Bozza di articolato recante:
"RIORDINO
DEI RUOLI DEL PERSONALE DIRETTIVO
E
DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO"
(TESTO
DEL 24 MAGGIO 2000)
I N D
I C E
TITOLO
1
Riordino
dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti del personale
della
Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia
Cap I
RuoIi
dei commissari e dei dirigenti
Articolo 1 Qualifiche
dei ruoli dei commissari e dei dirigenti Pag.
1
Articolo
2 Accesso al ruolo dei
commissari Pag.
2
Articolo 3
Corso di alta formazione per l'immissione nel ruolo dei
Commissari Pag.
3
Articolo 4
Dimissioni dal corso di alta formazione Pag. 4
Articolo 5
Funzioni del personale del ruolo dei commissari Pag. 5
Articolo 6
Promozione a vice questore aggiunto Pag.
6
Articolo 7
Nomina a primo dirigente Pag.
7
Articolo 8
Concorso per la nomina a primo dirigente Pag.
8
Articolo 9
Funzioni dei personale del ruolo dei dirigenti Pag. 9
Articolo 10
Promozione alla qualifica di dirigente superiore Pag. 10
Articolo 11
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza Pag. 11
Articolo 12
Commissione consultiva per la nomina a dirigente
generale di pubblica sicurezza Pag. 12
Articolo 13
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza Pag. 13
di livello 8
Articolo 14
Percorso di carriera Pag.
14
Articolo 15
Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio Pag. 15
Capo
II
Ruolo
speciale dei commissari
Articolo 16
Istituzione del ruolo speciale dei commissari Pag. 16
Articolo 17
Concorso per la nomina a vice commissario del
ruolo speciale Pag.
17
Articolo 18
Corso di formazione per la nomina a commissario
del ruolo speciale Pag.
18
Articolo 19
Dimissioni dal corso di formazione Pag.
19
Articolo 20
Funzioni del personale del ruolo speciale dei commissari Pag.
20
Articolo 21
Promozione a primo commissario dei ruolo speciale Pag. 21
Capo
III
Disposizioni
transitorie
Articolo 22 ‑ Inquadramenti nelle qualifiche del ruolo dei commissari Pag. 22
Articolo 23 ‑ Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera
del personale
appartenente al ruolo dei commissari e dei
dirigenti Pag. 23
Articolo
24 ‑ Regime
transitorio per l'accesso ai ruoli dei commissari Pag 24
Articolo 25 ‑ Regime
transitorio per l'accesso al ruolo dei commissari Pag.
25
mediante
concorsi straordinari.
Articolo
26 Collocamento a riposo
dei personale in servizio Pag. 26
Articolo 27 Collocamento a riposo a domanda Pag. 27
Articolo
28 Ulteriori trattamenti
compensativi per il collocamento
a riposo Pag. 28
Articolo 29
Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento Pag. 29
TITOLO II
Riordino
dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti del personale della
Polizia
di Stato che svolge attività tecnico ‑ scientifica o tecnica
Capo I
Ruoli
dei direttori e dei dirigenti tecnici
Articolo 30 ‑Ruoli dei direttori e dei
dirigenti tecnici Pag.
30
Articolo 31 ‑Accesso ai ruoli dei direttori
tecnici Pag.
31
Articolo 32 ‑Corso
di formazione per l'immissione nei ruoli dei direttori
tecnici Pag.
32
Articolo 33
Promozione a direttore tecnico capo Pag.
33
Articolo 34
Nomina a primo dirigente tecnico Pag.
34
Articolo 35
Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico Pag. 35
Articolo 36
Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico Pag.
36
Articolo 37
Norma di rinvio Pag.
37
Capo
II
Disposizioni
transitorie
Articolo 38 ‑ Inquadramenti Pag.
38
Articolo 39 ‑ Disposizioni
transitorie in materia di progressione in carriera
dei direttori
tecnici Pag.
39
Articolo 40 ‑ Regime
transitorio per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici
mediante concorsi
straordinari Pag.
40
TITOLO III
Riordino dei ruoli professionali dei sanitari
della Polizia di Stato
Capo I
Ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti
medici
della Polizia di Stato
Articolo 41 Ruoli professionali dei direttivi e dei
dirigenti medici Pag.
41
Articolo 42 Accesso al ruolo dei direttivi medici Pag.
42
Articolo 43 Corso di formazione Pag. 43
Articolo 44 Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici Pag. 44
Articolo 45 Attribuzioni particolari dei direttivi
medici Pag.
45
Articolo 46 Attribuzioni particolari dei dirigenti
medici Pag.
46
Articolo 47 Promozione a medico capo Pag.
47
Articolo 48 Nomina a primo dirigente medico Pag.
48
Articolo 49 Concorso per la nomina a primo dirigente medico Pag.
49
Articolo 50 Promozione alla qualifica di dirigente
superiore medico Pag. 50
Articolo 51 Formazione specialistica Pag.
51
Articolo 52 Norma di rinvio Pag.
52
Capo Il
Disposizioni transitorie
Articolo 53 ‑
Inquadramenti del personale dei ruolo dei direttivi medici Pag. 53
Articolo 54 ‑Disposizioni transitorie in materia
di progressione
in carriera del personale appartenente
ai ruoli professionali
dei sanitari Pag.
54
TITOLO
IV
Disposizioni comuni
Articolo 55 ‑ Riconoscimento dei crediti formativi Pag.
55
Articolo 56 ‑
Aggiornamento professionale Pag.
56
Articolo 57 ‑ Commissione
per la progressione in carriera Pag. 57
Articolo 58 ‑ Cause di
esclusione dagli scrutini Pag.
58
Articolo 59 ‑
Sospensione dalla partecipazione agli scrutini Pag. 59
Articolo 60 ‑
Valutazione annuale dei dirigenti Pag.
60
Articolo 61 Promozioni per merito straordinario alle
qualifiche
dirigenziali Pag.
61
Articolo
62 Collocamento in disponibilità Pag.
62
TITOLO V
Disposizioni finali
Articolo 63 Riorganizzazione dell'Istituto Superiore
di Polizia Pag. 63
Articolo
64 Organi competenti alla
compilazione dei rapporti informativi
per il personale in
servizio presso gli uffici
interforze Pag.
64
Articolo
65 Organi competenti alla compilazione
dei rapporti informativi
per i direttivi medici in
servizio presso gli uffici sanitari periferici Pag. 65
Articolo 66 ‑Modifiche agli artt. 1 e 3 e 75 del
decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 Pag.
66
Articolo 67 ‑ Modifiche all'articolo I del decreto
dei Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 Pag.
67
Articolo 68 ‑ Modifiche all'articolo 18 del
decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 Pag.
