Bozza di articolato recante:

 

"RIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE DIRETTIVO

E DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO"

 

(TESTO DEL 24 MAGGIO 2000)

 

 

I N D I C E

 

TITOLO 1

Riordino dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti del personale

della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia

 

Cap I

RuoIi dei commissari e dei dirigenti

 

 

 

Articolo     1    Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti                      Pag. 1 

Articolo     2     Accesso al ruolo dei commissari                                             Pag. 2       

Articolo     3      Corso di alta formazione per l'immissione nel ruolo dei

                        Commissari                                                                          Pag. 3

Articolo     4      Dimissioni dal corso di alta formazione                                   Pag. 4

Articolo     5      Funzioni del personale del ruolo dei commissari                     Pag. 5

Articolo     6      Promozione a vice questore aggiunto                                     Pag. 6

Articolo     7      Nomina a primo dirigente                                                      Pag. 7

Articolo     8     Concorso per la nomina a primo dirigente                               Pag. 8

Articolo     9     Funzioni dei personale del ruolo dei dirigenti                           Pag. 9

Articolo    10    Promozione alla qualifica di dirigente superiore                        Pag. 10

Articolo    11    Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza                   Pag. 11

Articolo    12   Commissione consultiva per la nomina a dirigente

generale di pubblica sicurezza                                                  Pag. 12

Articolo    13    Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza                   Pag. 13

                        di livello 8

Articolo    14   Percorso di carriera                                                                Pag. 14

Articolo    15   Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio                     Pag. 15

 

 

Capo II

Ruolo speciale dei commissari

 

Articolo    16   Istituzione del ruolo speciale dei commissari                             Pag. 16

Articolo    17   Concorso per la nomina a vice commissario del

                         ruolo speciale                                                                        Pag. 17

Articolo    18   Corso di formazione per la nomina a commissario

                      del ruolo speciale                                                                     Pag. 18

Articolo    19  Dimissioni dal corso di formazione                                            Pag. 19

Articolo    20  Funzioni del personale del ruolo speciale dei commissari            Pag. 20

Articolo    21  Promozione a primo commissario dei ruolo speciale                  Pag. 21

 

 

 

 

 

 

Capo III

Disposizioni transitorie

 

Articolo       22 ‑     Inquadramenti nelle qualifiche del ruolo dei commissari                        Pag. 22

Articolo       23 ‑     Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera               

                              del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei

                              dirigenti                                                                                   Pag. 23

 

Articolo        24 ‑      Regime transitorio per l'accesso ai ruoli dei commissari           Pag  24

Articolo       25 ‑      Regime transitorio per l'accesso al ruolo dei commissari          Pag.  25

                                mediante concorsi straordinari.                                                  

Articolo        26        Collocamento a riposo dei personale in servizio                      Pag. 26                                                                           

Articolo       27        Collocamento a riposo a domanda                                         Pag. 27                

Articolo         28       Ulteriori trattamenti compensativi per il collocamento

                                 a riposo                                                                                Pag. 28

Articolo       29      Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento  Pag. 29

 

 

 

TITOLO II

Riordino dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti del personale della

Polizia di Stato che svolge attività tecnico ‑ scientifica o tecnica

 

Capo I

Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici

 

Articolo    30 ‑Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici                                                 Pag. 30

Articolo    31 ‑Accesso ai ruoli dei direttori tecnici                                                      Pag. 31

Articolo   32  ‑Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei direttori

                      tecnici                                                                                                  Pag. 32

Articolo   33  Promozione a direttore tecnico capo                                                     Pag. 33

Articolo   34  Nomina a primo dirigente tecnico                                                          Pag. 34

Articolo   35  Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico                                  Pag. 35

Articolo   36  Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico                           Pag. 36

Articolo   37  Norma di rinvio                                                                                    Pag. 37

 

 

Capo II

Disposizioni transitorie

 

 

Articolo      38 ‑      Inquadramenti                                                                                    Pag. 38

Articolo      39 ‑      Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera               

                               dei direttori tecnici                                                                              Pag. 39

Articolo      40 ‑      Regime transitorio per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici                 

                               mediante concorsi straordinari                                                            Pag. 40

 

 

TITOLO III

Riordino dei ruoli professionali dei sanitari

della Polizia di Stato

 

Capo I

Ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici

della Polizia di Stato

 

Articolo 41  Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici                      Pag. 41

Articolo 42  Accesso al ruolo dei direttivi medici                                             Pag. 42

Articolo 43  Corso di formazione                                                                    Pag. 43

Articolo 44  Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici                                Pag. 44

Articolo 45  Attribuzioni particolari dei direttivi medici                                     Pag. 45

Articolo 46  Attribuzioni particolari dei dirigenti medici                                    Pag. 46

Articolo 47  Promozione a medico capo                                                         Pag. 47

