ACCORDO
NAZIONALE QUADRO TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO ED I RAPPRESENTANTI DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO SIULP, SIAP, FSP
(LISIPO – SODIPO), COISP, E PATTO FEDERALE ITALIA SICURA (ANIP – USP –
RINNOVAMENTO SINDACALE) AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMI 3 E 7, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N.195 E DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1° DEL D.P.R.
16/3/1999 N. 254.
TITOLO I
(ACCORDO NAZIONALE QUADRO)
(Ambito di applicazione - Validità)
2. Le disposizioni contenute nel presente
accordo restano in vigore fino a quando non interverrà il nuovo accordo
nazionale quadro.
TITOLO II
(PRINCIPI GENERALI PER LA DEFINIZIONE
DEGLI ACCORDI DECENTRATI)
Articolo 2
(Contrattazione decentrata)
1. La contrattazione decentrata si svolge presso
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli Uffici, Istituti e Reparti
periferici di livello dirigenziale indicati nel decreto del Ministro
dell'Interno 2 febbraio 1996.
2.
Gli accordi decentrati sono
stipulati nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999 n. 254 e dal presente accordo, relativamente alle
seguenti materie:
b) criteri
per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli
spacci;
c) criteri
per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del
personale;
d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e
nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125;
e)
gestione ed applicazione di
quanto previsto dal 5° comma lettera a) dell’articolo 23 del D.P.R. 254/99.
3. Gli accordi decentrati non possono
comportare, in ogni caso oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a
quanto previsto nell'Accordo
Nazionale recepito con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 254.
(Procedimento)
1. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una
delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e
periferici individuati nel decreto del Ministro dell'Interno 2 febbraio 1996 o
dei loro delegati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti
delle corrispettive segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale del 17 febbraio 1999 recepito con
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Le trattative
potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle OO.SS., purché la richiesta venga fatta in
data antecedente a quella fissata per la prima riunione.
2. Possono essere delegati a presiedere la
delegazione di parte pubblica solo i dipendenti destinati ad assumere la
direzione degli uffici in caso di assenza dei titolari ai sensi dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782.
3. Le trattative per la definizione degli
accordi decentrati sono avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
presente accordo.
4. Gli accordi decentrati sono efficaci quando
vengono sottoscritti dai titolari degli uffici interessati e
dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali di cui al 1°
comma che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli
iscritti alle OO.SS. nella provincia, o, nel caso in cui gli iscritti alle
OO.SS. firmatarie dell’accordo recepito con DPR 16/3/1999, n. 254 nell’ambito
della provincia non raggiungano tale percentuale, gli accordi decentrati sono
efficaci se sottoscritti dal 60% del
totale degli iscritti alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo Nazionale recepito
con DPR 16 marzo 1999, n, 254 nella provincia alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la contrattazione decentrata.
5. Qualora gli accordi decentrati non siano
definiti entro 30 giorni dall'inizio delle trattative, il presidente della
delegazione di parte pubblica e le segreterie provinciali periferiche
partecipanti alla contrattazione
forniscono rispettivamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le
Organizzazioni Sindacali del Personale della Polizia di Stato ed alle
corrispettive Segreterie Nazionali le adeguate informazioni sui motivi della
mancata intesa. Il predetto Ufficio e
le Segreterie Nazionali, sulla scorta delle informazioni ricevute, individuano
ipotesi utili al raggiungimento dell'intesa.
Entro 10 giorni dalla ricezione delle ipotesi concordate, sono convocate
nuove riunioni in sede locale per la sottoscrizione dell'accordo
decentrato. Qualora si registri
l'impossibilità di raggiungere l'accordo e comunque quando non venga
sottoscritto entro il termine di 30 giorni, le trattative proseguono presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che le presiede, alla presenza congiunta
delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione
decentrata.
7.
Resta fermo il diritto dei
singoli dipendenti ad ottenere copia dei predetti accordi ai sensi della legge
241/1990.
Articolo 4
(Verifica sull'attuazione degli accordi decentrati)
I titolari degli uffici centrali
e periferici sedi di contrattazione decentrata si incontrano con cadenza
semestrale con i rappresentanti delle corrispettive segreterie periferiche
delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato per un
confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso. In fase di prima
applicazione la verifica di cui all’articolo 2 comma 2 lettera e) è trimestrale.
La data dell'incontro deve
essere comunicata dieci giorni prima alle predette organizzazioni sindacali,
alle quali, su richiesta avanzata non oltre tre giorni prima della data
dell'incontro stesso, i suddetti dirigenti forniscono, entro due giorni dalla
richiesta, adeguate e documentate notizie in ordine alle materie oggetto di
contrattazione decentrata. Dell’esito della verifica è redatto verbale dal
quale risultano le posizioni delle OO.SS. e dell’Amministrazione. Copia dello
stesso è consegnato alle OO.SS., partecipanti e a quelle che ne facciano
richiesta.
Articolo 5
(Modifica degli accordi decentrati)
1. Su richiesta del dirigente responsabile
ovvero delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato,
possono, con l'assenso di tutte le parti che hanno sottoscritto l'accordo,
essere avviate specifiche trattative per la definizione di modifiche e/o integrazioni
all'accordo decentrato precedentemente sottoscritto.