68
Articolo 69 ‑Disposizioni applicabili al personale
dei ruoli non direttivi e
non dirigenziali Pag. 69
Articolo 70 ‑ Abrogazioni Pag.
70
Articolo 71
Rinvio delle disposizioni vigenti Pag. 71
TITOLO
I
Riordino dei ruoli dei personale direttivo e
dirigente
della Polizia di Stato che espleta funzioni di
Polizia
CAPO I
RUOLI
DEI COMMISSARI E DEI DIRIGENTI
ART. 1
(Qualifiche
dei ruoli dei commissari e dei dirigenti)
I.
Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti
qualifiche:
-
commissario capo;
-
vice questore aggiunto.
2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:
-
primo dirigente;
-
dirigente superiore;
-
dirigente generale di pubblica sicurezza;
-
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.
3. La dotazione organica dei ruoli di cui ai commi
precedenti è indicata nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al
decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
ART. 2
(Accesso
al ruolo dei commissari)
I. L'accesso al ruolo dei
commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
1)
godimento dei diritti politici;
2)
idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
3) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1
febbraio 1989, n. 53; 4) lauree specialistiche di cui al comma 2.
2. Con regolamento del
Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza
dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per il conseguimento
delle lauree specialistiche di cui al comma 1, n. 4. Con il medesimo
regolamento vengono individuati i percorsi formativi specifici, nonché gli
insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo economico il cui superamento
costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Resta valido il
requisito dei possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze
politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo
adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e delle sue disposizioni attuative.
3. Al concorso sono altresì
ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché
in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite d'età stabilito
con il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo
dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che
indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori. 1 posti
riservati non utilizzati sono conferiti agli idonei.
4. Al concorso non sono
ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a
misura di prevenzione.
5. 1 candidati sono sottoposti
all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a
valutarne le qualità attitudinali al
servizio di polizia.
6. Le modalità di svolgimento
del concorso, le eventuali forme di preselezione e le materie di esame sono
stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. L'esame consiste in almeno due prove
scritte e in un colloquio.
Art. 3
(Corso
di alta formazione per l'immissione nel ruolo dei commissari).
l. Ai vincitori del concorso
di cui all'articolo 2 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di
cui al successivo comma 2, la qualifica di commissario.
2. Il personale di cui al comma
1 frequenta un corso di alta formazione della durata di due anni presso
l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master
universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti
con le norme concernenti l'autonomia didattica degli, atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi
stabiliti dall'articolo 60 della legge l'aprile 198 1, n. 12 1.
3. Il corso di alta formazione
è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso
strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni
previste dall'articolo 5.
4. Il direttore dell'Istituto
superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine dei primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per
l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, sostengono l'esame finale.
5. 1 commissari che hanno
superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio
operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano
giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di
commissario capo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
6. Le modalità di svolgimento
e i programmi del corso di alta formazione, i criteri generali del tirocinio
operativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità
di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione della
graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. 1 commissari capo sono
assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 4 e 5 della
legge l'aprile 1981 n. 121, permanendo nella sede di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55,
quarto comma, dei decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 14, comma I.
Art. 4
(Dimissioni
dal corso di alta formazione)
Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 3
i commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono
il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché
il giudizio di idoneità al servizio di polizia;
c) non superano
le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi
formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per
più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di
assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da
causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli
della Polizia di Stato, ovvero per maternità se si tratta di personale
femminile.
2. 1 commissari la cui assenza
oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta a causa
delle esercitazioni pratiche, da infermità dipendente da causa di servizio,
ovvero da maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità
psico ‑ fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i
commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più
gravi della pena pecuniaria.
4. 1 provvedimenti di
dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della
polizia ‑Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del
direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale per
gli istituti di istruzione.
5. Salvo quanto previsto
dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di
dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I
provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla
partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.
Art. 5
(Funzioni
del personale del ruolo dei commissari)
I. Il personale del ruolo dei
commissari riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria, svolge funzioni implicanti autonoma
responsabilità decisionale, rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di
Stato ed è preposto alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio
delle attribuzioni di autorità. locale di pubblica sicurezza.
2. 1 commissari capo espletano
le funzioni di cui al comma 1 e sono preposti alle articolazioni degli uffici
di livello direttivo e dirigenziale. Ai medesimi è affidata altresì la
direzione di uffici con le connesse responsabilità per le direttive impartite e
per i risultati conseguiti anche nella gestione delle risorse disponibili. Gli
stessi sostituiscono i dirigenti della Polizia di Stato nella direzione di
uffici e reparti.
4. Oltre alle funzioni
previste dal comma precedente, ai vice questori aggiunti è affidata la
direzione di uffici con organizzazione autonoma e di maggiore rilevanza con le
connesse responsabilità per le direttive impartite e, per i risultati
conseguiti nella gestione delle risorse disponibili. Gli stessi sono diretti
collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato, contribuendo, nel rispetto
delle direttive ricevute, all'efficace esplicarsi dell'azione dirigenziale con
riguardo alla realizzazione degli obiettivi previsti.
5. 1 commissari capo e i vice
questori aggiunti svolgono, altresì, compiti di indirizzo e coordinamento di
unità organiche nell'ambito degli uffici cui sono addetti.
6. Gli appartenenti al ruolo
dei commissari provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente
e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione
e formazione del personale della Polizia di Stato.
Art. 6
(Promozione
a vice questore aggiunto)
i. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale
con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi
di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 7
(Nomina
a primo dirigente)
L'accesso
alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento
del corso di formazione per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo
scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei
commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno
due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate
all'articolo 2, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto
ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica
di commissario capo.
2, La nomina a primo dirigente
decorre a tutti gli effetti dal I' gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1,
lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto
in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il
corso di formazione dirigenziale.
Art. 8
(Concorso
per la nomina a primo dirigente)
I. Il
concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è
indetto annualmente con decreto del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza
da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame è diretto ad accertare
l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della
legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione
amministrativa e consiste:
a) in una prova scritta teorico ‑ pratica
di carattere professionale
b) in
un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale
del candidato,
anche la sua capacità di sviluppo
delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici
di livello dirigenziale.
3. Il
colloquio e la prova scritta non si intendono superati se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque
cinquantesimi.
4. Il
personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli
idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non
è ammesso al concorso il personale che:
a) nei tre anni precedenti la data del bando abbia riportato un
giudizio complessivo inferiore a ottimo;
b) nei
cinque anni precedenti la data del bando abbia riportato una sanzione
disciplinare più grave della pena pecuniaria.
6.
Costituisce causa permanente di esclusione dal concorso l'aver riportato la
sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio.