Articolo 48  Nomina a primo dirigente medico                                                Pag. 48

Articolo 49  Concorso per la nomina a primo dirigente medico                      Pag. 49

Articolo 50  Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico                 Pag. 50

Articolo 51  Formazione specialistica                                                              Pag. 51

Articolo 52  Norma di rinvio                                                                           Pag. 52

 

Capo Il

Disposizioni transitorie

 

Articolo 53 ‑ Inquadramenti del personale dei ruolo dei direttivi medici           Pag. 53

 

Articolo 54 ‑Disposizioni transitorie in materia di progressione

                    in carriera del personale appartenente  ai ruoli professionali

                    dei sanitari                                                                                  Pag. 54

                   

 

 

TITOLO IV

Disposizioni comuni

 

 

Articolo 55  ‑ Riconoscimento dei crediti formativi                                          Pag. 55

Articolo 56 ‑ Aggiornamento professionale                                                     Pag. 56

Articolo 57 ‑ Commissione per la progressione in carriera                               Pag. 57

Articolo 58 ‑ Cause di esclusione dagli scrutini                                                Pag. 58

Articolo 59 ‑ Sospensione dalla partecipazione agli scrutini                              Pag. 59

Articolo 60 ‑ Valutazione annuale dei dirigenti                                                 Pag. 60

Articolo 61 Promozioni per merito straordinario alle qualifiche

       dirigenziali                                                                                   Pag. 61

Articolo 62 Collocamento in disponibilità                                                        Pag. 62

 

 

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

 

Articolo 63    Riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Polizia                                    Pag. 63

Articolo 64    Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi                               

                       per il personale in servizio presso gli uffici  interforze                             Pag. 64

 

Articolo 65   Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi       

                     per i direttivi medici in servizio presso gli uffici sanitari periferici               Pag. 65

 

Articolo 66 ‑Modifiche agli artt. 1 e 3 e 75 del decreto del Presidente            

                     della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335                                                Pag. 66

Articolo 67 ‑ Modifiche all'articolo I del decreto dei Presidente                                  

                     della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337                                                Pag. 67

Articolo 68 ‑ Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente                                                    

                      della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338                                               Pag. 68

Articolo 69 ‑Disposizioni applicabili al personale dei ruoli non direttivi e                     

                     non dirigenziali                                                                                       Pag. 69

Articolo 70 ‑ Abrogazioni                                                                                          Pag. 70

Articolo 71    Rinvio delle disposizioni vigenti                                                              Pag. 71

 

 

 

TITOLO I

 

Riordino dei ruoli dei personale direttivo e dirigente

della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia

 

 

 

CAPO I

RUOLI DEI COMMISSARI E DEI DIRIGENTI

 

 

ART. 1

(Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti)

 

I.                    Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:

-         commissario capo;

-         vice questore aggiunto.

 

2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

-         primo dirigente;

-         dirigente superiore;

-         dirigente generale di pubblica sicurezza;

-         dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.

 

3. La dotazione organica dei ruoli di cui ai commi precedenti è indicata nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

 

 

ART. 2

(Accesso al ruolo dei commissari)

 

I. L'accesso al ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

1) godimento dei diritti politici;

2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

3) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; 4) lauree specialistiche di cui al comma 2.

 

2. Con regolamento del Ministro dell'interno  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per il conseguimento delle lauree specialistiche di cui al comma 1, n. 4. Con il medesimo regolamento vengono individuati i percorsi formativi specifici, nonché gli insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Resta valido il requisito dei possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative.

 

3. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite d'età stabilito con il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori. 1 posti riservati non utilizzati sono conferiti agli idonei.

 

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

5. 1 candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne  le qualità attitudinali al servizio di polizia.

 

6. Le modalità di svolgimento del concorso, le eventuali forme di preselezione e le materie di esame sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'esame consiste in almeno due prove scritte e in un colloquio.

 

 

Art. 3

(Corso di alta formazione per l'immissione nel ruolo dei commissari).

 

l. Ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di cui al successivo comma 2, la qualifica di commissario.

 

2. Il personale di cui al comma 1 frequenta un corso di alta formazione della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli, atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge l'aprile 198 1, n. 12 1.

 

3. Il corso di alta formazione è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 5.

 

4. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine dei primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, sostengono l'esame finale.

 

5. 1 commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

 

6. Le modalità di svolgimento e i programmi del corso di alta formazione, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

7. 1 commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge l'aprile 1981 n. 121, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, dei decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma I.

 

 

Art. 4

(Dimissioni dal corso di alta formazione)

 

 Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 3 i commissari che:

 

a)   dichiarano di rinunciare al corso;

 

b)   non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia;

 

c)   non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;

 

d)   non superano l'esame finale del corso;

 

e)   sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

 

2. 1 commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico ‑ fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

 

3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria.