2. Alle trattative di cui al
comma 1 sono invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'Accordo Nazionale recepito con decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
3. Le modifiche e/o le integrazioni agli accordi
decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti almeno dalle parti che
hanno sottoscritto l'accordo oggetto di modifica.
TITOLO III
(ARTICOLAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO)
Articolo 6
(Turni di servizio)
2. La scelta delle tipologie di turni di
servizio da applicarsi presso gli Uffici, Istituti e Reparti della Polizia di
Stato deve essere coerente con il tipo di servizio e diretta a favorire la
piena efficienza ed il sereno ed efficace svolgimento dello stesso.
3. L’adozione
di orari per periodi determinati e per l’espletamento di compiti esclusivamente
operativi o investigativi, non compresi nelle articolazioni di cui agli artt. 7
e 8 del presente accordo, resa necessaria per comprovate esigenze è assunta
previe intese con le segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo, nel rispetto delle procedure in
materia di informazione preventiva, ridotti i termini di cui all’art. 25 1°
comma D.P.R. 254/99 a 7 giorni.
Le
intese si perfezionano quando vengono sottoscritte dai titolari degli Uffici
interessati e dall’organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50%
+ 1) del totale degli iscritti alle OO.SS. nella provincia, o, nel caso in cui
gli iscritti alle OO.SS. firmatarie dell’Accordo recepito con DPR 16/3/1999 n.
254 nell’ambito della provincia non raggiungano tale percentuale, le intese
sono efficaci se sottoscritte dal 60% del totale degli iscritti alle OO.SS.
firmatarie dell’Accordo Nazionale recepito con DPR 16 marzo 1999, n. 254 nella
provincia, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si
realizza l’intesa.
Per
essere efficaci le intese dovranno essere approvate dalle parti che hanno
sottoscritto il presente accordo entro 15 giorni dalla loro ricezione con le
maggioranze, per la parte sindacale, riferite a livello nazionale, indicate al
precedente alinea e con le procedure di cui all’alinea 1 del presente comma.
4. La
pianificazione dei turni di servizio deve essere disposta settimanalmente ed
affissa all’albo dell’Ufficio, Istituto o Reparto entro le ore 13.00 del
venerdì precedente.
Articolo 7
(Servizi continuativi)
1.
I servizi continuativi
possono essere articolati nei seguenti quadranti giornalieri:
a) articolazione in 6 turni settimanali:
01-07, 07-13, 13-19, 19-01 oppure 00-07, 07-13, 13-19,
19-24 con la previsione di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo
settimanale, dopo 28 giorni lavorativi effettuati, secondo quanto indicato nel
prospetto A) allegato al presente accordo;
b) articolazione in 5
turni settimanali (solo per quelli interni):
22-07, 07-14, 14-22 secondo quanto
indicato dal prospetto B) allegato al presente accordo.
2. Nell'orario di lavoro risultante dal
prospetto A) allegato al presente accordo va computato, per i servizi esterni,
il tempo occorrente per raggiungere dall'Ufficio o Reparto di appartenenza il
luogo in cui dovrà svolgersi il servizio e quello per il rientro, nonché le
frazioni di tempo necessarie per il completamento dell'orario d'obbligo
contrattuale, in relazione ai periodi indicati nel prospetto stesso da
destinare alle attività interne che sono diretta conseguenza del servizio
effettuato. Qualora si tratti di
servizi interni, il personale permane nell'Ufficio cui è addetto per lo svolgimento
delle attività di fine turno fino al completamento dell'orario d'obbligo
contrattuale.
3. In occasione di eccezionali, imprevedibili ed
indilazionabili esigenze operative che richiedono l'immediata modifica delle turnazioni
programmate settimanalmente o mensilmente per il tempo strettamente necessario
a fronteggiare le esigenze stesse, i dirigenti responsabili dispongono gli
adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai
prospetti A) e B) allegati al presente accordo, informandone preventivamente
senza particolari formalità i rappresentanti delle segreterie provinciali delle
organizzazioni sindacali fìrmatarie dell'Accordo Nazionale recepito con decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e fornendo le successive
motivazioni scritte.
4. Nei casi in cui non si renda possibile
effettuare tutti e quattro i quadranti giornalieri indicati nel prospetto A)
allegato al presente accordo, gli orari di inizio e fine dei turni possono
essere anticipati o posticipati, per esigenze specifiche, straordinarie e temporanee
e per periodi predeterminati, di una o due ore in modo da coprire fasce orarie
nelle quali maggiormente è richiesta la presenza della Polizia di Stato, nel
rispetto della normativa vigente in materia di informazione preventiva. Il
turno 07/13 potrà essere anticipato di una sola ora ed il turno 19/01 o 19/24
potrà essere posticipato di una sola ora. Analoga possibilità vale per la turnazione
prevista nel prospetto B) allegato al presente accordo, e con la possibilità di
anticipare di una sola ora il quadrante 07/14. In ogni caso nessuna variazione
potrà essere apportata per i quadranti notturni.
5. Il personale che fruisce di riposo
settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6
giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del
riposo, nei turni 19-01 o 19-24 di cui al comma 1, lettera a), e nella giornata
di rientro dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno 01/07.
6.