7. Le
modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli
da ammettere a
valutazione, il punteggio da attribuire a
ciascuna categoria di titoli sono determinati con
regolamento
del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988
n.400,
da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
8. La
commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con
decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica
sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è
composta da:
a) un direttore di ufficio o direzione centrale
del dipartimento della pubblica sicurezza;
b) un
dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia con
qualifica
non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;
e) un
consigliere di Stato o della Corte dei Conti;
d) un docente universitario esperto in materia
di organizzazione del settore pubblico od
aziendale.
9. Le
funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari
in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
10.
Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti
prescelti, al fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti
dei ruoli dei personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia,
con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
Art. 9
(Funzioni
del personale del ruolo dei dirigenti)
I. Ferme restando le funzioni
previste dalla legge I' aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, agli
appartenenti al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato è attribuita la
qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Gli stessi sono preposti alla direzione degli uffici che comportano
l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza.
2. 1 dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B, oltre a svolgere le funzioni indicate nella
tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti .............
3. 1 dirigenti generali di
pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma precedente. Nell'ambito della
relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sede di
particolare rilevanza è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.
4. 1 dirigenti superiori della
Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A, di cui
al comma 2, sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento
della pubblica sicurezza, nonché agli uffici di particolare rilevanza
determinati con decreto del Ministro dell'interno.
5. 1 primi dirigenti della
Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A, di cui
al comma 2, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle
divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché ai
commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti
determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. Ai primi dirigenti della
Polizia di Stato, che non svolgono funzioni vicarie, è attribuita la qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria.
7. 1 dirigenti della Polizia
di Stato svolgono anche funzioni ispettive.
8. 1 dirigenti della Polizia
di Stato preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresì,
la
responsabilità dell'istruzione
della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.
9. La tabella A di cui al
comma 2, limitatamente. all'individuazione delle funzioni proprie di ciascuna
qualifica, può essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze connesse
al regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78.
Art.
10
(Promozione
alla qualifica di dirigente superiore)
i. La promozione alla qualifica di dirigente superiore
si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con
la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni
di effettivo servizio nella qualifica. 2. Le promozioni hanno effetto dal I'
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art.
11
(Nomina
a dirigente generale di pubblica sicurezza)
Art.
12
(Commissione
consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza)
I. La commissione consultiva
per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza e a dirigente generale
medico, costituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta dal Capo
della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede,
e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
2. La commissione consultiva
individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti
disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei
alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali
maturate e dei risultati conseguiti nel corso dell'intera carriera e
soprattutto nella qualifica rivestita, nonché dell'attitudine ad assolvere alle
più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
3. Per l'espletamento delle
funzioni di cui al comma precedente, la direzione centrale del personale
trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo
possesso.
4. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal I'
gennaio 2002.
Art.
13
(Nomina
a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B)
l. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello
B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
Art.
14
(Percorso
di carriera)
I. Non può partecipare allo
scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente né al concorso per titoli ed esami, previsti dall'articolo
7, comma 1, il personale appartenente al ruolo dei commissari che non ha
prestato servizio presso istituti di istruzione o reparti mobili.
2. Per l'ammissione allo
scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi
dirigenti devono svolgere nel corso della carriera, in almeno due sedi diverse,
incarichi in aree differenziate d'impiego.
3. Le funzioni di direzione di
uffici connesse alla qualifica di dirigente superiore vengono conferite tenendo
conto anche dell'esperienza professionale già maturata nei ruoli dei commissari
e dei dirigenti nell'area d'impiego dell'incarico da ricoprire.
Art.
15
(Limiti
di età per il collocamento a riposo d'ufficio)
I.
Salvo quanto previsto dall'articolo 26, il personale appartenente ai ruoli dei
commissari e dei
dirigenti
della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei
seguenti limiti di
età,
in relazione alla qualifica rivestita:
‑ dirigente generale 65 anni
‑ dirigente superiore 63 anni
‑ qualifiche inferiori 61 anni.
2. Gli
appartenenti al ruolo speciale dei commissari sono collocati a riposo d'ufficio
al compimento
del
sessantunesimo anno di età.
3. La
tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, è sostituita
dalla
tabella 2 allegata al presente decreto.
CAPO
111
RUOLO
SPECIALE DEI COMMISSARI
Art.
16
(Istituzione
del ruolo speciale dei commissari)
I.
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del
personale della Polizia
di
Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della
Repubblica
24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il
ruolo
speciale
dei commissari, articolato nelle seguenti qualifiche:
‑ commissario del ruolo speciale;
‑ primo commissario del ruolo speciale.
2. La
dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è quella indicata nella tabella
1 che sostituisce
la
tabella A allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335.
Art.
17
(Concorso
per la nomina a vice commissario del ruolo speciale)
i. Al ruolo speciale dei
commissari si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione
organica e salvo quanto previsto dall'articolo 24, mediante concorso interno,
per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un
colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato
con la qualifica di ispettore superiore ‑ sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o
equivalente, che abbia riportato nel triennio antecedente alla data del bando
che indice il concorso il giudizio complessivo di «ottimo» e non abbia
riportato, nel quinquennio antecedente alla data del bando medesimo, sanzioni
disciplinari più gravi della pena pecuniaria.
2. Le modalità del concorso,
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto
dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono determinati con
regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988 n.400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto.
3. A coloro che partecipano al
concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
4. Ai vincitori del concorso
di cui al comma 1 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di cui
all'articolo 18, la qualifica di vice commissario del ruolo speciale.
5. Durante il periodo di
frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi
dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
ART.
18
(Corso
di formazione per la nomina a commissario del ruolo speciale)
I. Il corso di formazione per
la nomina a commissario del ruolo speciale, articolato in due cicli annuali, si
svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti
universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della
legge 1 ° aprile 198 1, n. 12 1.
2. Il direttore dell'Istituto
superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per
l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 19, sostengono l'esame finale sulle materie
oggetto di studio.
3. 1 vice commissari del ruolo
speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo
speciale dei commissari con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della
graduatoria finale.
4. Le modalità di svolgimento
e i programmi del corso di formazione, i criteri per la formulazione del
giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità di svolgimento
dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con
regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto.
5. 1 commissari del ruolo
speciale sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici
dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 4 e 5 della
legge I' aprile 1981, n. 121,
permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non
inferiore a due anni, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n.335.
ART.
19
(Dimissioni
dal corso di formazione)
I.
Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità
previsto al termine del secondo ciclo del corso;
e) non superano le prove, ovvero non conseguono
nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi
del corso;
d) non superano l'esame finale dei corso;
e)
sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di
novanta giorni anche se non consecutivi e di
centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per
infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile,
per maternità.
