PROGETTO DI LEGGE N. 6249
Capo I.
NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO
Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri).
1. Al fine di assicurare
economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività
istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, fermo restando
quanto previsto dal regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n.1169, e
successive modificazioni, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri,
ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i
contenuti della legge 18 febbraio 1997, n.25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto
attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità
giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito
del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato
maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio
1997, n.25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1)
concorso alla tutela della difesa della Patria, della salvaguardia delle libere
istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in
conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n.382;
2)
partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della
pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della
difesa;
3)
partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e
mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle
aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4)
esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la
Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali
militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli
organi della giustizia militare;
5)
sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli
uffici degli addetti militari all'estero;
6)
assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel
territorio nazionale, vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza
dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, concorso al servizio di
mobilitazione;
b)
realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante
definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la
previsione del ricorso a regolamenti o atti amministrativi per i conseguenti adeguamenti
che si rendessero necessari;
c)
revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli
ufficiali, al fine di:
1)
armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, concernente il riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo
anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale
dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di
specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n.490;
2)
riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli
normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative
consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e
specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze
tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei
ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le
modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero
delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di
corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed
all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i
Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del
Comandante generale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto
legislativo, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i
limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa anche
mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive; conseguentemente, assicurare la
sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale
posizione funzionale;
3)
rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante
riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in
modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate, assicurando
comunque l'invarianza della spesa anche a regime;
4)
rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le
modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con
il decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, in relazione al nuovo ordinamento;
5)
prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a
quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme
regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova
disciplina.
3. Il Governo, sentite le rappresentanze
del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.
Art. 2.
(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per il riordino dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale
dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio in modo da assicurare
l'invarianza della spesa per il personale da attuare anche mediante riduzione delle
dotazioni organiche complessive, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e
dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi
prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
a)
istituzione del ruolo direttivo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato con
determinazione della relativa consistenza organica necessaria all'esercizio delle funzioni
di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n.143, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica
funzionale, nonchè delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;
b)
revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione
delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente
limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a);
c)
soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e
determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di
formazione e di progressione.
2. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi
alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo
forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi
medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.
Art. 3.
(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza).
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e per l'adeguamento,
fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n.189, dei compiti del Corpo in
relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
b)
armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n.490;
c)
adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e
tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento
tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale,
speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di
essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze
organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei
ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento,
nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica
adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione
a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando
correlativamente anche quello del Comandante generale con decorrenza dalla data di entrata
in vigore del relativo decreto legislativo, nonchè, solo se necessario per la
funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando
comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni
organiche complessive; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica
del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d)
aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio,
nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando
l'uniformità della disciplina di tutto il personale;
e)
revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle
effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, anche mediante riduzione delle dotazioni
organiche del restante personale;
f)
riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del
Corso superiore di polizia tributaria;
g)
previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a
quella adottata con i decreti legislativi.
3. Il Governo, sentite le rappresentanze
del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.
Art. 4.
(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la
revisione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche
complessive, dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1^ aprile 1981,
n.121, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato,
mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la
qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata
alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della
polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1^ aprile 1981, n.121, ed
il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni,
assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle
dotazioni organiche complessive, anche per gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo,
provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di
formazione e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative
funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b)
integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della
Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa
avvenire, per un'aliquota predeterminata dalle vacanze, mediante concorso per titoli ed
esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente
prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c)
previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente
collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche
per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per
l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti
di funzione non coperti, nonché l'invarianza della spesa da attuare anche mediante
riduzione delle dotazioni organiche complessive;
d)
adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento
pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto,
relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei
corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, assicurando
comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni
organiche complessive;
e)
previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n.668;
f)
previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi
alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del
personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli
schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.
Art. 5.
(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune
attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).
1. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, è determinata la struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1^
aprile 1981, n.121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni
organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a)
economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
b)
articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra
strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;
c)
ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con
riferimento alla funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1^ aprile 1981,
n.121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;
d)
flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le
corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle
previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1^ aprile 1981,
n.121, e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma
dell'articolo 3 della legge 1^ aprile 1981, n.121, è sostituita dalla seguente:
"a)
dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli
altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;".
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono determinate le
modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta
inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande
musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonchè le condizioni per le
sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a)
valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello
almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b)
valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica
professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
c)
assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni
Art. 6.
(Disposizioni comuni).
1. I decreti legislativi
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di
ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la
funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro
dell'interno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti
l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche
con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1
ed i regolamenti di cui all'articolo 5 non dovranno comportare modifiche della normativa
relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati in modo da
assicurare l'invarianza della spesa per il personale, nei limiti delle dotazioni organiche
complessive e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito
dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi
determinati dagli articoli 1, 2, 3 e 4 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31
dicembre 2001.
Capo II
NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA
Art. 7.
(Direttive adottate dal Ministro dell'interno).
1. Le direttive adottate dal Ministro
dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai fini dell'esercizio
delle funzioni di coordinamento e di direzione unitaria previste dall'articolo 6, primo
comma, della legge 1^ aprile 1981, n.121, sono indirizzate, oltre che agli organi
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della medesima legge
n.121 del 1981, anche ai comandi generali e alle direzioni generali delle Forze di
polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.
2. Le direttive indicate al comma 1
concernono, in particolare, le attività di pianificazione in materia di:
a)
dislocazione delle Forze di polizia e delle risorse;
b)
servizi di ordine e sicurezza pubblica;
c)
servizi amministrativi e logistici di carattere comune, e relative risorse finanziarie.
Art. 8.
(Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da
quelle di appartenenza).
1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.
Art. 9.
(Partecipazione del sindaco alle sedute del comitato provinciale per
l'ordine pubblico e la sicurezza).
1. All'articolo 20 della legge 1^
aprile 1981, n.121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il sindaco del comune
capoluogo di provincia partecipa alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta,
sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della
comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono
comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale.
Analogamente, il prefetto convoca apposite riunioni con la presenza dei sindaci dei comuni
interessati, qualora le questioni da trattare siano riferibili all'ambito territoriale di
uno o più comuni diversi da quello capoluogo di provincia".