Ferme restando le tipologie
di turni previste nel prospetto A) allegato al presente accordo, il cambio dei
turni può essere disposto:
a)
su richiesta scritta del
personale interessato;
b)
d’ufficio per esigenze di
servizio specificatamente motivate e comunicate entro cinque giorni alle OO.SS.
che ne facciano richiesta, per un massimo di una volta a settimana e comunque
per non più di una volta al mese relativamente al quadrante notturno. Per tale
quadrante il cambio del turno di servizio può essere disposto in caso di
assoluta necessità. Il dirigente dovrà ripristinare la turnazione originaria
non appena possibile;
7. Fermo restando quanto previsto ai commi
precedenti, per il personale delle Specialità della Polizia di Stato impegnato
nei servizi continuativi esterni, al fine di poter disporre di un maggior numero
di servizi nei quadranti 07-13 e 13-19, la turnazione di cui al comma 1, previa
programmazione settimanale, può essere variata prevedendo uno o più turni nei
quadranti 07-13 e 13-19, fatti salvi, in ogni caso, i seguenti criteri:
- dopo il riposo
settimanale deve essere previsto il turno 19/01; ove non risulti possibile, per
inderogabili esigenze di servizio il turno 13/19;
- il turno 01/07 deve essere effettuato
dopo il turno 07/13;
- tra un turno e l'altro deve
intercorrere un intervallo di almeno dodici ore;
- nel caso in cui nella giornata successiva a quella di
effettuazione del turno 01/07 non sia possibile consentire la fruizione del
riposo settimanale, per i motivi di cui all’art. 63 della legge 121/81, il
dipendente dovrà essere impiegato preferibilmente con orario 19/01 e con
esclusione dell’orario 7/13.
Articolo 8
(Servizi non continuativi)
1.
I servizi non continuativi
possono essere articolati:
a) articolazione in 6 turni settimanali:
al) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14,10 e
13,50-20, ovvero, in relazione a specifiche esigenze di servizio, sulla fascia
oraria 07-19 con turni 07-13,10 e 12,50-19, secondo aliquote fissate dal
dirigente responsabile in maniera da assicurare la presenza di personale in
entrambi i turni;
a2) con orario
08-14, ovvero, in relazione a specifiche esigenze di servizio, 07-13 (08-13, o
07-12, nella giornata di sabato) integrato da un rientro pomeridiano di 2 ore nella
fascia oraria 14-20 (o 13-19);
a3) con orario 08-14,10 o 07,50-14,00.
b) articolazione in 5 turni settimanali, con
esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio.
bl) Con orario 08/16,30 con la previsione di un
intervallo di un'ora per la consumazione del pasto. Il completamento
dell’orario d’obbligo contrattuale si realizza riducendo di mezz’ora uno dei
turni settimanali;
b2) con orario 08/14.00 ovvero, in relazione a
particolari esigenze di servizio, 07/13 integrata da due rientri di cui uno di
quattro ore e l'altro di tre ore. Tra
il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista
una interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto;
b3) sulla fascia oraria 8.00/20.00 con turni
8.00/14.00 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio 07.00/13.00,
integrata da due rientri di cui uno di 4 ore e l’altro di 3 ore. Il turno di
rientro di 3 ore dovrà essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno di
lavoro antimeridiano e quello pomeridiano deve essere prevista una interruzione
di almeno un’ora per la consumazione del pasto.
2. Nelle ipotesi descritte al comma 1, il
dirigente responsabile, al fine di assicurare la presenza in servizio anche
nelle giornate di sabato e/o domenica, individua le aliquote di personale che,
a turno, dovranno osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta
dell’interessato, potranno essere non consecutive nella stessa settimana contemperando,
a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale
interessato. Trova comunque
applicazione il disposto dell'artìcolo 63, comma 5, della legge I° aprile 1981,
n.121.
3. Nei casi in cui personale addetto a servizi
non continuativi debba essere impiegato, per particolari esigenze di servizio,
in servizi continuativi, il personale medesimo non può essere utilizzato nel
quadrante notturno qualora abbia precedentemente effettuato turno pomeridiano.
4. Per il cambio dei turni si applica quanto disposto
all’art. 7.
5. Ai
sensi dell’art. 16 2° c. del DPR 254/99, a decorrere dalla definizione
dell’Accordo per il biennio economico 2000-2001, gli orari di cui al presente
articolo sono come di seguito determinati:
a.
gli orari indicati sub
comma 1 lettera a), a1) sono ridotti di 10 minuti e sono da intendersi
8.00/14.00 – 14.00/20.00 e 7.00/13.00 e 13.00/19.00;
b.
la tipologia di orario
prevista sub comma 1 lettera a), a2) è soppressa;
c.
l’orario indicato sub comma
1 lettera a), a3) è ridotto di 10 minuti ed è da intendersi 8.00/14.00;
d.
l’orario indicato sub comma
1 lettera b), b1) è da intendersi 8,00/16,12;
e.
l’orario dei turni di
rientro previsti sub comma 1 lettera b), sub b2) e b3) sono ridotti da 4 a 3
ore.
6.
Per il personale addetto ai
servizi di scorta e/o tutela nonché per il personale degli autoparchi e degli
autocentri, ove non risulti possibile attuare il cambio sul posto,
l’articolazione del servizio potrà essere prevista a giorni alterni, previe
intese con le segreterie periferiche indicate dalle OO.SS. firmatarie del
presente Accordo secondo le procedure di cui al precedente art. 6 3° comma.