2. Si applicano le
disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4.
3. I provvedimenti di
dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione
di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la
restituzione al ruolo di provenienza. 1 provvedimenti di espulsione
costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi
concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo speciale.
ART.
20
(Funzioni
del personale del ruolo speciale dei commissari)
I. Il personale del ruolo
speciale dei commissari riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge le funzioni di cui
all'articolo 5, comma 1, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio
delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza e di quelle previste
dall'articolo 15, terzo comma, della legge 1 aprile 198 1, n. 12 1.
2. 1 commissari espletano le
funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli
uffici cui sono addetti, sostituendo questi ultimi in caso di assenza o
impedimento con le connesse responsabilità per le direttive, impartite.
3. 1 primi commissari, oltre a
quanto previsto dal comma 2, sono preposti alle articolazioni degli uffici di
livello direttivo e dirigenziale. Ai medesimi è altresì affidata la direzione
di uffici con le connesse responsabilità per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti anche nella gestione delle risorse disponibili. Gli stessi
sostituiscono i dirigenti della Polizia di Stato nella direzione di uffici e
reparti.
ART.
21
(Promozione
a primo commissario del ruolo speciale)
I. La promozione a primo
commissario del ruolo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario
del ruolo speciale che abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella
qualifica.
2. Costituisce requisito
necessario per l'ammissione allo scrutinio la frequenza con profitto di uno
specifico corso di aggiornamento, secondo contenuti, modalità e durata da
determinare con il regolamento di cui all'articolo 56, comma 2.
3. Ricorrendo i presupposti
per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprite 1982, n.
335, al personale che riveste la qualifica di primo commissario possono essere
attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma del
medesimo decreto.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
ART.
22
(Inquadramenti
nelle qualifiche del ruolo dei commissari)
I. Il personale del ruolo dei commissari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nelle sottoelencate qualifiche del medesimo
ruolo:
a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i
commissari e i commissari capo con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo
dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi;
b) nella qualifica di commissario
capo, i vice commissari e i commissari con un'anzianità di effettivo servizio
nel ruolo dei commissari inferiore a
sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al
comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e,
nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale di cui al
comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica
superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Il personale di cui al comma 1 lettera b) conserva, ai medesimi fini,
l'anzianità maturata.
4. Dall'anzianità richiesta
per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo
nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause
di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Gli
inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati con decorrenza I' gennaio 2001.
CAPO III
Art.
23
(Disposizioni
transitorie in materia di progressione in carriera
del personale
appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti)
I. Il personale inquadrato
nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di
vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel
ruolo dei commissari.
2. Il personale inquadrato
nella qualifica di vice questore aggiunto e i commissari capo promossi vice
questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito
comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente al compimento di due anni di effettivo servizio nella
qualifica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
3.11 personale inquadrato
nella qualifica di commissario capo può partecipare al concorso per l'accesso
alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari,
fermo restando quanto previsto dal comma 5.
4. Il primo concorso per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento
all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
5. Agli scrutini e ai concorsi
di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno
disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002, è
ammesso il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto
riveste la qualifica di vice questore aggiunto, nonché quello che avrebbe
acquisito tale qualifica con decorrenza fino al I' gennaio 2001 in base alle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni concernenti
il percorso di carriera di cui all'articolo 14 si applicano con le seguenti
modalità:
a) quelle
di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in
ruolo a partire dal 1°
gennaio
2001;
b) quelle
di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal
I' gennaio 2006.
ART.
24
(Regime
transitorio per l'accesso ai ruoli dei commissari)
I. Fino al raggiungimento
della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della
dotazione organica del ruolo speciale dei commissari, fermo restando il
disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, i concorsi per
l'accesso al ruolo dei commissari e per l'accesso al ruolo speciale dei
commissari sono banditi annualmente, rispettivamente, per un numero di posti
pari al settantacinque per cento e al venticinque
per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente nella
dotazione organica complessiva dei due ruoli prevista dalla allegata tabella 1
che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,.
2. 1 concorsi di cui al comma
1 relativi agli anni 2001 e 2002 sono banditi per un numero di posti pari al
cinquanta per cento delle medesime vacanze.
Art.
25
(Regime
transitorio per l'accesso al ruolo dei commissari mediante concorsi
straordinari)
1.
Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli
articoli 2 e 3 del presente decreto e salvo quanto previsto dal successivo
comma 2, per i concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo
dei commissari, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, e per i
relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 1 vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono
nominati commissari e, al termine del corso, superati gli esami finali, sono nominati commissari capo.
ART.
26
(Collocamento
a riposo del personale in servizio)
1. 1 limiti di età per il
collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 15 sono applicati agli appartenenti
al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con
qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336,
con criteri di progressività. A tal fine il predetto personale è collocato a
riposo d'ufficio con una anticipazione massima, rispetto alla data di
cessazione dal servizio per raggiungimento del 65° anno di età, come di seguito
indicata:
Anno
del raggiungimento Anticipazione
del collocamento a riposo
dei 65
anni di età
Dirigenti Superiori Altre qualifiche
2001 -- --
2002 2
mesi 4 mesi
2003 4
mesi 8 mesi
2004 6
mesi 12 mesi
2005 9
mesi 18 mesi
2006 12
mesi 24 mesi
2007 15
mesi 30 mesi
2008 18
mesi 36 mesi
2009 21
mesi 42 mesi
2010 24
mesi 48 mesi
2. Il collocamento a
riposo d'ufficio di cui al comma precedente è disposto, con anticipazione
differenziata rispetto
alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei 65° anno di età,
secondo lo schema
indicato nell'allegata tabella 3.
3. Ai funzionari di cui al
comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002,
vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito
dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro
scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del
pensionamento.
4. Nei confronti dei
funzionari di cui al comma precedente, il cui trattamento sarà liquidato in
tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995,
n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al 65°
anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando
il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165.
ART.
27
(Collocamento
a riposo a domanda)
1. Agli appartenenti ai ruoli
del personale della Polizia di Stato indicati nell'articolo 26 che chiedono di essere
collocati a riposo al compimento del sessantatreesimo anno di età, se rivestono
la qualifica di dirigente superiore, e al compimento dei sessantunesimo anno di
età, se rivestono una qualifica inferiore, oltre ai benefici di cui ai commi 3
e 4 dell'articolo precedente, è assicurata, per il periodo intercorrente dalla
data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo
anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli
aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica
in attività di servizio.
2. Nei confronti del personale
di cui al comma precedente non trova
applicazione il disposto dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n.165, relativamente al pagamento della prevista contribuzione
previdenziale.