 

4. 1 provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia ‑Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale per gli istituti di istruzione.

 

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.

 

 

 

Art. 5

(Funzioni del personale del ruolo dei commissari)

 

I. Il personale del ruolo dei commissari riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolge funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale, rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato ed è preposto alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità. locale di pubblica sicurezza.

 

2. 1 commissari capo espletano le funzioni di cui al comma 1 e sono preposti alle articolazioni degli uffici di livello direttivo e dirigenziale. Ai medesimi è affidata altresì la direzione di uffici con le connesse responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti anche nella gestione delle risorse disponibili. Gli stessi sostituiscono i dirigenti della Polizia di Stato nella direzione di uffici e reparti.

 

4. Oltre alle funzioni previste dal comma precedente, ai vice questori aggiunti è affidata la direzione di uffici con organizzazione autonoma e di maggiore rilevanza con le connesse responsabilità per le direttive impartite e, per i risultati conseguiti nella gestione delle risorse disponibili. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato, contribuendo, nel rispetto delle direttive ricevute, all'efficace esplicarsi dell'azione dirigenziale con riguardo alla realizzazione degli obiettivi previsti.

 

5. 1 commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono, altresì, compiti di indirizzo e coordinamento di unità organiche nell'ambito degli uffici cui sono addetti.

 

6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

 

 

Art. 6

(Promozione a vice questore aggiunto)

 

i. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.


 

Art. 7

(Nomina a primo dirigente)

 

L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:

 

a)   nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

 

b)   nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 2, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

 

2, La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal I' gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.


 

Art. 8

(Concorso per la nomina a primo dirigente)

 

I. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia  Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

 2. L'esame è diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste:

a)   in una prova scritta teorico ‑ pratica di carattere professionale

  b)   in un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato,

            anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici

            di livello dirigenziale.

3. Il colloquio e la prova scritta non si intendono superati se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi.

4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.

5. Non è ammesso al concorso il personale che:

a)   nei tre anni precedenti la data del bando abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a ottimo;

            b)   nei cinque anni precedenti la data del bando abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.

6. Costituisce causa permanente di esclusione dal concorso l'aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

7. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a

valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con

regolamento del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988

n.400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

8. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

 

a)   un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;

       b)   un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con

qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;

       e)   un consigliere di Stato o della Corte dei Conti;

d)   un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od

      aziendale.

9. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

10. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, al fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli dei personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

 

 

Art. 9

(Funzioni del personale del ruolo dei dirigenti)

 

I. Ferme restando le funzioni previste dalla legge I' aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Gli stessi sono preposti alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza.

 

2. 1 dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti .............

 

3. 1 dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma precedente. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sede di particolare rilevanza è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

 

4. 1 dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A, di cui al comma 2, sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché agli uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.

 

5. 1 primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A, di cui al comma 2, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché ai commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.

 

6. Ai primi dirigenti della Polizia di Stato, che non svolgono funzioni vicarie, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

7. 1 dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive.

 

8. 1 dirigenti della Polizia di Stato preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresì, la

responsabilità dell'istruzione della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.

 

9. La tabella A di cui al comma 2, limitatamente. all'individuazione delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, può essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze connesse al regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.


 

Art. 10

(Promozione alla qualifica di dirigente superiore)

 

i. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Le promozioni hanno effetto dal I' gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.


Art. 11

(Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza)

 

 

Art. 12

(Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza)

 

I. La commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza e a dirigente generale medico, costituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta dal Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

 

2. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dei risultati conseguiti nel corso dell'intera carriera e soprattutto nella qualifica rivestita, nonché dell'attitudine ad assolvere alle più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

 

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal I' gennaio 2002.


Art. 13

(Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B)

 

l. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.


Art. 14

(Percorso di carriera)

 

I. Non può partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente né al concorso per titoli ed esami, previsti dall'articolo 7, comma 1, il personale appartenente al ruolo dei commissari che non ha prestato servizio presso istituti di istruzione o reparti mobili.

 

2. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti devono svolgere nel corso della carriera, in almeno due sedi diverse, incarichi in aree differenziate d'impiego.

 

3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla qualifica di dirigente superiore vengono conferite tenendo conto anche dell'esperienza professionale già maturata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti nell'area d'impiego dell'incarico da ricoprire.


Art. 15

(Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio)

 

I. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei

dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di

età, in relazione alla qualifica rivestita:

     ‑ dirigente generale 65 anni

     ‑ dirigente superiore 63 anni

     ‑ qualifiche inferiori 61 anni.

2. Gli appartenenti al ruolo speciale dei commissari sono collocati a riposo d'ufficio al compimento

del sessantunesimo anno di età.

3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita

dalla tabella 2 allegata al presente decreto.


