Ministero della Difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di Stato maggiore della difesa”.

Se, poi, si sommano i compiti dell’articolo 1 del provvedimento in esame (attribuiti in via prevalente o addirittura esclusiva), quelli che ancora residuano dal Regio Decreto 14 giugno 1934 n. 1169 e quelli che le vigenti normative speciali attribuiscono all’Arma dei Carabinieri, legandone la dipendenza funzionale a varie Amministrazioni dello Stato, potremo constatare che, come detto, difficilmente si registra, in Europa ed in altre democrazie avanzate, una concentrazione di tanto diversificate competenze.[17]

Sarebbe interessante che, prima di decidere, le Commissioni I e IV facessero compiere studi comparatistici sulle legislazioni vigenti altrove.

Per conto nostro notiamo che, pur non volendo giungere all’estremo degli Stati Uniti, ove l’impiego dei militari in Ordine pubblico deve essere formalmente disposto, solo per casi prestabiliti ed eccezionali, dal Presidente, è giusto allarmarsi nel constatare che oggi ci stiamo discostando sensibilmente dai modelli prevalenti nella Comunità europea.

Ambigua e suscettibile di un attuazione eccessivamente ampia in relazione alla pur storica funzione specialistica della Guardia di Finanza è anche la previsione dell’articolo 3, 2° comma, lett. a), con la quale si attribuiscono al Corpo le “funzioni di polizia economia e finanziaria  a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea”.

 

 

 

 

IL COORDINAMENTO E LA PUBBLICA SICUREZZA

 

 

           La previsione di porre l’Arma dei Carabinieri, per quanto attiene ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle dipendenze funzionali del Ministro invece che del Ministero dell’Interno, a lungo dibattuta in Senato art. 1, 2° comma, altera sostanzialmente gli equilibri stabiliti dalla Legge 121/81, svuotando, ma solo nei rapporti con l’Arma dei Carabinieri, le competenze del Dipartimento della P. S..

           Non si possono, poi, non condividere le acute osservazioni svolte, nel corso dell’audizione del 14 ottobre scorso, dall’Associazione Nazionale dei Funzionari dell’Amministrazione Civile dell’Interno sulla cattiva formulazione dell’articolo 7 del testo, in relazione all’obiettivo di un migliore coordinamento delle Forze di Polizia. Non solo si priva il Ministro del “filtro” del Dipartimento della P.S., ma si pongono, per legge, dei limiti troppo stretti al suo potere di direttiva.

           Coerentemente a quanto appena detto, si rileva che l’art. 8 della delega, che pure sembra finalizzato a porre un freno al proliferare dei “nuclei specializzati” di cui si è sopra parlato, non solo finisce per cristallizzare la situazione attuale  – che è caratterizzata da incoerenze, duplicazioni e sovrapposizioni di competenze in ambiti nei quali ciascun Ministero, spesso, ha già propri nuclei specializzati –  ma relega il Ministro dell’Interno, responsabile nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, ad un ruolo secondario, lasciando consistenti risorse per la sicurezza del Paese siano gestite da Ministeri (e, questa volta, non a Ministri!) che non sono poi chiamati ad assumere alcuna conseguente responsabilità per il loro impiego.

           Resta da considerare, infine, che la presente normativa di delega omette di considerare la materia nella quale si avverte più forte, nelle Forze di Polizia, una ingiustificata disparità di trattamento: le pensioni. Mentre, infatti, si cerca di uniformare l’età pensionabile tra le Forze di polizia, nessuno si cura di estendere alle Forze ad ordinamento civile il trattamento di “ausiliaria”.

 

 

 

 

ATTRIBUZIONI ESCLUSIVE DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO

 

 

 1) R.D. 18.06.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), artt.:

 

· 1 (Attribuzioni dell’Autorità di P.S.)

· 4 (Rilievi segnaletici)

· 5 e ss. (Esecuzione dei provvedimenti di polizia)

· 8 e ss. (Autorizzazioni di polizia)

· 18 (Facoltà di divieto delle riunioni...)

· 25 (... e delle cerimonie religiose)

· 30 e ss. (Autorizzazioni e controlli in materia di armi)

· 38 (Esenzione dall’obbligo di denuncia di armi)

· 68 (Autorizzazioni in materia di spettacoli, esercizi pubblici ed altre attività)

· 142 e ss. e succ. modif. (Applicazione delle norme sull’ingresso e soggiorno di stranieri)

 

2) R.D. 6.05.1940 n. 635 (Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.), artt.:

· 1 (Autorità locale di P.S.)