Articolo
9
(Orario flessibile)
1. L'orario flessibile è consentito unicamente
per il personale impiegato nei servizi non continuativi con esclusione di
quello addetto ai servizi esterni di controllo del territorio.
I dirigenti responsabili degli uffici
possono disporre, su richiesta del dipendente, l'applicazione dell'orario
flessibile in relazione alle esigenze di servizio, tenendo presente le
eventuali situazioni personali e familiari del dipendente.
La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e
può essere prevista:
a)
differendo l’orario di
entrata di 30 o 60 minuti per ciascun turno;
b) anticipando l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per
ciascun turno.
Il recupero
del lavoro giornaliero non prestato deve avvenire:
-
in un turno unico
settimanale di 3 ore (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 comma 1°) o di 2 ore e
30 minuti (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 1° comma b2) nel caso di
differimento o anticipo di 30 minuti;
-
in due turni settimanali di
3 ore (per l’ipotesi prevista dall’art. 8 comma 1) oppure in due turni
settimanali di cui uno di tre ore e l’altro di due ore e 30 (per l’ipotesi
prevista all’art. 8 comma 2°) nel caso di differimento o anticipo di 60 minuti.
Nell’ipotesi sub a) il recupero può essere
effettuato, ove l’orario di servizio lo renda possibile, nella medesima
giornata lavorativa differendo di 30 o 60 minuti l’uscita al termine
dell’intero turno. Nel caso di articolazione dell’orario di lavoro in cinque
giorni settimanali il recupero dei 30 o 60 minuti sarà effettuato al termine
dell’orario di lavoro previsto per la giornata.
(Reparti Mobili)
2. L'orario
d'obbligo contrattuale del personale
dei Reparti Mobili
impiegato in
servizio di ordine pubblico ha la durata di:
a) per i
servizi articolati in 6 turni settimanali:
6 ore e 10 minuti continuativi;
b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali:
7 ore e 18 minuti continuativi.
3. Per i servizi di ordine pubblico connessi ad
eventi il cui inizio e termine non sono determinati dall'Amministrazione e la
cui durata non è prevedibile, gli orari di inizio e fine dei turni possono
essere anticipati o posticipati di un'ora in modo da assicurare l'adeguata copertura
degli specifici servizi.
4. Salvo che vi ostino improvvise ed
improcrastinabili esigenze di servizio, al personale dei Reparti Mobili deve
essere assicurata, almeno una volta ogni cinque settimane, il riposo
settimanale coincidente con la festività domenicale.
5. Ai sensi dell'art.42 del
D.P.R. 28/10/85 n.782 l'ordine di servizio viene redatto giornalmente ed
esposto all'albo del Reparto entro le ore 13.00 e comunque almeno 12 ore prima
dell'orario di svolgimento delle attività previste.
Eventuali successive variazioni vanno
comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del Reparto da cui dipende.
6. Ai
sensi dell’art. 16 2 c. D.P.R. 254/99, a decorrere dalla definizione
dell’Accordo per il biennio economico 2000-2001 gli orari di cui al comma 2
lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, di 10 e 12 minuti.
Articolo 11
(Reparti Volo)
1. Per il personale aeronavigante e per quello
addetto al settore tecnico e/o burocratico dei Reparti Volo, l'orario d'obbligo
contrattuale può essere articolato:
nella fascia oraria 07.10-19.20 con
turni 7.10-13.20 e 13.10-19.20, ovvero nella fascia oraria
7.30-19.40 con turni 7.30-13.40 e 13.30-19.40.
b) per i servizi
articolati in 5 turni settimanali:
nella fascia oraria 07-21 con turni
07-15.30 e 13.30-21.00, se-condo le modalità previste dalL'art.8, comma 2,
lett. b).
2. Fino alla scadenza delle
"Effemeridi" potrà farsi ricorso, per le tipologie di turni di
servizio previste al comma 1 e per il personale impiegato nei servizi d'allarme
disposti dal Dirigente, a presta-zioni di lavoro straordinario secondo i
criteri indicati nell'art. 13.
3. Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera b)
, al personale in servizio d'allarme che per esigenze operative fuori Reparto
non può consumare il pasto, la relativa ora è compensata col trattamento per
lavoro straordinario.
4. Allorquando presso i Reparti Volo il servizio
di allarme coprirà l'intera giornata, lo stesso potrà essere articolato oltre
che secondo le modalità previste dall'allegata tabella A anche nei turni
7-15.10, 15-23.10, 23-7.10 con la previsione di una giornata di riposo successiva
allo smontante del turno notturno. I
turni della fascia antimeridiana e postmeridiana devono prevedere l'interruzione
di 1 ora per la consumazione del pasto, a turno, secondo aliquote stabilite dai
dirigenti dei Reparti, in modo da assicurare la continuità del servizio, ferma
restando la previsione di cui al comma 3. Nelle due ipotesi considerate, il
completamento dell'orario d'obbligo settimanale si realizza prevedendo il
prolungamento di uno dei turni settimanali di dieci minuti.