CAPO 111

RUOLO SPECIALE DEI COMMISSARI

 

Art. 16

(Istituzione del ruolo speciale dei commissari)

 

I. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia

di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo

speciale dei commissari, articolato nelle seguenti qualifiche:

     ‑ commissario del ruolo speciale;

     primo commissario del ruolo speciale.

2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è quella indicata nella tabella 1 che sostituisce

la tabella A allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 


Art. 17

(Concorso per la nomina a vice commissario del ruolo speciale)

 

i. Al ruolo speciale dei commissari si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e salvo quanto previsto dall'articolo 24, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore ‑ sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che abbia riportato nel triennio antecedente alla data del bando che indice il concorso il giudizio complessivo di «ottimo» e non abbia riportato, nel quinquennio antecedente alla data del bando medesimo, sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria.

 

2. Le modalità del concorso, di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n.400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

3. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

 

4. Ai vincitori del concorso di cui al comma 1 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 18, la qualifica di vice commissario del ruolo speciale.

 

5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.


ART. 18

(Corso di formazione per la nomina a commissario del ruolo speciale)

 

I. Il corso di formazione per la nomina a commissario del ruolo speciale, articolato in due cicli annuali, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1 ° aprile 198 1, n. 12 1.

 

2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.

 

3. 1 vice commissari del ruolo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo speciale dei commissari con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria finale.

 

4. Le modalità di svolgimento e i programmi del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

5. 1 commissari del ruolo speciale sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 4 e 5 della

legge I' aprile 1981, n. 121, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non

inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335.


ART. 19

(Dimissioni dal corso di formazione)

 

I. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo speciale che:

     a) dichiarano di rinunciare al corso;

     b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del secondo ciclo del corso;

     e) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi

            del corso;

     d) non superano l'esame finale dei corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di   centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità.

2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. 1 provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo speciale.


ART. 20

(Funzioni del personale del ruolo speciale dei commissari)

 

I. Il personale del ruolo speciale dei commissari riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza e di quelle previste dall'articolo 15, terzo comma, della legge 1 aprile 198 1, n. 12 1.

 

2. 1 commissari espletano le funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici cui sono addetti, sostituendo questi ultimi in caso di assenza o impedimento con le connesse responsabilità per le direttive, impartite.

 

3. 1 primi commissari, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono preposti alle articolazioni degli uffici di livello direttivo e dirigenziale. Ai medesimi è altresì affidata la direzione di uffici con le connesse responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti anche nella gestione delle risorse disponibili. Gli stessi sostituiscono i dirigenti della Polizia di Stato nella direzione di uffici e reparti.


 

ART. 21

(Promozione a primo commissario del ruolo speciale)

 

I. La promozione a primo commissario del ruolo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo speciale che abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

2. Costituisce requisito necessario per l'ammissione allo scrutinio la frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, secondo contenuti, modalità e durata da determinare con il regolamento di cui all'articolo 56, comma 2.

 

3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprite 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di primo commissario possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma del medesimo decreto.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

ART. 22

(Inquadramenti nelle qualifiche del ruolo dei commissari)

 

I. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

 

a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari capo con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi;

 

          b) nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari con un'anzianità di effettivo servizio nel    ruolo dei commissari inferiore a sette anni e sei mesi.

2.  Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1 lettera b) conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata.

4. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati con decorrenza I' gennaio 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

Art. 23

(Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera

del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti)

 

I. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

 

2. Il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto e i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

 

3.11 personale inquadrato nella qualifica di commissario capo può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

 

4. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

 

5. Agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002, è ammesso il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, nonché quello che avrebbe acquisito tale qualifica con decorrenza fino al I' gennaio 2001 in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'articolo 14 si applicano con le seguenti modalità:

a)      quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1°

gennaio 2001; 

b)      quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal I' gennaio 2006.


ART. 24

(Regime transitorio per l'accesso ai ruoli dei commissari)

 

I. Fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo speciale dei commissari, fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e per l'accesso al ruolo speciale dei commissari sono banditi annualmente, rispettivamente, per un numero di posti pari al settantacinque per cento e al venticinque per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente nella dotazione organica complessiva dei due ruoli prevista dalla allegata tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,.

 

2. 1 concorsi di cui al comma 1 relativi agli anni 2001 e 2002 sono banditi per un numero di posti pari al cinquanta per cento delle medesime vacanze.


Art. 25

(Regime transitorio per l'accesso al ruolo dei commissari mediante concorsi straordinari)

 

1.      Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto e salvo quanto previsto dal successivo comma 2, per i concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, e per i relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 1 vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati commissari e, al termine del corso, superati gli esami finali, sono nominati commissari capo.

