L’A.N.F.P. DAL SOTTOSEGRETARIO

Il giorno 12 u. s. una delegazione dell’A.N.F.P., composta dal Presidente, dott. Carlo Morselli, dal Vice Segretario Nazionale, dott. Giuseppe Bisogno, dal Vice Segretario Provinciale, dott. Enzo Letizia, e da chi vi scrive, è stata ricevuta dal Sottosegretario all’Interno, On.le Giannicola Sinisi. L’incontro, che ha avuto la durata di circa un’ora, si è incentrato sulla nota questione dei "ruoli speciali" dei Commissari della Polizia di Stato ed è stato caratterizzato da tecnicismo e massima disponibilità all’ascolto del nostro interlocutore.

L’A.N.F.P. ha espresso tutta la sua amarezza per l’ordine del giorno, approvato il 20 aprile scorso in Senato durante l’esame dell’Atto Senato 2793 ter, con il quale il Governo si è impegnato ad introdurre i "ruoli speciali" dei Commissari della Polizia di Stato (1). Ad un Sottosegretario attento ed informato, anche se per certi versi un po’ rassegnato a subire iniziative "esterne", abbiamo enumerato, ancora una volta, gli argomenti che militano contro tale scelta.

Se tale O.d.g. dovesse trovare effettiva applicazione, innanzitutto, oltre 8000 appartenenti al ruolo degli Ispettori "transiterebbero", ope legis, nei ruoli speciali dei Commissari: gli effetti nefasti di questa elefantiasi dei ruoli dei commissari non tarderebbero a farsi sentire.

L’introduzione dei ruoli speciali – abbiamo continuato - in nulla favorirebbe gli Ispettori che dal personale, prima ancora che dagli attuali Funzionari, sarebbero sempre sottostimati.

In un’Amministrazione civile come la Polizia di Stato, infatti, l’autorevolezza non è certo conferita dal "grado" rivestito quanto dal riconoscimento che discende dal possedere certi titoli e dall’aver superato un certo cursus. La spaccatura di vertice che ne deriverebbe, peraltro, non gioverebbe certo all’Istituzione (gli effetti, nell’Arma, sono eloquenti!) e finirebbe solo per indebolire la Polizia di Stato.

Abbiamo, inoltre, lamentato la disorganicità e l’incoerenza del Governo in materie del tutto affini: le carriere dei prefettizi e dei direttivi della Polizia penitenziaria, infatti, sono trattate in altro progetto di legge (ex A.C. 5324, ora Atto Senato 3919) seguendo dei principi non omogenei a quelli che si vogliono applicare ai Funzionari di Polizia e, soprattutto, in un contesto di assoluta genericità della delega che ci riguarda (2). La pessima formulazione della norma, oltre a contrastare con il disposto dell’articolo 76 della Costituzione, non costituisce certo una garanzia per gli attuali Funzionari Direttivi e Dirigenti, le cui sorti sono lasciate agli umori del Governo, dell’Amministrazione e dei Sindacati "maggiori" che, come noto, non hanno mai fatto gli interessi reali della Polizia di Stato né, men che mai, quelli dei Funzionari.

La norma scende nel dettaglio solo nel punto in cui prevede l’istituzione di un livello "superiore" di dirigenza generale e attribuisce, come pure è condivisibile, un livello superiore al Capo della Polizia – Direttore Generale della P. S. (che dovrebbe essere parificato al Ragioniere Generale dello Stato). Ferma la nostra radicale avversità alla demagogia dei ruoli speciali, comunque, si nota che è sparito perfino il limite esplicito relativo all’esercizio delle funzioni di Autorità di P.S., né si prevedono quella serie di rigide limitazioni vigenti per il ruolo speciale degli Ufficiali dei Carabinieri.

Ingiustificata è, poi, la disparità di trattamento rispetto a quanto approvato dalla Camera per i Funzionari prefettizi. La norma di delega contenuta nell’Atto Senato 3919 (ex A.C. 5324), infatti, lungi dal porre condizioni di dequalificazione, stabilisce precisi principi e criteri per il riordino della carriera prefettizia, puntando alla massima selezione di quei Funzionari e all’unità della loro carriera (3).

E’ chiaro, dunque, perché la riforma della nostra carriera e quella dei Funzionari di prefettura non siano state più affrontate nello stesso provvedimento: troppo stridente sarebbe stato il contrasto tra difesa della qualificazione culturale, da una parte, ed il cedimento alle ragioni del lassismo, dall’altra.