5
Il personale che partecipa a servizi d'allarme che coprono
l'intera giornata può essere impiegato, nei giorni in cui non è addetto ai
servizi stessi, secondo la turnazione di cui al comma l; in tal caso il
raggiungimento dell'orario obbligatorio si realizza o prevedendo che la
prestazione dell’orario eccedente sia compensata con trattamento di lavoro
straordinario o, in caso di incapienza del monte ore, riducendo adeguatamente
il termine di uno o più turni non di allarme. Si applicano, con gli opportuni adeguamenti, i principi di cui
all'art. 7, commi 3, 4, 5 - 6- e 7.
6
La turnazione di cui al precedente comma 4 sarà possibile solo
presso quei reparti dove, durante la fascia oraria 23,00/7,00 il personale
fisso di volo possa godere di un periodo di riposo in adeguati locali in attesa
di eventuali impieghi operativi.
7
Ai sensi dell’art. 16 2c. del D.P.R. 254/99, a decorrere dalla
definizione dell’Accordo per il biennio economico 2000-2001, gli orari di cui
al presente articolo sono come di seguito determinati:
a.
articolazione dei servizi
prevista sub comma 1 letter a) è così sostituita “nella fascia oraria
7,10-19,10 con turni 7,10-13,10 e 13,00-19,10 ovvero nella fascia oraria
7,30-19,30 con turni 7,30-13,30 e 13,30-19,30”;
b.
l’articolazione dei servizi
previsti sub comma 1 lettera b) è così sostituita “nella fascia oraria
07.00-21,00 con orari 07.00-15,18 e 13,42-21.00, secondo le modalità previste
dall’articolo 8 2c., lettera b)”;
c.
gli orari indicati sub
comma 4 sono da intendersi 7.00-15.00; 15.00-23.00, 23.00-07.00.
Articolo 12
(Banda musicale)
1. L'orario di lavoro dei componenti la Banda
Musicale della Polizia di Stato può essere articolato:
a) personale orchestrale: prova unica di
concertazione dalle ore 08,30 alle ore 10,00 e dalle ore 10,30 alle ore 11,45
con possibilità di accorpare tali periodi ovvero di anticipare o posticipare di
30 minuti o 1 ora gli orari di inizio e fine dei periodi stessi. Le rimanenti ore d'obbligo sono destinate
allo studio ed alla preparazione in sede individuale;
b) personale orchestrale addetto permanentemente
ad attività di supporto: osserva lo stesso orario del personale della Scuola
Tecnica.
2.
In caso di impegni esterni,
in sede e fuori sede, si considera come servizio, sempre che il trasferimento
avvenga in forma collettiva e con mezzi messi a disposizione
dell'Amministrazione:
a) il viaggio di trasferimento per il periodo
compreso tra la partenza ed il raggiungimento della località ove è previsto lo
svolgimento del servizio;
b) il tempo dell'effettiva prestazione musicale;
c)
il periodo compreso tra la
partenza ed il rientro in sede.
In caso di viaggio di durata inferiore all'orario
d'obbligo, il personale rimane reperibile fino a completamento dell'orario d'obbligo
giornaliero.
3. Il servizio che si protrae oltre le ore 24.00
e fino alle ore 02.00 è considerato prolungamento dell'orario di lavoro del
giorno precedente da retribuire come lavoro straordinario. Per l'ulteriore servizio nella stessa
giornata debbono, di norma, intercorrere almeno 8 ore. Qualora il servizio ha
termine oltre le ore 02.00, il tempo compreso tra le ore 00.00 e l'orario di
fine servizio è considerato servizio per la giornata e l'eventuale impiego
nella stessa giornata da diritto al compenso per lavoro straordinario.
4. Le attività concertistiche in pubblica piazza
o in ambienti chiusi, come teatri etc. , debbono avere, di norma, la durata
massima di 3 ore nella giornata.
TITOLO IV
(CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE
DI TURNI DI LAVORO STRAORDINARIO)
Articolo 13
(Straordinario programmato)
1. Presso gli Uffici, Reparti ed Istituti, sono
programmati turni di lavoro straordinario nella misura del 20% del monte ore assegnato,
diretti a consentire ai dirigenti responsabili di fronteggiare, per periodi
predeterminati, particolari esigenze di servizio. Nel caso in cui ne ravvisi la
necessità il dirigente può provvedere alla programmazione di ulteriori quote
percentuali di lavoro straordinario.
2. I turni di lavoro straordinario di cui al
comma I sono stabiliti dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto previa
informazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell’Accordo Nazionale recepito con decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, in conformità a quanto previsto dall'articolo
24, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 254/1999, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) la programmazione dei turni di lavoro
straordinario deve essere predisposta all'inizio di ciascun trimestre in
relazione alle prevedibili esigenze di servizio tenuto conto delle
disponibilità finanziarie assegnate a ciascun ufficio, reparto o istituto per
prestazioni di lavoro straordinario;
b) nei turni di lavoro straordinario i
dipendenti da impegnarsi nei singoli programmi devono essere individuati
secondo criteri di rotazione;
c) tra il turno di lavoro obbligatorio ordinario
ed il turno di straordinario programmato deve essere assicurato al personale un
intervallo di almeno 60 minuti per la consumazione del pasto ed il recupero
delle energie psicofisiche;
d) ciascun dipendente non può essere impiegato in
turni di lavoro straordinario programmato per più di 2 volte a settimana e per
più di 3 ore per ciascun turno;
e) i turni di lavoro straordinario sono
programmati, in ogni caso, su base volontaria e sono disposti con formali
ordini di servizio e debbono risultare da apposita documentazione;
f) il personale non può essere impiegato in turni
di lavoro straordinario nelle giornate di riposo, ed in quelle di giorno libero
sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni, che in cinque
giorni.