 

 

 


ART. 26

(Collocamento a riposo del personale in servizio)

 

1. 1 limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 15 sono applicati agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, con criteri di progressività. A tal fine il predetto personale è collocato a riposo d'ufficio con una anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del 65° anno di età, come di seguito indicata:

 

Anno del raggiungimento            Anticipazione del collocamento a riposo

dei 65 anni di età

 

 

                                          Dirigenti Superiori          Altre qualifiche

 

2001                                                 --                                  --

2002                                             2 mesi                 4 mesi

2003                                             4 mesi                 8 mesi

2004                                             6 mesi                 12 mesi

2005                                             9 mesi                 18 mesi

2006                                             12 mesi               24 mesi

2007                                             15 mesi               30 mesi

2008                                             18 mesi               36 mesi

2009                                             21 mesi               42 mesi

2010                                             24 mesi               48 mesi

 

2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma precedente è disposto, con anticipazione

differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei 65° anno di età,

secondo lo schema indicato nell'allegata tabella 3.

3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento.

4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma precedente, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al 65° anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.


ART. 27

(Collocamento a riposo a domanda)

 

1. Agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato indicati nell'articolo 26 che chiedono di essere collocati a riposo al compimento del sessantatreesimo anno di età, se rivestono la qualifica di dirigente superiore, e al compimento dei sessantunesimo anno di età, se rivestono una qualifica inferiore, oltre ai benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio.

 

2. Nei confronti del personale di cui al comma precedente non trova applicazione il disposto dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, relativamente al pagamento della prevista contribuzione previdenziale.

 

3. 1 benefici di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione a condizione che il collocamento a riposo a domanda al sessantatreesimo anno di età per i dirigenti superiori e al sessantunesimo anno di età per il personale delle altre qualifiche, determini una anticipazione di almeno un anno rispetto alla data di collocamento a riposo d'ufficio stabilita dall'articolo 26 e dall'allegata tabella 3.

 

4. Gli appartenenti al ruolo dei commissari ed al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbiano superato i sessantatré anni di età, se dirigenti superiori, ovvero i sessantuno, se rivestono una qualifica inferiore, possono chiedere, entro due mesi dalla suddetta data, di essere collocati, con effetto immediato, a riposo anticipato rispetto alla data di collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 26, con applicazione dei benefici stabiliti per il personale di cui al comma 1. La disposizione non si applica ai funzionari che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età nel 2001.


ART. 28

(Ulteriori trattamenti compensativi per il collocamento a riposo)

 

I. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui all'articolo 26, che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 15, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 26.


ART. 29

(Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento)

 

I. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.


TITOLO II

 

RIORDINO DEI RUOLI DEI DIRETTORI E DEI DIRIGENTI DEL PERSONALE CHE

SVOLGE ATTIVITA' TECNICO‑ SCIENTIFICA O TECNICA

 

 

CAPO 1

RUOLI DEI DIRETTORI ‑E DEI DIRIGENTI TECNICI

 

 

Art. 30

(Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici)

 

l. 1 ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:

-         ruolo degli ingegneri;

-         ruolo dei fisici;

-         ruolo dei chimici;

-         ruolo dei biologi;

-         ruolo degli psicologi;

-         ruolo dei medici legali.

 

2.      1 ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:

-         direttore tecnico principale;

-         direttore tecnico capo.

 

3.1 ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:

-         ruolo degli ingegneri;

-         ruolo dei fisici;

-         ruolo dei chimici;

-         ruolo dei biologi;

-         ruolo degli psicologi;

-         ruolo dei medici legali.

 

4.1 ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti qualifiche:

-         primo dirigente tecnico;

-         dirigente superiore tecnico.

 

5. La dotazione organica dei ruoli di cui ai commi precedenti è indicata nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

 


Art. 31

(Accesso ai ruoli dei direttori tecnici)

 

I. L'assunzione dei direttori tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

a)      godimento dei diritti politici;

 

b)      qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989,n.53;

c)      idoneità psico‑fisica ed attitudinale all'espletamento delle mansioni di carattere professionale previste per i singoli ruoli;

 

d)      una delle lauree specialistiche individuate, secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, indicate dal bando di concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'Art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

 

2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, e purché in possesso dei prescritti requisiti, gli appartenenti ai ruoli dei periti tecnici con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso. 1 posti riservati non utilizzati sono conferiti agli idonei.

 

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

4. 1 candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento delle mansioni professionali previste per il ruolo per il quale concorrono.

 

5. Gli esami consistono in non meno di due prove scritte ed un colloquio sulle materie attinenti ai profili professionali indicati nello stesso bando di concorso.

 

6. Le modalità di svolgimento dei concorsi, le eventuali forme di preselezione, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti con regolamento di cui all'articolo 2, comma 6.


Art. 32

(Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici)

 

1 ‑ Ai vincitori del concorso di cui all'articolo 31 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di cui al successivo comma 2, la qualifica di direttore tecnico.