· 3 (Questore)

· 4 (Invio di funzionari nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia)

· 5-6 (Composizione privati dissidi)

· 22 (Assistenza alle riunioni)

· 24 (Scioglimento di riunioni)

· 73 (Porto d’armi senza licenza)

· 84 (Commissione consultiva materie esplodenti)

· 141 (Commissione Prov. Vigilanza Locali pubblico spettacolo)

 

3) R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), art.:

· 31 (Rimozione o trasferimento di funzionari di P.S. fuori dell’Isola)

 

4) L. 1° Aprile 1981, n. 121, artt.:

· 14 (Questore)

· 15 (Autorità locale di P.S.)

· 18 (Segretario del Comitato nazionale dell’Ordine e della Sicurezza pubblica)

· 22 (Scuola di perfezionamento)

· 23 (Provenienza dai ruoli del personale civile della carriera direttiva)

· 34 (Delega funzioni di polizia amm.va ai dirigenti dei Commissariati)

· 39 (Attribuzione della qualifica di Ufficiale di P.S.)

· 43 (Trattamento economico):

Þ 1°c, "esclusi i dirigenti"

Þ 7°c, lett. g ,VIII livello bis: rinvio all’art 137, 2° c., L.11 luglio 1980, n.312

Þ 18° c, qualifiche dirigenziali

Þ 21° e 22° c., attribuzione del trattamento economico superiore al 15° e 25° anno di servizio

· 55 (Requisiti per la nomina - Istituto Superiore o laurea -)

· 60 (Attività di insegnamento materie giuridiche)

· 75 (Movimento non autorizzato di reparto)

· 107 (Passaggio ad altre amministrazioni dello Stato)

 

5) D.P.R. 25.10.1981 n.737 (Regolamento di disciplina), artt.:

· 3 - 4 (Soggetto attivo dell’irrogazione - organo competente)

· 4 (Funzionario quale soggetto passivo)

· 19 (Funzionario istruttore)

 

6) D.P.R. 24.04.1982 n. 335 (Ordinamento), artt.:

· 3 (Gerarchia)

· 32 (Ruolo dei Commissari - Direzione di uffici o reparti - Funzioni di indirizzo e coordinamento - Preposizione ad uffici o reparti - Addestramento del personale + Compiti di istruzione e formazione)

· 39 (Ruolo dei Dirigenti - Preposizione ad uffici - funzioni vicarie e ispettive)

· 41 (Corso di formazione dirigenziale)

· 45 (Collocamento a disposizione)

· 64 - 65 - 66 (Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi)

· 68 (Consiglio d’amministrazione)

· 70 (Preposizione all’Istituto Superiore)

 

7) D.P.R. 24.04.1982 n. 338 (Ordinamento ruoli sanitari), artt.:

· 3, lett. i (Possibilità di esercizio della libera professione)

· 4-5 (Attribuzioni particolari)

· 8 (Incarichi temporanei e frequenza scuole di specializzazione)

· 9 (Requisito dell’iscrizione all’albo professionale)

 

8) D.P.R. 28.10.1985 n.782 (Regolamento di servizio), artt.:

· 7 (Supplenze nella titolarità degli uffici)

· 10 (Titolarità dell’azione disciplinare)

· 29 (Controlli sui servizi)

· 32 (Ordini di reperibilità + obbligo di reperibilità in ragione dell’incarico)

· 33 (Autorizzazione al personale a risiedere fuori della sede di servizio)

· 34 (Divulgazione di notizie d’ufficio)

· 42 - 43 (Ordine e foglio di servizio)

· 45 (Addestramento del personale)

· 49 (Autorizzazione a fruire di alloggio di servizio)

· 58 (Programmazione dei turni di riposo settimanale)

· 59 (Programmazione dei congedi)

· 73 (Proposte di ricompense)

· 74 (Segretario della Commissione per le ricompense)

 

9) D.P.R. 11.06.1986 n.423 (Scuola di perfezionamento), artt.:

· 2 (Attività)

· 4 - 5 - 6 (Frequentatori)

· 8 (Docenti)

 

10) L. 10.10.1986 n. 668 (Modifiche alla 121), artt.:

· 1 (Valutazione funzionari r.e.)