Qualora in sede di confronto si registri
una diversa valutazione da parte delle Organizzazioni Sindacali, queste ultime,
tramite le ri-spettive strutture nazionali, sottopongono la questione
all'Ammi-nistrazione centrale per un apposito esame, che dovrà concludersi
entro 30 giorni.
Nel corso dell'incontro potranno essere
esaminati, a richiesta delle OO.SS., gli ordini dei servizio, ed acquisiti
quelli oggetto di eventuali contestazioni.
TITOLO V
(CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE
DI TURNI DI REPERIBILITA’)
Articolo 14
(Reperibilità)
1. Oltre quanto previsto dall’art. 64 della
legge 121/1981 ed in conformità al disposto di cui agli artt. 24 comma 2°
lettera e) e 25 del DPR 254/99, al personale della Polizia di Stato può essere
fatto obbligo di mantenere la reperibilità anche sulla base di turni di
servizio trimestrali previe intese con le segreterie indicate dalle OO.SS. firmatarie
del presente accordo, secondo le procedure di cui al precedente art. 6 3° comma
e nel rispetto di quanto indicato dall’art. 19 2° comma lettera a), sulla base
dei seguenti criteri.
a) ciascun dipendente non può essere collocato in
reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi, salvo particolari
esigenze di servizio, in modo non consecutivo;
b) la durata del servizio di reperibilità deve
corrispondere all'intera giornata (00.00-24.00) con detrazione del turno di
lavoro ordinario;
c) non è possibile collocare giornalmente in
reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun Ufficio, Reparto o
Istituto;
d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti
con
formali ordini di servizio seguendo
un criterio di rotazione fra tutto il perso-nale;
2. All'istituto della reperibilità non può farsi
ricorso per i servizi, interni ed esterni, stabilmente organizzati in turni che
coprono l'intera giornata.
3. Per il confronto trimestrale di cui
all'articolo 27, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254 vale quanto previsto al comma 3 dell’articolo 13.
4. Al pagamento dei compensi si provvede con le
risorse individuate nell’articolo 18 del presente Accordo.
TITOLO VI
(CRITERI GENERALI PER
L'APPLICAZIONE DEL
RIPOSO COMPENSATIVO)
Articolo 15
(Riposo compensativo)
1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario effettuate possono essere commutate in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo e fruiti dal dipendente a sua richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di concessione e l’eventuale diniego vanno formulate per iscritto.
2. Per il computo di ciascun giorno di riposo
compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell’orario di lavoro
relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio,
il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo
ordinario.
4. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario
programmato effet-tuate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore
a di-sposizione dell'Ufficio, Reparto o Istituto ovvero per il superamento, da
parte del dipendente, del limite massimo previsto, sono commutate, d’ufficio in
un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo.
5. Le giornate di riposo compensativo di cui al
comma precedente debbono inderogabilmente essere fruite a richiesta
dell’interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, nei tre mesi
successivi a quello nel quale sono state maturate. Per la fruizione del riposo
nel terzo mese, le richieste devono essere avanzate entro la fine del secondo
mese.
6. La fruizione del riposo compensativo di cui
al comma quattro deve essere effettuata evitando sperequazioni in presenza di
situazioni analoghe. A tal fine la
retribuzione dello straordinario programmato, qualora venga superato il monte
ore assegnato complessivamente, a ciascun Ufficio, Reparto o Istituto, deve
essere effettuata secondo un criterio di proporzionalità, riducendo tutte le
prestazioni di lavoro straordinario programmato della stessa percentuale.
7. Per il confronto trimestrale di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, vale quanto previsto al comma 3 dell’articolo 13. Si dovrà
procedere ad una nuova informazione preventiva esclusivamente in caso di
modifica dei criteri indicati in quella precedente.
TITOLO VII
(CRITERI RELATIVI ALLA
FORMAZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE)
Articolo 16
(Formazione e aggiornamento
professionale)
1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ciascun dipendente
dispone ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al
tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giornate
lavorative per l’aggiornamento professionale.
2. I dipendenti appartenenti ai ruoli dei
sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al
tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento
professionale nelle materie di specifico
interesse.
3. Nei
limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato
a partecipare a seminari, convegni o congressi scientifici su materie di
specifico interesse.
4. L'addestramento al tiro ed alle tecniche
operative e l'aggiornamento professionale, da effettuarsi anche con conferenze
e seminari, sono attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti
dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 lu-glio 1995, n.395. Detti programmi
dovranno prevedere corsi di durata non inferiore a tre giorni preferibilmente
consecutivi da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse
generale, ai quali parteciperà contestualmente, secondo aliquote da stabilire
in sede periferica, personale in servizio presso gli uffici della Polizia di
Stato presenti nelle singole province. Le
residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate
per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri
stabiliti dal Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione, sentita la
Commissione di cui all'art.22 comma 31, del D.P.R. 31.7.95 n. 395, da trattare
nell'ambito di ciascun Ufficio. La
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornirà, anche attraverso le
strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa dovranno essere
comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati
dell'insegnamento.