 

2. Il personale di cui al comma 1 è ammesso a frequentare un corso di formazione teorico ‑ pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

 

3. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

 

4. Le modalità di svolgimento ed i programmi del corso di formazione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità e di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.

 

5. Per le dimissioni e la espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma, 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di settantacinque e centotrentacinque giorni.


Art. 33

(Promozione a direttore tecnico capo)

 

l. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di anzianità nella qualifica.


Art. 34

 

(Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico)

 

I. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni tecnico scientifiche o tecniche avviene:

 

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

 

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale fatte salve le cause di esclusione previste dall'articolo 8.

 

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal I' gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.


Art. 35

(Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico)

 

I. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame consiste in:

a) una prova scritta teorico ‑ pratica di carattere professionale;

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. Il colloquio e la prova scritta non si intendono superati se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.

4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma.7.

5. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.

6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore, di cui uno, del ruolo per il quale è indetto il concorso;

      b) un consigliere di Stato o della Corte dei Conti;

      c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.


Art. 3 6

(Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico)

 

I. La promozione a dirigente superiore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che abbiano maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.

 

3. Le promozioni hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.


Art. 3 7

(Norma di rinvio

 

I. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici, si applicano gli articoli 15, 26,

27 e 28.


CAPO Il

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 38

(Inquadramenti)

 

I. Gli appartenenti al ruolo dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche dei medesimi ruoli:

 

a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo non inferiore a sette anni e sei mesi, conservando l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento ai fini della progressione in carriera;

 

b) nella qualifica di direttore tecnico principale i direttori tecnici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo inferiore a sette anni e sei mesi, conservando, ai fini della progressione in carriera l'anzianità maturata nel ruolo.

 

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

 

3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1, sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3.      Gli inquadramenti sono effettuati con decorrenza 1°gennaio 2001.


Art. 39

(Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera dei direttori tecnici)

 

1 . Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera a), del precedente articolo, il personale dei ruoli dei

 

direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto consegue la

 

promozione a direttore tecnico capo a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo. 2. Allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente tecnico hanno titolo a partecipare, salvo quanto previsto dal comma successivo:

 

a)   gli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di direttore tecnico capo;

 

            b)   il restante personale dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore del

                  presente decreto, al conseguimento della qualifica di direttore tecnico capo.

3. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento

all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.


Art. 40

(Regime transitorio per l'accesso al ruolo dei

direttori tecnici mediante concorsi straordinari)

 

I. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32 e salvo quanto previsto dal successivo comma 2, per i concorsi straordinari per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n.85, e per i relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. 1 vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati direttori tecnici e, al termine del corso, superati gli esami finali, sono nominati direttori tecnici principali.

 

 


TITOLO III

RIORDINO DEI RUOLI PROFESSIONALI

DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO

 

 

CAPO 1

 

RUOLI PROFESSIONALI DEI DIRETTIVI E DEI

DIRIGENTI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO

 

Art 41

(Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

 

I.                    Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:

-         medico principale;

-         medico capo.

 

2. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:

-         primo dirigente medico;

-         dirigente superiore medico;

-         dirigente generale medico.

 

4.      La dotazione organica dei ruoli di cui ai commi precedenti è indicata nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

 

 

 

 

 


Art. 42

(Accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato)

 

I.     L'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato avviene mediante concorso pubblico,

per  titoli ed esami cui possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

       a) godimento dei diritti politici;

 

b) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989,n.53;

 

c) idoneità psico‑fisica ed attitudinale all'espletamento delle mansioni dì carattere professionale previste per   il ruolo;

 

d) laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;

 

e) abilitazione all'esercizio professionale; f) iscrizione all'albo professionale.

 

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I candidati sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed attitudinale all'espletamento delle mansioni . professionali previste per i ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

4. L'esame è articolato in non meno di due prove scritte ed un colloquio sulle materie attinenti ai profili professionali indicati nello stesso bando di concorso.

5.Le modalità di svolgimento del concorso, le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 2, ma 5.


Art. 43

(Corso di formazione)

 

I. Ai vincitori del concorso di cui all'articolo 42 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di cui al successivo comma 2, la qualifica di medico della Polizia di Stato.

 

2. Il personale di cui al comma 1 è ammesso a frequentare un corso di formazione teorico ‑ pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

 

3. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso.

 

4. Le materie d'insegnamento, le modalità di svolgimento ed i programmi del corso di formazione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 5.