· 5 (1° concorso Medici)

 

11) D. Lgs. 19.09.1994 n.626, artt:

· 2, lett. a (Datore di lavoro)

· 4 - 32 - 35 - 43 - 48 - 52 - 62 - 78 - (Obblighi del datore di lavoro)

· 89 (Sanzioni per il datore di lavoro)

 



[1] Legge 28 luglio 1999, n. 266 "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché  disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 150

[2] Medici di Polizia esclusi, si spera, in quanto, se si dovesse operare analogamente, si trasformerebbero, ope legis o con “esamini interni pro forma”, infermieri in medici.

[3] Ovvero, secondo proposte che in passato hanno avuto anche l’onore di un consistente seguito parlamentare, una “promozione per decreto” simile a quella con la quale, nel 1995, si è dequalificato il ruolo degli Ispettori di Polizia, triplicandone il numero dalla sera alla mattina.

[4] Nell'allegato promemoria elenchiamo alcune norme di legge che riservano, esclusivamente ai Funzionari di polizia, una serie di specifiche competenze, per il cui esercizio quali non può prescindersi da una cultura giuridica di tipo universitario.

[5] Nell’Arma, a differenza di quanto avverrebbe in Polizia, i concorsi per l’accesso ai “ruoli speciali” sono comunque aperti all’esterno, essendo ammessi a partecipare anche i “civili” che hanno prestato servizio come Ufficiali di complemento. La selezione e la formazione degli Ispettori dell’Arma, comparando le rispettive norme, sono più rigorose di quelle con le quali si prevede il reclutamento degli Ispettori.

[6] Il Consiglio di Stato, nell’ordinanza n. 646/98 del 5 maggio 1998 (depositata il 5 giugno 1998), esaminando un istituto di reclutamento interno del tutto analogo a quello con il quale si dovrebbero alimentare i “ruoli speciali” - che oggi si vogliono introdurre in Polizia - ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità sulle relative norme. Il Consiglio di Stato, nel motivare la sua decisione, ha, tra l’altro, richiamato precedenti sentenze della Corte Costituzionale con le quali si è affermato che : “a) la regola di cui all’ultimo comma dell’art. 97 Cost. va intesa nel senso che anche il passaggio ad una fascia superiore, comportando l’accesso ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni più elevate, è una figura di reclutamento soggetta alla stessa regola del pubblico concorso (sentt. n. 487 del 1991 e n. 313 del 1994) ; b) i concorsi interni totalmente riservati al personale dell’amministrazione che li bandisce sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi (sent. N. 313 del 1994), anche in relazione al fatto che, oltre ad introdurre surrettiziamente il modello della carriera in una disciplina che ne presuppone, invece, il superamento, si riverberano negativamente anche sul principio di buon andamento (sent. n. 333 del 1993)”. La Corte Costituzionale, nel decidere con la Sentenza n. 1/99  del 4 gennaio 1999 sulla questione, ha ricordato che, chiamata “più volte a pronunciarsi sulle norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, questa Corte ha ripetutamente sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 51 e 98 Cost., osservando come in un ordinamento democratico ‑ che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento ‑ il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione. Valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost. impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (cfr. sentenze n. 333 del 1993 e n. 453 del 1990). Deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione (cfr., per tutte, sentenza n. 477 del 1995) o di attuare altri princìpi di rilievo costituzionale, che possano  assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta  in volta considerati: ad esempio, quando si tratti di uffici destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici o al supporto dei medesimi. A codesto regime non si è ritenuto sottratto nemmeno  il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'àmbito dell'amministrazione: in tale passaggio è stata  infatti, ravvisata una forma di reclutamento che esige anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini (cfr. sentenze n. 320 del 1997, nn. 134 e 528 dei 1995, n. 314 del 1994, n. 487 del 1991 e n. 161 del 1990). In particolare nella sentenza n. 314 del 1994, viene osservato come l'abnorme diffusione del concorso interno per titoli  nel passaggio da un livello all'altro produce una distorsione  che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello  delle carriere in una nuova disciplina che ne presuppone  invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione. L'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'àmbito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non  si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati princìpi costituzionali. Trattasi, in verità, di affermazioni rese prevalentemente con riguardo a leggi regionali; nondimeno esse sono tutte riferibili anche all'amministrazione dello Stato, attesi i parametri costituzionali cui attengono. Nel pur ricchissimo Dossier di documentazione preparato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, purtroppo, manca ogni riferimento a questa oramai costante giurisprudenza che, ove fosse ritenuta d’interesse, potrà essere scaricata dalla pagina WEB dell’Associazione, all’indirizzo internet <www.uni.net/anfp>.