5. La commissione di cui all'articolo 26, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n.
395, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento
ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di
applicazione della normativa derivante dal presente accordo e le proposte
ritenute necessarie.
(INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' GESTIONALI
DEGLI ENTI DI ASSISTENZA DEL PERSONALE)
Articolo 17
(Assistenza del personale)
L’Amministrazione si impegna a
procedere, entro il 31/7/2000 alle opportune modifiche dello Statuto del “Fondo
di Assistenza del Personale della Polizia di Stato” approvato con DPR 9 maggio
1968 n. 923, al fine di prevedere idonee forme di partecipazione delle
Organizzazioni Sindacali rappresentative della Polizia di Stato.
TITOLO IX
(FONDO PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI)
Il fondo,
istituito ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 16/3/1999 n. 254, è alimentato dalle
seguenti risorse da intendersi al netto delle ritenute assistenziali e
previdenziali:
a)
quanto a lire
37.574.100.000 (lire trentasettemiliardicinque-centosettanquattromilionicentomila)
quale propria quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,80% di cui
all’art. 2 della legge 23/12/1998 n. 449;
b)
quanto a lire 7.107.000.000
(lire settemiliardicentosettemilioni) quale propria quota di pertinenza,
derivante dalla riduzione del 2% degli stanziamenti relativi ai compensi per
l’anno 2000, per lavoro straordinario;
c)
quanto a lire
12.879.000.000 (lire dodicimiliardiottocento-settantanovemilioni) concernenti
la propria quota di pertinenza dello stanziamento finalizzato alla
remunerazione della presenza qualificata.
ART. 19
(fattispecie applicative)
1. Le risorse di cui all’art. 18 sono destinate
a remunerare le seguenti prestazioni:
a)
reperibilità;
b) intervento per attività in servizio di reperibilità;
c) cambio turno;
d) impiego in turni esterni per controllo del territorio;
e)
produttività collettiva;
f)
servizi resi in alta
montagna.
2. Gli accordi per la disciplina delle
prestazioni previste sub b) vengono assunti nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
le parti procederanno, con
le modalità indicate nell’art. 3 del presente Accordo, alla identificazione
degli Uffici, rispetto alle attività dei quali si rende necessario il ricorso
agli istituti di cui innanzi;
b)
rimane di esclusiva
competenza del dirigente la determinazione del numero giornaliero dei
dipendenti oggetto del presente accordo da impiegare e la valutazione delle
esigenze di servizio cui far fronte mediante il ricorso ai suddetti istituti
nei limiti di quanto previsto negli artt. 7, 8, 14, 20 e 21 del presente
Accordo.
3. Per le verifiche si applica quanto disposto
dall’art. 4 del presente Accordo.
4. In caso di mancato accordo si applica il
disposto di cui all’art. 26 del presente Accordo.
ART. 20
(compenso per attività di intervento)
Al personale collocato in
reperibilità, in caso di effettivo intervento sul posto di lavoro, per
l’espletamento di attività di servizio, oltre l’indennità prevista dall’art. 14
del presente accordo, compete un compenso nella misura di 19.000 lire lorde. La
prestazione connessa all’intervento non può superare la durata dell’orario
ordinario di lavoro e deve essere retribuita come lavoro straordinario ovvero
commutata in riposo compensativo con le modalità di cui all’art. 15, fatta
salva in ogni caso la corresponsione sia dell’indennità di cui all’art. 14 che
del compenso previsto nel presente articolo.
(Cambi di turno)
1.
Per cambio di turno si
intende la variazione del turno di servizio, disposto d’ufficio rispetto al
turno di servizio risultante dalla pianificazione degli orari settimanalmente
disposta. Al personale, nei confronti del quale è disposto il cambio del turno
compete un compenso nella misura di 13.000 lire lorde.
2. Ai
dipendenti in forza ai reparti mobili ed effettivamente impiegati negli stessi,
compete un compenso annuo lordo nella misura di lire 830.000 per ciascun
dipendente.
Lo stesso personale è sottratto alla disciplina prevista
dagli artt. 7, 6° comma lettera b) e 8, 4° comma del presente accordo.
In caso di trasferimento il compenso è corrisposto in
proporzione al numero dei giorni di servizio prestati presso il reparto.
(Impiego in turni continuativi
per il controllo del territorio)
1.
Il compenso previsto dal
presente articolo compete ai dipendenti impiegati in servizi stabilmente
organizzati nell’arco delle 24 ore, anche se occasionali.
2.
Per attività stabile si
intende quella programmata secondo le tipologie adottate negli allegati A e B
del presente Accordo Nazionale Quadro limitatamente a turni di servizio 19/01
(o 18/24 o 19/24) e 01/07 (o 00/06 e 00/07) e 22/07. Per il turno 22/07 compete
la stessa indennità prevista per il turno 01/07 (o 00/06 o 00/07). Il compenso
compete nelle misure di seguito indicate:
a)
per i turni 19/01 (o 19/24
o 18/24) 5.000 lire lorde;
b)
per i turni 01/07 (o 00/07
o 00/06) e 22/07 10.000 lire lorde.
3.
Il compenso è cumulabile
anche con l’indennità prevista dall’art. 12 comma 1 del D.P.R. 254/1999 e la
sua attribuzione decorre dal 1° gennaio 2000.
