A.N.F.A.C.I.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL 'INTERNO

 

L'Associazione Nazionale dei Funzionari dell'Amministrazione Civile dell'Interno (ANFACI) esprime, con le note che seguono, la propria posizione sul contenuto del testo unificato approvato dal Senato il 14 luglio 1999 e ora all'esame della Camera dei deputati, concernente la delega al Governo per il riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, nonché norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia.

Le sintetiche osservazioni riguardano gli articoli 5, 7, 8 e 9 del provvedimento.

Il primo profilo che si intende evidenziare e che sembra essere stato non adeguatamente considerato nella formulazione dell'articolo 5 del provvedimento, attiene:

  1. alla unitarietà dell'Amministrazione dell'Interno nel suo complesso;
  2. al sistema dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  3. alla funzione di amministrazione generale.

Sul punto a): appare non ispirato ai criteri dell'economicità e della rispondenza al pubblico interesse la previsione di un'apposita delega regolamentare per determinare una nuova struttura organizzativa dell'articolazione centrale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (il, Dipartimento della P.S. per intenderci) nel momento in cui si sta provvedendo in maniera unitaria e in adesione ai principi dettati delle leggi "Bassanini" a disegnare ì quattro Dipartimenti e le loro articolazioni previsti per il Ministero dell'Interno.

Sul punto b): un regolamento del tipo ipotizzato incide profondamente sul vigente sistema dell'Amministrazione della pubblica sicurezza fortemente innovato dalle scelte ponderate, operate del Parlamento nel 1981 con la legge n. 121, la cui discussione fu incentrata in particolare sul coordinamento delle Forze di Polizia e sulla ripartizione a livello centrale e periferico della funzione di direzione e di controllo in materia di pubblica sicurezza.

Un'eventuale innovazione per la delicatezza e l'importanza del terna, consiglia un dibattito politico più articolato e una fonte normativa più appropriata. Consiglia comunque la definizione di criteri più puntuali onde evitare che il Parlamento conferisca al Governo una delega troppo ampia che potrebbe dispiegarsi - in assenza di principi enunciati con precisione - sino ad alterare il quadro d'insieme di un sistema costruito nel 1981 ed evidenziatosi per l'equilibrio delle posizioni comuni raggiunte dalle parti politiche.

Formule generiche riguardanti una ridefinizione a livello centrale e Periferico delle funzioni di controllo e dì direzione, hanno conseguenze non misurabili nei rapporti tra autorità di pubblica sicurezza (Prefetti Questori) e tra queste con il Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, ben potendo venirsi a configurare nuovi livelli gerarchici territoriali periferici di direzione e di controllo.

Nè sembra consigliabile accettare l'abrogazione di alcune disposizioni come quelle degli articoli 31 e 34 della legge n. 121181 - le prime riguardanti l'articolazione anche periferica dell'Amministrazione della P.S. , la seconda concernente le specialità come stradale, ferroviaria, ecc. - senza alcuna specificazione sul disegno che si va ad impiantare.

Sul punto c): la formulazione dell'articolo 5 del provvedimento configura un Dipartimento che sembra sempre più assumere la connotazione di una Direzione Generale della Polizia di Stato. Lo stesso riferimento ad istituti e reparti in cui si articolerebbe il dipartimento con una prevalente visione orientata prevalentemente alla gestione operativa del servizio di polizia, sembra inficiare la primazia dell'amministrazione generale che ha una funzione insopprimibile nell'ordinamento di ogni comparto istituzionale.

Nel, settore della pubblica sicurezza poi, reso complesso dalla presenza di una pluralità di Forze di Polizia e da una molteplicità di missioni da svolgere, v'è assoluto bisogno di armonizzazione, di indirizzo unitario, di terzietà, di una strategia generale che non può essere richiesta a specialisti o a tecnici oberati dalle esigenze operative.

Il Dipartimento non può quindi rinunciare ad assicurare una funzione generalista di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, essendo l'organo centrale dell'Amministrazione della P.S. e lo strumento a tal fine predisposto a disposizione del Ministro dell'Interno e del Direttore Generale della P.S..

2. Il secondo profilo che si vuole sottoporre ad un'attenzione più accurata e quello facente capo alla formulazione dell'articolo 7 del testo unificato. S'intende inizialmente rispondere alla domanda, che il 22,settembre scorso il relatore onorevole Paolo Palma ha posto, "è in grado di comportare l'attuale formulazione dell'articolo un salto di qualità nella attività di coordinamento?

La risposta non è positiva per le ragioni seguenti:

a) la previsione non potenzia l'azione dell'Autorità nazionale e del Direttore Generale della P.S. anzi la comprime perché appiattisce e riduce l'avvalimento da parte del Ministro, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del suo Direttore Generale, visto che coinvolge direttamente autorità, ufficiali e agenti di p.s. nonchè strutture che, nella stessa dizione utilizzata, vengono equiparate ad organi;

b) la portata del comma 2 dell'articolo 7 incide sulla sfera di attribuzioni dello stesso Ministro, poiché specificando il contenuto delle direttive, esclude che le medesime possano riguardare altri campi di intervento.

Un salto di qualità nell'attività di coordinamento si può allora raggiungere solo intervenendo sui veri nodi che vanno individuati attingendo agli stessi protagonisti della vicenda sul territorio.

Tra i nodi, quello delle direttive non appare essere così determinante.

3. Il terzo profilo è attinente, all'articolo 8 del provvedimento ed è coerente con quanto espresso al n. 2. La previsione non evidenzia la figura del Ministro dell'Interno - Autorità Nazionale di P.S., rendendola compartecipe in una posizione complementare rispetto ad altri Ministri di settore (quello interessato e quello competente gerarchicamente) i quali non assumono, in virtù di loro scelte, una conseguente responsabilità che invece permane in capo al Ministro dell'Interno disegnato dalla legge n. 121/81 con una procipua caratterizzazione di primizia nel settore.

4. Il quarto profilo è quello contenuto nell'articolo 9 concernente la partecipazione di organi elettivi alle riunioni dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sulla questione si condividono le penetranti osservazioni formulate dal relatore on. Palma nella richiamata seduta del 22 settembre.

5. In conclusione, si reputa opportuno che dall'intero provvedimento, anche al fine di non pregiudicarne la celerità dell'iter per quanto concerne le parti non oggetto di osservazioni, debbano essere espunte le previsioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 del provvedimento, rinviando ad altra sede l'approfondimento delle delicate tematiche sollevate che meritano comunque un ulteriore urgente esame.