 

5.      Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni


Art. 44

(Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici)

 

1. 1 sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z),

della legge 23 dicembre 1978, n.833, hanno le seguenti attribuzioni:

      a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per

      l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza

      dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

      b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia

      di Stato,

      c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono

      essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche

      calamità ed infortuni;

      d) svolgono attività di medico nel settore del lavoro, nell'ambito delle strutture dipendenti

      dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni,

      svolgono altresì le attività di sorveglianza e vigilanza nonché quella di medico competente,

      previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate

      strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994,

      n.626, e successive modifiche ed integrazioni.

      e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali

      medici delle Forze armate;

      f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato

      e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11

      marzo 1926, n.413, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche

      relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

      g) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980,

      n.913;

      h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel

      settore di competenza;

      i) fanno parte delle commissioni mediche provinciali di cui al decreto del Presidente della

      Repubblica 23 settembre 1976, n.995 e successive modifiche e integrazioni, e di quelle

      previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

      j) non possono esercitare l'attività libero‑professionale nei confronti degli appartenenti

      all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2.   Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, l'Amministrazione

della pubblica sicurezza può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.


 

Art. 45

(Attribuzioni particolari dei direttivi medici)

 

1.      1 medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.338.


Art. 46

(Attribuzioni particolari dei dirigenti medici)

 

I. Il dirigente generale medico svolge le funzioni di direttore centrale di sanità.                               ,

2. 1 dirigenti superiori medici dirigono i servizi della Direzione centrale di sanità,

coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attività di studio e di ricerca

in materia sanitaria e svolgono funzioni ispettive.

3. 1 primi dirigenti medici dirigono le divisioni della Direzione centrale di sanità o gli uffici

periferici di pari livello, svolgono funzioni ispettive e di vice consigliere ministeriale e

presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai

concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.


Art. 47

(Promozione a medico capo)

 

I. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di anzianità nella qualifica.


Art. 48

(Nomina a primo dirigente medico)

 

L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:

 

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

 

b)nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale, fatte salve le cause di esclusione previste dall'articolo 8.

 

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal I' gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.


Art. 49

(Concorso per la nomina a primo dirigente medico)

 

I. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo precedente è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

 

2.    L'esame consiste in:

       a) una prova scritta teorico ‑ pratica di carattere professionale;

       b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con

       particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 7.

4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non ammesso a ripetere la prova concorsuale.

5. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo, nominata con decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal Vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) due dirigenti del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a

dirigente superiore;

b) un consigliere di Stato o della Corte dei Conti;

c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

6.      Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore.


Art 50

(Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico)

 

I. La promozione a dirigente superiore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che abbiano maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.

 

3. Le promozioni hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.


Art. 5 1

(Formazione specialistica)

 

I.                    Al comma 3 dell'articolo 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, dopo le parole : " sanità militare"  sono aggiunte le seguenti : " e, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato".


Art. 5 2

(Norma di rinvio)

 

I.                    Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, si applicano articoli 15, 26, 27 e 28 .


CAPO Il

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 53

(Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici

 

I. Gli appartenenti al ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

 

a)   nella qualifica di medico capo, i medici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo non inferiore a sette anni e sei mesi, conservando l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento ai fini della progressione in carriera;

 

     b)   nella qualifica di medico principale i medici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo

           inferiore a sette anni e sei mesi, conservando, ai fini della progressione in carriera l'anzianità

           maturata nel ruolo;

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine di ruolo.

 

Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1, sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Gli inquadramenti sono effettuati con decorrenza 1° gennaio 2001.


Art. 54

 

(Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera

del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari )

 

1.    Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera a) del precedente articolo, il personale del ruolo direttivo dei medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto consegue la promozione a medico capo a ruolo aperto   mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo.

2.   Allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente medico hanno  titolo a partecipare, salvo quanto previsto dal comma successivo:

 

a) gli appartenenti ai ruoli dei direttivi medici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di medico capo;

b) il restante personale del predetto ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al conseguimento della qualifica di medico capo

2.      Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001. 4. Agli scrutini ed ai concorsi di cui all'articolo 48, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, è ammesso il personale di cui alla lettera a) del comma precedente.


TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

ART. 55

(Riconoscimento dei crediti formativi)

 

I. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione, il Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza, può attivare corsi di formazione di livello universitario e corsi di alta formazione. A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.


Art. 56

(Aggiornamento professionale)

 

I. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:

 

a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi; b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.

 

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma precedente che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.

 

3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per lo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per lo scrutinio per la promozione a dirigente superiore.

 

4. Ai medesimi fini, per il personale direttivo e dirigente dei ruoli che espletano funzioni di polizia, è equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia, individuati con il regolamento di cui al comma 2.

 

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.


Art. 57

(Commissione per la progressione in carriera)

 

I. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di livello B. Il Capo della polizia ‑Direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.

 

2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attività tecnico‑scientifica o tecnica, la commissione di cui al comma 1 è integrata dal direttore centrale di sanità e da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.

 

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.

 

4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.

 

5. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione determinati dal consiglio di amministrazione su proposta della medesima commissione.

 

6. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

 

7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

 

7.      Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2001.