3. 1 benefici di cui ai commi
1 e 2 trovano applicazione a condizione che il collocamento a riposo a domanda
al sessantatreesimo anno di età per i dirigenti superiori e al sessantunesimo
anno di età per il personale delle altre qualifiche, determini una
anticipazione di almeno un anno rispetto alla data di collocamento a riposo
d'ufficio stabilita dall'articolo 26 e dall'allegata tabella 3.
4. Gli appartenenti al ruolo
dei commissari ed al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica
inferiore a dirigente generale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo abbiano superato i sessantatré anni di età, se dirigenti
superiori, ovvero i sessantuno, se rivestono una qualifica inferiore, possono
chiedere, entro due mesi dalla suddetta data, di essere collocati, con effetto
immediato, a riposo anticipato rispetto alla data di collocamento a riposo
d'ufficio di cui all'articolo 26, con applicazione dei benefici stabiliti per
il personale di cui al comma 1. La disposizione non si applica ai funzionari
che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età nel 2001.
ART.
28
(Ulteriori
trattamenti compensativi per il collocamento a riposo)
I. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo
dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente
generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto dei
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella
previsione di cui all'articolo 26, che saranno collocati a riposo con i nuovi
limiti di età di cui all'articolo 15, saranno applicate le disposizioni di cui
ai commi 3 e 4 del citato articolo 26.
ART.
29
(Disciplina
del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento)
I. Il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari
e dei dirigenti conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio
previsti dai precedenti ordinamenti.
TITOLO
II
RIORDINO
DEI RUOLI DEI DIRETTORI E DEI DIRIGENTI DEL PERSONALE CHE
SVOLGE
ATTIVITA' TECNICO‑ SCIENTIFICA O TECNICA
CAPO 1
RUOLI DEI DIRETTORI ‑E DEI DIRIGENTI TECNICI
Art.
30
(Ruoli
dei direttori e dei dirigenti tecnici)
l. 1 ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:
-
ruolo degli ingegneri;
-
ruolo dei fisici;
-
ruolo dei chimici;
-
ruolo dei biologi;
-
ruolo degli psicologi;
-
ruolo dei medici legali.
2.
1 ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:
-
direttore tecnico principale;
-
direttore tecnico capo.
3.1 ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come
segue:
-
ruolo degli ingegneri;
-
ruolo dei fisici;
-
ruolo dei chimici;
-
ruolo dei biologi;
-
ruolo degli psicologi;
-
ruolo dei medici legali.
4.1 ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti qualifiche:
-
primo dirigente tecnico;
-
dirigente superiore tecnico.
5. La dotazione organica dei ruoli di cui ai commi precedenti
è indicata nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Art.
31
(Accesso
ai ruoli dei direttori tecnici)
I. L'assunzione dei direttori
tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento
dei diritti politici;
b) qualità
morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989,n.53;
c)
idoneità psico‑fisica ed attitudinale
all'espletamento delle mansioni di carattere professionale previste per i
singoli ruoli;
d) una
delle lauree specialistiche individuate, secondo le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, con il regolamento di cui all'articolo 2,
comma 2, indicate dal bando di concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea,
utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente
prima del suo adeguamento ai sensi dell'Art.17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
2. Al concorso sono altresì
ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, e purché
in possesso dei prescritti requisiti, gli appartenenti ai ruoli dei periti
tecnici con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il
concorso. 1 posti riservati non utilizzati sono conferiti agli idonei.
3. Al concorso non sono
ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a
misura di prevenzione.
4. 1 candidati sono sottoposti
all'accertamento della idoneità fisica, psichica ed attitudinale
all'espletamento delle mansioni professionali previste per il ruolo per il
quale concorrono.
5. Gli esami consistono in non
meno di due prove scritte ed un colloquio sulle materie attinenti ai profili
professionali indicati nello stesso bando di concorso.
6. Le modalità di svolgimento dei
concorsi, le eventuali forme di preselezione, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da
ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, sono stabiliti con regolamento di cui all'articolo 2,
comma 6.
Art.
32
(Corso
di formazione per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici)
1 ‑ Ai vincitori del
concorso di cui all'articolo 31 è attribuita, per il periodo di frequenza del
corso di cui al successivo comma 2, la qualifica di direttore tecnico.
2. Il personale di cui al
comma 1 è ammesso a frequentare un corso di formazione teorico ‑ pratico
della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di
Stato. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati
appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1 aprile 1981, n.
121.
3. Al termine del corso, i
direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame
finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di
direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalità di svolgimento
ed i programmi del corso di formazione, la composizione della commissione
esaminatrice, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità e di
svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale
sono determinate con regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.
5. Per le dimissioni e la
espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, salvo
che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma, 1, lettera e) del
medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di settantacinque e
centotrentacinque giorni.
Art.
33
(Promozione
a direttore tecnico capo)
l. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il
personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto
sei anni e sei mesi di anzianità nella qualifica.
Art.
34
(Nomina
alla qualifica di primo dirigente tecnico)
I. L'accesso alla qualifica di
primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni tecnico scientifiche o tecniche avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un
successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con
esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del
ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico
capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore
tecnico principale fatte salve le cause di esclusione previste dall'articolo 8.
2. La nomina a primo dirigente
decorre a tutti gli effetti dal I' gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1,
lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto
in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il
corso di formazione dirigenziale.
Art.
35
(Concorso
per la nomina a primo dirigente tecnico)
I. Il concorso per titoli ed
esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) è indetto annualmente con
decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica
sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) una
prova scritta teorico ‑ pratica di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di
preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle
funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
3. Il colloquio e la prova
scritta non si intendono superati se il candidato non abbia riportato la
votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.
4. Le modalità del concorso,
le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono
determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma.7.
5. Il personale che per tre
volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a
ripetere la prova concorsuale.
6. La commissione esaminatrice
del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del Capo della polizia ‑
Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore
generale con funzioni vicarie ed è composta da:
a) due
dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore, di cui uno,
del ruolo per il quale è indetto il concorso;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei Conti;
c) un docente universitario esperto nelle
materie su cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario
direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina
sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della
sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con
qualifica di dirigente superiore.
Art. 3
6
(Promozione
alla qualifica di dirigente superiore tecnico)
I. La promozione a dirigente
superiore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale
con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre
anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito
comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali
specializzazioni professionali che abbiano maggiore attinenza con i compiti di
istituto dei tecnici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.
Art. 3
7
(Norma
di rinvio
I. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e
direttori tecnici, si applicano gli articoli 15, 26,
27 e 28.
CAPO
Il
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art.