4. Sono da intendersi addetti ai servizi per il
controlo del territorio sia i dipendenti impiegati nei servizi esterni ivi
compresi quelle destinati alla vigilanza fissa, ma con esclusione dei servizi
interni, che quelli addetti alle sale operative.
(Produttività collettiva e servizi in alta montagna)
1.
Gli stanziamenti del fondo,
non utilizzati possono costituire dotazione del fondo stesso per l’anno
successivo, quali residui.
2.
L’attribuzione e la
gestione delle risorse indicate alle lettere a) b) e c) dell’art. 19 è
trimestrale;
3. Nel periodo di prima applicazione,
l’utilizzazione degli istituti di cui all’art. 19 è sottoposta ad una
sperimentazione della durata di mesi 6. Entro un mese dal decorso di tale
termine saranno verificate, in un incontro con le OO.SS. firmatarie del
presente accordo che non può comportare oneri aggiuntivi sia la rispondenza
degli istituti alle necessità di servizio che la loro compatibilità economica
con gli stanziamenti previsti dal fondo.
4. L’attribuzione del compenso previsto dagli
artt. 20 – 21 e 22 decorre dal 1° gennaio 2000.
5. Le organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente Accordo e il Dipartimento della P.S. rinviano ad un successivo
incontro, da tenersi entro la fine del corrente anno, la individuazione dei
criteri, delle modalità e dei compensi per la definizione di progetti relativi
alla produttività e ai servizi resi in alta montagna.
TITOLO X
(COMPITI E MODALITA’ DI
DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE PER LA
SICUREZZA)
Articolo 24
(Rappresentanti per la
sicurezza)
1. In tutti gli uffici, reparti o istituti
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza aventi autonomia gestionale è
eletto il rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 18
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Tra gli uffici con autonomia gestionale non vanno ricompresi, ai
fini suddetti i commissariati sezionali nè gli uffici di specialità che siano
istituiti presso le sedi compartimentali o zonali. Nelle sedi nelle quali più uffici con autonomia gestionale siano
collocati in infrastrutture comuni, il rappresentante per la sicurezza è unico
per tutti gli uffici.
2. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza
è stabilito come segue:
a) un rappresentante negli uffici, reparti e
istituti fino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti negli uffici, reparti e
istituti da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti negli uffici, reparti e
istituti con oltre 1000 dipendenti.
3. I rappresentanti per la sicurezza sono eletti
secondo le modalità e le procedure che saranno successivamente stabilite tra le
parti firmatarie del presente accordo e durano in carica tre anni.
4 Per l'espletamento dei compiti previsti
dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la
sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni
rappresentante. Per l'espletamento
degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19
citato, il predetto monte ore non viene utilizzato e l'attività è considerata
tempo di lavoro.
5. Il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro sarà
esercitato nel rispetto della esigenza di servizio e con le limitazioni
previste dalle leggi.
Il rappresentante per la sicurezza segnala
preventivamente al capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto le visite che intende
effettuare negli ambienti di lavoro.
6. La consultazione del rappresentate per la
sicurezza, nei casi indicati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, deve svolgersi in modo da garantire la sua effettività
e tempestività. Il rappresentante per
la sicurezza ha facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte sull'oggetto
delle consultazioni.
Il verbale delle consultazioni deve
riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la
sicurezza e deve essere da questi sottoscritto.
7. I rappresentanti per la sicurezza hanno
diritto alla formazione se-condo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera
g) del decreto legislativo n. 626/94 con onere a carico dell'Amministrazione e,
a tal fine, utilizzano permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già
previsti per la loro attività.
Il programma base di formazione avrà una
durata di 38 ore e comprenderà:
- conoscenze generali sugli obblighi previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività
e sulle relative misure di precauzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.
La formazione dei rappresentanti
per la sicurezza sarà integrata in caso di innovazioni che abbiano rilevanza ai
fini della tutela della salute e della sicurezza del personale.
8. Le riunioni periodiche previste dall'art. 11
comma 1, del d. lgs. 626/94 sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso e
su ordine del giorno scritto.
9. Il rappresentante per la sicurezza può essere
autorizzato all'utilizzo di strumenti in disponibilità della struttura.
TITOLO XI
norme di garanzia
1.
Qualora in sede di
applicazione delle materie regolate dal presente accordo quadro siano rilevate
in sede centrale o periferica violazioni delle procedure del sistema delle
relazioni sindacali di cui all’art. 22 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 o
insorgano conflitti fra le amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro
corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla
commissione paritetica di cui al successivo comma 2 richiesta scritta di esame
della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi
alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione
controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti
si conformano, che successivamente è inviato all’ufficio nel quale la
controversia stessa è insorta. Di tale parere è data comunque conoscenza a
tutte le sedi centrali e periferiche dell’Amministrazione.
2.
La commissione di cui al 1°
comma è presieduta da un rappresentante dell’Amministrazione e composta in pari
numero da rappresentanti dell’Amministrazione e da un rappresentante per ognuna
delle OO.SS. firmatarie dell’accordo recepito con D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
Articolo 26
(Verifica)
Al
fine di assicurare la necessaria omogeneità nell'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente accordo, l'amministrazione indice, almeno
una volta l'anno, a livello centrale, un apposito incontro con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 per un confronto sullo stato di attuazione
dell'accordo stesso.