[7] v. pagina 12 del testo originale dell’audizione.

[8] Si tratta della Commissione, costituita con Decreto del Capo della Polizia in data 3 maggio 1997, composta dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Franco TESTA, dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Paolo COSSU, dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Pippo MICALIZIO, dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Giuseppe PASTENA e dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Giorgio DE IORIS. La Commissione ha anche proceduto all’audizione di numerosi Questori (quelli che, al tempo, prestavano servizio nelle sedi di Roma, Napoli e Palermo Firenze, Milano, Bologna, Genova e Verona Reggio Calabria, Sassari e Arezzo e altri autorevoli Dirigenti della Polizia di Stato prima di stendere la relazione finale. Il testo definitivo ma non ufficiale della relazione, a suo tempo ampiamente diffuso dall’Associazione e mai smentito, viene consegnato alla Presidenza delle Commissioni I e IV per l’ulteriore diffusione a chi ne fosse interessato. Esso è, comunque, consultabile sulla pagina WEB dell’Associazione il cui indirizzo internet è <www.uni.net/anfp>.

[9] V articolo 43 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, commi 22 e 23, in relazione a quanto dichiarato dal Capo della Polizia nella sua relazione a pag. 13.

[10] v. pagina 11 del testo originale dell’audizione.

[11] Come previsto per Diplomatici, Prefettizi e Direttori di Istituti di pena nella sopra ricordata legge n. 266/1999.

[12] Il numero dei “Dirigenti” dei Carabinieri, a tener conto lettera dell’articolo 1, lettera c), n. 3 della delega (revisione delle dotazioni organiche dirigenziali in modo che esse “risultino coerenti con quanto previsto per le Forze Armate”) e di quanto dichiarato dal Generale Siracusa nel corso della sua audizione (“Dal rapporto tra i dirigenti ed il totale delle forze organiche emerge una percentuale per la Guardia di finanza pari allo 0,3 per cento, per le forze armate pari all'1,1, per la Polizia di Stato pari allo 0,8, a fronte di un nostro rapporto pari allo 0,19 per cento”), potrebbe diventare addirittura superiore a quello degli attuali dirigenti della Polizia di Stato con accresciute possibilità di sviluppo di carriera per gli attuali Ufficiali.

[13] I cui ruoli dirigenziali, secondo ragionevoli previsioni dei competenti uffici del Ministero della Giustizia, dovrebbero essere raddoppiati.

[14] Mentre, infatti, le qualifiche apicali dei “ruoli normali” sono intasate per la scarsa disponibilità di vacanze nei superiori ruoli dirigenziali e non consentono la crescita dei Commissari, l’esatto opposto avverrebbe con i “ruoli speciali”.

[15] Ci si intende riferire alle dichiarazioni del Capo della Polizia, Prefetto Fernando Masone nell’audizione del 12 ottobre scorso, che, a pagina 4 del testo originale, afferma di non potersi prescindere, ai fini dell’accesso della carriera direttiva, dal possesso del più elevato titolo accademico “che costituisce presupposto, in termini di qualificazione culturale, per l’assolvimento delle delicate e rilevanti funzioni che i funzionari della Polizia di Stato sono chiamati a svolgere” e, a pagina 12, indica tra gli obbiettivi l’introduzione di un “meccanismo di avanzamento mediante il quale il personale più qualificato e meritevole del ruolo degli ispettori può accedere alla carriera direttiva”, senza dire che ciò avverrà in carenza dei titoli di studio richiesti e mediante selezioni interne semplificate.

[16] Art. 24 Legge 1 aprile 1981, n. 121: <<La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.>>

[17] L’Arma dei Carabinieri ha nuclei “specializzati” e non funzionalmente dipendenti dal Ministero dell’Interno presso la Banca d’Italia, il Ministero della Sanità, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero per i beni culturali, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministero del lavoro, oltre a quei nuclei che sono posti alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa per l’assolvimento di funzioni strettamente militari.