RUOLI SPECIALI DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO (A.S. 2793-ter): PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE
Il 27 aprile scorso, le Commissioni riunite I e IV del Senato, all'atto di licenziare il nuovo testo emendato dell'Atto Senato 2793-ter ("Norme di delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato"), hanno approvato un ordine del giorno con il quale il Governo si è impegnato ad introdurre i "ruoli speciali" dei Commissari della Polizia di Stato (1).
Se l' O.d.g. in parola dovesse trovare effettiva applicazione, oltre 8000 appartenenti al ruolo degli Ispettori privi di laurea "transiterebbero", ope legis, nei ruoli dei funzionari (attualmente composti da meno di 4000 unità), affiancando e, in prospettiva, talora persino scavalcando gerarchicamente coloro che oggi sono i loro superiori: gli effetti nefasti di questa irresponsabile inflazione e dequalificazione culturale dei funzionari di Polizia, attributari di delicatissime competenze in materia di pubblica sicurezza, sarebbero incontrollabili.
E' come se, con atto legislativo, di colpo tutti gli infermieri fossero nominati medici-chirurghi.
Una simile "promozione di massa", demagogicamente perseguita da taluni sindacati di base come panacea per rimediare al pregiudizio subito dagli ispettori per effetto del disastroso riordino delle carriere non direttive sancito dalla legge 197/95, oltre che risultare costituzionalmente illegittima sotto diversi profili, in realtà finirebbe per penalizzare gli stessi presunti beneficiari, che sarebbero sempre sottostimati e poco rispettati dal personale dipendente, prima ancora che dagli attuali Funzionari; in unAmministrazione civile come la Polizia di Stato, infatti, lautorevolezza non è conferita soltanto dal "grado" rivestito, ma anche e soprattutto dal possesso di un determinato bagaglio culturale che soltanto un cursus di formazione di livello universitario può fornire.
E' inoltre fin troppo facile prevedere l'innesco di un agguerrito contenzioso amministrativo sia da parte dei Funzionari di Polizia vincitori di concorso, livellati a coloro che fino al giorno prima erano loro collaboratori, sia da parte dei sottufficiali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, che immediatamente chiederebbero la parificazione ai "nuovi commissari"; a quest'ultimo riguardo, peraltro, non può dimenticarsi come lo stesso riordino delle carriere non direttive sia stato susseguente ad un ricorso intentato dai marescialli dell'Arma dei Carabinieri, i quali a suo tempo hanno preteso ed ottenuto un inquadramento retributivo equivalente a quello degli ispettori di polizia.
Un ulteriore aspetto censurabile del provvedimento discusso appare poi l'ingiustificata disparità tra l'umiliante trattamento riservato agli attuali Funzionari di polizia ed i vantaggi attribuiti da un altro progetto di legge parallelamente rimesso all'esame del Senato (ex A.C. 5324, ora Atto Senato 3919) sia ai Funzionari prefettizi (i quali ad oggi possiedono un assetto "speculare" a quelli di Polizia, in quanto le due categorie sono chiamate a partecipare, con equivalenti livelli di responsabilità, allespletamento di funzioni omologhe nellambito dell Amministrazione della P.S.), sia a quelli della Polizia Penitenziaria.
Per i primi, infatti, lungi dal porsi condizioni di dequalificazione, si punta alla massima selezione e allunità della carriera (2).
Nella Polizia Penitenziaria, invece, lintroduzione dei "ruoli speciali" dei direttivi è effettuata contestualmente allistituzione dei "ruoli ordinari": i futuri appartenenti a questi ultimi, pertanto, conosceranno fin dallinizio le caratteristiche e le peculiarità dellambiente "direttivo" nel quale andranno ad inserirsi. Per quei pochi ex ufficiali del Corpo attualmente in servizio, invece, saranno riaperti i termini per il transito in altre Amministrazioni (3).
Il danno più grave, tuttavia, sarebbe sofferto dai cittadini, ai quali, attesa l'obbiettiva impreparazione tecnico-giuridica dei nuovi improvvisati "commissari", verrebbero offerti servizi di polizia sempre più scadenti.
Per evitare che quanto sopra descritto possa verificarsi, sarebbe sufficiente rimodellare le carriere dei Funzionari della Polizia di Stato sullo schema già previsto per gli omologhi prefettizi nel citato A.S. 3919, introducendo nel corpo di quest'ultimo o all'interno dello stesso A.S. 2793-ter l'emendamento allegato, elaborato dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, massimo organo di rappresentanza della categoria.
N O T E
(1) Se ne riporta il testo, estratto dal resoconto
stenografico della seduta:
<<Il relatore LORETO illustra il
seguente ordine del giorno: Il Senato esaminati gli emendamenti proposti al disegno di legge n.
2793-ter, relativi allistituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori
tecnici della Polizia di Stato; preso atto che il Governo ha dichiarato che la materia
proposta dagli emendamenti possa già essere affrontata in sede di esercizio della delega
al Governo che il Parlamento sta discutendo; preso atto altresì, che la materia proposta
dagli emendamenti è dettagliatamente affrontata nella relazione del Ministro
dellInterno che accompagna gli emendamenti proposti dal Governo al disegno di legge
n. 2793-ter, impegna il Governo a prevedere listituzione dei ruoli speciali dei
commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con qualifiche e funzioni pari
a quelle dei ruoli ordinari corrispondenti, ai quali, in via transitoria, dovrà accedere,
anche in soprannumero riassorbibile, il personale che, già prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava inquadrato nei ruoli
degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato.(0/2793-ter/1/1 e 4). Dopo
un intervento del sottosegretario BRUTTI che dichiara di accogliere lordine
del giorno, lordine del giorno medesimo, posto ai voti su richiesta dei relatori,
è approvato dalle Commissioni.>>
(2) Si riporta, in proposito, il testo degli articoli 10 e 11 dellAtto Senato 3919, proveniente dalla Camera e ora allesame della Commissione Affari Costituzionali:
ART. 10
(Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia)
1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonché al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121; tale accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefettizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b) rafforzamento della specificità e della unitarietà della carriera, attraverso la previsione di una rinnovata procedura concorsuale come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile;
c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di forma zione dell'Amministrazione statale, nonché presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative; l'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
d) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;
e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della specificità della responsabilità di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
h) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;
i) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;
l) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
m) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
Art. 11.
(Disposizione transitoria)
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) , della presente legge, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonché delle disposizioni in materia di adeguamento retributivo automatico del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia.
2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
(3) Si riporta, in proposito, il testo dellart. 12 del citato Atto Senato 3919:
Art. 12.
(Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria)
1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo é delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;
b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;
c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i princìpi stabiliti alle lettere precedenti;
d) riapertura dei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;
e) integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;
f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il Governo é delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;
b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;
c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;
d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.