38
(Inquadramenti)
I. Gli appartenenti al ruolo
dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche dei medesimi ruoli:
a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici
principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo non inferiore a
sette anni e sei mesi, conservando l'anzianità eccedente quella minima prevista
per l'inquadramento ai fini della progressione in carriera;
b) nella qualifica di direttore tecnico principale i direttori tecnici
con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo inferiore a sette anni e sei
mesi, conservando, ai fini della progressione in carriera l'anzianità maturata
nel ruolo.
2. Gli inquadramenti nelle
qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche
di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.
3. Dall'anzianità richiesta
per gli inquadramenti di cui al comma 1, sono detratti i periodi di ritardo
nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause
di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli
inquadramenti sono effettuati con decorrenza 1°gennaio 2001.
Art.
39
(Disposizioni
transitorie in materia di progressione in carriera dei direttori tecnici)
1 . Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera a), del
precedente articolo, il personale dei ruoli dei
direttori tecnici in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto consegue la
promozione a direttore tecnico capo a ruolo aperto
mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi
di effettivo servizio nel ruolo. 2. Allo scrutinio per l'ammissione al corso di
formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente tecnico hanno titolo a
partecipare, salvo quanto previsto dal comma successivo:
a) gli
appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto rivestono la qualifica di direttore tecnico capo;
b) il
restante personale dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in
vigore del
presente decreto, al
conseguimento della qualifica di direttore tecnico capo.
3. Il
primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con
riferimento
all'aliquota
dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.
Art.
40
(Regime
transitorio per l'accesso al ruolo dei
direttori
tecnici mediante concorsi straordinari)
I. Fino all'emanazione dei
regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32 e salvo quanto previsto dal
successivo comma 2, per i concorsi straordinari per l'accesso ai ruoli dei
direttori tecnici, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n.85, e
per i relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 1 vincitori dei concorsi di
cui al comma 1 sono nominati direttori tecnici e, al termine del corso,
superati gli esami finali, sono nominati direttori tecnici principali.
TITOLO III
RIORDINO DEI RUOLI PROFESSIONALI
DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO
CAPO 1
RUOLI
PROFESSIONALI DEI DIRETTIVI E DEI
DIRIGENTI
MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO
Art 41
(Ruoli
professionali dei direttivi e dei dirigenti medici
I.
Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti
qualifiche:
-
medico principale;
-
medico capo.
2. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:
-
primo dirigente medico;
-
dirigente superiore medico;
-
dirigente generale medico.
4.
La dotazione organica dei ruoli di cui ai commi
precedenti è indicata nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Art.
42
(Accesso
al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato)
I. L'accesso alla qualifica di medico della
Polizia di Stato avviene mediante concorso pubblico,
per titoli ed esami cui possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b)
qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio
1989,n.53;
c)
idoneità psico‑fisica ed attitudinale all'espletamento delle mansioni dì
carattere professionale previste per
il ruolo;
d)
laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione
in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
e) abilitazione all'esercizio professionale; f) iscrizione all'albo
professionale.
2. Al concorso non sono ammessi
coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, o che hanno riportato condanna a
pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. I candidati sono sottoposti
all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed attitudinale
all'espletamento delle mansioni . professionali previste per i ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
4. L'esame è articolato in non
meno di due prove scritte ed un colloquio sulle materie attinenti ai profili
professionali indicati nello stesso bando di concorso.
5.Le modalità di svolgimento
del concorso, le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto degli
esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento
di cui all'articolo 2, ma 5.
Art.
43
(Corso
di formazione)
I. Ai vincitori del concorso
di cui all'articolo 42 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di
cui al successivo comma 2, la qualifica di medico della Polizia di Stato.
2. Il personale di cui al
comma 1 è ammesso a frequentare un corso di formazione teorico ‑ pratico
di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento è impartito
da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello
Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Al termine del corso i
medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale
prestano giuramento e sono confermati nel
ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico
principale, secondo la graduatoria di fine corso.
4. Le materie d'insegnamento,
le modalità di svolgimento ed i programmi del corso di formazione, la
composizione della commissione esaminatrice, le modalità di attribuzione del
giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della
graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 3,
comma 5.
5. Per le
dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma
1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di
quarantacinque e novanta giorni
Art.
44
(Attribuzioni
dei direttivi e dei dirigenti medici)
1. 1
sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo
6, lettera z),
della legge
23 dicembre 1978, n.833, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento
dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per
l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato
ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza
dei requisiti psicofisici per il personale
in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e
di medicina preventiva del personale della Polizia
di Stato,
c) in relazione alle esigenze di servizio,
e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono
essere impiegati in operazioni di polizia
ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche
calamità ed infortuni;
d) svolgono attività di medico nel settore
del lavoro, nell'ambito delle strutture dipendenti
dal Ministero dell'interno e, coloro che
hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni,
svolgono altresì le attività di
sorveglianza e vigilanza nonché quella di medico competente,
previste dalle disposizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate
strutture e di quelle di cui all'articolo
23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.626, e successive modifiche ed
integrazioni.
e) rilasciano certificazioni di idoneità
psicofisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali
medici delle Forze armate;
f) provvedono all'istruttoria delle
pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato
e partecipano, con voto deliberativo, alle
commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11
marzo 1926, n.413, e successive
modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche
relative a personale appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato;
g) partecipano al collegio medico legale
di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980,
n.913;
h) svolgono, presso gli istituti di
istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel
settore di competenza;
i) fanno parte delle commissioni mediche
provinciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 1976, n.995 e
successive modifiche e integrazioni, e di quelle
previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
j) non possono esercitare l'attività
libero‑professionale nei confronti degli appartenenti
all'Amministrazione della pubblica
sicurezza.
2. Ai fini dell'espletamento delle attività
previste dal comma precedente, l'Amministrazione
della
pubblica sicurezza può stipulare particolari convenzioni con strutture
sanitarie pubbliche.
Art.
45
(Attribuzioni
particolari dei direttivi medici)
1.
1 medici principali ed i medici capo svolgono le
funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n.338.
Art.
46
(Attribuzioni
particolari dei dirigenti medici)
I. Il
dirigente generale medico svolge le funzioni di direttore centrale di sanità. ,
2. 1
dirigenti superiori medici dirigono i servizi della Direzione centrale di
sanità,
coordinano,
con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attività di studio e di
ricerca
in
materia sanitaria e svolgono funzioni ispettive.
3. 1
primi dirigenti medici dirigono le divisioni della Direzione centrale di sanità
o gli uffici
periferici
di pari livello, svolgono funzioni ispettive e di vice consigliere ministeriale
e
presiedono
le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai
concorsi
per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.
