Atto Senato 2793-TER Norme di delega al Governo in materia di riordino dellArma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato
Capo I
Articolo 1.
(Delega al Governo per il riordino dellArma dei Carabinieri)
1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni ed integrazioni, lordinamento e i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante Generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n.25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, ferma restando la dipendenza funzionale dal Ministero dellinterno per quanto attiene ai compiti di tutela dellordine e della sicurezza pubblica, nonché lesercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dellautorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dei Carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, il cui Comandante generale dipende dal Capo di Stato Maggiore della difesa secondo linee coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla tutela della difesa della Patria, della salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale in casi di pubblica calamità, in conformità con larticolo 1 della legge 11 luglio 1978, n.382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal capo di stato maggiore della Difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per lesercito, per la Marina militare e per lAeronautica militare, nonché ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari allestero;
6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnate in attività istituzionali nel territorio nazionale, vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza, concorso al servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, definendo i livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a regolamenti o atti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;
c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e lavanzamento degli ufficiali al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dellArma dei carabinieri al contenuto del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, concernente il riordino del reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate, prevedendo anche commissioni di valutazione per lavanzamento degli ufficiali composte da personale dellArma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la riderminazione delle relative consistenze organiche, leventuale soppressione ovvero listituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire lautonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dellArma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei suddetti ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, listituzione del grado apicale di Generale di Corpo dArmata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed allarmonico sviluppo delle carriere, uniformandone i limiti di età, ivi inclusi quelli del Comandante Generale, a quanto già attualmente previsto per i Generali di Divisione, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque linvarianza della spesa anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuarsi mediante riduzione delle competenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate, assicurando comunque linvarianza della spesa anche a regime;
4) rivedere il Corso distituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione allIstituto Superiore di Stato Maggiore Interforze costituito con decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, in relazione al nuovo ordinamento assunto;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi.
3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per la espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Articolo 2
(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di Finanza)
1. IL Governo è delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e lavanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
2. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti criteri e principi direttivi:
a) armonizzare la nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490;
b) adeguare i ruoli e le relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenza allUnione europea. Alladeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normali, speciale e tecnico-operativo esistenti, leventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero listituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle relative consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, listituzione del grado apicale di Generale di Corpo dArmata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed allarmonico sviluppo delle carriere, uniformandone i limiti di età, ivi inclusi quelli del Comandante Generale, a quanto già attualmente previsto per i Generali di Divisione, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque linvarianza della spesa anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;
c) aggiornare le disposizioni inerenti attività incompatibili con il servizio, nonché riordinare la normativa relativa i provvedimenti di stato, realizzando luniformità della disciplina di tutto il personale;
d) rivedere le dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative d al nuovo modello organizzativo previsto dallarticolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;
e) riordinare, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, la disciplina del corso superiore si polizia tributaria;
f) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi.
3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per la espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Articolo 3
((Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di cui allarticolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi, per la revisione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive, dellordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n.121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della polizia di Stato normale, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica speciale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed allarmonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia Direttore Generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui allarticolo 65 della legge 1° aprile 1981, n.121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa allesercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque linvarianza della spesa anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive, anche per gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione e dellavanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative allaccesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che laccesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per unaliquota predeterminata delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per lAmministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, nonché linvarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;
d) adeguamento delle disposizioni, concernenti letà pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente alletà pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare, assicurando comunque linvarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;
e) abrogazione dellarticolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n.668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
2. I progetti di decreto legislativo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi 20 giorni; i progetti medesimi, unitamente ai predetti parere pervenuti entro il termine, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni.
Articolo 4
(Disposizioni per lamministrazione della pubblica sicurezza e per alcune
attività delle Forze di polizia e delle Forze armate)
1. 1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dellAmministrazione della pubblica sicurezza di cui allarticolo 31, numeri da 2 a 9, della legge 1° aprile 1981, n.121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dellazione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui allarticolo 4, primo comma, n.3.) della legge 1° aprile 1981, n.121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;
d) flessibilità organizzativa, da conseguirsi anche con atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelli previgenti, nonché labrogazione, con effetto dallentrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n.121, e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. A decorrere dallentrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) dellarticolo 3 della legge 1° aprile 1981, n.121, è sostituita dalla seguente:
"a) del personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola".
4. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze Armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con losservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nellanno precedente;
b) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e dei titoli di studio rilasciati da Conservatori;
c) assicurare criteri omogenei di valutazione per lautorizzazione delle sponsorizzazioni.
Articolo 4-bis
(Disposizioni comuni)
1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei ministri interessati, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro per la Funzione pubblica e, per quanto concerne lorganizzazione territoriale, con il Ministro dellInterno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti lordinamento del personale, i decreti di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei ministri dellInterno, della Difesa e delle Finanze, se non proponenti.
3. I decreti di cui al comma 1 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati in modo da assicurare linvarianza della spesa per il personale, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Capo II
Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
Art
51. Le direttive adottate dal Ministro dellInterno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai fini dellesercizio delle funzioni di coordinamento e di direzione unitaria previste dallarticolo 6, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n.121, vincolano, oltre che gli organi dellamministrazione della pubblica sicurezza di cui allarticolo 3 della medesima legge, anche i comandi e le direzioni generali delle Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.
2. Le direttive indicate al comma 1 concernono, in particolare, le
attività di pianificazione in materia di:
- dislocazione delle forze di polizia e delle risorse;
- servizi di ordine e sicurezza pubblica;
- servizi amministrativi e logistici di carattere comune, e relative risorse finanziarie.
Articolo 6
(Attività specializzate presso amministrazioni dello Stato diverse da quelle di
appartenenza)
1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, listituzione e le dotazioni di personale e messi di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, da quello competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dellInterno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta per legge.
2. Ai fini della tutela dellordine e della sicurezza pubblica, il Ministro dellInterno adotta direttive per il coordinamento delle attività svolte dai comandi, unità e reparti di cui al comma 1, compresi quelli già istituiti, con le funzioni e i compiti affidati alle Forze di polizia.
Articolo 7
(Partecipazione del sindaco alle sedute del Comitato provinciale per lordine
pubblico e la sicurezza)
1. Allarticolo 20 della legge 1° aprile 1981, n.121, è aggiunto, infine, il seguente comma "5. Il sindaco del comune capoluogo di provincia partecipa alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste allordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possano comportare turbamenti dellordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. Analogamente, il prefetto convoca apposite riunioni con la presenza dei sindaci dei comuni interessati, qualora le questioni da trattare siano riferibili allambito territoriale di uno o più comuni diversi da quello capoluogo di provincia".