Abbiamo sottolineato, tuttavia, la nostra sorpresa nel vederci destinatari di un trattamento che è peggiore di quello riservato alla Polizia penitenziaria, la cui riforma, peraltro, viene inserita nel provvedimento legislativo che riguarda prefettizi e diplomatici (A.S. 3919). Si è rilevato, infatti, che l’introduzione dei "ruoli speciali" dei direttivi della Polizia penitenziaria è effettuata contestualmente all’istituzione dei "ruoli ordinari": i futuri appartenenti a questi ultimi, pertanto, conosceranno fin dall’inizio le caratteristiche e le peculiarità dell’ambiente "direttivo" nel quale andranno ad inserirsi. Per quei pochi ex ufficiali del Corpo attualmente in servizio, invece, saranno riaperti i termini per il transito in altre Amministrazioni (4).

Abbiamo, perciò, ribadito che, ove si dovesse arrivare ad istituire i "ruoli speciali" o si volesse, in altro modo, dequalificare i Funzionari della Polizia di Stato, il Governo dovrà provvedere ad assicurarci ampie facoltà di MOBILITA’ ESTERNA AGEVOLATA.

Abbiamo considerato, al proposito, che per pagare "le riforme" il Ministero dell’Interno – in controtendenza a quello di Grazia e Giustizia - vuole ridurre le consistenze organiche dei Dirigenti e dei Direttivi della Polizia di Stato e che, perciò, diminuiranno le nostre già ridotte opportunità di progressione in carriera. Se, poi, dovessero passare i "ruoli speciali" l’accesso di giovani laureati dall’esterno resterebbe precluso per molti anni.

Il Sottosegretario Sinisi, sui vari punti proposti, ha variamente replicato.

L’ordine del giorno accettato dal Governo, a suo modo di vedere, sarebbe addirittura un successo a fronte degli emendamenti (5), ben più vincolanti, presentati da esponenti di Alleanza Nazionale e della Lega ma sostenuti trasversalmente anche da forze della maggioranza.

Il Governo, se ben abbiamo capito lo spirito della risposta del Sottosegretario, avrebbe meramente subito le spinte irresponsabili di vari gruppi che, a loro volta, sono state determinate anche dalla pressione lobbistica dei sindacati di Polizia.

Sul riassetto dei ruoli dirigenziali e direttivi ci ha esortato ad attendere l’approvazione della delega e la formulazione della normativa delegata, invitandoci a formulare delle proposte nel corso della stesura del testo e dandoci la massima disponibilità ad incontrarci in futuro.

Ci ha riferito, poi, che la previsione dell’elevazione ad un livello superiore di dirigenza del Capo della Polizia ha creato delle perplessità nelle rappresentanze dei prefettizi. Ha, peraltro, mostrato di conoscere relativamente le opportunità offerte dalla riforma dei ruoli direttivi dei penitenziari e, in particolare, la possibilità di transito in altri ruoli. Sui restanti argomenti il Sottosegretario ha preferito sorvolare.

Concisa la nostra controreplica. Ci siamo limitati ad osservare che, se il Governo non aveva potuto resistere a scelte formatesi autonomamente in Parlamento per effetto di pressioni lobbistiche, ben difficilmente resisterà alle sollecitazioni sindacali più irresponsabili quando, sulla base di una delega amplissima, dovrà dare concretezza alla revisione dei nostri ruoli. E’ questo il motivo per cui, fino al momento in cui l’Atto Senato 2793 ter non sarà divenuto Legge, ci batteremo per ottenere una delega diversa e più garantita, che, ispirandosi al valore dell’unità della nostra Categoria, tuteli effettivamente i diritti degli attuali Funzionari.

Per aderire all’invito alla collaborazione, abbiamo consegnato al Sottosegretario l’emendamento da noi formulato, istitutivo del ruolo dei Funzionari della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, già trasmesso ai Segretari A.N.F.P. e sempre reperibile sul nostro sito http://www.uni.net/anfp .

A differenza di quanto vanno sostenendo i nostri Sindacati riteniamo, alla luce delle sensazioni ritratte dall’incontro, che la partita sia ancora tutta aperta, che prevarrà chi sosterrà, con la forza dei migliori argomenti, le sue ragioni e che, attesi i termini dell’iter parlamentare e quelli per la formulazione della norma delegata, avremo ancora un po’ di tempo per la nostra battaglia.