Art.
47
(Promozione
a medico capo)
I. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale
con la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di
anzianità nella qualifica.
Art.
48
(Nomina
a primo dirigente medico)
L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato avviene:
a) nel
limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo
corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale.
Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei
direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due
anni di effettivo servizio nella qualifica;
b)nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale, fatte
salve le cause di esclusione previste dall'articolo 8.
2. La nomina a primo dirigente
decorre a tutti gli effetti dal I' gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1,
lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale
di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo
i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.
Art.
49
(Concorso
per la nomina a primo dirigente medico)
I. Il concorso per titoli ed
esami di cui all'articolo precedente è indetto annualmente con decreto del Capo
della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza da
pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) una prova scritta teorico ‑
pratica di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il
grado di preparazione professionale del candidato, con
particolare riferimento alle funzioni
dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
3. Le modalità del concorso,
le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono
determinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 7.
4. Il personale che per tre
volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non ammesso a
ripetere la prova concorsuale.
5. La commissione esaminatrice
del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo, nominata con
decreto del Capo della polizia ‑
Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal Vice
direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:
a) due
dirigenti del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a
dirigente
superiore;
b) un
consigliere di Stato o della Corte dei Conti;
c) un
docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.
6. Le funzioni di segretario
sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Con il
decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai
fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli
sanitari con qualifica di dirigente superiore.
Art 50
(Promozione
alla qualifica di dirigente superiore medico)
I. La promozione a dirigente
superiore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale
con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia
compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito
comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali
specializzazioni professionali che abbiano maggiore attinenza con i compiti di
istituto dei medici della Polizia di
Stato.
3. Le promozioni hanno effetto
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.
Art. 5
1
(Formazione
specialistica)
I.
Al comma 3 dell'articolo 35, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n.368, dopo le parole : " sanità militare" sono aggiunte le seguenti : " e, d'intesa con il Ministero
dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per
cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato".
Art. 5
2
(Norma
di rinvio)
I.
Al personale appartenente ai ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato, si applicano articoli 15, 26, 27 e 28 .
CAPO
Il
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art.
53
(Inquadramenti
del personale del ruolo dei direttivi medici
I. Gli
appartenenti al ruolo dei direttivi
medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
a) nella
qualifica di medico capo, i medici principali con un'anzianità di effettivo
servizio nel ruolo non inferiore a sette anni e sei mesi, conservando
l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento ai fini della
progressione in carriera;
b) nella
qualifica di medico principale i medici con un'anzianità di effettivo servizio
nel ruolo
inferiore a sette anni e sei mesi,
conservando, ai fini della progressione in carriera l'anzianità
maturata nel ruolo;
2. Gli
inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine di ruolo.
Dall'anzianità
richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1, sono detratti i periodi di
ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle
cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto. 4. Gli inquadramenti sono effettuati
con decorrenza 1° gennaio 2001.
Art.
54
(Disposizioni
transitorie in materia di progressione in carriera
del
personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari )
1. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera
a) del precedente articolo, il personale del ruolo direttivo dei medici in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto consegue la
promozione a medico capo a ruolo
aperto mediante scrutinio per
merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo
servizio nel ruolo.
2. Allo scrutinio per l'ammissione al corso di
formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente medico hanno titolo a partecipare, salvo quanto previsto
dal comma successivo:
a) gli appartenenti ai ruoli dei direttivi medici, che
alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di
medico capo;
b) il restante personale del predetto ruolo in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, al conseguimento della
qualifica di medico capo
2.
Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31
dicembre 2001. 4. Agli scrutini ed ai concorsi di cui all'articolo 48, per il
conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo
dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, è ammesso il personale di cui alla
lettera a) del comma precedente.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
COMUNI
ART.
55
(Riconoscimento
dei crediti formativi)
I. Per il perseguimento dei fini
istituzionali dell'Amministrazione, il Capo della polizia ‑ Direttore
generale della pubblica sicurezza, può attivare corsi di formazione di livello
universitario e corsi di alta formazione. A coloro che abbiano frequentato i
predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del
conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
ovvero di quelli di cui al successivo comma 8, del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999,
n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 7, dello stesso decreto ministeriale.
Art.
56
(Aggiornamento
professionale)
I. Al fine di assicurare
periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli direttivi e
dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza,
oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di
aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione
in carriera:
a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi; b)
corso di aggiornamento per i primi dirigenti.
2. Con regolamento del
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di
svolgimento, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi
di cui al comma precedente che possono essere anche effettuati, attraverso
apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.
3. La frequenza con profitto
dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario,
rispettivamente, per lo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per lo scrutinio per la
promozione a dirigente superiore.
4. Ai medesimi fini, per il
personale direttivo e dirigente dei ruoli che espletano funzioni di polizia, è
equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla Scuola di
perfezionamento delle Forze di Polizia, individuati con il regolamento di cui
al comma 2.
5. Le disposizioni di cui al comma
3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31
dicembre 2005.
Art.
57
(Commissione
per la progressione in carriera)
I. Con regolamento del
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988 n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del
personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di
Stato, presieduta dal Capo della polizia ‑ Direttore generale della
pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica
sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti
generali di livello B. Il Capo della polizia ‑Direttore generale della
pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore
generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di
organizzazione e funzionamento della commissione.
2. Ai fini della progressione
in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli
professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attività tecnico‑scientifica
o tecnica, la commissione di cui al
comma 1 è integrata dal direttore centrale di sanità e da un dirigente
superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.
3. Le funzioni di segretario
della commissione sono svolte da un funzionario della polizia di Stato con
qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la
direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione
partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del
personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio
della medesima direzione.
5. La commissione formula al
consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai
funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di vice
questore aggiunto e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche
equiparate, sulla base dei criteri di valutazione determinati dal consiglio di
amministrazione su proposta della medesima commissione.
6. Per l'espletamento delle
funzioni di cui al comma precedente la direzione centrale del personale
trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo
possesso.
7. Il consiglio di
amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in
difformità alla proposta formulata dalla commissione.
7. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle
promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2001.
ART.
58
(Cause
di esclusione dagli scrutini)
I. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente
ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che:
a) nei tre anni
precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a
«distinto»;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la
sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
e) nei tre anni precedenti
lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei
cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare
della
sospensione dal servizio.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli scrutini per le promozioni da
conferire con
decorrenza
successiva al 31 dicembre 2001.
ART.
59
(Sospensione
dalla partecipazione agli scrutini)
I. E' sospeso dagli
scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
rinviato
a giudizio o ammesso ai
riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b)
della legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modificazioni.