ART. 58

(Cause di esclusione dagli scrutini)

 

I. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che:

 

a)  nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

 

b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

 

e)  nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;

 

       d)  nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della

            sospensione dal servizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli scrutini per le promozioni da conferire con

decorrenza successiva al 31 dicembre 2001.


ART. 59

(Sospensione dalla partecipazione agli scrutini)

 

I. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato

a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b)

della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli

94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.3.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli scrutini per le promozioni da conferire con

decorrenza successiva al 3 1 dicembre 200 1.


ART. 60

(Valutazione annuale dei dirigenti e dei direttivi)

 

I. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

3. Entro il successivo 30 giugno, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza, costituito con decreto dei Capo della polizia ‑Direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.

 

4. Il giudizio valutativo finale è espresso dal Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato.

 

6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.

 

7. 1 contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Capo della polizia ‑Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dei l'attribuzione di nuove funzioni.

 

8.      Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.


ART. 61

(Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali)

 

l. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al Consiglio di Amministrazione valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.335, anche la piena idoneità del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima.

 

2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per più di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.


ART. 62

(Collocamento in disponibilità)

 

1. 1 dirigenti della Polizia di Stato, per particolari esigenze di servizio, possono essere temporaneamente collocati in posizione di disponibilità entro il limite non eccedente il 5 per cento della dotazione organica.

 

2. 1 dirigenti, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1, possono essere altresì collocati in disponibilità per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

 

3. 1 dirigenti generali di livello B e i dirigenti generali sono posti a disposizione del ministero dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Capo della polizia ‑Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

4. 1 dirigenti superiori e i primi dirigenti sono posti a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

5. 1 dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno.

 

6. 1 dirigenti collocati in disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale del ruolo direttivo è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.


TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 63

(Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia)

 

I. In relazione a quanto previsto dal presente decreto, con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è rideterminato l'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.


Art. 64

(Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi per

il personale in servizio presso gli uffici a composizione interforze)

 

i. Per i rapporti informativi relativi al personale dei ruoli direttivi della Polizia di Stato, in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di Polizia indicate nell'articolo 16 della legge I' aprile 1981, n. 121, organi competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati secondo le modalità di cui al comma 3.

 

2. Per i rapporti informativi relativi al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenziali della Polizia di Stato, in servizio presso gli uffici di cui al comma 1, organi competenti alla compilazione sono i dirigenti di cui al medesimo comma o, in mancanza di questi, gli appartenenti ai ruoli sottordinati, individuati secondo le modalità di cui al comma 3.

 

3. Fino all'emanazione del regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, con decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza sono individuate le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.


Art. 65

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo

per i direttivi medici in servizio presso gli uffici sanitari periferici)

 

I. Per il personale del ruolo direttivo medico, in servizio presso gli uffici e reparti periferici, il rapporto informativo è compilato dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende ovvero, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato secondo le modalità di cui al comma 2.

 

2. Fino all'emanazione del regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, con decreto del Capo della polizia ‑ Direttore generale della pubblica sicurezza sono individuate le modalità di attuazione delle disposizione di cui al comma precedente.


Art. 66

(Modifiche agli articoli 1, 3 e 75 del decreto dei

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.335)

 

I. L'articolo 1 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 è sostituito dal seguente:

 

"1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:

 

a) ruolo degli agenti e assistenti;

b) ruolo dei sovrintendenti;

c) ruolo degli ispettori;

 

d) ruolo dei commissari e ruolo speciale dei commissari; e) ruolo dei dirigenti;

 

2.Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto."

 

2. L'articolo 3 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.335 è sostituito dal seguente:

 

" I. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari e commissari del ruolo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

 

2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

 

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito"

 

3.      Al quarto comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, dopo le parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 sono inserite le seguenti: "e della commissione per la progressione in carriera".


Art. 67

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.337)

 

I. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

337, le parole " di telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti: " di

telematica";

2. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 del decreto di cui al comma 1 sono sostituiti

dal seguente: " 1 profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei

revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".


Art. 68

(Modifiche all'articolo 18 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.338)

 

I. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.


                                                                                                    Art. 69

(Disposizioni applicabili al personale dei ruoli non direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato)

 

1.      Al personale appartenente ai ruoli non direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, concernenti la sospensione dalla partecipazione agli scrutini.


ART. 70

(Abrogazioni)

 

I. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

-         l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

-         gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

-         gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della

                             Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

-         l'articolo 45, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile

                             1982,n.336;

-         l'articolo 1 ‑bis del decreto‑legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni

                             alla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

-         gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17‑bis del decreto del Presidente della

                              Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;

-         gli articoli 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 53‑bis del decreto del Presidente della

                              Repubblica 24 aprile 1982, n. 3 ) 337;

-         gli articoli 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della

                              Repubblica 24 aprile 1982, n. 3 ) 338.


Art. 71

(Rinvio alle disposizioni vigenti)

 

 

 

I. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.