BENINCASA - LEMMO
Via del Parco Margherita, 31
80121 NAPOLI
Telefax (081)-416881 - 417981
4 MAR. 1999
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI
RICORRONO
1 Dott.ri Bernadetta Carosella, Stefano Alessandro Spagnuolo, Alessandra Covino, Giuliana Ciaramella, Sergio Dell'Aversana Orabona, Pasquale Manzo, Gianfranco Martorano, Francesca Vitulli, Pietro Caserta, Francesco Zunino, Alfredo Carosella, Bianca Lassandro, Antonio De Matteo, Domenico Foglia, Donatella Cogliettino, Francesco Moretta, Luciano Visconti, Mario Papa, Rosa Avino, Rachele Caputo, Francesca Fava, Giuseppina Verrusio, Pasquale De Lorenzo, Eduardo Battista, Maria Di Persia, Gennaro Capoluongo, Luigi Bonagura, Valeria Moffa, Annalisa Magliuolo, Luigi Merolla, Antonio Sbordone, Francesco Licheri, Annalisa Sorrentino, Eustachio Maurizio Casamassima, Sergio Sellitto, Adamo Bove, Teresina Ardifuco, Giuseppe Bisogno, Carmine Benedetto, Olindo Furno, Leonilde Bartolini, Vincenzo Raimo, Maria Curto, Pasquale Picone, Giovanni Catanese, Giuseppe Apicella, Angelantonio Iovino, Egidio Milone, StanisIao Fierro, Luciano Soricelli, Pio Amoriello, Grazia Papa, Maurizio Agricola , Alberto Francini, Angela Ciriello, Luigi Grimaldi, Pierluigi Ferraro, Enrico Moja, Bianca Maria Sammarco, Adele De Martino, Rossana Trimarco, Claudio Pascale, Carmine Soriente, Vincenzo Tedesco, Pio Russo, Angela Lauretta, Giovanni Stagliano, Giuseppe Priore e Salvatore Landolfi rapp.ti e difesi g. m. a.m. del presente atto dall'avv.Gian Luca Lemmo e con lo stesso elett.te dom.ti in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 31.
CONTRO
IL MINISTERO DELL'INTERNO
per l'accertamento e/o la declaratoria
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della natura fissa e continuativa delle due ore obbligatorie di lavoro retribuite come lavoro straordinario ed al conseguente computo delle stesse ai fini della determinazione della 13^ mensilità, della indennità di fine rapporto e della base pensionabile,
FATTO
I ricorrenti sin dal primo anno di assunzione hanno prestato, in ossequio all'art.63 della L.1.4.198 n.121,due ore di lavoro in eccedenza a quelle ordinarie retribuite come prestazione di lavoro straordinario.
Tuttavia detta prestazione di lavoro, inizialmente limitata al primo triennio a far data dall'entrata in vigore della legge, ha assunto negli anni, come si ricava dai successivi accordi collettivi e da ultimo dal D.P.R. 395/1995, un carattere fisso e continuativo proprio della prestazione di lavoro ordinaria.
Ed infatti, sin dall'accordo del 1984 pur essendo state modificate le ore di lavoro settimanali, la detta prestazione di due ore è rimasta immutata.
I ricorrenti, pertanto, adiscono Codesto Ecc.mo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto al riconoscimento della natura fissa e continuativa delle due ore obbligatorie di lavoro retribuite come lavoro straordinario ed al conseguente computo delle stesse ai fini della determinazione della 13^ mensilità, della indennità di fine rapporto e della base pensionabile.
La richiesta accertamento si affida ai seguenti
MOTIVI
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 1.4.1981 N.121-VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3.36.97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART.7 D.P.R. N.69/1984 - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.P.R.N.284/1988 E VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. 395/1995-ECCESSO DI POTERE -SVIAMENTO.
A mente dell'art.63 della L. 121 del 1.4.1981: " L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali ripartiti in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.
Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.
La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinario .
Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.
Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nel1'Animinìstrazíone della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive .
Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive."
La disposizione innanzi citata trova ulteriore conferma nel successivo D.P.R.335/82 che all'art.78 prevede "Ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 1° 'aprile 1981, n. 121, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica sicurezza è di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario".
I successivi accordi nazionali, richiamati in rubrica, in materia di orario di lavoro hanno sempre previsto in aggiunta al normale orario di lavoro due ore di servizio obbligatorie retribuite come prestazione di lavoro straordinario.
Da ultimo il D.P.R.395/95 testualmente prescrive: "1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Dalla mera lettura delle disposizioni innanzi citate emerge in modo chiaro ed univoco, la perfetta riconducibilità delle ore di servizio obbligatorio nell'ambito del normale orario di lavoro avendo tale prestazione i caratteri della ordinarictà, continuità e correspettività.
Ne consegue, pertanto, che tale prestazione costituendo un elemento integrativo della retribuzione deve essere inclusa negli emolumenti fissi quale base per il conteggio della 13^ mensilità, dell'indennità di fine rapporto e della base pensionabile.
Nè può dubitarsi della natura ordinaria di detta prestazione avendo la stessa assunto il vero e proprio carattere fisso e costante e per ciò stesso, quindi, non straordinario,
In altre parole le due ore di lavoro non vengono prestate in eccedenza al normale orario di lavoro in quanto essendo obbligatoriamente previste non hanno i caratteri di transitorietà e/o eventualità propri del lavoro straordinario.
Siffatto termine è sicuramente improprio con riferimento alle anzidette ore obbligatorie non ricorrendo per quest' ultime nessuna delle condizioni di cui all'art. 63 comma IV^, idonee a qualificare la prestazione lavorativa come straordinaria.
L'art.63 della L121/81 4^ comma, infatti, testualmente prevede che: "....... quando le esigenze di servizio lo richiedono gli Ufficiali gli agenti di Pubblica sicurezza ed il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale con diritto a compenso per il lavoro straordinario....."
Ad ulteriore conferma di quanto precede soccorre la disposizione di cui all'art.12 dei D.P.R. 395/95 laddove pur continuando a prevedere l'obbligatorietà delle due ore di lavoro non prescrive più la retribuibilità delle stesse come lavoro straordinario.
Non senza rilevare, infine, a riprova della conclamata natura ordinaria delle ore de quibus , la circostanza che esse vengono corrisposte anche nel periodo di congedo o di malattia in evidente contrasto con la definizione stessa della prestazione straordinaria
Le considerazioni che precedono trovano conferma in numerose pronunce del G.A. in forza delle quali : "La retribuzione spettante per le ore aggiuntive prestate come lavoro straordinario dal personale della Polizia di Stato ma tuttavia facenti parte ai sensi dell'art. 63 della L. 1.4.1981 n. 121 e degli accordi di categoria recepiti con DD.P.R 69/84 e 150/87 dell'ordinario orario di servizio settimanale è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto e della determinazione della base pensionalibe" (cfr. TAR Emilia Romagna Bologna sez. I sent.343 del 29 6 1996).
Ne consegue la sicura computabilità delle ore fisse retribuite come lavoro straordinario ai fini della determinazione della tredicesima mensilità della indennità di fine rapporto e della base pensionabile.
CONCLUSIONI
Accogliersi il ricorso con conseguente declaratoria dei diritto dei ricorrenti al riconoscimento della natura fissa e continuativa delle due ore obbligatorie di lavoro retribuite come lavoro straordinario ed al conseguente computo delle stesse ai fini della determinazione della 13^ mensilità, della indennità di fine rapporto e della base pensionabile.
Avv. Gian Luca Lemmo
RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza dei ricorrente, come in atti rapp.to difeso e dom.to, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico di Notificazione presso la Corte d'Appello di Napoli ho notificato e dato copia del suesteso atto sul cui originale esiste firma mandato ed autentica a:
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