E’ lo spazio esiguo che ci resta per spiegare a tutti che, se si vuole garantire sicurezza e democrazia al nostro Paese, la Polizia non può percorrere le strade della dequalificazione culturale.

Roma, 18 maggio 1999

Dott. Giovanni Aliquò

 

N O T E


(1) Per chi ancora non conoscesse i lavori parlamentari, riportiamo, di seguito, stralcio del resoconto della seduta del 27 aprile 1999 delle commissioni I e IV riunite del Senato. Nelle note successive, sempre a fini di documentazione, saranno riportati i testi normativi attualmente in discussione in Senato che ci riguardano.

<<Il relatore LORETO illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato esaminati gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 2793-ter, relativi all’istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato; preso atto che il Governo ha dichiarato che la materia proposta dagli emendamenti possa già essere affrontata in sede di esercizio della delega al Governo che il Parlamento sta discutendo; preso atto altresì, che la materia proposta dagli emendamenti è dettagliatamente affrontata nella relazione del Ministro dell’Interno che accompagna gli emendamenti proposti dal Governo al disegno di legge n. 2793-ter, impegna il Governo a prevedere l’istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con qualifiche e funzioni pari a quelle dei ruoli ordinari corrispondenti, ai quali, in via transitoria, dovrà accedere, anche in soprannumero riassorbibile, il personale che, già prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato.(0/2793-ter/1/1 e 4). Dopo un intervento del sottosegretario BRUTTI che dichiara di accogliere l’ordine del giorno, l’ordine del giorno medesimo, posto ai voti su richiesta dei relatori, è approvato dalle Commissioni.>>

 

(2) Riportiamo, di seguito, il testo dell’art. 3 dell’Atto Senato 2793 ter sul riordinamento dei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato approvato dalle Commissioni riunite in sede referente e prossimamente all’esame dell’Aula. Le parti in corsivo sono state aggiunte dal Governo con specifico emendamento al testo originario:

ART. 3

(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per la revisione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive, dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche - anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni; assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive - anche per gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
  2. integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata dalle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
  3. previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, nonché l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;
  4. adeguamento delle disposizioni, concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.
  5. abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
  6. previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

2. I progetti di decreto legislativo, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di stato, che esprimono il parere nei successivi 20 giorni; i progetti medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni

 

(3) Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 10 e 11 dell’Atto Senato 3919, proveniente dalla Camera e ora all’esame della Commissione Affari Costituzionali:

    ART. 10

    (Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia)

    1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonché al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo é delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121; tale accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefettizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;

    b) rafforzamento della specificità e della unitarietà della carriera, attraverso la previsione di una rinnovata procedura concorsuale come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile;

    c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di forma zione dell'Amministrazione statale, nonché presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative; l'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

    d) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;

    e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della specificità della responsabilità di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

    f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;

    g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;

    h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;

    i) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;

    l) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
    m) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

    Art. 11.

    (Disposizione transitoria)

    1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) , della presente legge, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonché delle disposizioni in materia di adeguamento retributivo automatico del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia.

    2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

    3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

     

(4) Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 12 dell’Atto Senato 3919, attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali:

    Art. 12.

    (Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria)

    1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo é delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;

    b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;

    c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i princìpi stabiliti alle lettere precedenti;

    d) riapertura dei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;

    e) integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;
    f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

    2. Il Governo é delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

    prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;

    b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;

    c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;

    d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.

    3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

    4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

    5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
    6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     

(5) Si tratta degli emendamenti, TUTTI NON APPROVATI o ritirati in Commissione, n. 2.0.103 Palombo, Pellicini, Bonatesta, Pasquali, De Santis, Dentamaro - 3.122 Mazzuca Poggiolini, Mundi - 3.15, 3.13, 3.0.1, 3.0.2 Speroni, Tirelli, Peruzzotti, Dolazza - 3.103, 3.0.100, 3.0.101 Pinggera - - 3.0.105, 3.0.109 Manfredi - 3.0.108, 3.0.111 Pasquali, Pellicini, Palombo, Magnalbò, Bonatesta, Bornacin - 3.0.107, 3.0.7 Fumagalli Carulli, Mundi, Di Benedetto. Con i predetti emendamenti i Senatori indicati introducevano o, addirittura, a rafforzavano, a vario titolo, i Ruoli speciali dei Commissari della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria. Il loro testo è disponibile in Segreteria nazionale e su Internet.