2. Nei confronti del
personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute negli
articoli
94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.3.
3. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano agli scrutini per le promozioni da conferire con
decorrenza successiva
al 3 1 dicembre 200 1.
ART.
60
(Valutazione
annuale dei dirigenti e dei direttivi)
I. L'Amministrazione della
pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione,
valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della
Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse
professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini di cui al comma 1,
i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. Entro il successivo 30
giugno, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di
pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza,
costituito con decreto dei Capo della polizia ‑Direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base
della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo
finale è espresso dal Capo della polizia ‑ Direttore generale della
pubblica sicurezza.
5. La scheda di valutazione
comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato.
6. La scheda di valutazione
per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto
informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.
7. 1 contenuti della relazione
di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i
parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del
giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'Interno, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Capo
della polizia ‑Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. L'esito negativo della valutazione
comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai
fini della progressione in carriera e dei l'attribuzione di nuove funzioni.
8. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno
2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.
ART.
61
(Promozioni
per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali)
l. Per il conferimento delle
promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente
superiore, la commissione per la progressione in carriera, ai fini della
proposta al Consiglio di Amministrazione valuta, oltre alla sussistenza delle
condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982 n.335, anche la piena idoneità del funzionario a
svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di
massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle
qualifiche anzidette. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente
o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al
settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale
scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima.
2. Non possono essere
attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per
più di una volta nel corso della
carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al
funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo
comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335.
ART.
62
(Collocamento
in disponibilità)
1. 1 dirigenti della Polizia
di Stato, per particolari esigenze di servizio, possono essere temporaneamente
collocati in posizione di disponibilità entro il limite non eccedente il 5 per
cento della dotazione organica.
2. 1 dirigenti, nel limite
della dotazione organica di cui al comma 1, possono essere altresì collocati in
disponibilità per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo
determinato.
3. 1 dirigenti generali di
livello B e i dirigenti generali sono posti a disposizione del ministero
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'interno, sentito il Capo della polizia ‑Direttore generale
della pubblica sicurezza.
4. 1 dirigenti superiori e i
primi dirigenti sono posti a disposizione dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della
polizia Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. 1 dirigenti possono
permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al
triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un
periodo non superiore a un anno.
6. 1 dirigenti collocati in
disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono.
Nella qualifica iniziale del ruolo direttivo è reso indisponibile un posto per
ciascun dirigente collocato in disponibilità.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
63
(Riorganizzazione
dell'Istituto superiore di polizia)
I. In relazione a quanto previsto dal presente decreto,
con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, è rideterminato l'assetto organizzativo e
funzionale dell'Istituto superiore di polizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.
Art.
64
(Organi
competenti alla compilazione dei rapporti informativi per
il
personale in servizio presso gli uffici a composizione interforze)
i. Per i rapporti informativi
relativi al personale dei ruoli direttivi della Polizia di Stato, in servizio
presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle
altre Forze di Polizia indicate nell'articolo 16 della legge I' aprile 1981, n.
121, organi competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato,
individuati secondo le modalità di cui al comma 3.
2. Per i rapporti informativi
relativi al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenziali della Polizia
di Stato, in servizio presso gli uffici di cui al comma 1, organi competenti alla compilazione sono i
dirigenti di cui al medesimo comma o, in mancanza di questi, gli appartenenti
ai ruoli sottordinati, individuati secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Fino all'emanazione del
regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo
1999, n. 50, con decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale
della pubblica sicurezza sono individuate le modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art.
65
(Organi
competenti alla compilazione del rapporto informativo
per i
direttivi medici in servizio presso gli uffici sanitari periferici)
I. Per il personale del ruolo
direttivo medico, in servizio presso gli uffici e reparti periferici, il
rapporto informativo è compilato dal primo dirigente medico dal quale
direttamente dipende ovvero, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda
da un primo dirigente medico, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il
quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione
professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato secondo le
modalità di cui al comma 2.
2. Fino all'emanazione del
regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo
1999, n. 50, con decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale
della pubblica sicurezza sono individuate le modalità di attuazione delle
disposizione di cui al comma precedente.
Art.
66
(Modifiche
agli articoli 1, 3 e 75 del decreto dei
Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982 n.335)
I. L'articolo 1 del decreto
dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 è sostituito dal
seguente:
"1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo
degli agenti e assistenti;
b)
ruolo dei sovrintendenti;
c)
ruolo degli ispettori;
d)
ruolo dei commissari e ruolo speciale dei commissari; e) ruolo dei dirigenti;
2.Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale
appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali
sanciti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 svolge anche le attività accessorie
necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto."
2. L'articolo 3 del decreto
dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.335 è sostituito dal seguente:
" I. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti,
commissari e commissari del ruolo speciale, ispettori, sovrintendenti,
assistenti e agenti.
2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla
qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
L'anzianità è determinata dalla data del decreto
di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di
promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette
condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle
classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito
comparativo e nelle graduatorie di merito"
3. Al
quarto comma dell'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, dopo le parole
"previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 sono inserite le
seguenti: "e della commissione per la progressione in carriera".
Art.
67
(Modifiche
all'articolo 1 del decreto del
Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982 n.337)
I. Al primo comma
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, le parole " di
telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti: "
di
telematica";
2. Il terzo, il quarto e il
quinto comma dell'articolo 1 del decreto di cui al comma 1 sono sostituiti
dal seguente: " 1 profili
professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei
revisori, dei periti e dei
direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".
Art.
68
(Modifiche
all'articolo 18 del decreto del
Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982 n.338)
I. All'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i
dirigenti superiori medico legali di cui al del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Art.
69
(Disposizioni
applicabili al personale dei ruoli non direttivi e dirigenziali della Polizia
di Stato)
1.
Al personale appartenente ai ruoli non direttivi e
dirigenziali della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 59, concernenti la sospensione dalla partecipazione agli scrutini.
ART.
70
(Abrogazioni)
I.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
-
l'articolo
51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
-
gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1° aprile 1981, n.
121;
-
gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43 e 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
-
l'articolo 45, commi primo e terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile
1982,n.336;
-
l'articolo 1 ‑bis del decreto‑legge 19
dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni
alla legge 17 febbraio 1985, n. 19;
-
gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17‑bis
del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;
-
gli articoli 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 53‑bis
del decreto del Presidente della
Repubblica 24
aprile 1982, n. 3
) 337;
-
gli articoli 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
del decreto del Presidente della
Repubblica 24
aprile 1982, n. 3
) 338.
Art.
71
(Rinvio
alle disposizioni vigenti)
I. Per quanto non previsto dal presente decreto, al
personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.